CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 33734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 ottobre 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA • Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., per essere carente la prova della violenza esercitata dal ricorrente, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge come nel verbale di arresto dei Carabinieri si desse conto che il ricorrente avesse spintonato il Vice brigadiere Orlando; Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione che, per come argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità - ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado, alla luce della gravità della condotta; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente