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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 ottobre 2023

Cassazione n. 44601/2023

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentito in relazione alla tipologia di sentenza.

Ed invero - quanto alla prima censura - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione k di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Quanto alla censura afferente alla congruità della pena applicata, essa è parimenti non deducibile avverso la sentenza impugnata, trattandosi di argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 ottobre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentito in relazione alla tipologia di sentenza. Ed invero - quanto alla prima censura - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione k di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Quanto alla censura afferente alla congruità della pena applicata, essa è parimenti non deducibile avverso la sentenza impugnata, trattandosi di argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 44601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris