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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1990

Cassazione n. 19688/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/02/1990 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi, ha ritenuto pienamente condivisibili le valutazioni del Giudice di prime cure, non residuando dubbi in merito alla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli ed essendo, al contempo, del tutto illogica la ricostruzione alternativa prospettata dalla Difesa; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, affermando l'impossibilità di ritenere particolarmente tenue l'offesa arrecata dal ricorrente, il quale ha presentato agli agenti la patente di un soggetto terzo, omettendo, anche in un secondo momento, di fornire un documento proprio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/02/1990 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi, ha ritenuto pienamente condivisibili le valutazioni del Giudice di prime cure, non residuando dubbi in merito alla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli ed essendo, al contempo, del tutto illogica la ricostruzione alternativa prospettata dalla Difesa; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, affermando l'impossibilità di ritenere particolarmente tenue l'offesa arrecata dal ricorrente, il quale ha presentato agli agenti la patente di un soggetto terzo, omettendo, anche in un secondo momento, di fornire un documento proprio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19688/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris