CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 03113/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16726 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall’avvocatoGiampiero [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.M.I.C. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 intimata avverso la sentenza n.447/2021 depositat a il 1 aprile 2021 del la Corte di appello di Salerno. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio allo scopo, anzitutto,di sentir dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,avendo riguardo alla determinazione dello stato di insolvenza, o al concorso nella causazione di tale statoe al suo occ ultamento, con riferimento a S.M.I.C.s.r.l., società che le aveva commissionato dei lavori per i quali ha assunto di vantare dei crediti . Ha altresì domandato accertarsi la responsabilità di S.M.I.C. , di concerto con gli istituti di credito convenuti, per avere, con grave negligenza, imprudenza e imperizia, oltre che in violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, danneggiato essa attrice procurandole danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha chiesto pure di accertarsi l’inesistenza e nullità per illiceità dei motivi e per difetto di causa dei contratti di finanziamento dedotti in giudizioe di condannarsi gli istituti di credito convenuti e S.M.I.C.al risarcimento dei danni patiti, in misura pari all’ammontare delcredito dall’istante vantato per l'esecuzione del contratto d'appalto concluso con quest'ultima società,al lucro cessante e al danno non patrimoniale. Le due banche si sono costituite e hanno resistito alle domande attrici. Il T ribunale di Salerno ha ritenuto infondata la domanda risarcitoriain quanto dalla documentazione prodotta era emerso che la Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 società Rago fin dal dicembre 2011 aveva dichiarato la propria intenzione di non voler proseguire in alcuna attività lavorativa, tanto che aveva chiesto la risoluzione del contratto d'appalto, pronunciata, poi,dallo stesso Tribunale con sentenza del 20 1 8 . N e conseguiva, ad avviso del Giudice di primo grado,che le ipoteche volontarie concesse da S.M.I.C. trovavano fondamento nella necessità , per quest'ultima società,di dare esecuzione alle opere programmate fornendo adeguate garanzie alle banche mutuanti. Ad avviso del Tribunalenon emergeva alcun accordo collusivo tra S.M.I.C. e gli istituti bancari , né poteva considerarsi provatoche questi avessero agito con colpa, emergendo, anzi, che il mutuo originario, risalente al 2009, era stato stipulato allorquando il cantiere era in piena attività, mentre l e garanzie ipotecarie erano state concesse in epoca successiva al recesso dell'attrice; difettava, in ogni caso, la prova del nesso causale tra la prestazione delle dette garanzie e il danno che la società attrice assumeva di aversofferto. 2. ─ La stessa Rago ha proposto gravame. Si sono costituiteBanca Regionale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 1 aprile2021, ha respinto l’impugnazione. 3. ─ Ricorre per cassazione Rago, facendo valere sei motivi . Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di Svilupp o s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]..[OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte e chiesto il rigetto del ricorso. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denuncia la nullità o inesistenza della sentenza e degli atti processuali, la violazioneo falsa applicazione degli artt. 189, 190, 299 e 300 c.p.c. e dell’a rt. 43 l . fall. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’ interruzione del procedimento per essersi l’evento interruttivo rappresentato dal fallimento di S.M.I.C. verificato dopo l’udienza di precisazione dell e Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 conclusionie si richiama Cass. 12 ottobre 2020, n. 21961 , con cui è stata ravvisata l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione circa la decorrenzadel termine per la riassunzione del giudizio in caso di interruzione a norma dell’art. 43, comma 1, l. fall.. Il motivo è inammissibile. L’evocazione del tema della riassunzione è evidentemente non conferente. Va piuttosto sottolineato che le norme disciplinanti l'interruzionedel processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza(Cass. 25 novembre 2022, n. 34867; Cass. 2 luglio 2021, n. 18804). 2. ― Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 47 Cost., 1223, 1226, 1343, 1418, 2043, 2056, 2484, 2485, 2486, 2497, 2740e 2811 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. . Si rileva che nella fattispecie oggetto di causa ricorrevano tutti gli elementi integranti la responsabilità delle parti convenute, vistoche al momento dell'erogazione dei finanziamenti S.M.I.C. versava in una condizione di insolvenza, l'erogazione del credito aveva ingenerato sul mercato un'immagine di apparente solidità e solvibilità della detta societàe la condotta colpevole delle parti convenute aveva ritardato l'accertamento della crisidi S.M.I.C. e l'impoverimento del patrimonio della società; si rileva che quest'ultima risultavainattiva da anni e che l'irreversibile suo stato di decozione era comprovato dall'istanza di concordatoe dalla successiva richiesta con cui aveva richiesto di essere dichiarata fallita; la condotta delle banche, ad avvisodella ricorrente, si era«dimostrata gravemente lesiva con abuso del diritto », consentendo «illegittimamente la sopravvivenza‘artificiosa’» della società «a danno Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 dei terzi». Nel motivo si fa cenno a lla concessione , da parte delle banche, difinanziamenti che la Corte avrebbe trascurato di considerare e alla circostanza per cui dalla Centrale rischi nella Banca d'Italia si poteva evincere la crescita esponenziale dell'esposizione debitoria di S.M.I.C. verso il sistema bancario . Si aggiunge che l'illecito comportamento posto in essere dagli istituti finanziatori aveva trovato confermanell'acquisizione di garanzie reali sul patrimonio, non solo in sede di concessionedegli affidamenti, ma anche, e soprattutto , in sede di consolidamento degli stessi.Viene rilevato che il danno subito da Rago sarebbestato manifesto, posto che «l a costruzione immobiliare, realizzata dall’appaltatore, [era]stata effettuata sui suoli ipotecati, così da rendere percepibile il rapporto di causa-effetto rispetto ai beni immobili ed alla garanzia ipotecaria» e che era « fin troppo evidente l’interesse a far continuare l’attività imprenditoriale, ‘foraggiando’ artificialmente S.M.I.C.s.r.l., in modo da poter incrementare le proprie garanzie attraverso l’attività costruttiva dell’appaltatore [OSCURATO:SOCIETA]che [aveva] provveduto a costruire edifici proprio nel comparto ‘ipotecato’ dagli istituti di credito». Col terzo motivo si oppone la motivazione apparente e contraddittoria, facendosi menzione degli artt. 1362 c.c.,99, 112, 113, 115, 132, 156, 157, 159e 161 c.p.c., 118 e 119 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost.. Si deduce , in sintesi, che la decisio ne impugnata , con riguardo alla negata configurabilità, nella fattispecie dedotta in lite, dell’abusiva concessione del credito, dava evidenza al vizio di motivazione inesistente o apparente. I due motivi aggrediscono, su due fronti distinti — quello della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e quello motivazionale — , la decisione resa dalla Corte di appello con riguardo al tema della dedotta concessione abusiva del credito. La sentenza impugnata, sul punto, ha motivato in termini che possono così riassumersi. Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 L’appalto aveva ad oggetto la realizzazione di un complesso residenziale e produttivo e Rago aveva intrapreso l’esecuzione delle opere dopo la conclusione del contratto, avendo continuato a svolgere la propriaattività fino al 9 marzo 2012.Entrambe le parti avevano agito per la risoluzione e l’odierna ricorrente, in data 19 dicembre 20 11, aveva espresso l’intenzione di non voler proseguire nelle attività lavorative di cui al progetto edilizio. L’opera era statafinanziata a stati di avanzamento con un mutuo stipulato il 19 maggio 2009 . Le erogazioni di credito contestate dall’appellante eranotutte successive alla volontà manifestata da Rago di risolvere il contratto e di non proseguire nella realizzazione del complesso edilizio.Ha spiegato poi la Corte di appello non essere emersi elementi rivelatori di « erogazioni fraudolente di finanziamenti, cioè al fine di iscrivere ipoteche immobiliari sui beni della S.M.I.C.s.r.l. in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. » , né condotte o omissioniposte in essere colposamente nella concessione delle ulteriori liquidità; ha aggiunto chel’appellante non aveva allegato le ragioni delle sue contestazioni, non aveva « indicato le carenze istruttorie pur genericamente denunciate»e non aveva « delineato gli specifici profili dai quali desumere l’abusività del credito concesso e la ratio di siffatto accordo collusivo » , non appare ndo astrattamente configurabilee risultando comunque carente di qualsivoglia elemento di riscontro «che gli istituti bancari abbiano concesso crediti per importi ingenti conoscendo la situazione di insolvenza della S.M.I.C. ― conclamata nel 2015 ― o avendone colposamente ignorato la effettiva situazione finanziaria, allo scopo di trovarsi in una procedura fallimentare ― a partire dal 2018 ― della società beneficiaria di detti finanziamenti al fine di recuperare gli importi erogati e, quindi, in una situazione di potenziale pregiudizio delle proprie ragioni di credito». D’altra parte, Rago aveva ricevuto importi rilevanti per i lavori eseguiti (pari ad euro 9.794.109,70)e «a fronte del primo finanziamento del 2009 (così risalente da non poter essere censurato), le successive Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 erogazioni del credito non potevano orientare in alcun modo la condotta della [OSCURATO:SOCIETA]., proprio in considerazione della cessazione dei rapporti tra le due società». In conclusione, quest’ultima società non aveva fornito la prova «né delle condotte indiziate, né quella del danno (patrimoniale e non patrimoniale pure richiesto) e quindi del nesso di causalità, con ogni evidenza insussistente». Ciò detto, i due mezzi di censura sono inamm i ssibili, in quanto diretti a una non consentita revisione del giudizio di fatto. Secondo quanto è noto, l 'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata con dolo o colpa ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico- finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa(Cass. 27 ottobre 2023, n. 29840; Cass. 30 giugno 2021, n. 18610). [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto smentito tale principio ma , come si è detto, ha semplicemente escluso che fosse stata data prova dell’illecito, oltre che del danno e del correlativo nesso di causalità, rilevando non essere stato dimostrato che gli istituti bancari avessero conosciuto o colpevolmente ignorato la situazione di difficoltà della committente, la quale, oltretutto, era insortadopo che il contratto di appalto si era risolto. Va osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 Infatti,il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. 14 gennaio 2019, n. 640; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2022, n. 7187). Quanto al vizio motivazionale, è del tutto evidente che l’argomentare della sentenza impugnata non si colloca al di sotto del «minimo costituzionale» e non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi in cui oggi si possa far valere tale vizio in sede di legittimità: «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass.3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598). I motivi sono , del resto , pure carent i di specificità, in quanto evocanocircostanze che non si spiega se e come siano entrate a far parte del dibattito processuale. Nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la società ricorrente ha dedotto che la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] per abusiva concessione del creditosarebbe stata accertata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 con sentenza pubblicata il 23 settembre 2025. La deduzione, basata sulla documentazione della richiamata pronuncia, è chiaramente inammissibile: non è stato comprovato il passaggio in giudicato della sentenza in questione e la stessa, in sé considerata,non può costituire di certo un argomento atto a supportare le ragionidella società istante; si rammenta, al riguardo, che la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente ― cioè in maniera completa, compiuta e definitiva ― enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471); lo stesso principio non può non valere per la memoria che la parte ha facoltà di depositare in vista della decisione camerale da assumere a norma dell’art. 380-bis.1. 3. — Il quarto motivo prospetta la violazione degli artt. 2043 c.c., 214 e 216 c.p.c..Si rileva che il verbale del 19 dicembre 2011, con il quale l'istante avrebbe espresso l'intenzione di non voler proseguire nelle attività lavorative,non conteneva una sottoscrizione riferibile al legale rappresentante della società ed era stato disconosciuto in un precedente giudizio. Il motivo è inammissibile. L'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184): il motivo è totalmente carente di tali indicazioni.Segnatamente, nulla è chiarito, all’interno del mezzo di censura, sul richiamato disconoscimento, di cui non è parola nella sentenza impugnata:e va ricordato, in proposito, che ove, con il ricorso per cassazione,siano prospettate questioni di cui Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass.9 agosto 2018, n. 20694). 4. — Col quinto motivo si prospetta l’o messa motivazione in ordine ai mezzi istruttori e si lamenta la violazione degli artt. 1223, 2043, 2056, 2697, 2722, 2723, 2724e 2725 c.c., 115, 116 e 356 c.p.c. . Ci si duole del mancato esperimento della consulenza tecnica d'ufficioe della mancata ammissione della prova per testimoni. Anche taleemotivo è inammissibile. La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario (Cass. 4 luglio 2024, n. 18299; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326). La ricorrente assume che la mancata nomina del consulente tecnico d’ufficio si sarebbe tradotta nel vulnus portato al principio dell’onere della prova: ma la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395): ciò che nella fattispecie non è dedotto sia avvenuto. Quanto alla mancata ammissione della prova per testimoni , la relativa doglianza è carente di specificità, in quanto nel ricorso non è Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 fornita alcuna precisa indicazione sulla motivazione dell’ordinanza di reiezione del mezzo istruttorio: ordinanza che venne pronunciata a seguito di riservaassunta il28 febbraio 2019 (cfr. sentenza impugnata, pag. 8). Comunque, p er quanto sopra osservato, non si può far questione, al riguardo, di una violazione della regola posta dall’art. 2697 c.c.. Parimenti fuori bersaglio è, poi, l’evocazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. infatti:Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016; cfr. pure Cass. 14 aprile 2025, n. 9731). Merita aggiungere, da ultimo, che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 29 novembre 2024, n. 30721; Cass.1 luglio 2024, n. 18072): sul punto, però, parte ricorrente non opera alcun raccordo tra i capitoli di prova che avrebbero dovuto essere ammessi e l’esito del giudizio che sarebbe derivatodalle dichiarazioni dei testimoni che avessero confermato le circostanze specificamente dedottecon tali capitoli. 5. — Il sesto mezzo d enuncia una violazione di legge con riferimento alle spese legali. Si deduce che lo scaglione cui far riferimento per la liquidazione delle dette speseera quello riferito alle cause di valore indeterminato e non quello impiegato d alla Corte territoriale (che aveva fatto riferimento ai valori ricompresi tra i 2 milioni e i 4 milioni di euro). Il motivo è infondato. Parte ricorrente aveva domandato di condannare gli istituti di credito a un risarcimento del dann o che, con riguardo al pregiu d izio Sez. I–RG 16726/2021 camera di consiglio14.1.2026 patrimoniale, era indicato come pari al credito vantato da Rago nei confronti di S.M.I.C.. La stessa Rago ha poi prodotto in sede di merito la sentenza che aveva condannato la seconda società a pagare all a primal’importo di euro 2.240.114,55 (cfr. sentenza impugnata, pag. 12 s.).Il valore della controversia risulta dunque essere stato ricondotto allo scaglione pertinente. 6. — Il ricorso è respinto. 7. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater,del d.P.R. n. 115 del 2