CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato a lei ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai seguenti profili: i) carenza di prova in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputata, con particolare riguardo alla mancata dimostrazione del contributo causalmente efficiente dalla stessa fornito; ii) mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed eccessività della pena; iii) mancata concessione della sanzione sostitutiva invocata con i motivi di gravame. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi convenire con il Procuratore generale che i motivi dedotti sono in fatto e, comunque, manifestamente infondati, avendo i giudici di merito logicamente argomentato in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio della prevenuta. 5. Difatti, la Corte territoriale ha puntualmente argomentato in ordine al contributo causale fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] per la consumazione del furto oggetto di imputazione, risultando insindacabilmente accertato che la prevenuta è stata mediatrice nella conclusione del contratto di locazione del capannone in cui è stata ritrovata parte della refurtiva; l'imputata aveva trattato con il proprietario del capannone, spacciandosi per legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], aveva versato la caparra, per poi "sparire" dopo aver pagato l'affitto per un paio di mesi. Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici bolognesi hanno insindacabilmente ritenuto l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., anche tenuto conto del precedente specifico a carico della prevenuta; hanno osservato che la pena irrogata è ampiamente inferiore al minimo edittale, e quindi insuscettibile di ulteriore riduzione; hanno negato l'applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 53 I. n. 689/81, essenzialmente sulla base della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputata, secondo una valutazione rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., idonea a fondare una motivata prognosi di inottemperanza della [OSCURATO:PERSONA] all'adempimento di tali sanzioni. Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità. 6. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte »cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febb