CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 25 maggio, confermava la pronuncia del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli del delitto di ricettazione di due motori di autovettura. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati; Abenante lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato posto che l'imputato aveva dato giustificazione del rinvenimento dei motori nella sua officina indicando il Bifulco ed il Donnarumma quali soggetti che avevano effettuato il deposito temporaneo; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod.pen.;- violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e dell'art. 133 cod.pen.. 1.3 Bifulco, con analoghi motivi riassunti deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità posto che Bifulco aveva indicato nel Donnarumma l'unico possessore dei motori e difettava in capo allo stesso l'elemento soggettivo; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla negazione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i ricorsi sono proposti per motivi puramente reiterativi di questioni già devolute alla corte di appello e manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo di entrambe le impugnazioni, con il quale si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta esistenza del dolo di ricettazione in capo ad entrambi gli imputati, va rammentato come secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Nel caso in esame il giudice di appello, con le ampie argomentazioni svolte alle pagine 4-6 della sentenza impugnata, ha abbondantemente giustificato i plurimi elementi dai quali ricavare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo di ricettazione a carico di entrambi gli imputati sotto il profilo, per entrambi, della non attendibile ricostruzione dei fatti fornita dagli stessi, rinvenuti nel possesso dei due motori di autovettura di origine furtiva all'interno della officina dell'Abenante al quale erano stati consegnati da Bifulco, e delle notevoli contraddizioni ricavate dalle dichiarazioni dei predetti e del correo Donnarumma. La Corte di appello si è quindi correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilita' del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo puo' essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Ed invero come rilevato dal giudice di appello l'elemento psicologico della ricettazione puo' essere integrato anche dal dolo eventuale, che e' configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilita' della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324), mentre la semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti sono quindi basate su una ampia ricostruzione dei fatti priva dei vizi denunciati non sussistendo alcuna illogicità tanto più manifesta nella impugnata pronuncia né violazione di legge nell'applicazione dei criteri identificativi del dolo del reato di cui all'art. 648 cod.pen.. 2.2 Quanto agli altri motivi: - la negazione dell'attenuante del fatto tenue di cui all'art. 648 comma 4 cod.pen. è stata motivata sulla base di precise circostanze di fatto interpretate in assenza di qualsiasi vizio e facenti riferimento al valore dei beni ricettati; - la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e puo' essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talche' la stessa motivazione, purche' congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2022 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]