CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna emessa il 19 dicembre del 2019 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di estorsione pluriaggravata in concorso, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (inteso Nicolas), costretto con reiterate minacce a versare in più rate la somma di 50 mila euro a pagamento di un presunto ma non ritenuto esistente debito del di lui padre [OSCURATO:PERSONA] (inteso Rocco) nei confronti della cosca della 'ndrangheta denominata Bellocco, alla quale evidenziavano alla vittima la loro appartenenza. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], zio della persona offesa in quanto fratello del di lui padre. La testimonianza - che il ricorso sostiene sarebbe stata decisiva (vedi anche fg. 12) a smentire il resoconto della vittima quale fonte primaria dell'accusa, sulla consegna della seconda tranche del danaro agli estorsori avvenuta in Calabria - era stata richiesta in primo grado anche dal Pubblico ministero ed era stata ammessa dal Tribunale, il quale aveva poi revocato il proprio provvedimento in ragione di una presunta irreperibilità del teste che non avrebbe avuto riscontro per le ragioni esplicitate a fg. 4 del ricorso. Il ricorrente, inoltre, censura la decisione della Corte di appello di non rinnovare l'istruzione dibattimentale per effettuare il confronto tra l'imputato ed il padre della persona offesa, Femia detto Rocco, richiesta già rigettata dal Tribunale con propria ordinanza nonostante la decisività della prova, in quanto le dichiarazioni del padre della vittima sono state valorizzate dalla Corte quale elemento di riscontro al narrato di quest'ultima. Si critica la statuizione con la quale la Corte ha ritenuto superfluo il confronto in considerazione della inconciliabilità delle dichiarazioni degli interessati (fg. 10 del ricorso); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ed alla responsabilità del ricorrente. Si censura il giudizio di attendibilità della persona offesa, che la Corte avrebbe adottato senza tenere conto delle critiche difensive contenute nell'atto di appello siccome volte a mettere in luce le contraddittorietà del racconto sugli incontri con l'imputato e sul suo ruolo nella vicenda. Inoltre, il ricorrente contesta la portata dei riscontri esterni. Egli rileva che essi si sostanzierebbero, per un verso, nelle dichiarazioni del padre e della sorella della vittima, i quali avrebbero riferito, circolarmente, solo di fatti appresi dalla stessa persona offesa; per altro verso, che le immagine ritratte dalle telecamere avrebbero documentato solo un incontro tra la vittima e l'imputato ma non le ragioni di tale incontro.Infine, sarebbero inconsistenti le valutazioni della Corte in ordine agli atteggiamenti assunti dalla persona offesa nel denunciare i fatti (cfr. fg. 17 del ricorso). In ogni caso, la condotta del ricorrente non avrebbe apportato alcun contributo causale alla perpetrazione del reato, essendosi egli limitato a condurre il vero e unico titolare della richiesta estorsiva, [OSCURATO:PERSONA], a casa della vittima; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 (oggi art. 416-bis.1. cod.pen.). Non sarebbe stata provata la circostanza che gli autori della estorsione avessero evocato alla persona offesa la loro appartenenza alla 'ndrina Bellocco della 'ndrangheta e la forza di intimidazione di questa cosca per aggravare il contenuto della loro minaccia, non potendo valorizzarsi neanche la circostanza che alla vittima fosse nota l'appartenenza dell'imputato, peraltro mai provata, a quella consorteria in assenza di esternazioni in tale senso legate allo specifico episodio delittuoso in contestazione ed a modalità mafiose, da escludersi in ragione della causale della richiesta estorsiva, legata a rapporti economici pregressi tra gli autori del reato ed il padre della persona offesa. Mancherebbe nella condotta del ricorrente anche la finalità di agevolazione della cosca Bellocco, aspetto sul quale neanche la Corte si sarebbe soffermata ma che era stato evidenziato dal Tribunale (cfr. fgg. 25 e 26 del ricorso); 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., a proposito della quale si deduce il vizio di omessa motivazione rispetto al motivo di appello. Sono stati proposti anche motivi nuovi, con i quali il ricorrente deduce ulteriori profili di criticità della sentenza impugnata quanto alla prova della sua responsabilità, segnalando la mancata considerazione da parte della Corte di appello della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe smentito la vittima sulla circostanza che l'imputato aveva incassato personalmente il terzo pagamento della somma estorta. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto della circostanza che all'epoca del fatto il ricorrente era ristretto in carcere, essendo stato arrestato nel dicembre del 2015 e posto agli arresti domiciliari nell'aprile del 2016, sicché non avrebbe potuto essere presente all'incontro con la vittima del gennaio del 2016, da costei riferito. Nelle altre occasioni, la presenza del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe provata. Non si sarebbe tenuto conto della smentita al racconto della persona offesa proveniente dal padre di quest'ultima e dalla teste Giaffreda a proposito della consegna del danaro al [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo di questi, escluso anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Neanche le intercettazioni dei dialoghi tra la persona offesa ed il di lui padre avrebbero provato il ruolo del ricorrente, non facendosi alcun riferimento alla sua persona, che vantava un rapporto di amicizia con Femia inteso Rocco inconciliabile con il ruolo illecito nella estorsione. Mancherebbe la minaccia e la indicazione di un ruolo del ricorrente nella estorsione, avendo questi soltanto "assistito passivamente" al fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, è priva di vizi la statuizione della Corte di appello di non procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla escussione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Essa si è basata sull'impossibilità di assumere tale prova, stante la irreperibilità del teste, siccome verificata scrupolosamente dalla stessa Corte - oltre a quanto era emerso già in primo grado - attraverso apposito accertamento per mezzo della Polizia, secondo quanto risulta dall'ordinanza emessa il 16 marzo 2021. L'assunto difensivo volto a contestare la conducenza di tali accertamenti pretenderebbe una valutazione di fatto che non è possibile effettuare in questa sede. Quanto alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale per procedere al confronto tra il ricorrente ed il teste Femia detto Rocco, padre della persona offesa, il giudizio di superfluità cui è giunta la Corte poggia implicitamente sulla parte della motivazione con la quale la sentenza impugnata, richiamando quella di primo grado, ha ritenuto priva di valenza dimostrativa la versione dei fatti resa dall'imputato. Inoltre, dall'intera motivazione della sentenza emerge come l'apporto probatorio del padre della persona offesa abbia giocato un ruolo marginale a conferma della attendibilità di quest'ultima, posto che tale giudizio si è basato sulla sussistenza di riscontri sui quali il ricorrente sorvola, come le sue stesse ammissioni circa l'incontro con la vittima, registrato anche da telecamere e le altre dichiarazioni dei testi più direttamente coinvolti nella vicenda, come la sorella della persona offesa ed il suo compagno, oltre agli esiti dell'analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso agli imputati, rivelativi dei loro effettivi rapporti proprio nel torno di tempo nel quale si erano verificati i fatti di causa. Alla luce di questi dati, non è stato violato il principio di diritto secondo il quale., in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR). 1.2. Anche il secondo motivo è infondato. Deve ricordarsi che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e precedenti conformi N. 7667 del 2015 Rv. 262575, N. 443 del 2005 Rv. 230899). Nel caso in esame, per quanto detto a proposito del primo motivo e della esistenza di riscontri esterni al narrato della vittima, l'attendibilità della persona offesa è stata scandagliata dalla Corte sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco e le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito - peraltro in entrambi i gradi e con conforme decisione - sono prive di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. Il ricorrente, oltre che su alcuni riscontri esterni, ha sorvolato anche sulla genesi del racconto della vittima, siccome rappresentativa della sua attendibilità intrinseca, non avendo ella sporto denuncia immediatamente in quanto preoccupata per la sua incolumità (ulteriormente dimostrata dalle intercettazioni dei dialoghi con il padre) e dimostrando di non coltivare alcun interesse personale all'esito del processo mancando di costituirsi quale parte civile. Il primo atteggiamento ha trovato riscontro nelle deposizioni di testi di polizia giudiziaria che avevano instaurato i primo contatti con la persona offesa, mentre non risulta che quest'ultima avesse espressamente fatto riferimento alla circostanza che la terza parte della somma consegnata agli estorsori fosse stata incassata personalmente dal ricorrente, tanto non emergendo dal resoconto della vicenda. Ne consegue che è infondato anche l'assunto difensivo, di cui ai motivi nuovi, volto a sostenere l'esistenza di una contraddizione tra il racconto della vittima e quello del teste [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo, al contrario, ricoprente la funzione di pieno riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] quanto alla prima dazione di danaro nelle mani della emissaria del coimputato [OSCURATO:PERSONA] a nome Giaffreda. Dal coerente giudizio di attendibilità della persona offesa la Corte ha tratto la prova di responsabilità dell'imputato, posto che, secondo le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si era recato una prima volta a casa sua agli inizi della vicenda per introdurre la questione del pagamento di somme dovute dalla vittima al clan Bellocco per poi personalmente minacciarla nell'incontro avvenuto dopo un anno oggetto di osservazione attraverso telecamere e non smentito neanche dallo stesso ricorrente, che si è limitato ad attribuirgli altra dinamica. 3. E' infondato anche il terzo motivo. Sia la Corte, a fg. 28 della sentenza impugnata, che il Tribunale a fg. 2 della sentenza di primo grado, hanno concordemente sottolineato che il ricorrente ed i correi avevano evocato il clan Bellocco come soggetto portatore della presunta pretesa creditoria verso il Femia, circostanza che aveva determinato un particolare timore nella vittima tanto da indurla a non fare inizialmente il nome degli estorsori agli investigatori ed a pagare nonostante le rimostranze del padre. Nella circostanza, pertanto, la Corte ha correttamente ritenuto integrato il metodo mafioso attraverso tale neanche implicita evocazione di un clan di 'ndrangheta molto conosciuto addirittura quale creditore diretto della vittima, evenienza che aveva avuto il risultato sperato in termini di aggravamento della minaccia e di costringimento della persona offesa a pagare, come da costei riferito. Tanto supera ogni diversa obiezione difensiva. 1.4. Il quarto ed ultimo motivo è infondato in quanto la Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in virtù della gravità del fatto per l'allarmante contesto criminale di riferimento e per i precedenti penali del ricorrente. La motivazione della Corte di Appello sul punto è ampiamente esauriente essendosi fatto riferimento ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen.,. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996, Rv. 204768) e dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Infine, non risulta che nell'atto di appello, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, si sia fatto espresso motivo volto alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., in ogni caso incompatibile con il ruolo che la Corte ha ritagliato all'imputato nella vicenda processuale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte, superando il rilievo difensivo sui tempi della carcerazione del ricorrente a proposito del primo segmento della condotta, avvenuto prima del suo arresto, ha sottolineato che egli aveva permesso che si verificasse il primo incontro tra la vittima e gli estorsori ed aveva ottenuto per interposta persona la prima parte del pagamento della estorsione secondo il racconto del teste [OSCURATO:PERSONA] che confermava quello della persona offesa. A ciò si aggiunga la prova, segnalata dalla Corte e ricavata dall'esame dei tabulati telefonici, che il ricorrente avesse contatti telefonici con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva consegnato una scheda telefonica da questi utilizzata. Tanto, a dimostrazione del fatto che i soggetti accusati dalla vittima fossero effettivamente tra loro collegati. Tali circostanze, non richiamate in ricorso, superano e assorbono le generiche argomentazioni difensive di segno contrario. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil