CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 agosto 1982
Cassazione n. 21433/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13/07/2022, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 15/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, esclusa la contestata recidiva, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e di tentata rapina pluriaggravate (ai sensi degli artt. 61, n. 5, e 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen.) ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA]Urso e di [OSCURATO:PERSONA], nonché di lesioni personali aggravate (ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen.) ai danni delle stesse due donne, e rideterminava la pena irrogata in tre anni e otto mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa. Secondo i capi d'imputazione, i predetti reati erano stati contestati all'Autiero: a) quelli di rapina e di tentata rapina pluriaggravate, «perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nell'affiancare con la propria autovettura D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che percorrevano a piedi viale [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e, subito dopo essere repentinamente sceso, nel rincorrere e spingere da dietro D'[OSCURATO:PERSONA] che, nel rovinare a terra travolgeva la compagna [OSCURATO:PERSONA], si impossessava della borsa, di un telefono cellulare marca Apple iPhone 11 Pro e altri effetti personali di D'[OSCURATO:PERSONA] e, al contempo, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della borsa e degli effetti di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi verificato l'evento per la resistenza della vittima e l'intervento dei Carabinieri che costringevano alla fuga l'aggressore. Con le aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo agito in luogo isolato, di notte e in giornata festiva, ai danni di vittime dalla giovanissima età (nate nel 2002)» (capo A); b) quelli di lesioni personali, «poiché al fine di commettere il reato indicato al capo precedente, e con le condotte violente ivi descritte, cagionava a [OSCURATO:PERSONA], lesioni personali consistite contusioni ed escoriazioni alle mani e al gomito; nonché lesioni personali alla D'[OSCURATO:PERSONA] consistite contusioni ed escoriazioni alle mani, all'anca e al gomito giudicate guaribili per entrambe in 2 gg s.c.» (capo B). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce «violazione dell'art. 606 lettera c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 bis c.p.», con riguardo al «vizio di motivazione/violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa ex art. 628 comma 3 n. 3 bis c.p.». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli, non tenendo compiutamente conto delle doglianze formulate al riguardo nel proprio atto di appello, avrebbe ritenuto la sussistenza della menzionata aggravante limitandosi a valorizzare la circostanza che il fatto era stato commesso di notte (elemento che, di per sé, non sarebbe sufficiente a integrare l'aggravante) e l'inconferente circostanza che la condotta era stata posta in essere nei confronti di giovani donne che stavano rincasando (elemento che «al più poteva escluderla la circostanza»), senza considerare gli elementi, che erano stati evidenziati nell'atto di appello, che «il fatto fu commesso nei pressi di un presidio delle Forze dell'Ordine, munito di telecamere, e che l'imputato fu fermato proprio da un ufficiale di polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, proprio per la vicinanza del /ocus commissi delicti prescelto dall'imputato, rispetto alla Caserma dei carabinieri» e senza «chiarire da quali elementi, ulteriori rispetto alla commissione del fatto nottetempo, abbia desunto gli indici sintomatici di una maggiore oggettiva situazione di vulnerabilità delle persone offese». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 1.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02). 1.2. Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito (si vedano la pag. 3 della sentenza di primo grado e la pagina 5 dell'impugnata sentenza di secondo grado) hanno evidenziato come l'Autero avesse approfittato della circostanza di luogo costituita dal fatto che i reati di rapina e di tentata rapina furono da lui commessi in un luogo che, a causa dell'orario notturno, era totalmente isolato - ciò che, evidentemente, aveva posto le due giovani vittime in una situazione di particolare vulnerabilità - e come anche la vicinanza di una caserma dei Carabinieri non fosse risultata idonea a neutralizzare l'ostacolo alla pubblica e privata difesa derivante dalla menzionata circostanza, tanto che neppure il Carabiniere che era affacciato al balcone della predetta caserma aveva potuto impedire la consumazione del reato. Tale motivazione appare evidentemente rispettosa del ricordato principio, affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, oltre che pienamente logica, sicché si sottrae palesemente alle censure sollevate dal ricorrente con il motivo di ricorso. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell