CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 agosto 1986
Cassazione n. 21135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del TRIBUNALE di PISA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/10/2025 il Tribunale di Pisa dichiarò la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata traduzione degli atti in una lingua conosciuta da [OSCURATO:PERSONA] disponendo la restituzione degli atti al PM. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ha proposto ricorso per cassazione denunciandone l'abnormità. Ha dedotto che:l'azione penale era stata esercitata ex art. 558 c.p.p, a seguito dell'arresto in flagranza di reato, per cui non risultava emesso un decreto di citazione a giudizio né era insorta l'esigenza di notificarlo all'imputato; era stata adottata sentenza ex art. 420-quater c.p.p., nonostante fosse stato nominato un difensore di fiducia e si stesse procedendo a seguito dell'arresto in flagranza; era stato nominato un difensore di ufficio, benché quello di fiducia non fosse stato revocato; l'imputato, in sede di identificazione, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana. 3. La Questura di Pisa, con nota in data 26/1/2026, ha comunicato che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto a Pisa il 18/2/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il decesso dell'imputato, comportando l'estinzione del rapporto processuale, fa venir meno l'interesse del Pubblico Ministero impugnante. Va, conseguentemente adottata la declaratoria richiesta dalle parti. P.Q P.Q.MDeposittita in Cancelleria O 9 GIU, 2026 Oggi, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fZ1 Arrabito