CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 06205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 67/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36562/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Catania, e il rigetto per infondatezza dei restanti motivi; sentite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; sentite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone, in composizione collegiale, del 06/12/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6205/2026 Roma, lì, 16/02/2026 condannati alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa (oltre alle pene accessorie di legge) per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 628, commi 1 e 3, numeri 1), 2) e 3bis) cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. I fatti come ricostruiti dalle conformi sentenze di merito possono essere così riassunti: il 13/06/2010 in Caltagirone, i due imputati si sarebbero introdotti di notte, mediante effrazione, nella privata abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e, dopo averla minacciata e immobilizzata ad una sedia, si sarebbero impossessati del denaro e dei gioielli della vittima. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi (sebbene per un errore nella numerazione nel ricorso ne siano stati indicati cinque) 3.1. Con il primo motivo si denuncia cumulativamente, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 507, 431, 433, 415bis, 416 cod. proc. pen. e 139 disp. att. cod. proc. pen. nonché mancanza e illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e dei tracciati GPS. Il difensore premette che la principale prova a carico del suo assistito è costituita da intercettazioni ambientali effettuate in altro procedimento all'interno dell'autovettura che si assume di proprietà del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nonché degli spostamenti di tale veicolo rilevati, sempre nell'ambito di altro procedimento, mediante apparato GPS installato dalla polizia giudiziaria sul mezzo. Tuttavia, tali atti d'indagine non figuravano tra gli atti del fascicolo del Pubblico ministero che quest'ultimo aveva messo a disposizione degli indagati all'atto dell'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. e aveva poi trasmesso al Giudice per l'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. La mancata allegazione delle attività di indagine disposte nel diverso procedimento agli atti depositati ai sensi dell'art. 415bis e dell'art. 416 cod. proc. pen. rendeva quegli atti del tutto inutilizzabili, come più volte ribadito dalla Corte di cassazione. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità citata dal difensore, la mancata trasmissione degli atti d'indagine al G.u.p. precludeva anche al giudice del dibattimento di recuperarli avvalendosi del potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. Investita della relativa questione la Corte di appello aveva invece affermato che tanto le intercettazioni quanto i tracciati GPS erano da sempre presenti nel fascicolo del PM ed erano stati trasmessi anche ai fini della richiesta di rinvio a giudizio e che vi era stato un semplice errore materiale da parte del PM nella indicazione del numero del diverso procedimento di indagine nell'ambito del quale tali mezzi di prova erano stati assunti. Tale motivazione, a detta del ricorrente, era però del tutto illogica, si basava su mere congetture ed era anche smentita da quanto dichiarato il 22/10/2019 dal perito nominato dal Tribunale per la trascrizione delle intercettazioni. La difesa ha poi dedotto che il Pubblico ministero aveva ottenuto, sempre ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'assunzione della testimonianza dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito circostanze decisive in ordine alla ricostruzione dei fatti). Il difensore osserva che già nei motivi di appello aveva eccepito l'illegittimità dell'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. con il quale il Tribunale aveva ammesso il teste [OSCURATO:PERSONA], sia perché intempestiva sia perché priva di motivazione in ordine alla necessità della prova. Anche su tale motivo di gravame la Corte di appello non aveva risposto e motivato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è a sua volta articolato in quattro punti. 3.2.1. Al punto a) si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale avrebbe reiteratamente ammesso prove nuove d'ufficio (ai sensi della citata disposizione) pur difettandone i presupposti di legge. Secondo la difesa il potere riconosciuto al giudice del dibattimento dall'art. 507 cod. proc. pen. è un potere meramente integrativo, che può solo colmare un'istruttoria esperita ma incompleta, e giammai potrebbe avere, come invece accaduto nel caso in esame, natura completamente sostitutiva dell'inerzia del PM e comportare l'assunzione di prove non nuove, già presenti nel fascicolo delle indagini, non assunte per mera negligenza del magistrato requirente. Una siffatta interpretazione restrittiva dei poteri ufficiosi del giudice era del resto imposta, a detta del ricorrente, dall'art. 6 della CEDU. Inoltre, secondo la difesa, tutte le ordinanze ex 507 cod. proc. pen. adottate dal Tribunale erano prive/carenti di motivazione in ordine al requisito della assoluta necessità della nuova prova ammessa. Anche su tale censura, la Corte di appello (alla quale era peraltro inibita la possibilità di integrare le ordinanze del giudice a quo) non aveva motivato. 3.2.2. Al punto b) si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 271, 267, 268 cod. proc. pen. nonché carenza e illogicità della motivazione in relazione alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite da altro procedimento. La difesa deduce, in primo luogo, che la documentazione depositata in questo procedimento relativa ai provvedimenti con i quali, nell'ambito del diverso procedimento penale, erano state autorizzate le intercettazioni ambientali (poi acquisite ex art. 507 cod. proc. pen.) è incompleta e carente (uno dei provvedimenti sarebbe carente di firma e data, il provvedimento di proroga del 27.4.2010 sarebbe stato depositato nella cancelleria del Gip solo il 27.10.2010); da ciò conseguirebbe a detta della difesa la nullità di tutte le intercettazioni eseguire in mancanza di apposito decreto di autorizzazione e/o proroga. In secondo luogo, la difesa si duole del fatto che, come già eccepito nei giudizi di merito, il decreto col quale erano state autorizzate le intercettazioni sull'auto del [OSCURATO:PERSONA] è privo dei dati identificativi del veicolo sicché non vi era alcuna certezza in ordine al fatto che il veicolo sul quale erano state captate le conversazioni di interesse nel presente processo fosse proprio l'auto del suddetto coimputato. Si evidenzia altresì che l'abitacolo dell'autovettura è, secondo la giurisprudenza di legittimità, luogo di privata dimora sicché le intercettazioni acquisite non erano comunque utilizzabili in quanto non vi era prova che nell'auto del [OSCURATO:PERSONA] fosse in corso l'attività criminosa. Altro motivo di censura attiene all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate. Secondo la difesa, la motivazione con la quale i giudici di merito erano giunti ad identificare l'odierno ricorrente era illogica e contraddittoria in quanto si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni dell'ufficiale di PG escusso ([OSCURATO:PERSONA]), il quale aveva dichiarato di aver riconosciuto la voce del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, accettando acriticamente tale affermazione, non aveva però tenuto conto del fatto che (come si legge nel ricorso): “[OSCURATO:PERSONA] non era tra gli indagati del procedimento 3175/2010 ed indi lo stesso non era intercettato come si evince dalla stessa produzione inerente le intercettazioni acquisite. Per cui [OSCURATO:PERSONA] non è stato in precedenza sentito dal [OSCURATO:PERSONA] che pertanto solo aprioristicamente può affermare di avere riconosciuto la voce del soggetto non intercettato e non indagato nel procedimento nel cui ambito sono state eseguite le intercettazioni del quale pertanto non aveva già sentito la voce”. Inoltre, secondo il difensore, non si era tenuto conto del fatto che lo stesso perito nominato dal Tribunale per la trascrizione delle intercettazioni aveva dichiarato che le stesse erano di scarsa qualità e non utili alla individuazione degli interlocutori. 3.2.3. Al punto c) del motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 271, 267, 268 e 191 cod. proc. pen. nonché illogicità e carenza di motivazione in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni per incertezza in ordine alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti intercettati. Vengono in sostanza reiterati, seppur sotto diversa prospettiva, gli stessi motivi di censura dedotti al precedente punto b). 3.2.4. Al punto d) il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dei criteri di valutazione della prova, nonché illogicità, difetto di motivazione, travisamento (da notare che di fatto tale punto del motivo viene successivamente indicato come il quarto motivo di ricorso). In sostanza la difesa assume che già nei motivi di appello aveva indicato una serie di discrepanze e incongruenze tra i dati che emergevano dalle intercettazioni e i tracciati GPS e le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla dinamica della rapina dalla stessa descritta nella sua denuncia. In particolare si era evidenziato: che i due rapinatori intercettati dicevano di aver ferito la vittima provocandole l'uscita di sangue, mentre la [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva detto al riguardo in denuncia; che i due rapinatori, nel contare e nel dividersi il provento della rapina poco prima perpetrata, parlavano di somme (circa 3.000 euro a testa) non compatibili con quelle indicate dalla denunciante (di molto inferiori); che l'anziana vittima aveva riferito di aver visto i due rapinatori fuggire a piedi, circostanza incompatibile col tracciato del GPS che collocava l'auto del [OSCURATO:PERSONA] vicino all'abitazione della vittima; che nelle prime due conversazioni intercettate immediatamente prima del delitto i due interlocutori non fanno cenno alcuno all'azione delittuosa che stanno per commettere; che il [OSCURATO:PERSONA] aveva all'epoca più di 40 anni mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato di un uomo di 30/35 anni; che nell'intercettazione valorizzata mancavano riferimenti spaziali e temporali certi, per poter riferire la stessa all'episodio denunciato. Tale “evidente e macroscopica discrasia”, a detta della difesa, minava alla radice il ragionamento dei giudici di merito, secondo i quali nella conversazione intercettata nell'auto del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo e il [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato della rapina in danno della [OSCURATO:PERSONA] che avevano commesso immediatamente prima. I giudici di merito non avevano tenuto conto di tali incongruenze e non avevano adeguatamente motivato sulle stesse, valorizzando peraltro indebitamente il fatto che l'imputato non avesse fornito una spiegazione alternativa della conversazione. I giudici di merito avevano quindi violato “il principio che presiede alla valutazione delle prove e al parametro che per una sentenza di condanna richiede la insussistenza del ragionevole dubbio”. 3.3. Il quinto (in realtà quarto) motivo di ricorso ha ad oggetto la quantificazione della pena, che, a detta del ricorrente, sarebbe stata effettuata in maniera illegittima e senza adeguata motivazione. I giudici di merito, infatti, non avevano motivato in ordine al “notevole discostamento dal minimo edittale”. Inoltre, non essendo stata neppure contestata al [OSCURATO:PERSONA] la recidiva, i giudici avevano immotivatamente negato allo stesso le attenuanti generiche, non considerando neppure il fatto che la violenza e la minaccia utilizzate erano state minime (tanto che si poteva addirittura ipotizzare una derubricazione del fatto nel reato di furto). 4. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato invece a otto motivi. 4.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 267, 268, 270 cod. proc. pen. La difesa eccepisce in primo luogo che le intercettazioni fatte nel proc. 3175/2009 non potevano essere acquisite nel presente procedimento in quanto diverse da quelle effettuate nel proc. 1002/2011 che il PM aveva indicato tra le fonti di prova nella richiesta di rinvio a giudizio e poi indicato dal G.u.p. nel decreto che dispone il giudizio. Si deduce poi l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in quanto effettuate in difetto dei decreti autorizzativi. In particolare: il decreto di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni del 27/04/2010 era da ritenersi tamquam non esset perché tardivamente depositato in cancelleria solo il 27/10/2010; il primo decreto del Gip del 13/04/2010 recava poi un numero di procedimento (3175/06) diverso da quello i cui atti sono stati poi acquisiti (3175/09). Si rileva inoltre che già il primo decreto che aveva autorizzato le intercettazioni mancava dei dati identificativi dell'auto su cui le captazioni dovevano essere effettuate con la conseguenza che non vi era certezza che l'auto poi intercettata fosse quella del [OSCURATO:PERSONA]; ciò tanto più che le indagini che il PM di quel procedimento aveva delegato alla PG per individuare il veicolo non erano state acquisite nel presente procedimento e che in tutti gli atti disponibili l'auto dell'imputato era indicata con i numeri di targa omissati (RGXXXXX). 4.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12 del D. Lgs n. 116 del 2017 e conseguentemente degli artt. 33, 178 e 179 cod. proc. pen. Secondo la difesa, infatti, alle udienze dibattimentali di primo grado del 26/02/2019, 23/04/2019, 04/06/2019, 22/10/2019 e 07/01/2020 l'istruttoria era stata espletata da un collegio composto da un giudice onorario (il GOP [OSCURATO:PERSONA]), nonostante il citato decreto legislativo escludesse che i procedimenti aventi ad oggetto il reato di rapina aggravata potessero essere trattati da giudici non togati. Vi era dunque stata una violazione dell'art. 33 cod. proc. pen. con conseguente integrazione della nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. 4.3. Con il terzo motivo la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 420ter cod. proc. pen. in relazione agli artt. 18, 24, 40 Cost. In sostanza, il Tribunale aveva violato il diritto di difesa dell'imputato e i diritti del difensore sanciti dalle disposizioni che si assumono violate, in quanto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante il difensore avesse aderito all'astensione proclamata dalle [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale aveva comunque svolto attività istruttoria acquisendo una nota del Commissariato di Polizia di Caltagirone relativa ai RIT da trascrivere (nota e RIT poi utilizzati nel prosieguo del processo). 4.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 415bis cod. proc. pen. nonché mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. La difesa evidenzia che le intercettazioni indicate dal PM nella richiesta di rinvio a giudizio erano quelle effettuiate nel diverso procedimento penale avente n. 1002/2011 RGNR mentre quelle che erano state acquisite e trascritte al dibattimento erano quelle effettuate nel procedimento n. 3175/2009 RGNR. La Corte di appello, investita della questione, si era limitata a dire che si era trattato di un mero errore materiale nella indicazione del diverso procedimento. Tale affermazione era però smentita dal fatto che il PM aveva chiesto di trascrivere proprio le intercettazioni del proc. 1002/11 e poi, successivamente il 03/04/2019 aveva avuto la necessità di depositare intercettazioni diverse effettuate in altro procedimento che non era il 1002/11. Il ricorrente deduceva inoltre che in relazione al tracciamento del veicolo effettuato dalla PG con apparato GPS (sempre nell'ambito di altro procedimento) erano state acquisite le sole immagini e mappe contenenti gli esiti del tracciamento, ma non anche le registrazioni degli spostamenti rilevati dall'apparato sui quali non era stata neppure fatta alcuna perizia nel contraddittorio delle parti. 4.5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), violazione degli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen. nonché mancanza o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Il difensore evidenzia che all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], tanto come proprietario e utilizzatore del veicolo intercettato quanto come soggetto colloquiante durante le intercettazioni, si era giunti solo sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. La conclusione cui erano giunti i giudici di merito non era però accettabile in quanto: non erano stati acquisiti i certificati di proprietà del veicolo né i verbali dei controlli su strada effettuati a carico del [OSCURATO:PERSONA] (cui aveva fatto riferimento il [OSCURATO:PERSONA]); non si era tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era smentito dal perito del Tribunale il quale aveva riferito che le conversazioni intercettate erano di scarsa qualità, incomprensibili, e presentavano voci non identificabili; che il contenuto delle conversazioni non consentiva di identificare gli interlocutori. La difesa si doleva poi del fatto che le dichiarazioni della persona offesa, pur essendo state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., erano prive di riscontri. Si evidenziava infine che la difesa aveva indicato molteplici e rilevanti discrepanze tra quanto emergeva dalla conversazione tra i due sedicenti rapinatori e il contenuto della denuncia della vittima; discrepanze – identiche a quelle evidenziate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e sopra riportate – che inducevano a ritenere che i due soggetti intercettati (e identificati negli odierni imputati) non stessero in realtà parlando della rapina subita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Su tali argomenti la Corte di appello aveva risposto in maniera illogica (ad esempio attribuendo all'espressione usata dagli interlocutori “calato il sangue” in maniera difforme dal suo significato letterale), indebitamente ridimensionando l'importanza delle incongruenze denunciate, e così violando il principio dell'al di là del ragionevole dubbio. 4.6. Con il sesto motivo di deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 495 e 507 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, infatti, i giudici di primo grado avevano ammesso d'ufficio nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. ma non avevano poi consentito all'imputato di allegare prove contrarie, cui pure aveva diritto in forza delle norme citate nonché degli artt. 6 CEDU e 111 Cost.4.7. Con il settimo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. I giudici avevano infatti ritenuto sussistente il delitto di rapina nonostante dagli atti processuali non emergesse che gli imputati avessero usato violenza o minaccia nei confronti della persona offesa. I fatti dovevano quindi essere derubricati nel delitto di furto. 4.8. Con l'ottavo motivo si deduce mancanza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 628 comma 3 cod. pen., 62 cod. pen. e 133 cod. pen. In sostanza il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non contiene una “adeguata motivazione circa l'applicazione delle aggravanti” del delitto di rapina. Analoga carenza di motivazione si avrebbe in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (indebitamente negate in forza della sola gravità del titolo di reato), nonché al discostamento nella quantificazione della pena dal minimo edittale. 5. Il procedimento è stato trattato in udienza pubblica con discussione orale su istanza del difensore degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono infondati e devono dunque essere rigettati per le seguenti ragioni. 1. Quanto al ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] si deve rilevare quanto segue. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La questione, sui cui pure si è ampiamente soffermato il difensore, se le intercettazioni e i rilevamenti GPS effettuati in altro procedimento penale figurassero o meno tra gli atti depositati dal PM all'atto dell'avviso di conclusione delle indagini e poi tra quelli trasmessi ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen., non è rilevante. La giurisprudenza di questa Corte, come rileva il difensore, ha più volte affermato il principio di diritto, secondo cui il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta però l'inutilizzabilità degli atti trasmessi ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 4, n. 47497 del 19/11/2008, Giangrasso, Rv. 242762; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583–02). Ciò detto, occorre tuttavia rilevare che tutt'altro problema è quello – qui in rilievo – della possibilità, una volta che (senza l'impiego degli atti non trasmessi) sia intervenuto il rinvio a giudizio, che tali atti d'indagine (e/o le loro risultanze) possano essere acquisiti e utilizzati al dibattimento nel contraddittorio delle parti. Al riguardo, se si fa eccezione per la sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. 1, n. 27879 del 12/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260249 – 01) rimasta però del tutto isolata, occorre rilevare che il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, che questo [OSCURATO:PERSONA] condivide e al quale intende dare continuità, ha dato a tale questione risposta affermativa. Si è infatti affermato che, se è vero che l'inutilizzabilità degli atti, non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416, comma secondo, c.p.p., è una sanzione di carattere generale che non è limitata ad una sola fase processuale e può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento; tuttavia, è altrettanto vero che detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova (Sez. 1, n. 5364 del 13/02/1997, Massaria, Rv. 207815–01). Si è infatti chiarito che in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti (Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Zerbini, Rv. 259710 – 01; Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, Casolani, Rv. 278630-02; da ultimo Sez. 5, n. 21475 del 19/04/2021, Cascino, Rv. 281376 – 01, che ha ribadito che in materia di prove, l'omessa trasmissione di atti d'indagine al giudice dell'udienza preliminare ne determina l'inutilizzabilità ai fini della decisione di quel giudice, salva la possibilità di acquisizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento). [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover ribadire l'orientamento da ultimo indicato. Conseguentemente, indipendentemente dal fatto che gli atti di indagine di cui si discute figurassero già nel fascicolo trasmesso dal PM al G.u.p. seppur come facenti parte di un diverso procedimento il cui numero identificativo era stato erroneamente indicato (come assume la Corte di appello) ovvero non siano mai stati trasmessi (come assume invece la difesa del ricorrente), tali atti potevano comunque essere legittimamente acquisiti dal Tribunale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e altrettanto legittimamente utilizzati. Per quanto riguarda invece il motivo di ricorso concernente l'illegittimità (per tardività e difetto di motivazione) dell'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. con la quale è stata ammessa la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contenuto delle intercettazioni e dei tracciati di cui si è detto, lo stesso pone questioni sostanzialmente identiche a quelle poste dal ricorrente col secondo motivo (punto a), per cui può essere di seguito esaminato unitamente a quest'ultimo. Si deve comunque osservare che l'assoluta necessità, cioè la indispensabilità della prova, era evidente atteso che dalle intercettazioni e dai tracciati GPS dipendeva l'individuazione degli autori del reato. La testimonianza dell'ufficiale di PG che aveva partecipato alle operazioni tecniche e ne aveva valutato i risultati era accessoria e strettamente connessa alle intercettazioni stesse. Ed infatti, l'intercettazione in sé è solo la registrazione di una conversazione, che assume rilevanza probatoria solo ove ne venga descritto il contesto e se ne individuano gli interlocutori, cosa che può avvenire solo sentendo chi ha fatto le indagini e curato le intercettazioni stesse. Conseguentemente, se si ritiene indispensabile la registrazione non si può poi non ritenere indispensabile l'escussione dell'investigatore che ne deve spiegare contesto e senso. La indispensabilità della deposizione del teste era quindi in re ipsa una volta che il Tribunale aveva spiegato le ragioni per le quali era necessario acquisire intercettazioni. 1.2. Anche il secondo motivo è nel complesso infondato. 10 F 1.2.1. Al punto a) del motivo, si contesta, come detto, la legittimità delle numerose ordinanze con le quali il Tribunale, su richiesta del PM, ha reiteratamente dato ingresso nel processo a prove nuove, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. L'illegittimità denunciata deriverebbe dal fatto che le ordinanze sarebbero prive di motivazione in ordine alla necessità della prova, alcune sarebbero state adottate oltre il termine consentito. Più in generale si deduce che il Tribunale avrebbe utilizzato lo strumento oltre i limiti consentiti sostituendosi di fatto alle inerzie e negligenze della pubblica accusa, violando così anche i principi di imparzialità del giudice e nonché quelli del giusto processo sanciti dalla normativa costituzionale e sovranazionale. In primo luogo, va evidenziato che il motivo non è ammissibile in quanto non rientra tra quelli consentiti. L'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., come è noto, in relazione al cd error in procedendo (e tale è certamente la violazione dell'art.507 cod. proc. pen. rilevata dal ricorrente), consente di denunciare in cassazione la sola inosservanza di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza”. Ciò detto, non risulta che il nostro sistema processuale preveda il caso di errato o irrituale ricorso allo strumento in esame da parte del giudice le sanzioni processuali sopra richiamate. Sicché il motivo è per tale ragione inammissibile. Fermo restando quanto precede, va detto che, anche nel merito, quanto sostiene il difensore non è condivisibile. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che il potere-dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217 – 01, che in motivazione ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale). Si è quindi affermato che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591 – 01). Tale potere può dunque essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti poiché il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 5 n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643 – 01). 11 F Quanto poi alla dedotta violazione dei limiti temporali entro i quali l'iniziativa istruttoria officiosa del giudice può essere esercitata questa Corte ritiene che l'art. 507 cod. proc. pen., con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove", delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che, contrariamente a quanto assume il difensore, nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria (Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906 – 01). La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro ribadito che l'assegnazione al giudice del potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art.507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultra-individuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Lanza, Rv. 276430 – 01; Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591 – 01). Del resto, il suddetto potere non incide neppure sulla imparzialità e terzietà del giudice, sia perché tale imparzialità è rispetto alle parti processuali e non anche rispetto alla verità, sia perché è esercitabile indifferentemente a vantaggio (o svantaggio) di tutte le parti (pubbliche o private). Neppure si viola il principio del contraddittorio posto che le prove ammesse ex art. 507 cod. proc. pen. sono pur sempre assunte nel dibattimento secondo le regole ordinarie. Quanto poi alle presunte lacune motivazionali delle ordinanze di cui si duole il ricorrente, è sufficiente evidenziare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. senza motivazione o sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità, in quanto l'ordinamento processuale al riguardo non prevede specifiche sanzioni processuali (Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, dep. 2018, Carta, Rv. 272817 – 01; Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497 – 01). 1.2.2. Le doglianze oggetto del punto b) del secondo motivo sono infondate. In primo luogo, va fatta una doverosa premessa. Il difensore eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento in quanto i decreti che hanno autorizzato e prorogato le attività di captazione allegati dal Pubblico ministero in questo procedimento sarebbero lacunosi e insufficienti a dimostrare che le attività 12 F tecniche sono state ritualmente autorizzate ed effettuate. Al riguardo occorre rilevare che in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilità (neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137), posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare (Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579 – 02, conforme a Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244 – 01). Si è altresì precisato che l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 – 01). Ciò premesso, il difensore non si può dolere della mancata allegazione da parte del PM di atti che semmai era lui che avrebbe dovuto acquisire nel diverso procedimento al fine di contestare la legittimità dei decreti autorizzativi. A maggior ragione dalla mancata, incompleta o insufficiente allegazione dei decreti di autorizzazione e proroga non può discendere, per quanto detto, alcuna inutilizzabilità. Per quanto invece concerne le eccezioni relative ai decreti che sono stati acquisiti al processo – e che i difensori hanno allegato ai rispettivi ricorsi –, la Corte di appello (p. 10) ha evidenziato che dai documenti disponibili emergeva che le intercettazioni, nel diverso procedimento, erano state ritualmente autorizzate e tempestivamente prorogate, ivi incluse quelle del 12 e 13 giugno 2010 (rilevanti in questo procedimento) effettuate nella vigenza del decreto di proroga del 10/06/2010. Ciò detto, va evidenziato che né nel giudizio di appello né col ricorso per cassazione sono stati allegati elementi idonei a confutare quanto affermato dai giudici di merito. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] – così come quello del [OSCURATO:PERSONA] – ha infatti posto l'accento unicamente sul primo decreto di proroga (vale a dire quello immediatamente successivo al decreto del 13/04/2010 con il quale era stato convalidato il decreto del PM del 12/04/2010 che aveva disposto le intercettazioni in via di urgenza). Secondo il difensore tale proroga sarebbe stata depositata nella cancelleria del G.i.p. il 27/10/2010 e 13 F quindi sarebbe palesemente intempestiva. Dalla visione degli atti allegati al ricorso – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) –, emerge tuttavia in maniera evidente che non si tratta di un decreto di proroga intempestivo, bensì di un semplice errore materiale commesso dal cancelliere nell'apposizione della data di deposito. Dalla visione del documento allegato dalla difesa al ricorso emerge infatti che il decreto adottato dal G.i.p. reca la data del 27/04/2010 (ed è dunque tempestivo), sebbene nel depositato sembrerebbe, quanto al mese, indicata a mano una cifra che potrebbe essere un 4 o un 10. Anche prescindendo dal fatto che non avrebbe avuto senso alcuno per il Gip depositare un decreto di proroga emesso il 27/04 ben sei mesi dopo sapendo che si sarebbe trattato di un provvedimento inutiliter dato, ogni dubbio è fugato dal fatto che sullo stesso provvedimento risulta poi apposta anche la data del pervenuto/deposito presso la segreteria del PM, che è quella del 28/04/2010. È quindi evidente che il pubblico ufficiale addetto alla segreteria del PM non avrebbe mai potuto apporre sul decreto di proroga la data del 28/04 se tale provvedimento non fosse stato adottato e depositato il giorno prima. Manifestamente infondata (nonché meramente reiterativa di questione sulla quale la Corte di appello ha già adeguatamente motivato a p. 9) è la deduzione difensiva relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate all'interno del veicolo del [OSCURATO:PERSONA] in quanto, a detta del ricorrente, lo stesso sarebbe qualificabile come luogo di privata dimora. Al riguardo è sufficiente evidenziare e ribadire che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, con la conseguenza che non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23819 del 30/01/2019, Adami, Rv. 275994 – 01; Sez. 5, n. 45512 del 22/04/2014 Rv. 260760 – 01). Anche in ordine alla individuazione dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] sulla quale le intercettazioni ambientali sono state autorizzate ed effettuate, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato a p. 9 della sentenza, fugando i dubbi sollevati al riguardo dalla difesa del ricorrente. I giudici di merito hanno infatti evidenziato che il decreto di autorizzazione del Gip conteneva indicazioni sufficienti ad individuare con certezza il “bersaglio” (vale a dire l'auto), avendo lo stesso indicato il nome del proprietario (l'imputato [OSCURATO:PERSONA] appunto) ed essendo stata poi legittimamente delegata alla PG l'identificazione del mezzo. Trattasi di motivazione in linea con quanto più volte affermato da questa Corte, vale a dire che il decreto di autorizzazione all'intercettazione delle conversazioni effettuate 14 F all'interno di un'autovettura non deve necessariamente indicare la targa, il modello ovvero altri elementi esteriori di identificazione del veicolo, essendo sufficiente che dal provvedimento autorizzativo si evinca, senza margini di incertezza, l'esatta individuazione del luogo ove svolgere l'intercettazione (Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263723 – 01, in fattispecie in cui il decreto di autorizzazione indicava, quale dato identificativo dell'autovettura, l'essere la stessa in uso ad un determinato soggetto; Sez. 5, n. 44997 del 28/10/2011, Pappalardo, Rv. 251443 – 01, la quale, peraltro, ha anche precisato nel caso di intercettazioni ambientali, la modifica dell'ambiente da intercettare, purché omogeneo a quello autorizzato, attenendo alla fase esecutiva del provvedimento, non richiede la rinnovazione del decreto). Ciò detto, va altresì rilevato che in tema intercettazioni telefoniche e ambientali, l'attribuzione dell'utenza da intercettare ad una determinata persona così come l'attribuzione ad un soggetto del luogo dove avvengono le intercettazioni, costituisce attività propria del giudizio di merito, che, al pari di ogni interpretazione di fatti comunicativi (quali ad esempio l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio, la ricostruzione del significato di un'affermazione dei colloquianti nonché l'identificazione di persone o fatti alle quali gli stessi abbiano fatto riferimento), è censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto, vale a dire nei soli limiti della contraddittorietà o manifesta illogicità dell'iter motivazionale seguito dal giudice per giungere alla conclusione (cfr Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01). Nel caso in esame, sull'attività che il PM nel diverso procedimento aveva delegato alla polizia giudiziaria ai fini dell'individuazione del veicolo di proprietà e in uso al [OSCURATO:PERSONA], nel presente procedimento ha riferito in dibattimento l'ufficiale di PG [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato che il veicolo sul quale sono state captate le conversazioni (poi risultate di interesse in questo procedimento) era l'autovettura Mitsubishi risultata di proprietà e in uso al [OSCURATO:PERSONA]. Il teste ha altresì indicato le ragioni per le quali il veicolo doveva ritenersi, all'epoca dei fatti, non solo di proprietà ma anche in uso all'imputato, riferendo che in epoca coeva ai fatti il [OSCURATO:PERSONA] era stato in più occasioni fermato e identificato a bordo dell'auto (controlli che in alcuni casi aveva personalmente eseguito). I giudici di merito hanno ritenuto tale deposizione sufficiente a dar conto delle indagini effettuate ai fini della individuazione del veicolo, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal difensore non vi era alcuna necessità (non imposta peraltro da alcuna norma di legge) di acquisire le annotazioni di servizio e le informative di polizia effettuate nel diverso procedimento e delle quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito. Non consta peraltro (nulla avendo allegato e provato al riguardo il difensore) che nel corso 15 F della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] la difesa abbia chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di individuazione dell'auto o abbia altrimenti messo in discussione le quanto riferito dal teste in ordine all'esito delle indagini espletate. La motivazione sul punto risulta dunque congrua e adeguata e nella stessa non è dato riscontrare profili di contraddittorietà o illogicità (peraltro neppure prospettati nel ricorso), ed è quindi, in questa sede non censurabile. Quanto poi alla questione della identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate all'interno dell'auto del [OSCURATO:PERSONA] al momento dei fatti per cui si procede occorre rilevare quanto segue. Come già detto, l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ivi inclusa la identificazione degli interlocutori delle conversazioni captate o dei soggetti ai quali questi ultimi si riferiscono, costituisce oggetto di un giudizio di fatto che compete unicamente al giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); in altri termini, l'identificazione dei colloquianti operata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili ovvero quando il giudice abbia applicato criteri accettabili ma in modo scorretto (cfr Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024. L., Rv. 286599 – 01). Ciò detto, entrambi i giudici di merito hanno adeguatamente motivato (vedi p. 12-13 della sentenza di appello) in ordine alla individuazione del [OSCURATO:PERSONA] come uno dei due interlocutori intercettati sull'auto del [OSCURATO:PERSONA], valorizzando le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che, quale ufficiale di polizia che aveva partecipato alle attività tecniche, si è detto certo di aver riconosciuto nella voce di uno dei due colloquianti quella dell'odierno ricorrente. Trattasi di motivazione conforme a quanto più volte affermato da questa Corte, vale a dire che in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725 – 01). Si è altresì precisato che ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che (come appunto nel caso in esame) abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo 16 F contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 – 01). La difesa non ha peraltro introdotto elementi idonei a far ritenere illogiche o contraddittorie le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito. Quanto all'attendibilità del riconoscimento vocale effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] la difesa ha mosso censure generiche e prospettato mere ipotesi, non introducendo alcun elemento di fatto in forza del quale si possa escludere che l'ufficiale di PG non fosse in condizione di effettuare il riconoscimento. Il testimone si è infatti detto certo del riconoscimento della voce del [OSCURATO:PERSONA], soggetto sul quale stava investigando da diverso tempo e che, evidentemente aveva avuto modo di ascoltare in più occasioni, disponendo di adeguati elementi di confronto tra le voci. Peraltro, a p. 6 della sentenza del Tribunale si legge che il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver avuto conoscenza diretta dei due imputati entrambi pregiudicati e sorvegliati speciali. Non è stato dedotto che la difesa durante l'escussione del testimone, abbia messo in discussione tale riconoscimento ovvero che abbia posto all'ufficiale di PG domande specifiche su come era giunto alla identificazione. Il fatto poi che il [OSCURATO:PERSONA] non figurasse tra le persone indagate nell'ambito del diverso procedimento in cui sono state fatte le intercettazioni è circostanza del tutto irrilevante in quanto è di palmare evidenza che la stessa non esclude che tale soggetto sia stato intercettato mentre parlava con qualcuno degli indagati di quel procedimento. La difesa omette poi di considerare che i giudici di merito hanno rilevato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla individuazione del [OSCURATO:PERSONA] fruivano anche di riscontri estrinseci rappresentati: a) dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si conoscevano e avevano anche commesso altri delitti insieme (vedi p. 13 e 14 della sentenza di appello); b) dal fatto che nell'intercettazione ambientale valorizzata dalla Corte (e riportata integralmente alle pp. 8-12 della sentenza di primo grado) in almeno tre passaggi uno dei due interlocutori si rivolge all'altro chiamandolo “[OSCURATO:PERSONA]”, che è appunto il nome proprio dell'odierno ricorrente. In ordine invece alla presunta scarsa qualità delle conversazioni e al fatto che le stesse non fossero utili alla individuazione delle voci degli interlocutori, va evidenziato che alle pp. 7-8 della sentenza di primo grado (richiamata da quella di appello) i giudici danno atto di aver proceduto personalmente all'ascolto delle registrazioni e confermano quanto dichiarato sia dal teste di PG sia dal perito, vale a dire che le conversazioni sono a tratti di cattiva qualità ma che in altre parti sono invece comprensibili ed è possibile cogliere anche i timbri delle voci e le inflessioni dialettali dei colloquianti. Del resto, per quanto concerne l'intercettazione di interesse la stessa è stata integralmente trascritta dal perito (vedi pp. 8-12 della sentenza) sicché è evidente che era integralmente 17 F comprensibile. Con tali argomenti la difesa non si confronta minimamente, senza peraltro dedurre il travisamento della prova da parte dei giudici di merito sul punto (travisamento che avrebbe imposto, quanto meno, l'allegazione o la indicazione degli atti processuali, registrazione o deposizione del perito, da cui emergeva la totale diversità tra emergenze processuali e affermazioni dei giudici). 1.2.3. Al punto c) del secondo motivo si denunciano violazioni di legge e vizi motivazionali relativi alla utilizzabilità delle intercettazioni e alla valutazione del loro contenuto e della loro valenza indiziaria che sono in sostanza una reiterazione, seppur sotto una prospettiva parzialmente diversa, degli stessi argomenti e motivi di censura dedotti al precedente punto b). Il motivo, essendo sostanzialmente sovrapponibile al precedente, è da ritenersi infondato per le ragioni sopra esposte al punto 1.2.2. (da intendersi qui richiamate e trascritte) 1.2.4. Al punto d) del secondo motivo (che nell'articolazione del ricorso viene poi indicato come IV motivo), si denuncia, sia sotto il profilo della violazione del canone dell'al di là del ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.) e dei criteri di valutazione della prova indiziaria (art. 192 cod. proc. pen.), sia sotto il profilo del difetto di motivazione, il fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare una serie di elementi di fatto che, a detta del ricorrente, avrebbero dovuto indurla a ritenere sussistente quanto meno un dubbio ragionevole in ordine alla colpevolezza degli imputati. Il motivo è inammissibile in quanto, pur denunciando apparentemente violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà prospetta mere doglianze in punto di fatto. Al riguardo, giova premettere che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 – 01). Si è altresì precisato che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 – 01). Va altresì ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni 18 F potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Posto dunque che non rientra tra i poteri di questa Corte sostituire alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti del giudice di merito un proprio diverso apprezzamento, resta da valutare la coerenza e logicità del ragionamento attraverso il quale i giudici hanno ricostruito i fatti e valutato le prove. In ordine a tale controllo sul processo motivazionale del giudice di merito, è opportuno rilevare, che, come detto, i suoi limiti sono segnati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte di cassazione deve limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, va evidenziato che non è dato riscontrare nella sentenza impugnata i profili di contraddittorietà o manifesta illogicità denunciati nel motivo di ricorso. La sentenza di appello (p. 12), peraltro condividendo sul punto le più dettagliate motivazioni dei giudici di primo grado (pp. 12-13), ha evidenziato che l'intercettazione tra i due imputati a bordo dell'auto del [OSCURATO:PERSONA], non potesse che essere interpretata se non nel senso che i due commentavano la rapina che immediatamente prima avevano perpetrato in danno della [OSCURATO:PERSONA]. I giudici hanno infatti evidenziato che i due imputati, nella conversazione, descrivono fatti, condotte e persino particolari perfettamente coincidenti con quelli che la vittima aveva indicato nella denuncia in ordina alla dinamica della rapina. La Corte ha poi giustamente sottolineato che la conclusione dei giudici di primo grado era avvalorata dal fatto che il tracciato GPS dimostrava che l'auto del [OSCURATO:PERSONA], con a bordo i due imputati, si trovava sul luogo della rapina (peraltro zona di campagna isolata) in orario notturno esattamente corrispondente a quello di perpetrazione del reato, per poi allontanarsene subito dopo il fatto. Si è altresì rilevato che gli imputati non avevano mai fornito alcuna giustificazione della loro presenza (anomala anche pere l'orario) in quel posto né alcuna spiegazione alternativa del contenuto della conversazione. A fronte di tali 19 F elementi di prova alquanto solidi, i giudici di merito hanno quindi ritenuto che le discrepanze evidenziate dalla difesa fossero oggettivamente marginali e comunque suscettibili di una spiegazione logica; spiegazione che hanno anche fornito, evidenziando, ad esempio: che l'espressione “le è calato il sangue” usata dagli interlocutori poteva essere meramente indicativa dell'azione violenta e non anche di effettive lesioni personali cagionate alla donna; che il fatto che i due rapinatori nella conversazione si fossero divisi la somma di euro 3.000 ciascuno (a fronte dei 1.500 euro sottratti di cui aveva parlato la vittima) non emergeva in maniera certa dall'intercettazione e che non era detto che la somma di cui si parlava fosse riferibile esclusivamente alla rapina appena commessa. Motivazioni che non possono certamente essere definite illogiche. Peraltro, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, la difesa si è limitata a contestare l'interpretazione del contenuto della conversazione e la sua riferibilità alla rapina senza però fornire alcuna plausibile spiegazione alternativa. Anche a voler ritenere che i due imputati stessero sì commentando una rapina di cui erano stati protagonisti ma non quella perpetrata in danno della [OSCURATO:PERSONA], la tesi è smentita dalle conformi sentenze di merito, in quanto dalla conversazione emerge che i fatti commentati sono stati perpetrati immediatamente prima e in quel momento l'auto era nei pressi dell'abitazione della denunciante; pertanto si dovrebbe necessariamente ipotizzare l'esistenza di un'altra rapina (della quale non si è però avuta notizia alcuna) commessa nella stessa strada e nello stesso orario di quella subita dall'odierna persona offesa. Una ricostruzione alternativa priva di riscontro nel materiale probatorio. A ciò si aggiunga che la difesa non si è minimamente confrontata col riscontro estrinseco rappresentato dalla geo localizzazione dell'auto degli indagati nel luogo e al momento del fatto, risultando per tale aspetto il motivo anche aspecifico. 1.3. Il quinto motivo, relativo alla quantificazione della pena, è del tutto generico nonché manifestamente infondato. Ed invero, secondo il condivisibile e costante orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 20 F Secondo la formulazione dell'art. 628, comma 3, cod. pen. vigente all'epoca del fatto, la cornice edittale prevista per la rapina aggravata era da 4 anni e 6 mesi a 20 anni, sicché la pena irrogata (anni 5) si colloca di poco al di sopra del minino (e molto al di sotto della media edittale). I giudici di merito hanno peraltro congruamente motivato il (modesto) discostamento dal minimo in ragione della gravità del fatto (rapina in abitazione, in orario notturno, ai danni di persona anziana), così come hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in considerazione sia dell'assenza di elementi che ne giustificassero la concessione sia dei precedenti penali a carico degli imputati. Quanto poi alla limitata entità (o addirittura della inesistenza) della violenza usata, è appena il caso di rilevare che l'anziana donna ha dichiarato che, non solo era stata minacciata, ma era stata spintonata e immobilizzata. 2. Per quanto riguarda il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] occorre rilevare quanto segue. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce, in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite ex art. 507 cod. proc. pen. e alla individuazione dell'auto del [OSCURATO:PERSONA] (sulla quale sono state effettuate), violazioni di legge e vizi di motivazione che sono interamente sovrapponibili (se non identici) a quelli denunciati dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] col primo e secondo di ricorso. Il motivo è quindi infondato per le ragioni (da intendersi qui richiamate e trascritte) già esposte esaminando il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 12 del D. Lgs n. 116 del 2017 e la conseguente nullità del processo e della sentenza di primo grado, è infondato. 2.2.1. Nel caso in esame il divieto introdotto dall'art. 12 D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 non trova applicazione in forza della disposizione transitoria prevista dall'art. 30 comma 6 dello stesso decreto legislativo. Ed infatti, nella sua formulazione vigente all'epoca della celebrazione del processo di primo grado, il comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs 116/2017 stabiliva che “per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 – che a sua volta richiama anche il divieto di cui al citato art. 12 – nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale”. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il procedimento penale è stato iscritto nel 2014 e l'azione penale è stata esercitata con richiesta di rinvio a giudizio del 01/12/2015 (il decreto che dispone il giudizio è del 15/12/2016); tanto l'iscrizione quanto 21 F l'esercizio dell'azione penale sono quindi di molto anteriori alla data di entrata in vigore della citata riforma della magistratura onoraria (15/08/2017), sicché il divieto di cui all'art. 12 non trovava applicazione nel caso in esame. 2.2.2. Ferme restando le considerazioni che precedono il motivo risulta, peraltro, del tutto carente di specificità. Ed infatti, se anche il divieto in esame avesse trovato applicazione, la sua violazione, contrariamente a quanto assume la difesa, avrebbe comportato la nullità delle sole udienze a cui ha preso parte il giudice onorario nonché dell'attività nelle stesse svolta (e non anche delle udienze nelle quali il collegio giudicante era regolarmente composto). Ciò premesso, questa Suprema Corte ha costantemente affermato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità o la nullità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01). È quindi inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01). Nel caso in esame, va evidenziato che il ricorrente si limita ad elencare una serie di udienze dibattimentali (tra le ben più numerose celebrate) che sarebbero affette dalla causa di nullità eccepita, senza però minimamente indicare quali attività istruttorie (colpite dalla medesima nullità) sarebbero state svolte in tali udienze e senza chiarire le ragioni per le quali, eliminando gli elementi di prova che si assumono inutilizzabili, quelli residui sarebbero insufficienti a fondare tale affermazione di responsabilità. La cosiddetta “prova di resistenza” non è stata dunque in alcun modo fornita dal ricorrente. 2.3. Il terzo motivo con cui si denuncia la violazione del diritto di difesa dell'imputato e dei diritti costituzionali del difensore per avere il Tribunale svolto attività istruttoria all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonostante l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla sua categoria, è inammissibile per difetto di specificità per le ragioni esposte esaminando il motivo precedente. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere che nell'udienza citata il [OSCURATO:PERSONA] giudicante avrebbe acquisito una nota del Commissariato di Polizia di Caltagirone, senza chiarire quale sarebbe stato il contenuto della stessa e soprattutto senza minimamente indicarne la decisività ai fini della decisione. Peraltro, è evidente secondo la stessa prospettazione difensiva, che il Tribunale si è limitato alla sola 22 F attività “materiale” di acquisizione del documento, la cui utilizzabilità e la cui utilizzazione è stata valutata nelle successive udienze nel contraddittorio delle parti. Non è peraltro neppure noto (nulla avendo il ricorrente allegato al riguardo) se nella suddetta udienza il difensore si sia formalmente opposto alla acquisizione della nota ovvero non abbia interloquito affatto. Circostanza quest'ultima decisiva ai fini della sussistenza della eccepita nullità, in quanto questa Corte ha più volte affermato che non è causa di nullità della sentenza la celebrazione del giudizio avvenuta nonostante la dichiarazione di astensione dalle udienze formulata dal difensore, nel caso in cui quest'ultimo, a seguito del rigetto della richiesta di rinvio, vi partecipi esercitando l'attività difensiva riservatagli (Sez. 3, n. 5159 del 29/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285942 - 01). 2.4. Con il quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento in quanto quelle prodotte dal PM e acquisite dal Tribunale ex art.507 cod. proc. pen. erano relative ad un procedimento diverso da quello indicato dal PM nell'avviso di conclusione delle indagini (e quindi noto alle parti). Il motivo è integralmente sovrapponibile al primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed è dunque infondato per me medesime ragioni sopra esposte (punto 1.1.) esaminando tale motivo, da intendersi qui richiamate. Nel medesimo motivo il ricorrente ha altresì dedotto violazione di legge derivante dal fatto che per quanto riguarda il tracciamento del veicolo del [OSCURATO:PERSONA] effettuato dalla PG con apparato GPS (sempre nell'ambito di altro procedimento) erano state acquisite le sole immagini e mappe contenenti gli esiti della rilevazione (sulle quali ha poi deposto il teste [OSCURATO:PERSONA]), ma non anche le registrazioni degli spostamenti rilevati dall'apparato (sulle quali non era stata dunque neppure fatta alcuna perizia nel contraddittorio delle parti). Per tale aspetto il motivo è manifestamente infondato. Ed infatti, questa Corte ha costantemente affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare GPS (cosiddetto “pedinamento elettronico”) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, costituisce un'attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, i cui risultati possono entrare nella valutazione probatoria del giudice attraverso la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239638 – 01). Si è quindi ribadito che sono utilizzabili i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, acquisiti attraverso le annotazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un'attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non 23 F alle operazioni di intercettazione (Sez. 4, n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi, Rv. 253953 – 01, la quale ha anche chiarito che l'assenza del supporto informatico contenente l'originale dei tracciati non inficia l'attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti di una persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio). È altresì pacifico che l'attività di indagine in esame costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542–01; nella stessa prospettiva vedi Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Rv. 286949–01; Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Rv. 283386 – 01). 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA], tanto come proprietario e utilizzatore del veicolo intercettato quanto come soggetto colloquiante durante le intercettazioni, in quanto fondata sulle sole dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], senza acquisire gli atti di indagine e i documenti cui lo stesso aveva fatto riferimento e senza tenere conto di quanto riferito dal perito del Tribunale in ordine alla scarsa qualità delle registrazioni delle conversazioni intercettate. La difesa si doleva poi della mancata acquisizione di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa nonostante le stesse fossero state acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. Si evidenziava infine la mancanza e/o l'illogicità della motivazione della sentenza di appello in relazione alle molteplici e rilevanti discrepanze (evidenziate nei motivi di gravame) tra quanto emergeva dalla conversazione tra i due sedicenti rapinatori e il contenuto della denuncia della vittima. Il motivo pone questioni che sono quasi integralmente identiche a quelle prospettate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. Possono quindi essere integralmente richiamate le sopra esposte ragioni in forza delle quali questa Corte ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi dedotti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. A quanto già sopra esposto, occorre solo aggiungere quanto segue. Sull'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come proprietario e utilizzatore dell'autovettura intercettata i giudici di merito hanno ampiamente motivato, avvalendosi (legittimamente) delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito sia degli accertamenti al PRA sul proprietario del mezzo sia sui numerosi controlli, coevi all'epoca della rapina, durante i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato alla guida del veicolo (alcuni, peraltro, dei quali eseguiti da lui personalmente). Le dichiarazioni dell'ufficiale di PG, peraltro in difetto di specifiche contestazioni 24 F nel corso del suo esame e in difetto di elementi che inducano a dubitare di quanto da lui dichiarato, sono sufficienti e, contrariamente a quanto dedotto, non richiedono l'acquisizione dei documenti o degli atti di indagine ai quali lo stesso si è riferito (acquisizione non prescritta da alcuna norma). È poi appena il caso di rilevare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284 – 01). In relazione alla valutazione delle dichiarazioni della vittima acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., il motivo è del tutto generico, aspecifico, nonché manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito (vedi p. 4 della sentenza del Tribunale) hanno dato ampiamente conto dei riscontri acquisiti, a cominciare dalla deposizione dell'ufficiale di PG (Mangiapane) intervenuto in casa della vittima immediatamente dopo la rapina, il quale ebbe a constatare che vi erano segni di effrazione sulla porta dell'abitazione che risultava messa a soqquadro (senza considerare l'evidente riscontro rappresentato dall'intercettazione tra i due imputati subito dopo la commissione del reato). 2.6. Il sesto motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 495 e 507 cod. proc. pen. in quanto i giudici di primo grado, dopo aver ammesso d'ufficio nuove prove non avevano poi consentito all'imputato di allegare prove contrarie, è manifestamente infondato. La difesa non ha in alcun modo né allegato né provato di aver avanzato richiesta di prove contrarie così come non consta che tali richieste di prova siano state rigettate. 2.7. Il settimo motivo con cui si denuncia erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. per avere i giudici ritenuto sussistente il delitto di rapina nonostante dagli atti processuali non emergesse che gli imputati avessero usato violenza o minaccia nei confronti della persona offesa è inammissibile per diverse ragioni. Il motivo, infatti, è inammissibile non solo perché interamente versato in fatto (invocandosi in questa sede una, non consentita, nuova valutazione delle risultanze istruttorie), ma anche aspecifico (non confrontandosi minimamente con le sentenze di merito), nonché manifestamente infondato (avendo la vittima dettagliatamente descritto le minacce e violenze subite, vedi p. 3 della sentenza del Tribunale e p. 14 di quella di appello). 2.8. L'ottavo motivo di ricorso avente ad oggetto le aggravanti, il diniego delle attenuanti e la quantificazione della pena è inammissibile in quanto generico e aspecifico. 25 F Stante la sostanziale sovrapponibilità degli argomenti, è sufficiente richiamare la motivazione sopra esposta al punto 1.3., con la quale questa Corte ha disatteso l'analogo motivo di impugnazione articolato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto poi alle ritenute aggravanti (minorata difesa, azione perpetrata da più persone travisate e all'interno di luogo di privata dimora), gli elementi costitutivi di tali circostanze emergevano chiaramente dalla stessa ricostruzione dei fatti, sicché ai fini della affermazione della loro sussistenza non si richiedeva alcuna particolare motivazione. 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto dei ricorsi, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 26 F