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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16465/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/05/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] l'intervento del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 13 maggio 2024 dichiarava l’inammissibilità dell’istanza presentata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di trasferimento presso altra struttura.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto lamentando con l’unico motivo violazione degli artt. 24 Cost, 666, 667 cod. proc. pen. e 35 bis L. 354/75.

Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano in assenza di contraddittorio dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, in difetto dei presupposti normativi che lo consentissero; il decreto, inoltre, non è chiaro, non specificando l’oggetto della domanda.

Da ultimo, citava il ricorrente il principio della perpetuatio jurisdictionis che tiene ferma la competenza determinatasi al momento della domanda indipendentemente dal trasferimento del detenuto.

3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino depositava requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - In tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 - 01).

L’impugnato provvedimento è una declaratoria di inammissibilità emessa de plano, secondo la procedura semplificata di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. dal Presidente del Tribunale di sorveglianza a fronte di reclamo su decisione su reclamo e dunque a fronte di un provvedimento che ha le caratteristiche dell’impugnazione e che, pertanto, non può essere dichiarato inammissibile secondo detta richiamata procedura semplificata, ma rientra in uno dei casi tassativi di cui all’art.591 cod. proc. pen.

La conseguenza diretta è che la competenza a dichiarare detta inammissibilità è dell’organo collegiale, quale giudice dell’impugnazione.

2. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, ricorrendo uno dei casi di cui all’art. 620 lett. d) cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge e gli atti trasmessi al Tribunale di Torino.

P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] l'intervento del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 13 maggio 2024 dichiarava l’inammissibilità dell’istanza presentata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di trasferimento presso altra struttura. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto lamentando con l’unico motivo violazione degli artt. 24 Cost, 666, 667 cod. proc. pen. e 35 bis L. 354/75. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano in assenza di contraddittorio dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, in difetto dei presupposti normativi che lo consentissero; il decreto, inoltre, non è chiaro, non specificando l’oggetto della domanda. Da ultimo, citava il ricorrente il principio della perpetuatio jurisdictionis che tiene ferma la competenza determinatasi al momento della domanda indipendentemente dal trasferimento del detenuto. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino depositava requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - In tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 - 01). L’impugnato provvedimento è una declaratoria di inammissibilità emessa de plano, secondo la procedura semplificata di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. dal Presidente del Tribunale di sorveglianza a fronte di reclamo su decisione su reclamo e dunque a fronte di un provvedimento che ha le caratteristiche dell’impugnazione e che, pertanto, non può essere dichiarato inammissibile secondo detta richiamata procedura semplificata, ma rientra in uno dei casi tassativi di cui all’art.591 cod. proc. pen. La conseguenza diretta è che la competenza a dichiarare detta inammissibilità è dell’organo collegiale, quale giudice dell’impugnazione. 2. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, ricorrendo uno dei casi di cui all’art. 620 lett. d) cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge e gli atti trasmessi al Tribunale di Torino. P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli att
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