CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 28489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35096 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] 25,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Rododendri n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzi pec; -controricorrente – Ric. 2018n. 35096 sez. S2 -ud. 19-9-2023 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di uniche eredi di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 116, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al contro ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2427/18 del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata a mezzo pec il 28/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Giudice di pace di Bologna la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in suo favore , del compenso professionale per l’attività difensiva svolta per loro, quali residenti nelle aree vicine al cantiere della nuova stazione di Bologna TAV, nel procedimento civile instaurato, dinanzi al Tribunale di Bologna , nei Ric. 2018n. 35096 sez. S2 -ud. 19-9-2023 - 3 - confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:SOCIETA].; il giudizio avevaavuto ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per il superamento dei limiti consentiti di emissione di polveri sottili e si era concluso con il rigetto della domanda e la condanna al rim borso delle spese. 1.1. Con sentenza n. 1487/2016, il Giudice di Pace di Bologna rigettò la domanda, compensando le spese; ritenne che non fosse possibile distinguere l’attività di studio, di preparazione degli atti difensivi e processuale per ciascun assistito e, pertanto, in applicazione dell’art. 4 comma 4 del D.M. 140/2012, riconobbe al difensore un unico compenso con le maggiorazioni previste dalle tabelle professionali; liquidò, perciò , il corrispettivo in complessivi Euro 21,600,00, pari ad euro 112,00 per ciascuno degli assistiti e riscontrò che era stato da ognuno pagato più del dovuto. 2. Con sentenza n. 2427/2018, il Tribunale di Bologna rigettò l’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], confermando la motivazione del primo grado; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da tutti i convenuti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace, condannò lo stesso avvocato al rimborso delle spese del doppio grado in loro favore. 3. Avverso questa sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, a mezzo di diverso difensore, [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Ric. 2018n. 35096 sez. S2 -ud. 19-9-2023 - 4 - [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che nessuno dei motivi di ricorso è formulato con la specificazione dell’ipotesi del primo comma dell’art.360 cod. proc. civ. in cui sarebbe sussumibile. In ogni caso, dall’articolazione delle rubric he , può escludersi la loro inammissibilità per difetto di specificità, perché può dedursi che le prime due censure siano state articolate in riferimento al n. 3 e la terza censura in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.. 1. Con il primo motivo il ricorrente ha infatti lamentato la violazione dell’art. 2233 cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto che non fosse possibile distinguere l’attività difensiva svolta nei confronti di ciascuno degli assistiti e liquidato in conseguenza un compenso unitario con le maggiorazioni, non adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. 1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella istanza di rivalutazione in merito dell’attività svolta dal difensore, evidentemente invece preclusa in questa sede di legittimità. Il Tribunale ha motivato la liquidazione di un unico compenso richiamando la motivazione del Giudice di pace che aveva applicato, ratione temporis, l’art. 4 comma 4 del d.m. 140/2012 in riferimento a specifici elementi di fatto quali la redazione unica di atti a nome di tutti gli assistiti e l’utilizzo della stessa strategia difensiva ; così decidendo, ha correttamente applicato il principio di diritto consolidato secondo cui , in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia Ric. 2018n. 35096 sez. S2 -ud. 19-9-2023 - 5 - presentato distinti atti difensivi (Cass. Sez. 6 - 2, n. 21320 del 29/11/2012; ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017). 2. Con il secondo motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 4 D.M. 140/12, per non avere il giudice motivato l’ulteriore diminuzione dei valori minimi stabiliti dalle tabelle professionali. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e, pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un'inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. Sez. L, n. 19943 del 2023 con numerosi richiami); nella censura, invece, manca ogni specificazione sul punto. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato l’insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla spettanza del «diritto a percepire somme ulteriori per l’attività svolta»; il Tribunale avrebbe ritenuto «tale assunto non dimostrato» (così in ricorso), senza adeguata motivazione; a sostegno probatorio del«diritto» suindicato, il ricorrente ha reiterato la richiesta di prova testimoniale già dedotte nei gradi di merito. 3.1. Il motivoè inammissibile. La censura che deduca in sede di legittimità un vizio di motivazione non può essere diretta – come invece ha chiesto il ricorrente - al riesame in merito dell'intera vicenda processuale, perché a questa Corte è demandato soltanto il controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudicedel merito o in Ric. 2018n. 35096 sez. S2 -ud. 19-9-2023 - 6 - riferimento all’omessa valutazione di un fatto decisivo per una diversa decisione. Allo stesso modo non può censurarsi la mancata ammissione di un mezzo istruttorio senza indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, senza dover compiere inammissibili indagini integrative. 3. Il ricorso è perciò inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favoredei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], costituiti a mezzo di un unico difensore e considerati quale unica parte processuale e di [OSCURATO:PERSONA]. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 35096 sez. S2 -ud. 19-9-2023 - 7 - Marzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], liquidandole per compensi, per i primi, in complessivi Euro 3.000,00e per [OSCURATO:PERSONA] in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 sia per i primi che per Bernardo e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, c