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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38351/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

1. Il ricorrente, cui la Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione tra due ipotesi di reato ex artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto del presente procedimento, ed altre in precedenza commesse, deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Non specificando minimamente le ragioni a sostegno della censura, il ricorso è generico. 2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore 111 Prksidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. 1. Il ricorrente, cui la Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione tra due ipotesi di reato ex artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto del presente procedimento, ed altre in precedenza commesse, deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Non specificando minimamente le ragioni a sostegno della censura, il ricorso è generico. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore 111 Prksidente
Sentenza Cassazione n. 38351/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris