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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14679/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, Jamatte ripropone una censura che la Corte di appello ha disatteso sulla base di considerazioni logicamente ineccepibili, confermando la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dagli agenti accertatori in ordine all'esito del controllo effettuato dalle forze dell'ordine sulla banca dati, dal quale è emerso che egli era regolarmente presente sul territorio dello Stato, presupposto imprescindibile per la contestazione del reato punito dall'art. 6 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; dichiarazioni che, ha correttamente osservato il giudice di merito, l'interessato avrebbe potuto utilmente confutare producendo documentazione attestante l'erroneità dell'assunto e che, anche in ragione della sua inerzia, devono reputarsi senz'altro idonee a supportare l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato oggetto di addebito; che, quanto alla residua doglianza articolata da Jamatte, afferente al diniego della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha debitamente spiegato che il fatto contestato è connotato da offensività non minimale, avuto riguardo, in specie, alla strumentalità della condotta alla sottrazione ad immediate verifiche da parte delle forze dell'ordine ovvero, all'occorrenza, alla spendita di false generalità; che la precedente considerazione ha indotto il giudice di merito a disattendere il motivo di impugnazione relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; che il ricorrente formula, al riguardo, obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); ritenuto che il ricorrente reitera, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, Jamatte ripropone una censura che la Corte di appello ha disatteso sulla base di considerazioni logicamente ineccepibili, confermando la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dagli agenti accertatori in ordine all'esito del controllo effettuato dalle forze dell'ordine sulla banca dati, dal quale è emerso che egli era regolarmente presente sul territorio dello Stato, presupposto imprescindibile per la contestazione del reato punito dall'art. 6 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; dichiarazioni che, ha correttamente osservato il giudice di merito, l'interessato avrebbe potuto utilmente confutare producendo documentazione attestante l'erroneità dell'assunto e che, anche in ragione della sua inerzia, devono reputarsi senz'altro idonee a supportare l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato oggetto di addebito; che, quanto alla residua doglianza articolata da Jamatte, afferente al diniego della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha debitamente spiegato che il fatto contestato è connotato da offensività non minimale, avuto riguardo, in specie, alla strumentalità della condotta alla sottrazione ad immediate verifiche da parte delle forze dell'ordine ovvero, all'occorrenza, alla spendita di false generalità; che la precedente considerazione ha indotto il giudice di merito a disattendere il motivo di impugnazione relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; che il ricorrente formula, al riguardo, obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); ritenuto che il ricorrente reitera, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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