CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 17816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 82/C, is. 116, in Messina; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5678, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina, il 28.9.2020, e pubblicata il 23.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava il 1°.10.2018 (ric., p. 2) a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 295 2011 00087707, relativa agli anni 2004 e 2005 ed attinente a maggiore Irpef, in conseguenza del reddito di partecipazione conseguito quale socio al 50% della società [OSCURATO:SOCIETA] di Baradello e Merlino, nella misura dichiarata di Euro 75.145,71 (ric., p. 17). 2. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, che annullava la cartella di pagamento in quanto riteneva affetti da nullità i prodromici avvisi di accertamento, perché non preceduti dall'istaurazione del contraddittorio con il contribuente a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione. 3. L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, contestando che gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi a seguito di mancata impugnazione, ed il contribuente avrebbe potuto contestare in questo giudizio, pertanto, soltanto vizi propri della cartella di pagamento. La CTR condivideva la prospettazicne proposta dall'Amministrazione finanziaria, riformava la decisione assunta dalla CTP e dichiarava inammissibile l'originario ricorso proposto dal contribuente. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 218 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto che gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento impugnata fossero validi, nonostante l'Ente impositore non avesse provveduto ad istaurare il contraddittorio a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, pur essendosi l'Amministrazione finanziaria difesa mediante propri funzionari. 3. Mediante il suo primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato l'invalidità degli avvisi di accertamento, prodromici all'emissione della cartella di pagamento impugnata in questa sede. 3.1. Il contribuente non nega la regolare notificazione degli avvisi di accertamento, non impugnati nei termini di legge ed i cui effetti si sono pertanto consolidati. Contesta, però, che in relazione a tali avvisi di accertamento, posti a fondamento della cartella di pagamento per c:ui è causa, l'Amministrazione finanziaria non aveva provveduto ad istaurare la pur richiesta procedura di accertamento con adesione. 3.2. In proposito, questa Corte di legittimità ha chiarito come "in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini", Cass. sez. VI-V, 24.5.2017, n. 13102 (conf. Cass. sez. V, 13.10.2011, n. 21082). Inoltre, "in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria", Cass. sez. V, 3.12.2019, n. 31472. 3.3. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere rigettato.4. Mediante il secondo motivo d'impugnazione il contribuente lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver posto le spese di lite dei due gradi di merito interamente a suo carico, sebbene l'Amministrazione finanziaria si fosse difesa mediante sui funzionari, ed il giudice dell'appello "avrebbero dovuto condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in relazione al secondo grado di giudizio" (ric., p. .16). 4.1. Sembra opportuno ricordare che il contribuente aveva riportato la vittoria nel primo grado della lite, mentre è risultato interamente soccombente all'esito del secondo grado del giudizio. Ne consegue che la decisione del giudice dell'appello di porre le spese di lite a suo carico appare legittima, in considerazione della sua integrale soccombenza. 4.2. In ordine alla contestazione della liquidazione delle spese in favore della parte pubblica, sebbene assistita da propri funzionari, questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di ribadire che "nel processo tributario, alla parte pubblica ... assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo", Cass. sez. V, 11.10.2021, n. 27634.Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato. 5. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 6. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta dovuto dal ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida nella complessiva misura di € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13 comma 1-bis, se do