Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30754/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28121-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 763/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 28121 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- Rg 28121/2019 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di agente di commercio, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in contenzioso su impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso per Irap anni 1998/2009 - premesso che l'istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine di 90 giorni (essendo il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso maturato antecedentemente al primo aprile 2012 e l'istanza presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ha poi dichiarato inammissibile l'appello, essendosiLappellanteScostituito oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 22 d.lgs. 546/92.

La CTP aveva rilevato la decadenza dal diritto al rimborso per le annualità 1998/2005, essendo stata la relativa domanda proposta oltre il termine di 48 mesi ex art. 38 dpr 602/73; aveva rigettato nel resto il ricorso, ritenendo sussistere il requisito dell'autonoma organizzazione.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione art. 156 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione art. 112 e 132 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c..

Ciò in quanto la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio e rigettare l'appello.

La diversa ed errata statuizione precluderebbe al contribuente di reintrodurre la domanda di rimborso, con conseguenti danni.

Deduce nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Sebbene infatti la motivazione della sentenza, nella sua stringatezza, non sia del tutto lineare, statuendo la decadenza dell'istanza di rimborso perché proposta oltre il termine di 90 gg. e la tardività della costituzione in giudizio oltre il termine di cui all'art. 22 d.lgs. 546/92, dichiarando infine inammissibile l'appello, essa non è tuttavia nulla, avendo il giudice ritenuto prevalente, ai fini della decisione, la costituzione tardiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame (v.

Cass. n. 26077 del 30/12/2015).

4. Va ribadito che il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi, un mero errore materiale (n. 26074 del 17/10/2018).

Nella fattispecie peraltro, come sopra illustrato, non vi era nemmeno un errore materiale, avendo la CTR respinto il ricorso dando prevalenza al motivo di inammissibilità dell'appello per tardività.

5. Né il ricorrente può pretendere una diversa decisione (di inammissibilità del ricorso introduttivo) - che in ogni caso non sarebbe una decisione favorevole, con conseguente carenza di interesse - solo perchè più consona ai suoi interessi, poiché gli strumenti processuali sono utilizzabili esclusivamente per il corretto funzionamento del processo e non per ulteriori personali finalità.

L'utilizzo di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti, viola infatti i canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo (cfr. ex multis Cass. n. 8982/2021).

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.300,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28121-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 763/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 28121 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- Rg 28121/2019 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di agente di commercio, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in contenzioso su impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso per Irap anni 1998/2009 - premesso che l'istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine di 90 giorni (essendo il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso maturato antecedentemente al primo aprile 2012 e l'istanza presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ha poi dichiarato inammissibile l'appello, essendosiLappellanteScostituito oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 22 d.lgs. 546/92. La CTP aveva rilevato la decadenza dal diritto al rimborso per le annualità 1998/2005, essendo stata la relativa domanda proposta oltre il termine di 48 mesi ex art. 38 dpr 602/73; aveva rigettato nel resto il ricorso, ritenendo sussistere il requisito dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione art. 156 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione art. 112 e 132 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Ciò in quanto la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio e rigettare l'appello. La diversa ed errata statuizione precluderebbe al contribuente di reintrodurre la domanda di rimborso, con conseguenti danni. Deduce nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Sebbene infatti la motivazione della sentenza, nella sua stringatezza, non sia del tutto lineare, statuendo la decadenza dell'istanza di rimborso perché proposta oltre il termine di 90 gg. e la tardività della costituzione in giudizio oltre il termine di cui all'art. 22 d.lgs. 546/92, dichiarando infine inammissibile l'appello, essa non è tuttavia nulla, avendo il giudice ritenuto prevalente, ai fini della decisione, la costituzione tardiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame (v. Cass. n. 26077 del 30/12/2015). 4. Va ribadito che il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi, un mero errore materiale (n. 26074 del 17/10/2018). Nella fattispecie peraltro, come sopra illustrato, non vi era nemmeno un errore materiale, avendo la CTR respinto il ricorso dando prevalenza al motivo di inammissibilità dell'appello per tardività. 5. Né il ricorrente può pretendere una diversa decisione (di inammissibilità del ricorso introduttivo) - che in ogni caso non sarebbe una decisione favorevole, con conseguente carenza di interesse - solo perchè più consona ai suoi interessi, poiché gli strumenti processuali sono utilizzabili esclusivamente per il corretto funzionamento del processo e non per ulteriori personali finalità. L'utilizzo di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti, viola infatti i canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo (cfr. ex multis Cass. n. 8982/2021). Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.300,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30754/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris