Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:516
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]512/03
J.E.J. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch)
«Imposte dirette — Imposta sui redditi da risparmio e investimenti — Convenzione tributaria — Sgravi fiscali riservati agli assicurati presso il sistema previdenziale nazionale»
Conclusioni dell’avvocato generale sig.ra C. Stix-Hackl, presentate il 12 maggio 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2005
Massime della sentenza
Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Imposta sul reddito da risparmio e da investimenti — Normativa nazionale
che riserva il beneficio degli sgravi fiscali a titolo delle assicurazioni sociali ai contribuenti residenti iscritti al regime
nazionale di sicurezza sociale — Ammissibilità
(Artt. 56 CE e 58 CE)
Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai cui sensi
un soggetto passivo non residente, titolare nel detto Stato soltanto di redditi da risparmio e investimenti e che non sia
assicurato presso il sistema previdenziale del detto Stato membro, non può beneficiare degli sgravi fiscali per le assicurazioni
sociali, mentre un soggetto passivo residente che sia assicurato presso il detto sistema previdenziale beneficia di tali sgravi
in sede di calcolo del suo reddito imponibile, persino quando percepisca soltanto redditi della stessa natura e non versi
contributi previdenziali.
Infatti, anche se tale normativa può ostacolare la libera circolazione dei capitali in quanto il trattamento fiscale meno
favorevole riservato ai non residenti potrebbe dissuadere questi ultimi dall’effettuare in detto Stato membro investimenti
che procurino redditi considerati come provenienti da risparmio e da investimenti, essa può tuttavia essere giustificata,
ai sensi dell’art. 58, n. 1, lett. a), CE, dalla differenza oggettiva tra la situazione di un assicurato di un regime previdenziale
nazionale e quella di un soggetto non assicurato presso quest’ultimo.
Inoltre, poiché il diritto comunitario non pregiudica la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali,
in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa dello Stato membro interessato determinare la
categoria degli assicurati e il livello dei contributi al sistema previdenziale nazionale dovuti dagli assicurati nonché le
relative deduzioni. Inoltre, rientra nella logica interna di un tale sistema riservare il beneficio delle deduzioni di contributi
solo ai soggetti tenuti a versarli, vale a dire agli assicurati presso il detto sistema.
(v. punti 39, 49-51 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
8 settembre 2005 (
*
)
«Imposte dirette – Imposta sui redditi da risparmio e investimenti – Convenzione tributaria – Sgravi fiscali riservati agli assicurati presso il sistema previdenziale nazionale»
Nel procedimento C-512/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te
‘s-Hertogenbosch ([OSCURATO:PERSONA]) con sentenza 4 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria l’8 dicembre 2003, nella causa tra
J. E. J. [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione,
dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl,
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 marzo 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. P.J.M. de Graaf, adviseur;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H.G. Sevenster e C. ten Dam, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dalla sig.ra A. Tiemann e dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e A. Weimar, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla questione se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale che
riserva ai soli assicurati presso il sistema previdenziale nazionale la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali a titolo
delle assicurazioni sociali nell’ipotesi in cui le deduzioni di contributi concesse nell’ambito di tale sistema non abbiano
potuto essere integralmente imputate ai contributi previdenziali dovuti.
2 La detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst/Particulieren/
Ondernemingen buitenland te Heerlen (responsabile dell’Amministrazione delle Imposte olandese, [OSCURATO:PERSONA]/Imprenditori
stranieri di Heerlen) in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di concedergli sgravi fiscali a titolo delle assicurazioni
sociali.
Contesto normativo
Diritto comunitario
3 L’art. 56, n. 1, CE recita:
«Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra
Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
4 L’art. 58, n. 1, CE così dispone:
«Le disposizioni dell’articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti
che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del
loro capitale;
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in
particolare nel settore fiscale (…)».
5 L’art. 58, n. 3, CE dispone quanto segue:
«Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione
dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 56».
6 L’art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
n. 1408/71»), dispone che le persone che svolgono un’attività subordinata o autonoma sono soggette alla legislazione di un
solo Stato membro.
7 Conformemente all’art. 13, n. 2, lett. a) e b), di tale regolamento, la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma
nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro
Stato membro.
Diritto interno
Normativa sulle assicurazioni sociali
8 Le assicurazioni sociali in questione nella causa principale sono quelle disciplinate dalla legge sull’assicurazione generale
contro la vecchiaia ([OSCURATO:PERSONA]), dalla legge sull’assicurazione per i superstiti ([OSCURATO:PERSONA]) e
dalla legge sull’assicurazione generale per specifiche spese sanitarie ([OSCURATO:PERSONA]). Ai sensi delle
disposizioni di queste tre leggi di previdenza sociale, possiedono la qualità di assicurati i residenti nei [OSCURATO:PERSONA] nonché
i non residenti soggetti all’imposta sui redditi in ragione del lavoro subordinato svolto nel detto Stato membro.
9 L’art. 12, n. 1, del decreto olandese 24 dicembre 1998 che estende e limita la categoria delle persone assicurate a titolo
previdenziale (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen) precisa tuttavia che i residenti nei
[OSCURATO:PERSONA] che svolgono la loro attività professionale in un altro Stato membro sono assicurati presso il sistema previdenziale
di quest’ultimo Stato.
10 Conformemente all’art. 6 della legge olandese sul finanziamento delle assicurazioni sociali (Wet financiering volksverzekeringen,
in prosieguo: il «WFV»), un assicurato è tenuto al versamento di contributi previdenziali.
11 L’art. 8 del WFV dispone che i detti contributi previdenziali vengono calcolati sulla base dei redditi da lavoro e da residenza
dell’assicurato. I contributi dovuti rappresentano una percentuale di tali redditi. Tuttavia, dall’importo così ottenuto vengono
detratte, conformemente all’art. 10 di tale legge, deduzioni di contributi per le varie assicurazioni sociali menzionate al
punto 8, prima frase, della presente sentenza (in prosieguo: le «deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali»).
Normativa tributaria
12 Ai sensi dell’art. 2.1, n. 1, della legge olandese 2001 in materia di imposte sui redditi (Wet op de inkomstenbelasting 2001;
in prosieguo: la «legge 2001»), sono considerate soggetti passivi tenuti al versamento dell’imposta sui redditi le persone
fisiche che hanno la residenza nei [OSCURATO:PERSONA] (soggetti residenti) e quelle che non hanno la residenza in tale Stato membro,
ma sono ivi titolari di redditi (soggetti non residenti).
13 L’art. 2.3 della legge 2001 dispone che l’imposta sui redditi viene prelevata sui seguenti redditi, purché siano stati percepiti
entro l’esercizio corrispondente da parte del soggetto passivo:
a) redditi imponibili da lavoro e da residenza;
b) redditi imponibili derivanti da partecipazioni significative, e
c) redditi imponibili da risparmio e investimenti.
14 Ai sensi dell’art. 5.2 della legge 2001 i redditi da risparmio e investimenti vengono calcolati al 4% del valore medio del
capitale, dedotte le passività esistenti rispettivamente all’inizio e alla fine dell’esercizio, purché il detto valore medio
superi la franchigia. Quest’ultima, al momento dei fatti, era di valore pari a euro 17 600 e il suo scopo è quello di esentare
dall’imposta sui redditi da risparmio e investimenti i piccoli risparmiatori.
15 L’imposta sui redditi e i contributi previdenziali sono percepiti dai servizi tributari olandesi.
16 I soggetti passivi residenti hanno diritto ad una franchigia nonché a vari sgravi fiscali ai fini dell’imposta sui redditi.
Qualora siano assicurati presso il sistema previdenziale olandese, essi hanno inoltre diritto a deduzioni di contributi per
le assicurazioni sociali.
17 L’art. 2.7, n. 2, della legge 2001 dispone che, qualora il soggetto passivo sia tenuto al versamento di contributi per le
assicurazioni sociali e le deduzioni di tali contributi non possano dar luogo a un integrale conguaglio con i contributi da
versare, l’importo dell’imposta sui redditi è ridotto in misura pari alla detta quota non conguagliata. Così, le deduzioni
di contributi per le assicurazioni sociali possono trasformarsi in sgravi fiscali.
18 I soggetti passivi non residenti non hanno diritto né ad una franchigia né agli sgravi fiscali ai fini dell’imposta sui redditi.
Essi hanno diritto alle deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali soltanto qualora siano assicurati presso il sistema
previdenziale olandese.
19 I soggetti passivi non residenti che percepiscano nei [OSCURATO:PERSONA] soltanto redditi da risparmio e investimenti non sono assicurati
presso il sistema previdenziale olandese e, diversamente dai soggetti passivi residenti titolari di tali redditi, non possono
beneficiare degli sgravi fiscali per le assicurazioni sociali.
20 Ai sensi dell’art. 2.5 della legge 2001, i soggetti passivi non residenti possono chiedere di essere assimilati a soggetti
passivi residenti. L’esercizio di una tale facoltà implica, da un lato, che i detti soggetti passivi hanno diritto alla franchigia
e agli sgravi fiscali ai fini dell’imposta sui redditi, senza tuttavia poter beneficiare di sgravi fiscali per le assicurazioni
sociali qualora essi percepiscano nei [OSCURATO:PERSONA] unicamente redditi da risparmio e investimenti, e, dall’altro, che essi
sono tenuti a versare nei [OSCURATO:PERSONA] l’imposta sul loro reddito mondiale.
Convenzione per evitare la doppia imposizione
21 L’art. 25, n. 3, della convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa il 19 ottobre 1970 tra il governo del Regno
del Belgio e il governo del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] (
Tractatenblad
1970, pag. 192) prevede in termini generici che «alle persone fisiche [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [spettano] nell’altro
Stato le deduzioni personali, le franchigie e le riduzioni che questo Stato concede ai propri cittadini sulla base della loro
situazione personale o dei loro oneri».
22 Il decreto 21 febbraio 2002 del Ministro delle Finanze dispone che, per il calcolo dell’imposta sui redditi da risparmio e
investimenti dovuta dai soggetti passivi non residenti che abitano in Belgio, si tiene contro della franchigia e degli sgravi
fiscali a titolo dell’imposta sui redditi. Per contro, a tali soggetti passivi non è concesso alcuno sgravio fiscale per le
assicurazioni sociali.
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
23 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è cittadino belga e risiede in Belgio. Insieme con la moglie, è proprietario di una casa di villeggiatura
sita nei [OSCURATO:PERSONA]. Detta casa gli procura redditi da risparmio e investimenti ai sensi dell’art. 2.3 della legge 2001.
24 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è titolare di redditi che provengono in misura inferiore al 90% dai [OSCURATO:PERSONA]. Gli unici redditi imponibili
che percepisce sono quelli provenienti dalla sua casa di villeggiatura. Egli non ha chiesto di essere assimilato ad un soggetto
passivo residente, ai sensi dell’art. 2.5 della legge 2001.
25 Egli non è assicurato presso il sistema previdenziale olandese e pertanto nei [OSCURATO:PERSONA] non è tenuto al versamento di contributi
per le assicurazioni sociali.
26 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato assoggettato da parte delle autorità tributarie olandesi, per l’anno 2001, all’imposta sui redditi
liquidati in base ai suoi redditi imponibili da risparmio e investimenti. Conformemente a quanto disposto dalla Convenzione
19 ottobre 1970 per evitare la doppia imposizione, in sede di liquidazione dei redditi è stato tenuto conto della franchigia
e degli sgravi fiscali. Viceversa, non gli è stato riconosciuto il diritto alle deduzioni per le assicurazioni sociali.
27 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un reclamo avverso la cartella esattoriale per il 2001 dinanzi al convenuto nella causa principale.
Poiché tale reclamo è stato respinto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi
al Gerechtshof te ‘s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di Hertogenbosch).
28 Ritenendo che il Trattato e la giurisprudenza della Corte non forniscano una soluzione chiara delle questioni sollevate nella
controversia che è chiamato a dirimere, il Gerechtshof te ‘s‑Hertogenbosch ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un soggetto passivo straniero, abitante di uno Stato membro, che nei [OSCURATO:PERSONA] non sia titolare di nessun reddito da
lavoro ma soltanto di redditi da risparmio e investimenti e pertanto non sia tenuto al versamento di contributi previdenziali
e assistenziali e non ne versi nessuno a favore delle assicurazioni sociali olandesi, in sede di liquidazione del suo reddito
imponibile da risparmio e investimenti goda, in forza dell’ordinamento comunitario, del diritto alla concessione, da parte
dei [OSCURATO:PERSONA], delle deduzioni per contributi previdenziali ed assistenziali (relative all’assicurazione generale contro
la vecchiaia, all’assicurazione per i superstiti e all’assicurazione generale per il rimborso di specifiche spese sanitarie),
quando invece un soggetto passivo olandese in sede di liquidazione del suo reddito imponibile da risparmio e investimenti
ha diritto alle dette deduzioni, dal momento che egli è considerato assicurato e tenuto al versamento di contributi a favore
delle assicurazioni sociali olandesi, persino quando non sia titolare nei [OSCURATO:PERSONA] di redditi da lavoro ma esclusivamente
di redditi da risparmio e investimenti e per tale ragione non versi nessun contributo a favore delle assicurazioni sociali
olandesi.
2) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante la circostanza che il soggetto passivo straniero percepisca nei [OSCURATO:PERSONA] una quota del suo reddito familiare superiore o inferiore al 90%. In particolare:
a) Se il test [OSCURATO:PERSONA] [sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑225] relativo ai residenti e ai
non residenti vada applicato soltanto nel caso di elementi del tributo soggettivi o di carattere personale, quale il diritto
a deduzioni per spese di natura personale e familiare, oppure anche per elementi del tributo oggettivi o di carattere non
personale, quali ad esempio le aliquote fiscali.
b) Se gli Stati membri, nel decidere se trattare i non residenti come residenti, possano far ricorso a un criterio quantitativo
(quale il criterio del 90%), sebbene tale circostanza non garantisca l’esclusione di qualsiasi discriminazione.
3) Se il regime facoltativo di cui all’art. 2.5 della legge 2001 costituisca un rimedio procedurale efficace, il quale garantisca
che l’interessato possa godere dei diritti a lui attribuiti dal Trattato CE ed escluda qualsiasi forma di discriminazione.
In caso di soluzione affermativa, se anche nel caso di specie, in cui l’interessato è titolare esclusivamente di redditi da
risparmio e investimenti, ciò costituisca un rimedio efficace dato che (…) il regime facoltativo non può essere utile all’interessato».
Sulle questioni pregiudiziali
29 Le questioni sollevate dal giudice del rinvio non menzionano alcuna disposizione specifica del diritto comunitario. Esse fanno
riferimento al «diritto comunitario» in generale nonché ai «diritti (…) attribuiti dal Trattato CE».
30 Tuttavia, dalla formulazione di tali questioni, lette in combinato disposto con la motivazione della decisione di rinvio,
risulta che queste ultime vertono sull’interpretazione degli artt. 56 CE e 58 CE. Infatti, nella detta motivazione, il giudice
del rinvio ricorda che tali disposizioni «vietano qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei capitali tra Stati membri,
il che implica un divieto di ostacoli di carattere discriminatorio». Il detto giudice sottolinea che l’investimento immobiliare
effettuato dal ricorrente nella causa principale può rientrare nell’ambito di applicazione di tali disposizioni.
Sulla prima questione
31 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 56 CE e 58 CE debbano essere interpretati
nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che nega il beneficio
di sgravi fiscali per le assicurazioni sociali ad un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] assicurato presso il sistema
previdenziale olandese e i cui redditi imponibili nei [OSCURATO:PERSONA] provengano unicamente da risparmio e investimenti, quando
invece un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], assicurato presso il detto sistema e titolare di redditi della
stessa natura, ha diritto alle dette deduzioni persino quando, in assenza di redditi da lavoro e da residenza, non versi nessun
contributo previdenziale e assistenziale.
32 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la normativa in questione nella causa principale provoca un’ingiustificata disparità di trattamento
di residenti e non residenti. Infatti, la situazione di un residente nei [OSCURATO:PERSONA] che percepisca soltanto redditi da risparmio
e investimenti e che non versi alcun contributo previdenziale e assistenziale sarebbe analoga a quella di un non residente
che percepisca anch’egli nei [OSCURATO:PERSONA] soltanto redditi da risparmio e investimenti e che del pari non versi contributi
nell’ambito del sistema previdenziale olandese.
33 I governi tedesco e olandese nonché la Commissione fanno valere che il vantaggio di cui beneficiano i residenti rientra nella
normativa in materia di previdenza sociale. Essi ritengono che sussista una differenza oggettiva tra, da un lato, la situazione
di un soggetto passivo non residente titolare soltanto di redditi da risparmio e investimenti, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], che
non è assicurato presso il sistema previdenziale olandese e pertanto non è tenuto al versamento di contributi a titolo di
tale sistema e, dall’altro, la situazione di un soggetto passivo residente titolare di redditi della stessa natura, assicurato
presso il sistema previdenziale olandese e come tale tenuto, in via di principio, al versamento di detti contributi. Tale
differenza di situazioni giustificherebbe la disparità di trattamento delle due suddette categorie di soggetti passivi.
34 A tale proposito, occorre ricordare che il sig. [OSCURATO:PERSONA], che è residente in Belgio, ha effettuato un investimento immobiliare
nei [OSCURATO:PERSONA]. Conformemente agli artt. 2.3 e 5.2 della legge 2001, l’investimento gli procura redditi fittizi che sono
soggetti ad imposizione nei [OSCURATO:PERSONA] quali redditi da risparmio e investimenti.
35 Da una giurisprudenza costante risulta che i movimenti di capitali ai sensi dell’art. 56 CE comprendono le operazioni con
cui soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro (v. sentenze 16 marzo 1999,
causa C-222/97, Trummer e Mayer, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1661, punto 21; 11 gennaio 2001, causa C-464/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-173, punto
5, e 5 marzo 2002, cause riunite C-515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99 a C-540/99, Reisch e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2157,
punto 30).
36 Occorre quindi esaminare se la normativa nazionale in questione nella causa principale comporti una restrizione ai movimenti
di capitali tra Stati membri nel senso che avrebbe un effetto restrittivo nei confronti dei soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dai [OSCURATO:PERSONA] che intendano effettuare un investimento immobiliare in quest’ultimo Stato.
37 Conformemente all’art. 2.7, n. 2, della legge 2001, le deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali che siano eventualmente
dedotte dall’imposta da versare sui redditi dell’anno in questione – di cui fanno parte i redditi da investimenti immobiliari
– sono riservate ai soggetti passivi assicurati presso il sistema previdenziale olandese.
38 Il criterio dell’iscrizione al sistema previdenziale applicato dalla normativa olandese favorisce, nella maggior parte dei
casi, i residenti di tale Stato membro. Infatti, i soggetti passivi non assicurati presso il detto sistema sono il più delle
volte non residenti.
39 Il trattamento fiscale meno favorevole riservato ai non residenti potrebbe dissuadere questi ultimi dall’effettuare investimenti
immobiliari nei [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la detta normativa può ostacolare la libera circolazione dei capitali.
40 Occorre tuttavia accertare se una tale restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere giustificata riguardo
alle disposizioni del Trattato.
41 A tale proposito va ricordato che, ai sensi dell’art. 58, n. 1, lett. a), CE, «le disposizioni dell’articolo 56 non pregiudicano
il diritto degli Stati membri (…) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera
una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza
(…)».
42 Tuttavia, occorre distinguere i trattamenti diseguali consentiti in forza dell’art. 58, n. 1, lett. a), CE dalle discriminazioni
arbitrarie vietate dal n. 3 del medesimo articolo. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, perché una normativa nazionale
quale quella di cui alla causa principale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera
circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili
o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
I-4071, punto 43, e 7 settembre 2004, causa C-319/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7477, punti 28 e 29).
43 Si pone quindi la questione se sussista, per quanto riguarda la concessione degli sgravi fiscali per le assicurazioni sociali,
una differenza oggettiva tra la situazione di un non residente, quale il sig. [OSCURATO:PERSONA], e quella di un residente che, al
pari del richiedente nella causa principale, percepisca nei [OSCURATO:PERSONA] soltanto redditi da risparmio e investimenti.
44 Si deve anzitutto rilevare che, per il soggetto passivo titolare di redditi imponibili nei [OSCURATO:PERSONA], l’agevolazione fiscale
di cui quest’ultimo può godere dev’essere considerata come tale solo qualora le deduzioni di contributi per le assicurazioni
sociali non possano essere integralmente imputate ai contributi previdenziali dovuti.
45 Anche se, sul piano fiscale, la normativa nazionale in questione nella causa principale sfavorisce in particolare i soggetti
non residenti, la concessione di deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali è direttamente ed esclusivamente connessa
con la qualità di assicurato presso il sistema previdenziale olandese del soggetto passivo in questione. Infatti, sia i residenti
sia i non residenti che siano assicurati presso il detto sistema beneficiano di tali deduzioni, mentre i residenti e i non
residenti che non siano assicurati presso lo stesso non ne beneficiano.
46 A tale proposito, il ricorrente nella causa principale fa valere che un soggetto passivo residente nei [OSCURATO:PERSONA] che percepisca
soltanto redditi da risparmio e investimenti beneficia, quale assicurato presso il sistema previdenziale olandese, di veri
e propri sgravi fiscali per le assicurazioni sociali. Infatti, egli non versa contributi per le assicurazioni sociali in assenza
di redditi da lavoro e da residenza, di modo che le deduzioni di tali contributi non potranno dare luogo ad un conguaglio
con contributi a favore delle assicurazioni sociali. Per contro, un soggetto passivo non residente che percepisca nei [OSCURATO:PERSONA] soltanto redditi da risparmio e investimenti non è assicurato presso il detto sistema e non versa neanch’esso contributi
per le assicurazioni sociali in tale Stato membro, ma non ha diritto ad ottenere sgravi fiscali a titolo delle assicurazioni
sociali.
47 Tuttavia, la concessione del beneficio in questione nella causa principale a soggetti non assicurati presso il sistema previdenziale
olandese condurrebbe a trattare situazioni diverse allo stesso modo dato che gli assicurati presso il detto sistema beneficiano
di sgravi fiscali per le assicurazioni sociali solo eccezionalmente. Infatti, un assicurato ha diritto ad ottenere siffatti
sgravi fiscali solo nel caso in cui le deduzioni di contributi non possano dare luogo ad un conguaglio con i contributi da
versare. Per contro, un soggetto non assicurato, quale il richiedente nella causa principale, beneficerebbe sempre ed automaticamente
di sgravi fiscali in ragione della concessione di deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali. Infatti, in mancanza
di un obbligo di versare i contributi stessi, un tale soggetto non potrebbe mai imputare tali deduzioni a contributi previdenziali
da versare.
48 Occorre inoltre rilevare che le disposizioni della normativa nazionale sull’assicurazione presso il sistema previdenziale
olandese sono conformi alle disposizioni dell’art. 13, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71. Infatti, i residenti
che svolgono la loro attività professionale al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA] non rientrano in tale sistema, mentre i non residenti
che lavorano nel detto Stato membro sono assoggettati al detto sistema.
49 Poiché il diritto comunitario non pregiudica la competenza degli Stati membri di organizzare i loro sistemi previdenziali
(sentenza 13 maggio 2003, causa C-385/99, Müller-Fauré e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4509, punto 100), in mancanza di un’armonizzazione
a livello comunitario, spetta alla normativa dello Stato membro interessato determinare la categoria degli assicurati e il
livello dei contributi al sistema previdenziale nazionale dovuti dagli assicurati nonché le relative deduzioni. Inoltre, rientra
nella logica interna di un tale sistema riservare il beneficio delle deduzioni di contributi solo ai soggetti tenuti a versarli,
vale a dire agli assicurati presso il detto sistema.
50 Ne consegue che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale può essere giustificata, ai sensi
dell’art. 58, n. 1, lett. a), CE, dalla differenza oggettiva tra la situazione di un assicurato presso il sistema previdenziale
olandese e quella di un soggetto non assicurato presso quest’ultimo.
51 Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso
che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai cui sensi un soggetto passivo non residente, titolare nel detto Stato
soltanto di redditi da risparmio e investimenti e che non sia assicurato presso il sistema previdenziale del detto Stato membro,
non può beneficiare degli sgravi fiscali per le assicurazioni sociali, mentre un soggetto passivo residente che sia assicurato
presso il detto sistema previdenziale beneficia di tali sgravi in sede di calcolo del suo reddito imponibile, persino quando
percepisca soltanto redditi della stessa natura e non versi contributi previdenziali.
Sulla seconda e terza questione
52 Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione sollevate dal giudice
del rinvio.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro ai cui sensi
un soggetto passivo non residente, titolare nel detto Stato soltanto di redditi da risparmio e investimenti e che non sia
assicurato presso il sistema previdenziale del detto Stato membro, non può beneficiare degli sgravi fiscali per le assicurazioni
sociali, mentre un soggetto passivo residente che sia assicurato presso il detto sistema previdenziale beneficia di tali sgravi
in sede di calcolo del suo reddito imponibile, persino quando percepisca soltanto redditi della stessa natura e non versi
contributi previdenziali.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.