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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35405/2023

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te SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Lanciano del 30 novembre 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputato per i reati commessi il 3 e 19 maggio 2016, nonché il 20 aprile 2016, perché il fatto non sussiste, e per l'effetto rideterminava la pena per quelli commessi il 18 maggio 2016, confermando nel resto.

All'imputato era stato contestato di aver minacciato ed offeso un maresciallo dei carabinieri mentre questi cercava di bloccarlo nell'aggredire una persona, scagliandosi contro di lui e pronunciando frasi offensive e minacce, nonché compiendo gesti offensivi al suo indirizzo (fatti commessi il 3, 18 e 19 maggio e il 20 aprile 2016).

A fronte della censura difensiva, secondo cui difettava per ì reati contestati l'esercizio da parte della persona offesa di un atto del proprio ufficio„ la Corte di appello riteneva la sussistenza di tale presupposto con riferimento all'episodio del 18 maggio 2016 in cui l'intervento del maresciallo era volto ad impedire che l'aggressione, che l'imputato stava compiendo contro [OSCURATO:PERSONA], potesse avere conseguenze ulteriori: nella specie, l'opposizione violenta e la minaccia di denunciare il pubblico ufficiale costituivano condotte volte al condizionamento della libertà psico-fisica dell'operante nel portare a compimento la sua pubblica funzione.

La Corte di appello riteneva infondato il motivo sull'oltraggio quanto alla pluralità di soggetti che erano nelle condizioni di udire le offese.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 336 e 337 cod. pen.

La Corte di appello ha ritenuto integrati entrambi i suddetti reati che differiscono invece quanto alla condotta criminosa, là dove dalla motivazione al massimo sarebbe configurabile il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale (le condotte sì inserivano nel corso del compimento dell'atto e erano orientate ad evitare che l'atto arrivasse alla sua fisiologica conclusione).

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni del teste sulla pretesa minaccia al pubblico ufficiale.

La Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sulla base del testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e del soggetto aggredito.

Peraltro, sulla base delle testimonianze di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA] si ricava che costoro nulla avevano udito.

Le uniche dichiarazioni utili erano quelle della vittima e di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha travisato le dichiarazioni del Coccia e ha reso una motivazione illogica quanto alla prova del reato.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., in quanto nel rideterminare la pena ha considerato più grave il reato di cui all'art. 336 cod. pen. diversamente dal giudice di primo grado e ha operato la diminuzione di un solo mese di reclusione.

La Corte di appello ha modificato i criteri di calcolo senza spiegarne la ragione, così come ha apportato gli aumenti per la continuazione senza motivazione.

La diminuzione di pena, nonostante l'ampia assoluzione per i numerosi reati, è stata limitata ad un solo mese di reclusione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo può essere accolto sulla base del pacifico principio di diritto, in tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., secondo cui quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione (Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018, Rv. 274509).

Nella specie la Corte di appello ha ritenuto, tra l'altro senza alcuna motivazione, commessi entrambi i reati, pur risultando l'azione unica.

Da quanto risulta dalla imputazione e dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, l'imputato ha realizzato la condotta, ritenuta rilevante dalla Corte di appello, di "opposizione violenta" e di minaccia volta al condizionamento della libertà psico-fisica dell'operante di portare a compimento la pubblica funzione, al fine dì contrastare l'intervento del maresciallo che intendeva sedare l'aggressione intrapresa contro [OSCURATO:PERSONA].

Quindi il fatto va ricondotto nel solo reato di resistenza a pubblico ufficiale.

3. Anche il secondo motivo può essere accolto.

Pur potendo il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. concorrere con quello dì resistenza a pubblico ufficiale, nel caso in esame le frasi pronunciate all'indirizzo dell'operante andavano valutate congiuntamente, come un'unica espressione - anche se contenente toni di disprezzo - della minaccia rivolta a costui.Quindi anche la suddetta condotta viene assorbita nell'ambito dell'unico reato di cui all'art. 337 cod. pen. 4.

L'accoglimento dei suddetti motivi viene a rendere non più rilevanti i motivi sulla pena.

Una volta riqualificati i fatti ai sensi di un unico reato di cui all'art. 337 cod. pen., la Corte di cassazione può direttamente procedere alla determinazione della residua pena, sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza impugnata, che ha individuato la pena base in mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. che tuttavia può essere applicato anche a quello residuato, avendo la stessa pena edittale.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 337 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Lanciano del 30 novembre 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputato per i reati commessi il 3 e 19 maggio 2016, nonché il 20 aprile 2016, perché il fatto non sussiste, e per l'effetto rideterminava la pena per quelli commessi il 18 maggio 2016, confermando nel resto. All'imputato era stato contestato di aver minacciato ed offeso un maresciallo dei carabinieri mentre questi cercava di bloccarlo nell'aggredire una persona, scagliandosi contro di lui e pronunciando frasi offensive e minacce, nonché compiendo gesti offensivi al suo indirizzo (fatti commessi il 3, 18 e 19 maggio e il 20 aprile 2016). A fronte della censura difensiva, secondo cui difettava per ì reati contestati l'esercizio da parte della persona offesa di un atto del proprio ufficio„ la Corte di appello riteneva la sussistenza di tale presupposto con riferimento all'episodio del 18 maggio 2016 in cui l'intervento del maresciallo era volto ad impedire che l'aggressione, che l'imputato stava compiendo contro [OSCURATO:PERSONA], potesse avere conseguenze ulteriori: nella specie, l'opposizione violenta e la minaccia di denunciare il pubblico ufficiale costituivano condotte volte al condizionamento della libertà psico-fisica dell'operante nel portare a compimento la sua pubblica funzione. La Corte di appello riteneva infondato il motivo sull'oltraggio quanto alla pluralità di soggetti che erano nelle condizioni di udire le offese. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 336 e 337 cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto integrati entrambi i suddetti reati che differiscono invece quanto alla condotta criminosa, là dove dalla motivazione al massimo sarebbe configurabile il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale (le condotte sì inserivano nel corso del compimento dell'atto e erano orientate ad evitare che l'atto arrivasse alla sua fisiologica conclusione). 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni del teste sulla pretesa minaccia al pubblico ufficiale. La Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sulla base del testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e del soggetto aggredito. Peraltro, sulla base delle testimonianze di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA] si ricava che costoro nulla avevano udito. Le uniche dichiarazioni utili erano quelle della vittima e di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha travisato le dichiarazioni del Coccia e ha reso una motivazione illogica quanto alla prova del reato. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., in quanto nel rideterminare la pena ha considerato più grave il reato di cui all'art. 336 cod. pen. diversamente dal giudice di primo grado e ha operato la diminuzione di un solo mese di reclusione. La Corte di appello ha modificato i criteri di calcolo senza spiegarne la ragione, così come ha apportato gli aumenti per la continuazione senza motivazione. La diminuzione di pena, nonostante l'ampia assoluzione per i numerosi reati, è stata limitata ad un solo mese di reclusione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo può essere accolto sulla base del pacifico principio di diritto, in tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., secondo cui quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione (Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018, Rv. 274509). Nella specie la Corte di appello ha ritenuto, tra l'altro senza alcuna motivazione, commessi entrambi i reati, pur risultando l'azione unica. Da quanto risulta dalla imputazione e dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, l'imputato ha realizzato la condotta, ritenuta rilevante dalla Corte di appello, di "opposizione violenta" e di minaccia volta al condizionamento della libertà psico-fisica dell'operante di portare a compimento la pubblica funzione, al fine dì contrastare l'intervento del maresciallo che intendeva sedare l'aggressione intrapresa contro [OSCURATO:PERSONA]. Quindi il fatto va ricondotto nel solo reato di resistenza a pubblico ufficiale. 3. Anche il secondo motivo può essere accolto. Pur potendo il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. concorrere con quello dì resistenza a pubblico ufficiale, nel caso in esame le frasi pronunciate all'indirizzo dell'operante andavano valutate congiuntamente, come un'unica espressione - anche se contenente toni di disprezzo - della minaccia rivolta a costui.Quindi anche la suddetta condotta viene assorbita nell'ambito dell'unico reato di cui all'art. 337 cod. pen. 4. L'accoglimento dei suddetti motivi viene a rendere non più rilevanti i motivi sulla pena. Una volta riqualificati i fatti ai sensi di un unico reato di cui all'art. 337 cod. pen., la Corte di cassazione può direttamente procedere alla determinazione della residua pena, sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza impugnata, che ha individuato la pena base in mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. che tuttavia può essere applicato anche a quello residuato, avendo la stessa pena edittale. P.Q.M. Riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 337 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all
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