CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one di procura speciale e nomina poste a margine delricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53C01 E206- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 12789/2019Numero sezionale 4512/2026Numero di raccolta generale 20413/2026Data pubblicazione 17/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella [OSCURATO:PERSONA] n. 8906/11/2018 depositata il 17 ottobre 2018 e nonnotificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza cameraledel 27 maggio 2026, celebratasi da remoto.1. Oggetto di controversia è la pronuncia di inammissibilità delricorso proposto dal contribuente volto a conseguire l’annullamentodella sentenza n. 379/15/2011 della Commissione tributaria regionaledella [OSCURATO:PERSONA], la quale, in riforma della pronuncia di primo grado(381/34/2009 emessa dalla Commissione tributaria provinciale diNapoli), aveva accolto l’appello avanzato dall’Ufficio e respinto il ricorsoall’epoca presentato dalla dante causa del ricorrente contro ilclassamento attribuito ad un cespite immobiliare (divenuto) di proprietàdell’istante.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] rigettaval’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n.17601/12/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli,considerando che «[…] il rimedio dell’actio nullitatis può essere propostoper censurare vizi della sentenza che ne comportano l’inesistenzagiuridica […], laddove «Nel caso in esame il difetto di notifica dell’atto diappello – lungi dall’integrare un vizio comportante l’inesistenza giuridicadella sentenza, stante l’idoneità ad acquisire autorità di cosa giudicata,avrebbe dovuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione, come stabilito dall’art. 161 c.p.c.» (così nella pronunciaimpugnata).3. Con ricorso notificato in data 16 aprile 2019 il contribuenteimpugnava tale pronuncia sulla base di quattro motivi.Numero registro generale 12789/2019Numero sezionale 4512/2026Numero di raccolta generale 20413/2026Data pubblicazione 17/06/20264. Resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso notificato il27/28 maggio 2019.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi tre motivi di impugnazione attengono tutti, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., all’omessa pronuncia daparte del giudice regionale:a) sul motivo di appello in ordine all’assenza di motivazione e distatuizione della pronuncia di primo grado sulle eccepite violazioni dilegge ed in particolare dell’art. 161 c.p.c., non avendo considerato chela sentenza n. 379/15/2011 della Commissione tributaria regionaledella [OSCURATO:PERSONA], oggetto della domanda di annullamento, era dareputarsi radicalmente nulla, in quanto il relativo atto di appello erastato notificato a soggetto deceduto presso il procuratore e non aglieredi costituiti già in primo grado di giudizio dopo il predetto evento, iquali quindi non avevano potuto partecipare al giudizio di appello(primo motivo);b. sulla dedotta violazione del principio del contraddittorio,assumendo che l’appello andava notificato singolarmentepersonalmente agli eredi della parte deceduta, [OSCURATO:PERSONA] e LucaVitale, che avevano proseguito la causa nel corso del giudizio di primogrado dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenzialeinesistenza dell’appello (secondo motivo);c) sul motivo di appello concernente la nullità insanabile e/oradicale inesistenza della sentenza n. 379/15/2011 della Commissionetributaria regionale per erronea vocatio in ius di soggetto deceduto.2. I predetti motivi, da esaminare congiuntamente perché connessisull’unica censura dell’omessa pronuncia sulle menzionate domande,Numero registro generale 12789/2019Numero sezionale 4512/2026Numero di raccolta generale 20413/2026Data pubblicazione 17/06/2026risultano infondati.2.1. Va, infatti, richiamato il consolidato orientamento di questaCorte secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia di unasentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizioneda parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttaviala decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di talemotivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cuisia stata completamente omessa una decisione su di un punto che sipalesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.Inoltre, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difettodel momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia statocompletamente mancante il provvedimento indispensabile per lasoluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice nondecide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamenteapprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solonei confronti di alcune parti.Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi omesso il momento decisorio (vedi su tali principi,Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231,5233, 5235; Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n. 4656; Cass., Sez. T.,31 gennaio 2024, n. 2942).2.2. Tanto precisato sul piano dei principi, va osservato che ilgiudice regionale ha ritenuto che le riferite circostanze (notificadell’appello a soggetto deceduto e non anche agli eredi già costituiti inprimo grado) integrassero una mera ipotesi di nullità della pronuncia enon di inesistenza, a cui rimediare con gli ordinari mezzi diNumero registro generale 12789/2019Numero sezionale 4512/2026Numero di raccolta generale 20413/2026Data pubblicazione 17/06/2026impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c. e non con l’actio nullatisesercitata.In questi elementari, ma chiari, termini il giudice si è pronunciato,con motivazione intellegibile, sui suindicati motivi di appello, per cuinon sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia e – per quanto possarilevare - nemmeno di deficit motivazionale.3. Con la quarta doglianza l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 161 c.p.c.,sostenendo che nell’ipotesi di inesistenza giuridica o di nullità radicaledel provvedimento è possibile esercitare l’actio nullitatis, non soggettaa termini di prescrizione o decadenza.3.1. Anche tale censura risulta infondata.Il presupposto di tale doglianza risiede nella deduzione, su cui siimpernia l’intero ricorso, secondo cui dopo il decesso di Anna MariaSielo, si erano costituiti in giudizio Euplio e [OSCURATO:PERSONA], mentrel’appello, invece di essere notificato a questi, veniva rivolto allasuindicata parte deceduta.Sul punto l’Agenzia ha controdedotto, segnalando che la notificadell’appello era «[…] avvenuta nel domicilio eletto in primo gradopresso il difensore costituito, che quindi era stato informato dellapendenza dell’appello» (v. pagina n.7 del controricorso).3.2. Ciò posto, va preliminarmente osservato che nel delineatocontesto il fatto processuale controverso consente alla Corte diesaminare gli atti, giacchè l'oggetto dello scrutinio non è costituito solodal contenuto della decisione formulata nella sentenza (posto indiscussione con il motivo in esame sotto il profilo della violazione dilegge), bensì direttamente anche dal modo in cui il processo si èNumero registro generale 12789/2019Numero sezionale 4512/2026Numero di raccolta generale 20413/2026Data pubblicazione 17/06/2026svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possa aver provocatonella parte in cui è stato dedotto il vizio della modalità di notificadell’appello e dunque implicitamente, quanto chiaramente, un error inprocedendo, su cui, al fondo, si basa la deduzione dell’inesistenza dellasentenza.3.3. Ora, dall’esame degli atti emerge che la sentenza n.381/34/2009 della Commissione tributaria provinciale di Napoli ebbe arappresentare che «All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ndr 2008), il giudizioveniva dichiarato interrotto per decesso della ricorrente, nellamedesima udienza si costituivano spontaneamente gli eredi della sig.raSielo Anna e, precisamente: il sig. [OSCURATO:PERSONA], marito già difensoredella ricorrente, ed il figlio, sig. [OSCURATO:PERSONA]».Si tratta di fatto pacifico, di cui ha dato conto anche il ricorrente,rappresentando che «All’udienza del 29 maggio 2008, il procuratore diparte ricorrente – dr. [OSCURATO:PERSONA] – con nota di pari data […]dichiarava l’avvenuto decesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteinterruzione del relativo giudizio. Contestualmente, nel corso dellamedesima udienza, si costituivano spontaneamente gli eredi dellaricorrente – sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il Collegio, onerate leparti della comunicazione dell’intervenuto decesso alla resistente,rinviava all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (v. pagina n. 2 del ricorso inesame).Risulta, altresì, che il ricorso in appello la pronuncia n.381/34/2009, su cui ha deciso la sentenza n. 379/15/2011, venneproposto nei confronti di «[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del dott.[OSCURATO:PERSONA]», ivi precisandosi che questi rappresentava e difendeva lapredetta contribuente che domiciliava presso tale studio.3.4. Ebbene, da tali elementi fattuali emerge che l’appello venneNumero registro generale 12789/2019Numero sezionale 4512/2026Numero di raccolta generale 20413/2026Data pubblicazione 17/06/2026recapitato presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA] e poi parte costituita unitamente al figlio, [OSCURATO:PERSONA], nelgiudizio di primo grado.Alla luce di tali dati va, allora, riconosciuto che non risulta alcunaipotesi di inesistenza della sentenza n. 379/15/2011 per essere statala notifica dell’appello – come ritiene il ricorrente - eseguita a soggettodeceduto e non agli eredi quali parti già costituite in primo grado,giacchè, contrariamente a tale assunto, il gravame, nonostantel’erronea intestazione (alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]), veniva notificato aEuplio Vitale, già difensore della citata coniuge e parte del processoper essersi costituito in primo grado unitamente al figlio ([OSCURATO:PERSONA]).Deriva da quanto precede che correttamente il giudice regionale haescluso l’inesistenza della sentenza n. 379/15/2011, ravvisando nelladelineata modalità di notifica dell’appello solo un’eventuale nullità dellapronuncia, da far valere con l’impugnazione ai sensi dell’art. 161,primo comma, c.p.c.4. Alla stregua di tali ragioni il ricorso va respinto.5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenzae si liquidano nella misura indicata in dispositivo.6. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovutaa titolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’AgenziaNumero registro generale 12789/2019Numero sezionale 4512/2026Numero di raccolta generale 20413/2026Data pubblicazione 17/06/2026delle Entrate nella somma di 4.500,00 € per competenze, oltre alpagamento delle spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di unasomma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]