CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 30846/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2023 il Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ///- (3.2 í, F 17, o La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere J- I pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 9 5 -bis, cod. proc. pen. t i { 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]