CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: D'[OSCURATO:PERSONA], nato ad Ortona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sull'istanza ex art. 627, comma 5 cod. proc. pen. proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla memoria scritta depositata, chiede il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni del P.G. e conclude per il rigetto dei ricorsi, con conferma della condanna degli imputati al risarcimento dei danni e delle spese sostenute dalle parti civili, riportandosi alle conclusioni depositate; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimédo del ricorso; • udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e alla nota di replica ex art. 611 cod. proc. pen. ed insiste per l'accog li mento;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi dell'istanza ex art. 627, comma 5 cod. proc. pen. e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Perugia, a seguito del giudizio di rinvio - disposto dalla Corte di cassazione con sentenza 30/04/2023 di annullamento della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ha parzialmente riformato, in punto di pena, il provvedimento di condanna del Tribunale di Chieti emesso in data 05/06/2018, confermando il giudizio di responsabilità per il reato di concorso in usura aggravata, commesso dagli imputati dall'aprile 2011 al 23 gennaio 2012, ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA], esercente un'impresa agricola. La Corte di cassazione, ritenendo infondate tutte le eccezioni difensive di natura procedurale, aveva affermato che la Corte di appello di L'Aquila avesse omesso di procedere ad una chiara determinazione del tasso di usura, senza indicare esattamente a quale rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze fare riferimento come base per il calcolo del superamento del tasso-soglia, ai sensi dell'art. 2 legge 7 marzo 1996, n. 108, senza quantificare le somme restituite e la durata del prestito, nonché che fosse carente la motivazione sulle dichiarazioni del teste D'[OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa (vittima di suicidio il 24.1.2012). Il fatto oggetto della contestazione, come riferito da D'[OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa nel frattempo deceduta, riguardava il prestito concesso a D'[OSCURATO:PERSONA], titolare di un'impresa agricola che gestiva insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, costretto dalla crisi finanziaria che aveva colpito la propria impresa a rivolgere richieste di denaro a D'[OSCURATO:PERSONA], direttore della filiale della banca del [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva messo in contatto con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva concesso in prestito a D'[OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 40.000,00 con assegno, somma alla quale il direttore medesimo aveva aggiunto di tasca propria l'ulteriore somma di euro 10.000,00; a garanzia del recupero dell'importo del capitale prestato D'[OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] due assegni da 20.000,00 C ciascuno e a D'[OSCURATO:PERSONA] ulteriori due assegni, uno da euro 10.000,00 e l'altro da euro 15.000,00; D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare entro il quattro di ogni mese 4.000,00 C in relazione al prestito di [OSCURATO:PERSONA]; 400,00 euro al mese in relazione al prestito D'[OSCURATO:PERSONA]; a tali importi si aggiungeva quello ricavato dalla vendita suggerita dall'originale coimputato [OSCURATO:PERSONA] -poi assolto in grado d'appello- avente ad oggetto un trattore della ditta D'[OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 26.500,09 € , somma che veniva versata materialmente al [OSCURATO:PERSONA] il quale a sua volta la consegnava al D'[OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al D'[OSCURATO:PERSONA] che avrebbe messo all'incasso l'assegno di euro 10.000,00 e, malgrado l'estremo tentativo di ritardare l'incasso da parte della persona offesa, il direttore della banca non aveva desistito; l'incasso di tale ultimo importo aveva significato un colpo fatale per le finanze della ditta ormai al collasso, tanto che D'[OSCURATO:PERSONA] veniva trovato morto dai suoi familiari per suicidio. 2. Ricorrono avverso la sentenza entrambi gli imputati, chiedendone l'annullamento; è intervenuto in giudizio ex art 627, comma 5 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione, con la sentenza rescindente del 30/04/2023. 3. D'[OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone sette motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini funzionali all'esame del ricorso. 3.1 Con il primo motivo si deduce l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 628, comma 2, cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., ritenendo che la Corte di appello di Perugia non si sia uniformata alla sentenza di annullamento con rinvio, in particolare prescindendo totalmente dalla prova del tempo e quindi della durata del prestito, elementi essenziali al fine di individuare il saggio di interesse applicato e quindi per valutare il superamento del tasso soglia, prendendo a riferimento come unico parametro temporale quello relativo al decesso della parte offesa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nonostante analoga censura accolta dalla Corte di Cassazione. La Corte di appello di Perugia ha affermato di non aver bisogno di individuare la durata del prestito, dal momento che ci troveremmo al cospetto di un'ipotesi di 'usura in concreto', per la cui sussistenza il giudice deve valutare, oltre alle condizioni di difficoltà economica della vittima, esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura, mentre il tasso soglia esprime l'incidenza percentuale degli interessi effettivi applicati nel corso di un anno e non la percentuale dei profitti complessivi che possono essere ricavati da un prestito alla sua scadenza, pur rappresentandone un limite; ritiene la difesa che il tasso di interesse è espresso in rapporto al tempo per cui il dato temporale è elemento imprescindibile al fine del calcolo del saggio di interesse applicato e del successivo raffronto col cosiddetto tasso soglia. Il giudice di rinvio si sarebbe, secondo il ricorrente, limitato a condividere la ricostruzione dei fatti già operata dagli altri giudici di merito, ripetendo l'errore di diritto oltre che logico e motivazionale rilevato in sede di legittimità, violando 3pertanto la disposizione contenuta nell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non uniformandosi alla sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, laddove la stessa chiedeva espressamente di specificare 'quale fosse o come sia stata determinata la durata del prestito, elemento che incide sul superamento del tasso soglia', oltre che di chiarire a quale rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze si fosse fatto riferimento e quali fossero le somme restituite. 3.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione all'art.606, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. consistente in nullità della sentenza per difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato in relazione al capo A) dell'imputazione: la Corte di appello di Perugia ha ritenuto di ovviare all'impossibilità di motivare in ordine alla prova della durata del prestito virando verso una diversa fattispecie di reato, la cosiddetta 'usura in concreto'; ritiene pertanto la difesa che la sentenza sia stata emessa in palese violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto D'[OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per il reato di usura ai sensi dell'art. 644, comma 1, cod. pen. — 'usura legale'- e su tale fattispecie si era incentrata l'impugnazione proposta, con particolare riferimento all'assenza di prova in ordine alla pattuizione del prestito, alla durata dello stesso e alla effettiva restituzione delle somme concordate a titolo di interessi. La Corte di Cassazione aveva evidenziato come il giudice dell'appello non avesse fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, in tema di usura, il giudice è tenuto a motivare specificatamente sulla natura usuraria degli interessi, mentre il giudice del rinvio ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti del D'[OSCURATO:PERSONA] ritenendolo responsabile del delitto di 'usura in concreto', punita dall'art. 644, comma 3, cod. pen., ipotesi mai paventata nel corso dell'intero processo; si tratta, secondo la difesa, di una modifica dell'imputazione, che ha determinato la condanna per un fatto,diverso da quello contestato, che non può essere relegato ad una mera riqualificazione giuridica del fatto, in quanto l'usura in concreto nasce dall'esigenza sentita dal legislatore di colmare possibili vuoti di tutela tanto da rappresentare una fattispecie meramente sussidiaria a quella legale, essendo configurabile solo ove l'usura legale non lo sia; inoltre, con riferimento all'elemento soggettivo dei reati, nell'usura in concreto la coscienza e volontà deve estendersi anche ad altri aspetti caratterizzanti dal punto di vista oggettivo la diversa fattispecie, mentre ciò non è richiesto per la configurabilità del dolo nel delitto di usura legale, dove è sufficiente la coscienza e volontà di applicare un tasso di interesse superiore al tasso soglia: aspetti che non sono mai stati oggetto del thema probandum, e che hanno causato un vulnus al diritto di difesa, che non è stato possibile esercitare compiutamente. 43.3 Con il terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 644, comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. ed inoltre manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per essere la sentenza impugnata stata emessa in palese violazione dell'art. 644, comma 1 e 3 cod. pen.; in particolare la sproporzione della prestazione sinallagmatica in condizioni di difficoltà economica o finanziaria del signor [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], non sono è mai stata oggetto del contraddittorio e quindi di prova diretta nel procedimento, essendo stata trattata solo in via incidentale e mai attraverso un'effettiva accertamento dello stato di difficoltà economico-finanziaria né della persona offesa né dell'azienda a lui riconducibile, avendo fatto riferimento alle condizioni economiche difficoltose solo de relato il figlio [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, anche al fine della rappresentazione dell'usura in concreto, è pur sempre necessario individuare il tasso applicato, prova che non è stata raggiunta nel caso specifico, nonostante la Corte di cassazione avesse demandato al giudice del rinvio tale incombente. 3.4. Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. pen in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e inosservanza ed erronea applicazione dell'art.644 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Ritiene la difesa che l'affermazione di responsabilità nei confronti del D'[OSCURATO:PERSONA] sia sorretta da una motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, non avendo colmato le lacune da cui era affetta la sentenza di appello annullata, emettendo una sentenza palesemente carente con riferimento alla durata del prestito, ritenendo di poter addivenire a una sentenza di condanna applicando la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 644 cod. pen., e pertanto non risolvendo nessuno degli aspetti segnalati nella sentenza di annullamento con rinvio, senza tenere conto delle specifiche censure sul punto degli appellanti, con particolare riferimento a quale fosse e come sia stata determinata la durata del prestito, a quale determinazione del Ministero dell'Economia e Finanze si fosse fatto riferimento, mentre con rispetto alle somme effettivamente restituite da D'[OSCURATO:PERSONA] al D'[OSCURATO:PERSONA] il giudice del rinvio ha, in modo apodittico, affermato, basandosi sulle dichiarazioni del figlio [OSCURATO:PERSONA], come 'a fronte del prestito che [OSCURATO:PERSONA] aveva elargito al genitore attraverso l'intermediazione del D'[OSCURATO:PERSONA] il padre doveva corrispondere e per alcuni mesi fino alla morte corrisposto, un interesse mensile di 4.000 C oltre ad un'ulteriore interesse mensile di 400 C direttamente al D'[OSCURATO:PERSONA] 5in relazione all'ulteriore prestito mensile di 10.000 C', senza chiarire per quanti mesi e quali tranches sarebbero state effettivamente versate. 3.5 Con quinto motivo si censura la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza impugnata non tiene in minima considerazione quanto esposto nell'atto di appello sul punto, limitandosi a definire l'attendibilità del teste in quanto le sue dichiarazioni erano lineari precise e dettagliate e intrinsecamente coerenti. La difesa nell'atto d'appello aveva osservato come la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] presentasse degli elementi discordanti - in particolare diversità di dichiarazione tra esame diretto e contro-esame ed anche con quanto dichiarato in sede di SIT nell'immediatezza dei fatti- ed illogiche, quali la circostanza che il D'[OSCURATO:PERSONA], non ricevendo le somme dovute a titolo di interesse, sarebbe entrato sul conto del D'[OSCURATO:PERSONA] prelevando autonomamente le somme e incassando un assegno intestato al padre. Inoltre, era stato ulteriormente messo in luce come anche le dichiarazioni della moglie della defunta persona offesa fossero connotate da altrettante discrasie, quali ad esempio quella relativa alla riferita titolarità del prestito oggetto di discussione da parte del computato [OSCURATO:PERSONA], poi indicando invece nel corso di dibattimento il D'[OSCURATO:PERSONA] quale mutuante. Queste contraddizioni dovevano essere prese attentamente in esame dalla Corte, soprattutto alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di testimonianza della parte civile laddove vi è un forte interesse economico che dipende dall'accertamento giudiziale della sussistenza del reato per cui si chiede il risarcimento del danno. La Corte di appello di L'Aquila aveva affermato che la circostanza che fosse D'[OSCURATO:PERSONA] il direttore di filiale che gestiva il suo conto, potesse far ritenere a D'[OSCURATO:PERSONA] plausibile la minaccia di intervenire direttamente sul conto; la Corte di appello di Perugia non ha rispettato le indicazione fornite dalla sentenza rescissoria di Cassazione, che aveva rilevato come 'la motivazione della Corte d'appello sulle contraddizioni contenute nelle stesse [dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]] è carente, essendosi limitata a ritenere 'un errore di trascrizione o di confusione' il riferimento fatto dal teste agli interessi prima a 4000 poi a 400 C al mese e non precisando quale sia stato il vaglio delle dichiarazioni'. Il giudice del rinvio si è limitato a osservare come nessun fraintendimento si sia verificato quanto alla quantificazione degli interessi, ritenendo sufficienti le specificazioni fornite a seguito di controesame; la spiegazione fornita risulta pertanto meramente apparente, limitandosi ad interpretare le parole del testimone. 6Inoltre il giudice del rinvio apoditticamente ha affermato che tutte le somme sarebbero state versate dal D'[OSCURATO:PERSONA] a mero titolo di interesse e non in conto capitale, come ricavato da due circostanze: 1) le modalità di prestito sarebbero già emerse in relazione al primo prestito ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], per cui la persona offesa doveva mensilmente pagare un determinato interesse complessivamente pari a circa il 10% rispetto al capitale ottenuto, fino al momento in cui avrebbe restituito il capitale spontaneamente o a richiesta del mutuante; 2) le affermazioni rese dal D'[OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione registrata dai familiari del D'[OSCURATO:PERSONA], dalla quale emerge che alla morte della persona offesa, i creditori non avevano ricevuto nulla in conto capitale e le somme pagate costituivano solo interessi. Lo 'schema' del prestito è ricondotto dalla Corte di appello a quello utilizzato con [OSCURATO:PERSONA], ma la difesa osserva che le due fattispecie (capo A e capo D) hanno in comune solamente la parte offesa.; in ogni caso se il tasso di interesse fosse stato fissato nella misura del 10% rispetto al capitale, è contraddittorio affermare che rispetto al prestito di 10.000 C elargito da D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] dovesse versare 400,00 euro mensili di interesse. Per quanto riguarda la seconda circostanza la sentenza non spiega quale sarebbe il passaggio della conversazione in cui D'[OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe di non aver ricevuto nulla in conto capitale; non è stato indicato sulla base di quali elementi le somme di cui era stata pattuita la corresponsione fossero da imputare a mero titolo di interesse e non al capitale, quasi come se la cifra da corrispondere mensilmente dovesse essere versata sine die fino al momento in cui il D'[OSCURATO:PERSONA] fosse stato in grado di restituire l'intero capitale in un'unica soluzione. 3.6 Con il sesto motivo si deduce la mancanza di motivazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, numero 4 cod. pen., che prevede un aumento della pena se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale professionale o artigianale; la Corte di appello di L'Aquila aveva affermato 'è vero che il giudice di primo grado non motiva specificamente ma solo perché era emerso senza dubbio alcuno e senza contestazione come il D'[OSCURATO:PERSONA] fosse titolare della omonima ditta individuale e che le somme di cui lo stesso aveva bisogno erano funzionali all'attività d'impresa'; il giudice del rinvio ha confermato la sussistenza dell'aggravante osservando che non esiste dubbio quanto alla qualifica di imprenditore del D'[OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo che svolgeva principalmente la propria attività nell'ambito del viticoltura circostanza di cui hanno dato conto tutti i testimoni e che non risulta neppure contestata o negata dagli imputati che ne erano certamente a conoscenza' . 3.7 Con settimo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., avendo la Corte di appello di Perugia rideterminato la pena 7comminata agli imputati applicando per [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] la pena finale di anni quattro di reclusione ed euro 7500 di multa, tenendo conto del rilevante lasso di tempo dai fatti; per D'[OSCURATO:PERSONA] non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in quanto lo stesso 'svolgeva un qualificato ruolo di direttore di un istituto di credito e malgrado ciò non aveva avuto remore ad approfittare delle situazioni di crisi e disperazione in cui versava la persona offesa per concorrere ad un prestito a interessi usurari'. Ritiene la difesa che, trattandosi di un reato contro il patrimonio, la gravità del danno deve essere valutata con riferimento al danno economico subito dalla persona offesa, a prescindere dalla particolare fragilità della persona offesa culminata nell'infausto evento, che finirebbe per determinare ingiustificati trattamenti sanzionatori applicando per lo stesso fatto pene molto diverse a seconda della forza interiore dimostrata dalla vittima di reato. Inoltre, la condanna ipotizza un prestito usurario di 50.000 C di cui solo 10.000 sarebbero stati prestati dal D'[OSCURATO:PERSONA], che tra l'altro si era determinato a prestare la somma in virtù del rapporto di amicizia tra i due e della forte insistenza del D'[OSCURATO:PERSONA] nel chiedere un aiuto economico; D'[OSCURATO:PERSONA] ha rimesso il debito del padre nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA]; è soggetto completamente incensurato, è stato per decenni direttore di banca senza mai subire una condanna o una sanzione disciplinare. La Corte di appello di Perugia ha omesso qualsiasi motivazione in merito a tali specifici motivi di doglianza contenuti nell'atto d'appello, limitandosi a rimodulare la pena applicata nel primo giudizio di appello. 4. Presenta ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di seguito riassunti nei termini funzionali all'esame del ricorso. 4.1 Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., il travisamento della deposizione resa dal teste D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assegno di euro 15.000 preteso dal coimputato D'[OSCURATO:PERSONA] e vizio di motivazione per omessa considerazione della prova a discarico in relazione agli artt. 110, 644 cod. pen. e 540, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché violazione di legge e vizio di motivazione perché carente e contraddittoria in ordine al giudizio di responsabilità afferente al prestito euro 10.000, in relazione agli artt. 110,644 cod. pen., 192 commi 1 e 2, 533 comma 1, 546, comma 1 lett. e) 627 comma 3 cod. proc. pen. e 2 L. n. 108/96. In particolare, si censura quanto ricostruito dalla Corte di appello di Perugia in relazione alle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed in particolare il fatto che a garanzia del suo prestito (pari ad euro 10.000,00) D'[OSCURATO:PERSONA] aveva preteso la consegna di due assegni, uno da 10.000 e l'altro da 15.000 C; il primo 8a garanzia del capitale e il secondo degli interessi; mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto assegni per 40.000 C (due assegni dell'importo di euro 20.000, ciascuno a firma D'[OSCURATO:PERSONA] -senza data-, che risultano effettivamente rinvenuti e sequestrati nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]). Il dato probatorio travisato è stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento impugnato: in particolare, secondo la Corte d'appello di L'Aquila, l'assegno di euro 15.000 fungeva da garanzia degli interessi sull'intera somma prestata, sicché tale l'importo, secondo tale ricostruzione, corrispondeva al 30% del capitale prestato; il giudice del rinvio ha invece affermato che il teste D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che l'assegno di euro 15.000 era a garanzia degli interessi sul prestito di euro 10.000,00, personalmente concesso da D'[OSCURATO:PERSONA], il che non risponde al vero, e comunque il teste ha dichiarato che si trattava di una sua deduzione, in quanto 'D'[OSCURATO:PERSONA] era abbastanza cauto, non si sbilanciava mai, non me lo disse'. Inoltre, D'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, nel corso della conversazione intercorsa in data 31 maggio 2012 con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (familiari della persona offesa), che l'assegno di euro 15.000 era a garanzia di un ulteriore prestito di pari importo, come la stessa Corte territoriale espone (pagg. 5-6 della sentenza impugnata). Sostiene la difesa che la sentenza risulta intrinsecamente contraddittoria, assumendo da un lato che l'assegno di euro 15.000,00 fosse a garanzia degli interessi sul prestito di euro 10.000, e dall'altro dando atto della versione del D'[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale quell'assegno era garanzia di un ulteriore prestito di pari importo, senza curarsi di smentirla motivatamente. Pertanto, una volta espunto dal compendio probatorio l'argomento probatorio travisato, risulta che la Corte di appello di Perugia non ha svolto la verifica richiesta dalla sentenza rescindente in relazione ai prestiti in questione, in quanto assoggettati a interessi di diverso ammontare, tenendo ben distinto il mutuo di euro 40.000,00 con interessi mensili di euro 4000,00 da quello di euro 10.000,00 con interessi mensili di euro 400,00, non trattando unitariamente i due prestiti e operando una promiscua indebita commistione tra i relativi interessi. Nulla quindi è argomentato in ordine all'effettiva natura degli interessi corrisposti sul prestito di euro 10.000,00 mentre invece il giudice del rinvio avrebbe dovuto precisare rispetto a tali specifici interessi quale fosse e come fosse stata determinata la durata del prestito e a quale rilevazione del MEF si fosse fatto riferimento; in ogni caso la durata del prestito in esame non è determinabile nemmeno sulla base delle dichiarazioni del figlio della persona offesa, che ha specificato come 'a fronte del prestito di euro 10.000,00 ricevuto personalmente [a fine giugno] dal D'[OSCURATO:PERSONA], l'imputato aveva preteso la corresponsione di interessi 9pari a euro 400,00 mensili. Da quel momento il padre aveva iniziato a pagare 400 € al mese anche se non ricordava se il padre avesse pagato fino alla sua morte (avvenuta il 24 gennaio 2012). Ne consegue, secondo la difesa, che la Corte territoriale avrebbe pretermesso ogni verifica in ordine alla durata del prestito di euro 10.000,00 e alla rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il mancato raggiungimento della prova della durata del prestito erogato preclude in radice qualsiasi valutazione circa la natura degli interessi complessivamente applicati, imponendosi dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4.2 Con secondo motivo si deduce l'inosservanza dei criteri legali di accertamento dell'usura quanto al prestito di euro 40.000,00, con conseguente difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 644 cod. pen., 627, comma 3 cod. proc. pen. e 2 L. n. 108/1966, per non avere il giudice di rinvio giustificato il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, essendo vincolato a una valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine in precedenza omessa, di precipua rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato. Nel caso di specie il vizio della motivazione era connesso a violazione di legge, consistente nell'omessa indicazione della rilevazione del MEF ed in particolare della circostanza che la legge stabilisce il limite, disciplinato dall'art. 2 della legge n. 108/1996, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Ritiene la difesa che il giudice del rinvio non abbia compiuto il percorso valutativo imposto dalla sentenza rescindente: in particolare la Corte territoriale ha fatto riferimento non alla rilevazione del MEF, bensì alla 'sproporzione tra prestito in denaro e contro-prestazione in natura', ritenendo irrilevanti parametri di valutazione dell'usura legale'; ha inoltre omesso di determinare la durata del prestito in questione, assumendo quale punto di riferimento la data di decesso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che nulla ha a che a spartire con quella di scadenza del prestito; ha errato nel computo dei mesi in cui sarebbero stati versati gli interessi, considerato che, a fronte del prestito, l'interesse era di euro 4000,00 da versare entro il giorno quattro di ogni mese e, essendosi perfezionato l'accordo nel maggio del 2011 e avendo ricevuto la somma nel mese di giugno, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato i pagamenti il mese di luglio 2011, per cui, considerando che la persona offesa è deceduta nel gennaio 2012, i mesi sono 7 e non 8/ 9. 4.3 Con terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di aver commesso il fatto in danno di esercente attività artigianale, in quanto la motivazione non si misura con 10l'argomentazione svolta nei precedenti scritti difensivi, in particolare senza tenere conto come, sulla base delle intercettazioni, risulta che [OSCURATO:PERSONA] rivestiva una posizione del tutto defilata rispetto all'intera vicenda, gestita completamente da D'[OSCURATO:PERSONA], che offriva il proprio aiuto a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con il quale intratteneva rapporti diretti, provvedeva a consegnargli materialmente gli assegni, incaricava [OSCURATO:PERSONA] di curare la riscossione delle somme corrisposte e intercedeva presso i familiari perché rendessero a [OSCURATO:PERSONA] quanto gli spettava, accollandosi metà del credito vantato da quest'ultimo; inoltre, alla riunione tenutasi presso l'abitazione dei D'[OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2021 non partecipò [OSCURATO:PERSONA] bensì il suo legale. A fronte di tali risultanze, la Corte si è limitata ad asserire l'impossibilità che [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato una rilevante somma di denaro ignorando l'attività economica svolta dal beneficiario, senza valutare che l'intera operazione era stata gestita da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nonché che gli assegni dati in garanzia e rinvenuti presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti sul conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e non su quello dell'azienda paterna. 4. Sono state presentate per [OSCURATO:PERSONA] note di replica alle conclusioni del Procuratore Generale ex art. 611 cod. proc. pen., con le quali si precisa che nel ricorso è stato dedotto il vizio di c.d. travisamento che consisterebbe nell'aver trasformato una mera congettura (ossia un dato assolutamente privo di valenza probatoria) in un fatto storicamente vero (dunque, in un dato probatorio rilevante e decisivo), relativamente alle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] sulla destinazione dei due assegni consegnati a D'[OSCURATO:PERSONA]; si ribadisce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nella determinazione degli interessi del prestito di 40.000,00 euro (così come per quello di 10.000,00 euro), alle rilevazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, né determinato la durata del prestito. 5. Con l'istanza presentata ex art. 627, comma 5, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso il diverso iter processuale, essendo stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, e pertanto essendo passata in giudicato la sentenza di condanna nei suoi confronti, la difesa ha rilevato che la Corte di Cassazione, nella sentenza del 13 Aprile 2023, ha ritenuto fondate le eccezioni proposte nell'interesse degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relative alla determinazione del tasso di usura; [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, pertanto, che il giudice dell'esecuzione accogliesse l'istanza di incidente di esecuzione, rinviando per il prosieguo del procedimento anche [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Perugia, al pari dei coimputati, con tutte le statuizioni e le comunicazioni del caso; con ordinanza 11del 5 Marzo 2025 la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza adducendo che solo all'esito della decisione di merito, se favorevole, ' potrebbe essere in ipotesi possibile estendere i suoi effetti anche alla condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA]', ritenendo l'eventuale esecuzione della pena iniziata a carico del [OSCURATO:PERSONA] legittima e non oggetto di sospensione, non emergendo elementi dimostrativi dell'accertato contrasto tra le pronunce, allo stato non sussistente, in mancanza di una pronuncia di merito a seguito della sentenza di annullamento con rinvio. 5.1 Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] aderisce alle motivazioni dei coimputati e chiede quanto meno l'estensione del trattamento sanzionatorio più favorevole applicato, come da ordinanza n. 132/25 della Corte di appello di Perugia, che ha accertato la comunanza a [OSCURATO:PERSONA] dei motivi di cui al ricorso per Cassazione proposto dai coimputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermata l'oggettività dei motivi di rinvio anche dalla stessa Corte di appello, in forza di effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. 5.2 Si censura, inoltre, in via autonoma, la inosservanza di legge penale in relazione alla mancata citazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio tenutosi il 07/10/2025 presso la Corte di appello di Perugia con nullità assoluta della sentenza impugnata dai coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti non meritano accoglimento. 2. Con il primo e quarto motivo D'[OSCURATO:PERSONA] e con l'ultima parte del primo motivo ed il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] si deduce che la Corte di appello di Perugia non si sia uniformata alla sentenza di annullamento con rinvio, in particolare prescindendo totalmente dalla prova del tempo e quindi della durata del prestito, elementi essenziali al fine di individuare il saggio di interesse applicato e quindi per valutare il superamento del tasso soglia, prendendo a riferimento come unico parametro temporale quello relativo al decesso della parte offesa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nonostante analoga censura accolta dalla Corte di Cassazione. L'esame della censura comporta necessariamente la valutazione della motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello di Perugia, che ha affermato di non aver bisogno di individuare la durata del prestito, dal momento che ci troveremmo al cospetto di un'ipotesi di 'usura in concreto', per la cui sussistenza il giudice deve valutare, oltre alle condizioni di difficoltà economica della vittima, esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura. 12Secondo l'art. 644 cod. pen., chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000; alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Rispetto alla determinazione degli interessi, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma ritiene 'altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Le disposizioni richiamate, chiarendo la portata dei tassi usurari per come previsti per legge o, in diverse condizioni, sintomatiche della usurarietà della prestazione, ne determinano le caratteristiche sintomatiche "in concreto", a prescindere dal limite legale predefinito, tenuto conto delle modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari, fornendo un chiaro indice ermeneutico in tal senso, caratterizzato dalla correlazione tra la sproporzione della prestazione di denaro o della diversa utilità quando chi ha dato o promesso si trovi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Le predette previsioni sono, dunque, strettamente correlate tra loro nel ricostruire la disciplina in tema di usura nella sua struttura di norma a più fattispecie, con particolare riferimento alla caratterizzazione in concreto della prestazione usuraria e della mediazione usuraria, alle quali, nella loro diversa connotazione, integrata dalla previsione di cui al comma terzo e quarto, possono certamente essere applicate le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui al comma quinto, in assenza di qualsiasi profilo di incompatibilità delle stesse rispetto alla ricostruzione della fattispecie imputata, anche tenendo conto del criterio della sproporzione in presenza di condizioni di difficoltà economica e finanziaria. In tal senso si deve ricordare che un primo intervento di modifica è costituito dall'art. 2-quinquies d.l. n. 306 del 1992, al fine di contrastare le crescenti interconnessioni del reato con la criminalità organizzata ed il conseguente inserimento di questa nel mercato, con assunzione di una posizione di controllo dell'impresa "sovvenzionata" e con il reinvestimento dei proventi di illecita provenienza. Dunque, mantenuta la struttura dell'illecito, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio, con riflessi anche sul piano processuale, e introdotta un'aggravante speciale per i fatti commessi in esercizio attività professionale o di13 (ÌLintermediazione finanziaria. Era stata, inoltre, introdotta, con l'inserimento dell'art. 644-bis, la fattispecie di "usura impropria", ipotesi più lieve e speciale rispetto a quella di cui all'art. 644, commessa ai danni ai danni dell'esercente un'attività imprenditoriale o professionale in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; tale disciplina è stata tuttavia considerata non adeguata tanto da raggiungere una diversa e più articolata considerazione con la legge n. 108 del 1996, recante "Disposizioni in materia di usura", la cui ratio è da individuare nella finalità di rendere più agevole l'accertamento del reato con sanzioni penali e civili di maggiore portata riferite alla condotta illecita. È così emersa l'attuale struttura del delitto di usura integrata dal superamento di un tasso obiettivamente usurario, legalmente predeterminato, ma è stata anche prevista, per evitare vuoti di tutela, a norma dei commi primo e terzo, seconda parte, una forma complementare e residuale di usura in concreto, in cui la valutazione dell'usurarietà non è operata, in astratto, dal legislatore, ma permane in capo al giudice e rispetto alla quale rileva lo stato di difficoltà economico-finanziario della persona offesa, con condotte che vanno ad integrare la complessiva previsione relativa appunto alla prestazione usuraria. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha puntualmente ripreso in esame la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto conoscenza delle necessità aziendali alla luce di quanto direttamente appreso dalle confidenze del padre e di quanto appezzato per conoscenza diretta. 'Era emersa così una situazione di crisi dell'azienda agricola del padre verificatasi nell'anno 2008 a causa del crollo di prezzi del vino che produceva. Le banche non fornivano più credito ed il padre si era rivolto dapprima ad [OSCURATO:PERSONA] (condannato in via definitiva per la condotta di usura contestata al capo D della rubrica e condannato per tale reato), che aveva ad oggetto i due prestiti da lui elargiti di C.30.00,00 e di C.35.000,00 in relazione ai quali l'imputato aveva chiesto ed ottenuto il versamento di un interesse mensile di €.3.000,0 e di C.4.000,00 rispettivamente fino alla restituzione del capitale. Nel proseguire la sua testimonianza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] esponeva come, malgrado prestiti ottenuti, la crisi dell'azienda agricola era proseguita, anche perché il padre era onerato della restituzione dei pregressi prestiti al [OSCURATO:PERSONA] e non poteva più ricorrere al credito bancario; era così entrato in contatto con il direttore della banca del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che lo aveva a sua volta messo in contatto con [OSCURATO:PERSONA], soggetto disposto a prestare al padre C.40.000,00; gli altri 10.000,00 C erano stati versati direttamente dal D'[OSCURATO:PERSONA]. Anche in questa occasione, analogamente a quanto avvenuto con il prestito [OSCURATO:PERSONA], a fronte del prestito di [OSCURATO:PERSONA] l'interesse era di €. 4.000,00 e doveva essere versato entro il giorno 4 di ogni mese, circostanza che il testimone aveva 14appreso "origliando" da fuori della stanza ove il D'[OSCURATO:PERSONA] ed il padre avevano concordato i termini del prestito; il prestito era poi garantito per la parte capitale da due assegni da 20.000,00 euro ciascuno, che sono stati, infatti, rinvenuti nel corso delle indagini nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. A garanzia del suo prestito (pari ad C 10.000,00) D'[OSCURATO:PERSONA] aveva preteso la consegna di 2 assegni: uno da 10 mila e l'altro da 15 mila euro; il primo a garanzia del capitale ed il secondo degli interessi, pattuendo il pagamento di C 400,00 mensili. 'Ha specificato il testimone come D'[OSCURATO:PERSONA] fosse molto rigido quanto ai pagamenti e non transigesse quanto ai ritardi, facendo da intermediario anche con [OSCURATO:PERSONA] che era "incazzato" e voleva interessi e capitale', al punto che, nel mese di ottobre, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato D'[OSCURATO:PERSONA] che sarebbero arrivato "qualcuno" a casa (ed infatti, si erano verificate numerose "visite" del soggetto di etnia "Rom" [OSCURATO:PERSONA], che il D'[OSCURATO:PERSONA] aveva giustificato riportandosi all'assenza di pagamenti: accadimento collocato in ottobre/novembre 2011 e che aveva portato alla necessità della svendita del trattore da parte di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]). La vicenda era definitivamente precipitata gli ultimi giorni dell'anno in quanto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non riusciva a pagare né gli interessi né il capitale dei prestiti ricevuti; il 30\12\2011 era stato chiamato dal D'[OSCURATO:PERSONA] che gli aveva detto che avrebbe messo all'incasso l'assegno da 10 mila euro, corrispondente alla somma capitale da lui prestata. Il testimone D'[OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il padre aveva paura che fosse posto all'incasso l'assegno di €.10.000,00 a sua firma (D'[OSCURATO:PERSONA]) che non aveva copertura e sarebbe stato protestato; aveva chiesto quindi una dilazione di pagamento che il D'[OSCURATO:PERSONA] non aveva concesso; l'irreversibilità della situazione aveva quindi portato il padre al suicidio. In merito agli interessi, ed a seguito di ulteriore contestazione della difesa, rispetto a una asserita differenza tra il contenuto della testimonianza e le pregresse s.i.t. rilasciate nel corso delle indagini, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha distinto i due prestiti che il padre aveva ricevuto (pag.80 e segg. trascrizione della testimonianza), così risolvendo l'apparente contraddizione a cui si faceva cenno nella sentenza di annullamento in merito alla quantificazione degli interessi. Ha specificato il testimone come a fronte del prestito di C.10.000,00 ricevuto personalmente dal D'[OSCURATO:PERSONA], l'imputato avesse preteso la corresponsione di interessi pari ad C.400,00 mensili; il padre aveva ricevuto i €.10.000,00 a fine giugno e, da quel momento aveva iniziato a pagare C.400,00 al mese, anche se non ricordava se il padre avesse pagato fino alla sua morte. 15A fronte del diverso prestito di C.40.000,00 ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] gli interessi erano invece di C. 4.000,00 al mese; gli assegni che il padre aveva dato in garanzia non avevano una data. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva poi specificato come, prima dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] -episodio della vendita sottocosto del trattore -, il padre aveva restituito solo interessi (€.4.000,00 al mese) per complessivi C.20.000,00 circa, oltre alle somme derivanti dalla vendita del trattore (circa 6.500,00 euro). In definitiva quindi emerge come a fronte dei due prestiti di C.40.000,00 e di C.10.000, ricevuti nel giugno 2011, il debitore fosse risuscito a pagare i soli interessi fino a quando il D'[OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato, e poi posto all'incasso, l'assegno di C.10.000,00 corrispondente al prestito di capitale che lui aveva elargito personalmente. Rispetto a tali cifre così come accertate in base alle attendibili dichiarazioni del testimone D'[OSCURATO:PERSONA] figlio, va osservato come per la posizione [OSCURATO:PERSONA], i due assegni a copertura del capitale - euro 40.000,00- siano stati rinvenuti in suo possesso, ed è pertanto coerente la ricostruzione incentrata sul rilievo che tutte le somme versate, fino al decesso del D'[OSCURATO:PERSONA], dovessero essere imputate in conto interessi; per D'[OSCURATO:PERSONA], la messa all'incasso dell'assegno a copertura del capitale, di euro 10.000,00, che D'[OSCURATO:PERSONA] padre aveva consegnato a D'[OSCURATO:PERSONA] al momento della ricezione del prestito, e che il D'[OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato di incassare il 30 dicembre, risulta provata, in quanto l'assegno è stato effettivamente incassato subito dopo la morte del D'[OSCURATO:PERSONA], circostanza che, in base a quanto emerge dalle sentenze di merito, risulta confermata anche dal testimone di P.G., che aveva accertato tale circostanza e che consente di ritenere, quindi, come, almeno formalmente, al 31\12\2011, il capitale dovesse intendersi ripagato con correlata imputazione al conto interessi di tutte le somme versate in precedenza, anche a prescindere da ulteriori versamenti o assegni dati in garanzia da parte di D'[OSCURATO:PERSONA] a D'[OSCURATO:PERSONA]. In relazione alle somme pagate a titolo di interessi, anche volendo accettare la tesi difensiva che riduce i mesi di pagamento a sette, risultano pagati per [OSCURATO:PERSONA] 28.000,00 euro; per D'[OSCURATO:PERSONA] 2.800,00 euro. In ogni caso va rimarcato come in base alla delineata pattuizione il tasso applicato, su base mensile, corrispondesse ad un tasso almeno del 120% annuo, quasi 7 volte superiore a quella che può considerarsi una soglia di legge (18,00%), e comunque straordinariamente esorbitante rispetto a qualsivoglia parametro si fosse inteso compararlo, tanto che non è stata invero neppure prospettata la riconduzione del tasso e dell'accordo che lo sottendeva ad uno schema non esulante da limiti specificamente previsti. 16A fronte di ciò, la censura difensiva che lamenta l'omessa o imprecisa menzione dello specifico decreto ministeriale in sentenza diventa del tutto irrilevante. Il vizio motivazionale dedotto non ha alcuna forza invalidante (c.d. "vizio innocuo"), poiché non può residuare alcun dubbio sulla natura usuraria del patto. Anche l'indeterminatezza dei mesi di pagamento risulta irrilevante: anche se il testimone ha riferito in modo generico che i pagamenti mensili da 4.000 euro sono proseguiti "per alcuni mesi fino alla morte", il reato di usura si è già consumato e perfezionato al momento della pattuizione del tasso usurario (giugno 2011). La precisa durata del prestito o il conteggio delle singole tranches effettivamente versate incidono solo sulla persistenza del reato (arg. ex art. 644-ter cod. pen.) e sulla gravità del danno. Del resto, in base all'analisi dei giudici di merito, emerge dalle stesse affermazioni rese dal D'[OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione ambientale successiva alla morte della persona offesa, e che la famiglia D'[OSCURATO:PERSONA] aveva registrato, che 'i creditori non avevano ricevuto nulla in conto capitale e le somme pagate costituivano solo interessi'. In tale ottica la testimonianza del figlio del D'[OSCURATO:PERSONA], persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, anche alla luce dei chiarimenti forniti e del contesto nel quale si è sviluppata la vicenda, è stata ritenuta di per sé prova certa della consumazione del reato di usura, tenuto conto della misura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti concessi al padre, a prescindere, quindi, dall'indicazione di ulteriori elementi di dettaglio del prestito usurario. Risulta pertanto che, come enunciato dalla Corte di appello di Perugia, anche in questo caso, come per [OSCURATO:PERSONA], si tratta di un interesse certamente abnorme e ben superiore a qualunque tasso soglia corrispondente ai parametri indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La motivazione fornita dalla Corte di appello, pur se coltivata nell'ottica di usura in concreto, per la cui sussistenza il giudice deve valutare oltre alla condizione di difficoltà economiche della vittima esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura, senza che rilevino i parametri di valutazione dell'usura legale, contiene quindi in se' tutti gli elementi della fattispecie di usura legale, dato il corretto rilievo della abnormità degli interessi versati rispetto al capitale ricevuto, ed il riferimento, costruito sulla analoga fattispecie di cui al capo D), alla circostanza che D'[OSCURATO:PERSONA] 'avrebbe dovuto continuare a pagare fino alla restituzione del capitale'; del resto, già solo con la prima tranche mensile il tasso di interesse rilevabile sarebbe stato del 10% e del 4% circa (Euro 4.000,00 su 40.000,00 ovvero euro 400,00 su 10.000,00). Il motivo di ricorso è dunque infondato, fermo restando che, contrariamente a quanto difensivamente prospettato, la valutazione della Corte in ordine alla 17 ,configurabilità dell'usura in concreto, da un lato, sottende quell'analisi da cui può in realtà desumersi il superamento di qualsivoglia parametro legale e, dall'altro, non conduce all'individuazione di un fatto diverso, venendo in rilievo parametri di computo convergenti ai fini dell'inquadramento del fatto usurario di cui all'art. 644, comma primo, cod. pen.: deve aggiungersi che gli elementi attraverso i quali la Corte è pervenuta alla sua conclusione sono stati tutti acquisiti e valorizzati nel contraddittorio e fatti oggetto di ampie analisi, senza che possa ravvisarsi alcun vulnus al diritto di difesa (sul punto può richiamarsi il principio secondo cui «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione»: Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). La difesa lamenta l'asserita carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla durata del prestito, all'omessa individuazione del decreto ministeriale di riferimento e all'indeterminatezza delle somme restituite dalla persona offesa. Tali doglianze in realtà non risultano realmente idonee ad inficiare la ricostruzione proposta in sede rescissoria, in presenza di un apparato argomentativo del giudice di merito logico e coerente e soprattutto tale da fornire le risposte necessarie ai fini del corretto inquadramento del fatto. Deve del resto ribadirsi che il delitto di usura si perfeziona con la pattuizione degli interessi usurari e si consuma con la loro successiva riscossione. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 644 cod. pen., non è necessaria la certezza matematica della durata complessiva del prestito né il conteggio analitico di tutte le tranches effettivamente corrisposte. Tali elementi incidono esclusivamente sull'entità del danno o sulla durata della condotta, ma non scalfiscono la sussistenza del reato. Nel caso di specie, la Corte d'Appello in sede di rinvio ha logicamente colmato la lacuna indicando la struttura dell'accordo usurario, fondato su una pattuizione a cadenza mensile legata alla contingenza temporale della vita della vittima ("fino alla morte"). Né potrebbero dirsi eluse le indicazioni della sentenza rescindente, che aveva rilevato l'inadeguata ricostruzione operata dalla Corte di appello e formulato al 18riguardo le relative censure, che devono tuttavia dirsi superate dalla rilettura operata dalla Corte di appello di Perugia, che ha fotografato un'operazione finanziaria radicalmente illecita. D'altro canto, rispetto ai tassi soglia antiusura: i Decreti MEF del 27 giugno 2011 e del 26 settembre 2011 fissavano per la categoria un tasso soglia legale pari al 18,00% annuo. Il tasso applicato dal ricorrente (120% annuo) è quasi sette volte superiore al limite penale. Rispetto al saggio degli interessi legali: Il Decreto MEF del 7 dicembre 2010 aveva fissato il saggio degli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. all'1,5% annuo con decorrenza dal 10 gennaio 2011. Il tasso preteso si rivela pari a ben 80 volte il saggio civile stabilito dal legislatore. Una identica e speculare connotazione di radicale illiceità contraddistingue anche il secondo e parallelo segmento dell'operazione finanziaria contestata. A fronte di un ulteriore prestito di 10.000 euro, la pattuizione imponeva alla vittima la corresponsione di un interesse pari a 400 euro mensili, configurando un tasso nominale del 4% mensile, corrispondente al 48°/0 su base annua. Anche in questo caso, la pretesa usuraria polverizza qualunque parametro di legalità introdotto dal legislatore per il periodo giugno - dicembre 2011: Rispetto ai tassi soglia antiusura: i Decreti MEF del 27 giugno 2011 e del 26 settembre 2011, che fissavano al 18,00% annuo la barriera invalicabile vedono tale limite quasi triplicato dal tasso applicato dal ricorrente (48% annuo). Rispetto al saggio degli interessi legali: a fronte del Decreto MEF del 7 dicembre 2010 che stabiliva l'interesse legale ex art. 1284 cod. civ. all'1,5% annuo, il saggio preteso dal D'[OSCURATO:PERSONA] si rivela pari a ben 32 volte il saggio civile di riferimento. Pertanto, sia l'operazione principale da 40.000 euro, afferente al prestito [OSCURATO:PERSONA] (regolata al 120% annuo) sia quella complementare da 10.000 euro - prestito D'[OSCURATO:PERSONA] (regolata al 48% annuo) si collocano in un'orbita di tale e macroscopica sproporzione rispetto ai parametri normativi del 2011 da privare di qualsiasi spessore giuridico le doglianze difensive sull'omessa specificazione dei decreti ministeriali. Dinanzi a uno scostamento così radicale ed evidente ictu ocu/i, le censure difensive circa la mancata indicazione del decreto ministeriale si risolvono in una vana e formalistica doglianza, priva di reale concretezza giuridica. Priva di pregio è anche la censura relativa alla natura asseritamente "apodittica" della motivazione basata sulle dichiarazioni del teste D'[OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio ha puntualmente adempiuto all'obbligo motivazionale ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., indicando gli elementi di fatto da cui ha tratto 19il proprio convincimento. La valutazione sull'attendibilità intrinseca del testimone e sulla precisione del suo ricordo appartiene all'esclusivo scrutinio del giudice di merito. Essendo la motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, non è consentito in questa sede sovrapporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie a quella legittimamente adottata nel giudizio di rinvio. 3. Si è già detto delle tesi difensiva proposta dalla difesa D'[OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, ciò che non risulta ravvisabile, dovendosi escludere che sia ravvisabile una modifica del fatto e della sua qualificazione giuridica tale da pregiudicare le possibilità di difesa dell'imputato impedendogli di utilmente sostenere la propria estraheità ai fatti criminosi globalmente considerati (Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782; Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Sartori, Rv. 237415). Del resto, il tema dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione è stato al centro dell'accertamento processuale nel procedimento in oggetto, e, su tale tema, si è sviluppato il contraddittorio, senza che sia intervenuto alcun reale mutamento del fatto 4. Relativamente al terzo motivo di ricorso D'[OSCURATO:PERSONA]: la sproporzione della prestazione sinallagmatica e soprattutto il giudizio sulle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sono state sufficientemente elaborate sulla base delle dichiarazioni del figlio [OSCURATO:PERSONA], che nel caso in esame non possono considerarsi solo de relato, in quanto il teste [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era inserito attivamente nella ditta paterna, e conosceva bene le difficili condizioni in cui questa versava al momento dell'insorgenza dei crediti usurari, tanto che, tra l'altro, gli assegni consegnati sia a D'[OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Non accoglibile è la censura proposta con il quinto motivo di ricorso, relativa all'attendibilità delle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], già esaminata in parte nei motivi precedenti. Priva di pregio è la censura relativa alla natura asseritamente "apodittica" della motivazione basata sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio ha puntualmente adempiuto all'obbligo motivazionale ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., indicando analiticamente la fonte di prova da cui ha tratto il proprio 20convincimento. La valutazione sull'attendibilità intrinseca del testimone e sulla precisione del suo ricordo appartiene essenzialmente all'esclusivo scrutinio del giudice di merito, in assenza di profili di contraddittorietà e di manifesta illogicità, senza che sia possibile soprapporre in questa sede di legittimità una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella legittimamente adottata nel giudizio rescissorio. Il giudice del rinvio ha ripercorso attentamente le dichiarazioni del D'[OSCURATO:PERSONA], valutando anche eventuali discontinuità dichiarative tra dichiarazioni predibattimentali, che nella prospettiva del ricorrente sarebbero state acquisite anche a fini "probatori", e quelle rese nel corso del dibattimento. E' indubbiamente vero che 'In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; ciò non toglie che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi' (Sez. U, n. 41461 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Dell'Arte, Rv. 253214). Il fatto che l'offeso non sia un dichiarante "neutro", ma sia (sempre) portatore di un interesse "processuale" alla condanna e (nel caso di costituzione come parte civile), anche di un interesse "patrimoniale", non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni, che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere ogni manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. Né può sottacersi che la verifica dei riscontri può, se del caso, risultare opportuna a supporto del contenuto dichiarativo della versione fornita dalla persona offesa costituitasi parte civile, ma comunque in termini tali da porsi coerentemente nella medesima direzione del dichiarato, ciò che nel caso di specie la Corte di appello non ha comunque mancato di rilevare alla stregua di un globale apprezzamento del materiale probatorio acquisito, comprensivo degli assegni consegnati ai creditori, non assumendo rilievo dirimente in senso contrario l'assunto difensivo incentrato sulla corrispondenza di uno degli assegni ad un diverso prestito, a fronte di quanto rimarcato dai giudici di merito in ordine alla specifica dinamica del rapporto connotato dalla pretesa di una somma mensile fino alla messa all'incasso dell'assegno di importo pari ad euro 10.000,00, circostanza da cui era derivato il precipitare degli eventi. 216. Con il sesto motivo si deduce la mancanza di motivazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, numero 4 cod. pen., che prevede un aumento della pena se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale professionale o artigianale; la Corte di appello di Perugia ha confermato la sussistenza dell'aggravante osservando che non esiste dubbio quanto alla qualifica di imprenditore del D'[OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo che svolgeva principalmente la propria attività nell'ambito della viticoltura, circostanza di cui hanno dato conto tutti i testimoni e che non risulta neppure contestata o negata dagli imputati che ne erano certamente a conoscenza. La circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 644, comma 5, n. 4, cod. pen. (reato commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale) si focalizza sulla qualifica professionale della vittima. Per la sua configurabilità è sufficiente il dato storico e oggettivo che la persona offesa eserciti una delle attività protette dalla norma al momento della pattuizione usuraria. La ratio della norma risiede nella volontà del legislatore di apprestare una tutela penale rafforzata a quei soggetti che, operando sul mercato e nell'alveo della produzione o dei servizi, ricorrono fisiologicamente al credito per le esigenze legate alla loro attività, risultando perciò esposti a un maggiore rischio di captazione usuraria. Nel caso di specie i debiti della vittima erano riconducibili alla gestione di quell'attività, a fronte di un calo cospicuo delle entrate: di qui la necessità per D'[OSCURATO:PERSONA] di ricorrere a prestiti per far fronte alla situazione, tanto più in ragione del precedente prestito richiesto a [OSCURATO:PERSONA], dovendosi inoltre considerare che nel caso di imprenditore agricolo individuale è tanto più marcata e, nella sostanza, ineludibile l'identificazione delle esigenze personali e di quelle imprenditoriali, assumendo dunque un rilievo assorbente la qualifica professionale del soggetto passivo del reato. Sul punto, la Corte di appello di Perugia ha offerto sul punto un apparato argomentatìvo del tutto lineare e privo di aporie logiche. Il giudice del rinvio ha ancorato l'accertamento dello status del D'[OSCURATO:PERSONA] a precisi riscontri istruttori, richiamando le concordi deposizioni di tutti i testimoni escussi nel corso del dibattimento, i quali hanno concordemente delineato il profilo della persona offesa quale imprenditore agricolo stabilmente operante nel settore della viticoltura. La sentenza impugnata dà altresì atto, con motivazione incensurabile in questa sede di legittimità, che tale qualifica non è stata oggetto di specifica contestazione o smentita da parte degli imputati, i quali erano al contrario pienamente consapevoli della veste professionale del loro interlocutore.22 (//L'effettiva conoscenza dello status della vittima da parte del D'[OSCURATO:PERSONA] integra pienamente anche il profilo soggettivo dell'imputazione della circostanza ex art. 59, comma 2, cod. pen., a fronte di una giustificazione esaustiva e fondata su elementi di prova legittimamente acquisiti. 7. Non sussiste, secondo questo Collegio, la dedotta - settimo motivo - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., avendo la Corte di appello di Perugia , con motivazione non censurabile in questa sede, ritenuto non riconoscibili per D'[OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, in quanto lo stesso 'svolgeva un qualificato ruolo di direttore di un istituto di credito e malgrado ciò non aveva avuto remore ad approfittare delle situazioni di crisi e disperazione in cui versava la persona offesa per concorrere ad un prestito a interessi usurari'. Il riferimento effettuato dalla difesa sulla modesta entità del danno patrimoniale arrecato, si scontra con la valutazione richiesta proprio dalla norma invocata che impone al giudice di valutare globalmente i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. Del resto, l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena si ritiene adempiuto allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena; nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. Deve inoltre essere osservato che , nel caso in esame, la Corte di appello ha modificato la pena in melius, senza che il parametro a tal fine utilizzato imponesse il riconoscimento delle attenuanti o un giudizio ancor più benevolo in sede di quantificazione. 8. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 8.1 II primo motivo di ricorso, così come il relativo motivo aggiunto, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 8.2 La difesa lamenta un travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del teste D'[OSCURATO:PERSONA], rese all'udienza del 19.12.201; la censura è priva di pregio giuridico, in quanto il travisamento della prova non può sostanziarsi in una mera critica alla valutazione logica del materiale probatorio operata dal giudice di merito, valutazione, come già esposto in analogo motivo proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], che è stata effettuata ricostruendo meticolosamente le dichiarazioni e le23 (/1contestazioni, anche difensive, effettuate sulla base delle precedenti informazioni rilasciate dal D'[OSCURATO:PERSONA]. Il vizio di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. sussiste solo quando il giudice inserisce in motivazione un'informazione oggettivamente inesistente o omette un fatto decisivo incontestabile: "Il controllo di legittimità sul travisamento della prova è circoscritto alla verifica della palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dell'atto e quello tratto dal giudice, restando preclusa qualsiasi rilettura interpretativa del dato probatorio" (ex plurimis, Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, non mass.; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha inventato il dato, ma ha adempiuto al compito assegnato in sede rescindente, interpretando la piattaforma dichiarativa, stabilendo che l'ulteriore assegno da C 15.000,00 era stato emesso a garanzia degli interessi e consegnato al D'[OSCURATO:PERSONA]; tale attività costituisce insindacabile valutazione di merito, fermo restando che il tema non è in realtà idoneo a sovvertire la complessiva ricostruzione, secondo quanto già rilevato in rapporto alla natura strutturalmente usuraria dell'accordo. Il ricorrente eccepisce inoltre il mancato confronto con le dichiarazioni spontanee dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] e con le risultanze delle intercettazioni ambientali Non è corretto sostenere che la Corte territoriale non si sia confrontata con la "prova contraria" rappresentata dalle dichiarazioni spontanee di D'[OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe dichiarato di avere prestato in due circostanze nel complesso C 25.000,00, posto che la Corte analizza tale specifico punto, riscontrando la dichiarazione di D'[OSCURATO:PERSONA] relativa ad un prestito al padre di C 10.000,00 con la suddetta propalazione spontanea di D'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un prestito di tale somma, laddove si considerano le affermazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] nella intercettazione ambientale (di un preteso prestito di C 25.000,00) non verificate. Per quanto riguarda l'ultima parte del primo motivo, la stessa risulta trattata, come esplicitato, unitamente a quella di D'[OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esame del primo motivo di ricorso di quest'ultimo, al quale si rinvia. 9.3 Con il secondo motivo, si assume difetto di motivazione sulla natura usuraria delle operazioni in relazione al prestito effettuato da [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen., stante la sollecitazione del giudice rescindente ad esprimersi sulla violazione di legge di cui all'art. 2 L. 108/1996 (che indica il limite entro cui gli interessi sono usurari). Nella decisione impugnata si coglie l'estrinsecazione di un iter argomentativo specifico sul tema cruciale del tasso di interesse, segnatamente con riguardo alla natura usuraria che viene individuata con argomenti non illogici attraverso il riferimento al tasso di interesse praticato su base mensile, pur correlato alla durata 24di fatto del prestito (stimato in 8/9 mesi, come detto): la difesa lamenta sostanzialmente una pretesa omissione nell'indicazione dei parametri necessari (segnatamente, con riguardo all'elemento della durata del prestito), ma finisce per dolersi dei profili di merito del giudizio, in relazione ai criteri utilizzati per definire il calcolo, avendo chiaramente indicato la Corte la durata del prestito suddetto sulla base delle circostanze fattuali acquisite, in relazione alla data della stipula, all'epoca della dazione della somma alla persona offesa, alla messa all'incasso di uno degli assegni in garanzia, quadro che sottende, in realtà, l'immediata remuneratività di tipo usurario del prestito erogato, avuto riguardo al tipo di pattuizione incentrata sul tasso mensile. In tale prospettiva non avrebbe alcuna incidenza la pretesa difensiva di ridurre la durata del prestito a sette mesi. 9.4 II terzo motivo - volto a censurare la motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644 co. 5 n 4 c.p.p. - è generico, avendo la Corte territoriale compiutamente descritto le situazioni fattuali da cui ha tratto la prova logica della conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della qualifica soggettiva del debitore, situazioni in effetti non censurate nel loro accadimento, come l'avere richiesto D'[OSCURATO:PERSONA] un prestito per ragioni esclusivamente connesse alle difficoltà economiche patite dalla sua azienda agricola, dall'essersi rivolto la vittima al direttore della banca del [OSCURATO:PERSONA] (D'[OSCURATO:PERSONA]) che lo avrebbe messo in contatto con [OSCURATO:PERSONA], dall'ammontare considerevole della somma (pari a C 40.000,00), necessariamente e logicamente implicante la consapevolezza da parte dell'imputato del nome del debitore e delle ragioni connesse al prestito. La Corte ha chiarito che il ruolo materialmente meno esposto di [OSCURATO:PERSONA] e l'interposizione di D'[OSCURATO:PERSONA] nella gestione quotidiana del credito non escludono la configurabilità dell'aggravante. Ai fini dell'applicazione della circostanza rileva la condotta complessiva del creditore-mandante che accetta e beneficia dell'azione delittuosa perpetrata ai danni della vittima, a fronte dell'oggettiva conoscibilità della qualifica della persona offesa, che, se del caso, sarebbe stata per colpa ignorata, avuto riguardo ai canoni di imputazione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen. I giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione logica e priva di vizi, che la circostanza dell'erogazione di una somma di denaro così ingente rende inverosimile il totale disinteresse del finanziatore circa la capacità di restituzione e la fonte di reddito del debitore. L'attività artigianale della vittima costituiva la base economica del rapporto, elemento che l'imputato poteva e doveva rappresentarsi. La circostanza che gli assegni fossero tratti sul conto corrente personale del figlio ([OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) e non su quello della ditta artigiana non è stata ritenuta idonea a escludere l'aggravante; la Corte di appello ha considerato tali 25titoli come mere garanzie formali (spesso utilizzate in contesti illeciti proprio per schermare i flussi aziendali), le quali non scalfiscono la sostanza economica dell'operazione, rivolta comunque a colpire il titolare dell'attività artigianale. 9. I ricorsi devono, sulla base delle argomentazioni esposte, essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alle parti civili D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. 10. Relativamente all'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve innanzitutto osservarsi che il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila è stato dichiarato inammissibile, contenendo rilievi di sola natura processuale, disattesi dalla Corte. La fattispecie di reato per cui è intervenuta condanna nei suoi confronti è del tutto autonoma (capo D) e non vi è alcun ipotesi di concorso nel reato D'[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], come anche riportato nel corpo del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], a riprova della assoluta autonomia delle contestazioni. L'istituto previsto dall'art. 627 cod. proc. pen. risponde a un principio di equità e uniformità dei giudicati: evitare che, in presenza di posizioni identiche o connesse, si verifichino disparità di trattamento, anche di tipo sanzionatorio, dovute alla sola inerzia processuale di uno dei coimputati. Ne deriva che non può in alcun modo invocarsi l'estensione degli effetti del giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di valutazioni attinenti ad imputazioni che condividono solo la persona offesa (D'[OSCURATO:PERSONA]) ma trattano fattispecie diverse in relazione all'identità soggettiva degli imputati e temporalmente collocate in epoca diversa. La seconda censura non può essere esaminata in sede di legittimità, essendo relativa ad attività, non contestata con le necessarie procedure, posta in essere dalla Corte di appello di Perugia. La richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti dell'art. 627, comma 5, cod. proc. pen. deve pertanto dichiararsi inammissibile. P P.Q.Mpresente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.987,60, oltre accessori di legge. Dichiara inammissibile la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti dell'art. 627, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 29/05/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Lu. M/h [OSCURATO:PERSONA]« 27