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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00040/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18769/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE Di PORDENONE, depositato il 20/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal cons.

Paola VELLA.

Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Pordenone ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., tesa al riconoscimento della prelazione ipotecaria negata sul credito ammesso, rilevando, in accoglimento dell'eccezione del curatore ex art. 66 I.fall., che l'atto di concessione dell'ipoteca era a titolo gratuito, in quanto non contestuale al sorgere del credito, e che era provato l'eventus damni, posto che alla data di iscrizione della garanzia la fallita aveva già numerosi debiti verso altri fornitori, come provato dalle risultanze dello stato passivo; - il Fallimento, per il quale si è costituito in corso di causa un nuovo difensore, ha resistito con controricorso; - in data 11 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di accettazione della rinuncia del controricorrente, entrambi notificati a mezzo pec.

Considerato che: - sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.; - non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, essendo la ratio del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di cons.

Paola `,./ella est. contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, non anche per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n. 3542/2017, n. 15996/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18769/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE Di PORDENONE, depositato il 20/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal cons. Paola VELLA. Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Pordenone ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., tesa al riconoscimento della prelazione ipotecaria negata sul credito ammesso, rilevando, in accoglimento dell'eccezione del curatore ex art. 66 I.fall., che l'atto di concessione dell'ipoteca era a titolo gratuito, in quanto non contestuale al sorgere del credito, e che era provato l'eventus damni, posto che alla data di iscrizione della garanzia la fallita aveva già numerosi debiti verso altri fornitori, come provato dalle risultanze dello stato passivo; - il Fallimento, per il quale si è costituito in corso di causa un nuovo difensore, ha resistito con controricorso; - in data 11 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di accettazione della rinuncia del controricorrente, entrambi notificati a mezzo pec. Considerato che: - sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.; - non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, essendo la ratio del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di cons. Paola `,./ella est. contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, non anche per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n. 3542/2017, n. 15996/2018). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Così deciso in Roma nella ca
Decreto Cassazione n. 00040/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris