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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 novembre 2024

Cassazione n. 23896/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1003/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12058/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.U.P. del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti delittuosi loro ascritti e ricondotti in un’unica fattispecie di estorsione consumata sicché, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante di cui al n. 1) del comma terzo dell’art. 628 cod. pen., ritenuta altresì l’aggravante di cui CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23896/2025 Roma, lì, 26/06/2025 all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed applicata, da ultimo, la riduzione per la scelta del rito, li aveva condannati alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

2. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. prevalenti sull’aggravante “comune” ed ha di conseguenza rideterminato la pena, per entrambi gli imputati, in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa.

3. Ricorrono per cassazione il Bocchetti ed il Furiano con ricorsi identici ed a mezzo del medesimo difensore che, in entrambi gli atti, deduce:

3.1. erronea qualificazione del fatto e

3.2. violazione di legge.

In particolare, rilevata l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto alla luce della elaborazione della giurisprudenza sul criterio distintivo tra il delitto di estorsione ed il delitto di truffa, i ricorrenti richiamano, a tal proposito, alcune recenti decisioni che fanno leva non tanto sulla realizzabilità o meno del male prospettato quanto sulla verifica della concreta efficacia coercitiva della condotta minatoria, con valutazione da effettuare ex ante alla luce di tutte le circostanze del caso concreto; aggiungono che il “pericolo immaginario” non può che essere un pericolo necessariamente “inesistente” ma “indotto” nella mente della vittima la cui volontà non viene coartata ma condizionata dalla condotta truffaldina dell’agente; segnalano infine che la sentenza impugnata è comunque censurabile per essersi discostata dal minimo edittale.

4. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio e riconosciuti responsabili, dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, del delitto di estorsione (tentata e consumata in continuazione) aggravato sia dall’essere stato commesso da “più persone riunite” che dall’utilizzo del metodo mafioso oltre che con il fine di agevolare il clan Amato-Pagano operante in Sant’Antimo e Melito di Napoli (“… in concorso tra loro … mediante minaccia esplicita ed implicita, costringendo [OSCURATO:PERSONA], il figlio Giovanni l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era aggiudicato due immobili all’asta dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a consegnare loro una somma di denaro pari ad euro 500,00, si procuravano un ingiusto profitto con danno per la persona offesa che consegnava la somma di denaro non dovuta”).

2. Con l’atto d’appello le difese degli imputati avevano articolato sette motivi di censura nei confronti della sentenza di primo grado: con il primo motivo avevano contestato la qualità processuale della persona offesa che, a loro avviso, avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie di cui all’art. 197-bis cod. proc. pen.; con il secondo motivo era stata dedotta l’illogicità dell’assoluzione del Silvestri ed era stato contestato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo la difesa aveva introdotto la tematica della desistenza o del recesso attivo; con il quarto motivo aveva contestato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; con il quinto motivo l’atto d’appello aveva censurato il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno; infine, il sesto ed il settimo motivo avevano riguardato, rispettivamente, il giudizio di valenza e l’entità della pena.

3. All’udienza d’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli imputati, entrambi presenti, avevano conferito procura speciale ai difensori per procedere alla rinuncia parziale ai motivi d’appello da formalizzare all’udienza successiva; all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i difensori “con il consenso dei loro assistiti” avevano pertanto rinunciato ai motivi 1, 2, 3 e 4 dell’unico atto d’appello, ed avevano insistito sul quinto, sul sesto e sul settimo motivo.

3.1. Tanto premesso, è allora appena il caso di ribadire che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01).

In quest’ottica, peraltro, si è affermato che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, formalizzata in appello, non consente di devolvere in cassazione il profilo della qualificazione giuridica della condotta (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702 – 03; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 – 01; Sez. 7, n. 40767 del 17/10/2001, Pugliese, Rv. 220427 – 01; Sez. 2, n. 39663 del 18/06/2004, Calabrese, Rv. 231109 – 01).

3.2. Per altro verso, il profilo relativo alla qualificazione giuridica della condotta in termini di estorsione (come puntualmente e motivatamente ritenuto dal giudice di prime cure: cfr., pag. 36 della sentenza di primo grado) ovvero di truffa cd.

“vessatoria”, come sostenuto dalle difese, non era nemmeno stata dedotta con l’atto d’appello.

3.3. Una condivisibile giurisprudenza a cui si intende dar corso, ritiene, invero, che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto può rientrare tra quelle su cui la Corte di cassazione conserva una propria ed autonoma cognizione anche officiosa, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen. sicché, si è detto, il profilo dell’inquadramento giuridico della condotta potrebbe essere prospettato per la prima volta in sede di giudizio di legittimità salvo che il suo esame implichi o presupponga un accertamento fattuale ivi non consentito (cfr., Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 – 01).

Come è stato tuttavia correttamente osservato (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01), la possibilità, per la Corte, di scrutinare la questione della qualificazione giuridica del fatto rimane comunque subordinata alla corretta instaurazione del processo che consegua ad un ricorso ammissibile, in assenza del quale il rapporto processuale non si può dire validamente instaurato consentendo così alla Corte di attivare i poteri decisori officiosi che le competono.

Si tratta, anche in tal caso, di fare applicazione del principio affermato da Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01, che ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso, poiché “… il momento di operatività dell'effetto devolutivo ope legis non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l'organo giudicante della cognizione della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d'ufficio, si affiancano per legge ai primi.

Laddove l'impugnazione è inammissibile, non può il giudice ex officio dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità, posto che la verifica negativa di ammissibilità dell'impugnazione, come si è detto, ha valore assorbente e preclusivo rispetto a qualsiasi altra indagine di merito …”.

3.4. Nel caso in esame, il ricorso è in realtà inammissibile perché del tutto generico risolvendosi in una serie di affermazioni di principio completamente slegate dalla concreta vicenda processuale e dalla condotta per la quale era intervenuta la condanna e che, come già accennato, il G.U.P. aveva qualificato in termini di estorsione; lo stesso dicasi per quanto riguarda i rilievi formulati in punto di pena avendo la difesa trascurato la considerazione della Corte d’appello circa l’errore in cui era caduto il primo giudice – e non emendabile in assenza di appello del pubblico ministero – che aveva fissato la pena detentiva per il delitto di estorsione aggravata in misura persino inferiore al minimo edittale previsto dal capoverso dell’art. 629 cod. pen. 4.

L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabili motivi che consentano di escludere profili di colpa nell’attivazione del gravame.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1003/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12058/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.U.P. del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti delittuosi loro ascritti e ricondotti in un’unica fattispecie di estorsione consumata sicché, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante di cui al n. 1) del comma terzo dell’art. 628 cod. pen., ritenuta altresì l’aggravante di cui CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23896/2025 Roma, lì, 26/06/2025 all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed applicata, da ultimo, la riduzione per la scelta del rito, li aveva condannati alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere. 2. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. prevalenti sull’aggravante “comune” ed ha di conseguenza rideterminato la pena, per entrambi gli imputati, in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa. 3. Ricorrono per cassazione il Bocchetti ed il Furiano con ricorsi identici ed a mezzo del medesimo difensore che, in entrambi gli atti, deduce: 3.1. erronea qualificazione del fatto e 3.2. violazione di legge. In particolare, rilevata l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto alla luce della elaborazione della giurisprudenza sul criterio distintivo tra il delitto di estorsione ed il delitto di truffa, i ricorrenti richiamano, a tal proposito, alcune recenti decisioni che fanno leva non tanto sulla realizzabilità o meno del male prospettato quanto sulla verifica della concreta efficacia coercitiva della condotta minatoria, con valutazione da effettuare ex ante alla luce di tutte le circostanze del caso concreto; aggiungono che il “pericolo immaginario” non può che essere un pericolo necessariamente “inesistente” ma “indotto” nella mente della vittima la cui volontà non viene coartata ma condizionata dalla condotta truffaldina dell’agente; segnalano infine che la sentenza impugnata è comunque censurabile per essersi discostata dal minimo edittale. 4. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio e riconosciuti responsabili, dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, del delitto di estorsione (tentata e consumata in continuazione) aggravato sia dall’essere stato commesso da “più persone riunite” che dall’utilizzo del metodo mafioso oltre che con il fine di agevolare il clan Amato-Pagano operante in Sant’Antimo e Melito di Napoli (“… in concorso tra loro … mediante minaccia esplicita ed implicita, costringendo [OSCURATO:PERSONA], il figlio Giovanni l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era aggiudicato due immobili all’asta dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a consegnare loro una somma di denaro pari ad euro 500,00, si procuravano un ingiusto profitto con danno per la persona offesa che consegnava la somma di denaro non dovuta”). 2. Con l’atto d’appello le difese degli imputati avevano articolato sette motivi di censura nei confronti della sentenza di primo grado: con il primo motivo avevano contestato la qualità processuale della persona offesa che, a loro avviso, avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie di cui all’art. 197-bis cod. proc. pen.; con il secondo motivo era stata dedotta l’illogicità dell’assoluzione del Silvestri ed era stato contestato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo la difesa aveva introdotto la tematica della desistenza o del recesso attivo; con il quarto motivo aveva contestato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; con il quinto motivo l’atto d’appello aveva censurato il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno; infine, il sesto ed il settimo motivo avevano riguardato, rispettivamente, il giudizio di valenza e l’entità della pena. 3. All’udienza d’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli imputati, entrambi presenti, avevano conferito procura speciale ai difensori per procedere alla rinuncia parziale ai motivi d’appello da formalizzare all’udienza successiva; all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i difensori “con il consenso dei loro assistiti” avevano pertanto rinunciato ai motivi 1, 2, 3 e 4 dell’unico atto d’appello, ed avevano insistito sul quinto, sul sesto e sul settimo motivo. 3.1. Tanto premesso, è allora appena il caso di ribadire che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01). In quest’ottica, peraltro, si è affermato che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, formalizzata in appello, non consente di devolvere in cassazione il profilo della qualificazione giuridica della condotta (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702 – 03; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 – 01; Sez. 7, n. 40767 del 17/10/2001, Pugliese, Rv. 220427 – 01; Sez. 2, n. 39663 del 18/06/2004, Calabrese, Rv. 231109 – 01). 3.2. Per altro verso, il profilo relativo alla qualificazione giuridica della condotta in termini di estorsione (come puntualmente e motivatamente ritenuto dal giudice di prime cure: cfr., pag. 36 della sentenza di primo grado) ovvero di truffa cd. “vessatoria”, come sostenuto dalle difese, non era nemmeno stata dedotta con l’atto d’appello. 3.3. Una condivisibile giurisprudenza a cui si intende dar corso, ritiene, invero, che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto può rientrare tra quelle su cui la Corte di cassazione conserva una propria ed autonoma cognizione anche officiosa, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen. sicché, si è detto, il profilo dell’inquadramento giuridico della condotta potrebbe essere prospettato per la prima volta in sede di giudizio di legittimità salvo che il suo esame implichi o presupponga un accertamento fattuale ivi non consentito (cfr., Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 – 01). Come è stato tuttavia correttamente osservato (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01), la possibilità, per la Corte, di scrutinare la questione della qualificazione giuridica del fatto rimane comunque subordinata alla corretta instaurazione del processo che consegua ad un ricorso ammissibile, in assenza del quale il rapporto processuale non si può dire validamente instaurato consentendo così alla Corte di attivare i poteri decisori officiosi che le competono. Si tratta, anche in tal caso, di fare applicazione del principio affermato da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01, che ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso, poiché “… il momento di operatività dell'effetto devolutivo ope legis non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l'organo giudicante della cognizione della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d'ufficio, si affiancano per legge ai primi. Laddove l'impugnazione è inammissibile, non può il giudice ex officio dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità, posto che la verifica negativa di ammissibilità dell'impugnazione, come si è detto, ha valore assorbente e preclusivo rispetto a qualsiasi altra indagine di merito …”. 3.4. Nel caso in esame, il ricorso è in realtà inammissibile perché del tutto generico risolvendosi in una serie di affermazioni di principio completamente slegate dalla concreta vicenda processuale e dalla condotta per la quale era intervenuta la condanna e che, come già accennato, il G.U.P. aveva qualificato in termini di estorsione; lo stesso dicasi per quanto riguarda i rilievi formulati in punto di pena avendo la difesa trascurato la considerazione della Corte d’appello circa l’errore in cui era caduto il primo giudice – e non emendabile in assenza di appello del pubblico ministero – che aveva fissato la pena detentiva per il delitto di estorsione aggravata in misura persino inferiore al minimo edittale previsto dal capoverso dell’art. 629 cod. pen. 4. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabili motivi che consentano di escludere profili di colpa nell’attivazione del gravame. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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