CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 941/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa da sé stessa ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE MESSINA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA]. di MESSINAn. 2690/2020 depositata i l 30/04/2020 ; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina - il 30 aprile 2020, n. 2690/04/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un preavviso di fermo e cinque cartelle di pagamento aveva accolto l’ appello proposto da “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione per la Provincia di Messina, anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e nonché del Comune di Messina avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, n. 9/05/2012, ritenendo la legittimità del disposto preavviso di fermo; 2. la Commissione tributaria regionale riformava la decisione di primo grado sul presupposto che, pur risultando astrattamente fondate talune delle contestazioni della contribuente in ordine alla irritualità della notifica di alcune delle cartelle, in ogni caso ai fini della legittimità del fermo era sufficiente che fosse stata notificata almeno una cartella; 3. l’ Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché il Comune di Messina sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è affidato a due motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 60, comma 1. lett. b)-bis del d.P.R. 600/1973, 26 d.P.R. 602/1973 nonché degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto i giudici di appello non avevano considerato che le notifiche erano da ritenere nulle sia perché non effettuate nel rispetto delle disposizioni del codice di rito -non essendo stata inviata la raccomandata ex art. 139 cod. proc. civ.-sia in ragione del fatto che le stesse non erano state effettuate presso il domicilio fiscale della contribuente, in violazione del disposto di cui all’ art. 60 del d.P.R. 600/1973; 2. con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 6 dello Statuto del Contribuente in quanto l’ amministrazione finanziaria non aveva portato a conoscenza della stessa tutte le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti al fine di consentirle di tutelare efficacemente i propri diritti; 3. il primo motivo è inammissibile; 3.1. nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di Cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, da ciò derivando l’ inammissibilità della censura de qua che avrebbe richiesto, per il principio di specificità, la trascrizione delle relate di notificazione degli atti impositivi de quibus. E', invero, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale " in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo" al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005); 3.2. nel caso in esame, per come si desumere chiaramente dal tenore del motivo (v. ff. 17-18 del ricorso) una simile allegazione è mancata del tutto, non risultando riportate le relate di notifica in questione quantomeno nelle loro parti essenziali; 4. dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo discende la infondatezza del secondo motivo dovendosi ritenere, in difetto di prova di segno contrario che sarebbe stato onore della contribuente fornire anche in questa sede, la rituale notifica ditutte le cartelle; 5. sulla scorta delle considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; 5.1. le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’ Ufficio liquidate in complessivi euro 700,00 oltre spese prenotate a debito; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella ca