CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 27366/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 20/12/1966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli il 2 dicembre 2008 (irrevocabile il 20 giugno 2009), il 9 maggio 2011 (irrevocabile il 30 dicembre 2011) e il 13 novembre 2014 (irrevocabile il 18 luglio 2016). Il terzo provvedimento, in base alla ricostruzione del provvedimento impugnato, riguarda un fatto commesso prima di quelli giudicati con le altre decisioni e la somma delle pene 6ettg—perre precedentemente sospese ha determinato il superamento del limite di cui all'art. 163 cod. pen. Il beneficio di cui alla sentenza del 13 novembre 2014, inoltre, è stato concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma , cod. pen., così come dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. 2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo per difetto di notifica all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione. Il ricorrente lamenta la mancata notificazione che avrebbe dovuto essere effettuata secondo gli adempimenti stabiliti dall'art. 157 cod. pen., ossia presso il luogo di residenza dell'interessato. La notificazione, tuttavia, non è stata eseguita in base a tutta la sequenza prevista dalla norma citata, essendo stato omesso l'avviso di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., ovvero l'inoltro della raccomandata con avviso di ricevimento, successivamente al deposito dell'avviso presso la Casa comunale di Assago. L'adempimento, come desumibile dalla documentazione in atti proveniente dall'Ufficio UNEP di Milano, non è stato effettuato, con la conseguenza che risulta integrata la causa di nullità di cui agli artt. 171, lett. f), e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si tratta di vizio rilevante anche nel giudizio di esecuzione, oltre che in quello di sorveglianza. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2 cuL(2. Dalla disamina della documentazione presente agli atti (consentita in ragione della natura del vizio dedotto, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 3 febbraio 2026 davanti al giudice dell'esecuzione è stata eseguita con le modalità di cui all'art. 157, comma à, cod. proc. pen. ed in particolare, dopo l'inutile accesso al luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], con il deposito dell'avviso presso la casa del Comune di Assago. E' stato, tuttavia, omesso l'avviso di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. in base al quale «l'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata». A tale proposito, peraltro, il ricorrente ha allegato documentazione proveniente dall'Ufficio UNEP di Milano dalla quale risulta il mancato espletamento del predetto adempimento. In diritto, va premesso che nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'alfonso, Rv. 280189 - 01) Laddove, come nel caso di specie, venga omesso l'avviso con l'invio della prescritta raccomandata, si determina la nullità della notificazione a mente del citato art. 171, lett. f), cod. proc. pen.. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte è costante avendo, più volte, affermato che «in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la conoscenza dell'atto ed i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell'atto da notificare, non trovando applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguardante la cosiddetta "giacenza" dell'atto da notificare presso l'ufficio postale» (Sez. 6, n. 21352 del 18/06/2020, P., Rv. 279285 - 01; Sez. 4, n. 4463 del 12/01/2006, Rigacci, Rv. 233407 - 01). 3. Da quanto esposto, discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'annullamento deve essere disposto con rinvio per nuovo giudizio in adesione all'orientamento per il quale «in tema di ricorso per cassazione, ove il 3provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01). P.Q P.Q.M