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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25066/2023

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24983/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. 01213560889 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore - intimato – Oggetto: tributi –sospensione N.24983/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2553/05/22, depositatain data 24 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato una intimazione di pagamento dell’importo di € 38.126,75, di cui € 38.118,00 per sanzioni , la quale originava da un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo al periodo di imposta 2010, i cui importi erano stati rideterminati a seguito di una sentenza della CTP di Ragusa; che la contribuente ha dedotto di avere definito parzialmente l’atto impositivo, per cui si sarebbe dovuto procedere alla rideterminazione delle sanzioni; che la CTP di Ragusa ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo delle sanzioni; che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 24 marzo 2022, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo insufficiente il versamento parziale delle imposte; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivoe che l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio; [OSCURATO:PERSONA] che con istanza in data 13 aprile2023 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1,comma 191, l . 29 dicembre 2022, n. 197 ; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la sospensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34; P. Q. M. N.24983/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022 e rinvia la causa a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24983/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. 01213560889 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore - intimato – Oggetto: tributi –sospensione N.24983/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2553/05/22, depositatain data 24 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato una intimazione di pagamento dell’importo di € 38.126,75, di cui € 38.118,00 per sanzioni , la quale originava da un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo al periodo di imposta 2010, i cui importi erano stati rideterminati a seguito di una sentenza della CTP di Ragusa; che la contribuente ha dedotto di avere definito parzialmente l’atto impositivo, per cui si sarebbe dovuto procedere alla rideterminazione delle sanzioni; che la CTP di Ragusa ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo delle sanzioni; che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 24 marzo 2022, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo insufficiente il versamento parziale delle imposte; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivoe che l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio; [OSCURATO:PERSONA] che con istanza in data 13 aprile2023 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1,comma 191, l . 29 dicembre 2022, n. 197 ; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la sospensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34; P. Q. M. N.24983/22 R.G. Est. F. D’Aquino sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022 e rinvia la causa a n
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