CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 35607/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19753-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1031/2019 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 26/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19753 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di fornitura di energia elettrica con la società convenuta nonché l'illegittimità del subentro sulla sua utenza domestica. A fondamento della propria pretesa espose di aver subito una pratica commerciale scorretta in quanto la società convenuta aveva arbitrariamente ed illegittimamente effettuato un passaggio di fornitura di energia elettrica non richiesto sull'utenza domestica di cui al codice POD n. [OSCURATO:IBAN] della sua abitazione ed aveva, successivamente, minacciato il distacco della fornitura, previo abbassamento della potenza del 15%. Precisata la domanda ed articolati i mezzi istruttori, si costituì tardivamente la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di successore ex art. 110 c.p.c. della società convenuta "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", chiedendo il rigetto della domanda attorea per aver quest'ultima stipulato un regolare contratto telefonico con la Società ed aver indicato un indirizzo di residenza errato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Frosinone con sentenza n. 1332/2017 del 23 novembre 2017tin accoglimento della domanda attorea, dichiarò la nullità del contratto di fornitura annullando le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e condannando quest'ultima al pagamento di € 150,00 a titolo di risarcimento del danno, nonché € 450,00 oltre accessori per spese di lite. Avverso tale decisione propose appello [OSCURATO:PERSONA] ltezandandgf: a) la correzione dell'errore materiale in cui era incorso il giudice di primo grado laddove, nel dispositivo, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento di € 150,00 a titolo di risarcimento del danno, anziché € 200,00; b) la rideterminazione degli onorari di causa secondo quanto quantificato nella nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c.. Avanzava altresì istanza ex art. 89 c.p.c. chiedendo che il Tribunale disponesse la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dalla controparte. 2. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1031/2019 del 28 ottobre 2019, in parziale accoglimento delle domande attoree ha disposto la correzione della sentenza di primo grado ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese di lite del primo grado rideterminandone l'ammontare in € 3.186,34. Condannava altresì l'appellata al pagamento delle spese di lite del secondo grado, liquidandole in complessivi € 2.430,00. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 co. 1 bis del D.M. n. 55/14, degli artt. 3 e 24 della 1. n. 794 del 1942, dell'art, 2233 co. 2 c.c. nonché dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei diritti, onorari e spese di avvocato in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Si duole del fatto che il Tribunale di Frosinone, nel liquidare le spese processuali, avrebbe omesso di operare l'aumento del compenso del 30% ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/14 espressamente richiesto dalla attuale ricorrente con la nota spese ex art. 75 disp att. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di indicare le ragioni per le quali non ha provveduto all'aumento del 30% ex art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/14. 5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art 366 co. 6 c.p.c.: il motivo si fonda esclusivamente sulla "nota spese ex art. 75 disp. Att. del 07.10.2019", tuttavia il ricorrente non allega detto documento al ricorso e neppure indica con precisione dove esso si troverebbe nel contesto delle sue produzioni. Il ricorrente, infatti deve consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame del fascicolo d'ufficio o di parte, non potendosi affidare al giudice il compito di svolgere un'attività di ricerca negli atti (cfr. cass. sez. III n. 4201 del 22 febbraio 2010). Deve pertanto ritenersi non rispettato il principio di autosufficienza il quale richiede al ricorrente di indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito. 6. La peculiarità della vicenda che ha costretto il ricorrente ad intraprendere un giudizio consente la compensazione delle spese. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di con