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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33978/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, ›persona del [OSCURATO:PERSONA] atore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chi ndo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 15021/21 del 27/1/2021, ha confermato la pronuncia emessa dal G.i.p.

Tribunale di Latina a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 60.000 di multa.

Il predetto era invece assolto dai reati di detenzioni di armi da sparo e ricettazione.

Per quanto d'interesse in questa sede, all'imputato era contestato di avere illecitamente detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 25 panetti per un peso complessivo di grammi 25.301,80, netti con un principio attivo pari a mg 20.786.900, dai quali erano ricavabili n. 138.578 dosi medie.

Oltre alla sostanza stupefacente era rinvenuto materiale per il confezionamento in dosi, due bilancini di precisione ed un'agenda nella quale erano annotati nomi e cifre.

Secondo quanto riportato a pagina 1 della sentenza sopra richiamata, lo stupefacente e tutto il materiale predetto erano così dislocati: «In casa sul tavolo del salone si trovavano una agenda con indicati nomi e cifre e tre fogli manoscritti e 4 cellulari; nella cantina di pertinenza dell'abitazione si trovavano materiale atto al confezionamento (buste di cellophane per sottovuoto, bilancini di precisione con tracce di cocaina, bilancia, macchina conta banconote, macchina per il confezionamento del sottovuoto, una borsa con 'scritto "kiss me, miss me, spoil inspire, love me", nel cui fondo vi erano tracce di cocaina) e la somma di denaro di euro 3830.

Fuori dall'abitazione in un manufatto vicino, tipo forno, fu ritrovata una busta identica a quella trovata nella cantina contenente altri 12 panetti del peso di un chilo di cocaina ciascuno.

In un altro manufatto, a pochi metri dall'abitazione principale, aperta una botola chiusa con lucchetto, erano rinvenuti un'altra borsa identica alle altre e 13 panetti di cocaina del peso superiore a un chilo ciascuno.

Percorso un cunicolo che partiva da locale, la polizia rinveniva un borsello con munizioni e, in una nicchia del muro, due pistole e, in un'intercapedine, un fucile a pompa».

2. La Corte di Cassazione, in sede rescindente, aveva individuato nella sentenza cassata talune lacune motivazionali che riguardavano il profilo della riconducibilità all'imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nelle vicinanze della sua abitazione.

ID Aveva osservato sul punto:"La detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta negli altri due locali è stata ritenuta, oltre che sulla identità delle buste della spesa nelle quali erano i panetti, anche sulla circostanza che tutti i panetti fossero conservati in involucri di cellophane sottovuoto, identico alle buste in cellophane per sottovuoto rivenute sfuse nel locale cantina.

Con l'appello però si contestò specificamente che dalle consulenze tecniche del pubblico ministero e soprattutto da quella della difesa - allegate al ricorso - risulta che i panetti non sono tutti confezionati allo stesso modo, come invece affermato anche nella sentenza di appello, e che il materiale adoperato non coincide, neppure in parte, con quello rinvenuto nella cantina del ricorrente.

La sentenza pertanto riporta un dato erroneo, oggetto di contestazione specifica, e sul quale la Corte di appello non ha dato alcuna risposta, pur avendo adoperato l'identità del materiale di confezionamento quale argomento a sostegno della dichiarazione di penale responsabilità.

Non è stato altresì valutato il motivo di appello con cui si deduceva, in base al contenuto della relazione del consulente tecnico della difesa, che il materiale rinvenuto nella cantina non era idoneo né alla preparazione dei panetti né alla preparazione di dosi singole e che, oltre alla bilancia, non erano state rinvenute tracce di cocaina sulle buste di cellophane per sottovuoto e sulla macchina sottovuoto.

Altro argomento adoperato per l'attribuzione della detenzione della cocaina trovata nei due diversi locali è dato dalla vicinanza degli stessi all'abitazione dell'indagato.

L'affermazione che il primo locale in cui sono stati rinvenuti i panetti risulti di libero accesso all'imputato (riportata a pagina 3 della sentenza) è però apodittica perché non è indicata la fonte di prova in base alla quale tale elemento sia stato ritenuto esistente.

Analoghe considerazioni valgono sulla circostanza per cui i tutti i manufatti oggetto dell'indagine siano sotto il diretto controllo dell'imputato.

Vi è poi una contraddizione nella motivazione nella parte cui si afferma, da un lato, che la libera accessibilità del locale sia elemento di prova a carico che ne dimostra la disponibilità, dall'altro, che il locale a cui si accedeva attraverso la botola chiusa con il lucchetto fosse ugualmente nella disponibilità dell'imputato.

Sul punto la motivazione è effettivamente carente perché non chiarisce se, in base agli elementi di prova, risulti che l'imputato avesse la chiave che consentiva l'apertura della botola, posto che la difesa rilevò con l'appello, senza che sul punto sia stata data risposta, che la botola fu forzata dalla polizia giudiziaria, come risulta anche dalla sentenza, e che la perquisizione domiciliare ebbe esito negativo, derivando da ciò che l'imputato non aveva la chiave per l'apertura della botola.

Altro punto dell'appello su cui la corte territoriale non ha dato risposta è quello relativo alla contraddizione della sentenza di primo grado, rilevata con l'impugnazione, tra l'aver ritenuto non sufficienti le prove per attribuire la disponibilità delle armi - rinvenute alla fine del cunicolo che partiva dal locale ove vi erano i 13 panetti di cocaina e che era chiuso con il lucchetto sulla botola - e sufficienti le stesse prove per dimostrare la detenzione della cocaina".

La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha confermato la responsabilità dell'imputato ritenendo che la detenzione dello stupefacente rinvenuto nella vicinanza dell'abitazione del prevenuto fosse a lui riconducibile.

3. Avverso la sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen.; 192, comma 2, cod. proc. pen.; 530, comma 2, cod. proc. pen.; contraddittorietà, genericità e illogicità della motivazione; travisamento della prova.

La difesa si duole della motivazione espressa dai giudici di merito nella sentenza impugnata.

La Corte di merito sarebbe incorsa nei medesimi errori già rilevati in sede di annullamento, non provvedendo a colmare le lacune rilevate nel giudizio rescindente.

Nella pagina 2 della sentenza si dice che le cose ritrovate nel'abitazione dell'imputato sono prova del coinvolgimento del ricorrente nel "traffico" di stupefacenti.

Tale affermazione è incoerente e illogica perché all'imputato è contestata la semplice detenzione.

Il materiale di cui si tratta è incompatibile con i 25 panetti rinvenuti in un luogo diverso dall'abitazione.

Ancora una volta la Corte non risponde alle doglianze di cui al primo motivo di appello.

L'argomentazione riguardante la mancata giustificazione offerta dall'imputato in ordine al possesso dell'agenda, della macchina conta soldi e della somma di danaro non è idonea a supportare la decisione assunta.

Invero, nessun collegamento può individuarsi tra tali cose e la sostanza sequestrata in manufatti che non erano di proprietà del ricorrente.

Il residuo di sostanza rinvenuto nella busta della cantina, ritenuto di qualità similare a quella dei panetti è elemento del tutto inidoneo e insufficiente a sostenere la responsabilità dell'imputato.

I panetti erano tutti sigillati e non potevano perdere residui; il residuo aveva una purezza dell'88,09%, non riscontrato in nessuno dei panetti rinvenuto.

Circa l'ubicazione dei panetti, la responsabilità dell'imputato non può farsi derivare dalla vicinanza dei siti all'abitazione di questi.

Peraltro il ricorrente non fu mai visto accedere a tali manufatti e non possedeva le chiavi della botola che consentiva l'ingresso al cunicolo in cui furono rinvenute le armi e lo stupefacente.Le buste di finta iuta sono comunemente distribuite nei supermercati e non hanno alcun segno distintivo particolare, diversamente da quanto ritenuto in sentenza.

Non è stata composta la contraddizione che riguarda la ritenuta insufficienza delle prove inerenti alla detenzione della armi e la contraria determinazione assunta con riferimento allo stupefacente, ritrovato nel medesimo luogo delle armi.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante dell'ingente quantità, III) Erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. in punto di determinazione della pena.

La pena detentiva e quella pecuniaria sono in chiaro contrasto tra loro.

Non vi è motivazione in ordine al parametro adoperato per la loro determinazione.

4. Il RG. con requisitoria scritta (ex art. 23, comma 8, d.l. 137/2020) ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I giudici di merito hanno provveduto a colmare le lacune motivazionali rilevate in sede di annullamento, offrendo una motivazione logica e coerente.

Gli elementi addotti in motivazione, complessivamente intesi, offrono una giustificazione adeguata della riferibilità al ricorrente dello stupefacente rinvenuto nei manufatti vicini alla sua abitazione.

Le prove logiche su cui si fonda la decisione assunta dalla Corte d'appello sono idonee a giustificare la pronuncia di responsabilità: nell'abitazione dell'imputato è stato rinvenuto materiale atto a dimostrare il coinvolgimento di questi in attività riguardanti il traffico di stupefacenti (bilancino con residui di cocaina, borsa di iuta con residui di cocaina, contabilità presente nell'agenda).

Tale affermazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, è del tutto coerente e logica.

La difesa, trascurando di considerare il complesso unitario delle argomentazioni spese in motivazione, richiama l'attenzione della Corte di legittimità su singoli aspetti della vicenda, riproponendo una non consentita rivisitazione degli elementi indiziari valutati in sentenza.L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di evidenti discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere manifesto l'iter logico-giuridico seguito dai giudici e, perciò, adeguato a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte di merito preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuta all'esito dell'affermazione di responsabilità attraverso un itinerario argomentativo in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, sulla base di apprezzamenti in fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

Il ragionamento indiziario è rispettoso dei canoni stabiliti in questa sede che impongono la preliminare verifica della certezza dei singoli elementi indiziari dai quali successivamente desumere, attraverso una valutazione globale, la prova del fatto (Sez. 5, 22/10/2020, n.14861: "La decisione adottata sulla base di indizi deve contenere una valutazione unitaria e globale degli stessi che sia tale da condurre ad un accertamento del fatto che può intendersi oltre ogni ragionevole dubbio soltanto quando al contempo escluda ogni ricostruzione alternativa, non nel senso che queste debba essere impossibile "in rerum natura" ma nel senso che risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana").

Il ragionamento si è snodato attraverso passaggi logici non censurabili in sede di legittimità.

I giudici, partendo dalla premessa che nessuna contestazione è stata elevata in merito all'appartenenza al ricorrente del materiale rinvenuto nella cantina sottostante alla sua abitazione, ai fini della riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] di tutti i panetti di cui all'imputazione, hanno considerato irrilevante la circostanza che i panetti di sostanza stupefacente - oggetto di rinvenimento nei due manufatti siti a breve distanza dall'abitazione - fossero stati confezionati con materiale diverso da quello rinvenuto nella cantina.

Ciò in quanto la condotta di illecita detenzione contestata "non necessariamente presuppone che il detentore abbia provveduto alla produzione e suddivisione in panetti della sostanza" (p. 3 cit.).

I dati dell'assenza di sostanze da taglio e della presenza di un'alta percentuale di principio attivo nelle tracce di cocaina rinvenute nella busta di iuta nella disponibilità del ricorrente e nella cocaina occultata nei due manufatti posti a breve distanza dall'abitazione del ricorrente hanno indotto il consulente del P.M. e lo stesso consulente di parte a sostenerne la "provenienza da un processo di produzione originario".

Discende dalla considerazione di tale parere tecnico il motivato convincimento, espresso in sentenza dai giudici, dell'identità di origine della sostanza stupefacente sequestrata e della riconducibilità di essa alla "stessa mano detentrice".

E' stato osservato come le caratteristiche delle borse in cui erano contenuti i panetti e quella ritrovata nella cantina della casa dell'imputato, fossero da ritenersi identiche: non si trattava, infatti, di comuni buste della spesa, ma di buste di iuta con scritte lunghe particolari.

Sono state poste in evidenza le caratteristiche del luogo di campagna in cui si trovava l'abitazione del ricorrente ed i manufatti in cui è stato rinvenuto lo stupefacente, situati a breve distanza.

Si è rimarcato come tra l'abitazione ed i manufatti il personale di polizia avesse notato tracce di passaggio, tracce inesistenti nei luoghi in cui cresceva l'erba alta.

Tali circostanze hanno logicamente indotto la Corte di merito a ritenere altamente improbabile che persone diverse dall'imputato potessero avere fatto uso dei manufatti in questione per occultare lo stupefacente.

La prospettata mancanza in capo al ricorrente del possesso della chiave che apriva il lucchetto della botola del secondo manufatto non disarticola l'univocità dei plurimi e convergenti elementi a sostegno del decisum.

Sul punto la Corte di merito ha precisato che non risulta in atti che sia stata cercata specificamente la chiave, né che essa sia stata richiesta all'imputato.

Non rappresenta un vulnus della motivazione espressa la circostanza dell'assoluzione dell'imputato dal reato di detenzione di armi.

La Corte di merito ha spiegato che in casa del ricorrente furono rinvenute tracce di sostanza stupefacente dello stesso tipo e qualità di quella conservata in panetti ed altra strumentazione tipicamente utilizzata nell'ambito delle attività inerenti a traffici di droga.

Non furono invece rinvenute armi o cose riconducibili alla detenzione di armi.

Tale differenza, si legge in sentenza, ha inciso sul giudizio che ha condotto al diverso esito assolutorio.

3. Quanto, infine, alle censure aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, appare congruamente motivata la decisione di giudici di merito di tenere ferma la pena stabilita nel precedente grado di merito.

Non rileva la diversa proporzione stabilita tra pena pecuniaria e pena detentiva (cfr. Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016, Rv. 267051:"In tema di determinazione della pena pecuniaria, non vi è alcun obbligo di stretta proporzionalità tra la stessa e la pena detentiva congiuntamente prevista dal legislatore, sussistendo, al contrario, una indipendenza nella determinazione delle stesse, poichè, mentre la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica dell'imputato, o l'esercizio dei poteri discrezionali, potendosi aver riguardo peraltro in tal caso alle motivazioni di entrambi i giudici di merito, nella parte in cui si evidenzia l'assenza di elementi positivi a sostegno del rigetto del diverso bilanciamento proposto dal ricorrente").

La scelta di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante è stata adeguatamente motivata in ragione della gravità del fatto e dell'assenza di resipiscenza.

E' nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 4.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, ›persona del [OSCURATO:PERSONA] atore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chi ndo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 15021/21 del 27/1/2021, ha confermato la pronuncia emessa dal G.i.p. Tribunale di Latina a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 60.000 di multa. Il predetto era invece assolto dai reati di detenzioni di armi da sparo e ricettazione. Per quanto d'interesse in questa sede, all'imputato era contestato di avere illecitamente detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 25 panetti per un peso complessivo di grammi 25.301,80, netti con un principio attivo pari a mg 20.786.900, dai quali erano ricavabili n. 138.578 dosi medie. Oltre alla sostanza stupefacente era rinvenuto materiale per il confezionamento in dosi, due bilancini di precisione ed un'agenda nella quale erano annotati nomi e cifre. Secondo quanto riportato a pagina 1 della sentenza sopra richiamata, lo stupefacente e tutto il materiale predetto erano così dislocati: «In casa sul tavolo del salone si trovavano una agenda con indicati nomi e cifre e tre fogli manoscritti e 4 cellulari; nella cantina di pertinenza dell'abitazione si trovavano materiale atto al confezionamento (buste di cellophane per sottovuoto, bilancini di precisione con tracce di cocaina, bilancia, macchina conta banconote, macchina per il confezionamento del sottovuoto, una borsa con 'scritto "kiss me, miss me, spoil inspire, love me", nel cui fondo vi erano tracce di cocaina) e la somma di denaro di euro 3830. Fuori dall'abitazione in un manufatto vicino, tipo forno, fu ritrovata una busta identica a quella trovata nella cantina contenente altri 12 panetti del peso di un chilo di cocaina ciascuno. In un altro manufatto, a pochi metri dall'abitazione principale, aperta una botola chiusa con lucchetto, erano rinvenuti un'altra borsa identica alle altre e 13 panetti di cocaina del peso superiore a un chilo ciascuno. Percorso un cunicolo che partiva da locale, la polizia rinveniva un borsello con munizioni e, in una nicchia del muro, due pistole e, in un'intercapedine, un fucile a pompa». 2. La Corte di Cassazione, in sede rescindente, aveva individuato nella sentenza cassata talune lacune motivazionali che riguardavano il profilo della riconducibilità all'imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nelle vicinanze della sua abitazione. ID Aveva osservato sul punto:"La detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta negli altri due locali è stata ritenuta, oltre che sulla identità delle buste della spesa nelle quali erano i panetti, anche sulla circostanza che tutti i panetti fossero conservati in involucri di cellophane sottovuoto, identico alle buste in cellophane per sottovuoto rivenute sfuse nel locale cantina. Con l'appello però si contestò specificamente che dalle consulenze tecniche del pubblico ministero e soprattutto da quella della difesa - allegate al ricorso - risulta che i panetti non sono tutti confezionati allo stesso modo, come invece affermato anche nella sentenza di appello, e che il materiale adoperato non coincide, neppure in parte, con quello rinvenuto nella cantina del ricorrente. La sentenza pertanto riporta un dato erroneo, oggetto di contestazione specifica, e sul quale la Corte di appello non ha dato alcuna risposta, pur avendo adoperato l'identità del materiale di confezionamento quale argomento a sostegno della dichiarazione di penale responsabilità. Non è stato altresì valutato il motivo di appello con cui si deduceva, in base al contenuto della relazione del consulente tecnico della difesa, che il materiale rinvenuto nella cantina non era idoneo né alla preparazione dei panetti né alla preparazione di dosi singole e che, oltre alla bilancia, non erano state rinvenute tracce di cocaina sulle buste di cellophane per sottovuoto e sulla macchina sottovuoto. Altro argomento adoperato per l'attribuzione della detenzione della cocaina trovata nei due diversi locali è dato dalla vicinanza degli stessi all'abitazione dell'indagato. L'affermazione che il primo locale in cui sono stati rinvenuti i panetti risulti di libero accesso all'imputato (riportata a pagina 3 della sentenza) è però apodittica perché non è indicata la fonte di prova in base alla quale tale elemento sia stato ritenuto esistente. Analoghe considerazioni valgono sulla circostanza per cui i tutti i manufatti oggetto dell'indagine siano sotto il diretto controllo dell'imputato. Vi è poi una contraddizione nella motivazione nella parte cui si afferma, da un lato, che la libera accessibilità del locale sia elemento di prova a carico che ne dimostra la disponibilità, dall'altro, che il locale a cui si accedeva attraverso la botola chiusa con il lucchetto fosse ugualmente nella disponibilità dell'imputato. Sul punto la motivazione è effettivamente carente perché non chiarisce se, in base agli elementi di prova, risulti che l'imputato avesse la chiave che consentiva l'apertura della botola, posto che la difesa rilevò con l'appello, senza che sul punto sia stata data risposta, che la botola fu forzata dalla polizia giudiziaria, come risulta anche dalla sentenza, e che la perquisizione domiciliare ebbe esito negativo, derivando da ciò che l'imputato non aveva la chiave per l'apertura della botola. Altro punto dell'appello su cui la corte territoriale non ha dato risposta è quello relativo alla contraddizione della sentenza di primo grado, rilevata con l'impugnazione, tra l'aver ritenuto non sufficienti le prove per attribuire la disponibilità delle armi - rinvenute alla fine del cunicolo che partiva dal locale ove vi erano i 13 panetti di cocaina e che era chiuso con il lucchetto sulla botola - e sufficienti le stesse prove per dimostrare la detenzione della cocaina". La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha confermato la responsabilità dell'imputato ritenendo che la detenzione dello stupefacente rinvenuto nella vicinanza dell'abitazione del prevenuto fosse a lui riconducibile. 3. Avverso la sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen.; 192, comma 2, cod. proc. pen.; 530, comma 2, cod. proc. pen.; contraddittorietà, genericità e illogicità della motivazione; travisamento della prova. La difesa si duole della motivazione espressa dai giudici di merito nella sentenza impugnata. La Corte di merito sarebbe incorsa nei medesimi errori già rilevati in sede di annullamento, non provvedendo a colmare le lacune rilevate nel giudizio rescindente. Nella pagina 2 della sentenza si dice che le cose ritrovate nel'abitazione dell'imputato sono prova del coinvolgimento del ricorrente nel "traffico" di stupefacenti. Tale affermazione è incoerente e illogica perché all'imputato è contestata la semplice detenzione. Il materiale di cui si tratta è incompatibile con i 25 panetti rinvenuti in un luogo diverso dall'abitazione. Ancora una volta la Corte non risponde alle doglianze di cui al primo motivo di appello. L'argomentazione riguardante la mancata giustificazione offerta dall'imputato in ordine al possesso dell'agenda, della macchina conta soldi e della somma di danaro non è idonea a supportare la decisione assunta. Invero, nessun collegamento può individuarsi tra tali cose e la sostanza sequestrata in manufatti che non erano di proprietà del ricorrente. Il residuo di sostanza rinvenuto nella busta della cantina, ritenuto di qualità similare a quella dei panetti è elemento del tutto inidoneo e insufficiente a sostenere la responsabilità dell'imputato. I panetti erano tutti sigillati e non potevano perdere residui; il residuo aveva una purezza dell'88,09%, non riscontrato in nessuno dei panetti rinvenuto. Circa l'ubicazione dei panetti, la responsabilità dell'imputato non può farsi derivare dalla vicinanza dei siti all'abitazione di questi. Peraltro il ricorrente non fu mai visto accedere a tali manufatti e non possedeva le chiavi della botola che consentiva l'ingresso al cunicolo in cui furono rinvenute le armi e lo stupefacente.Le buste di finta iuta sono comunemente distribuite nei supermercati e non hanno alcun segno distintivo particolare, diversamente da quanto ritenuto in sentenza. Non è stata composta la contraddizione che riguarda la ritenuta insufficienza delle prove inerenti alla detenzione della armi e la contraria determinazione assunta con riferimento allo stupefacente, ritrovato nel medesimo luogo delle armi. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante dell'ingente quantità, III) Erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. in punto di determinazione della pena. La pena detentiva e quella pecuniaria sono in chiaro contrasto tra loro. Non vi è motivazione in ordine al parametro adoperato per la loro determinazione. 4. Il RG. con requisitoria scritta (ex art. 23, comma 8, d.l. 137/2020) ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I giudici di merito hanno provveduto a colmare le lacune motivazionali rilevate in sede di annullamento, offrendo una motivazione logica e coerente. Gli elementi addotti in motivazione, complessivamente intesi, offrono una giustificazione adeguata della riferibilità al ricorrente dello stupefacente rinvenuto nei manufatti vicini alla sua abitazione. Le prove logiche su cui si fonda la decisione assunta dalla Corte d'appello sono idonee a giustificare la pronuncia di responsabilità: nell'abitazione dell'imputato è stato rinvenuto materiale atto a dimostrare il coinvolgimento di questi in attività riguardanti il traffico di stupefacenti (bilancino con residui di cocaina, borsa di iuta con residui di cocaina, contabilità presente nell'agenda). Tale affermazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, è del tutto coerente e logica. La difesa, trascurando di considerare il complesso unitario delle argomentazioni spese in motivazione, richiama l'attenzione della Corte di legittimità su singoli aspetti della vicenda, riproponendo una non consentita rivisitazione degli elementi indiziari valutati in sentenza.L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di evidenti discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere manifesto l'iter logico-giuridico seguito dai giudici e, perciò, adeguato a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte di merito preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuta all'esito dell'affermazione di responsabilità attraverso un itinerario argomentativo in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, sulla base di apprezzamenti in fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. Il ragionamento indiziario è rispettoso dei canoni stabiliti in questa sede che impongono la preliminare verifica della certezza dei singoli elementi indiziari dai quali successivamente desumere, attraverso una valutazione globale, la prova del fatto (Sez. 5, 22/10/2020, n.14861: "La decisione adottata sulla base di indizi deve contenere una valutazione unitaria e globale degli stessi che sia tale da condurre ad un accertamento del fatto che può intendersi oltre ogni ragionevole dubbio soltanto quando al contempo escluda ogni ricostruzione alternativa, non nel senso che queste debba essere impossibile "in rerum natura" ma nel senso che risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana"). Il ragionamento si è snodato attraverso passaggi logici non censurabili in sede di legittimità. I giudici, partendo dalla premessa che nessuna contestazione è stata elevata in merito all'appartenenza al ricorrente del materiale rinvenuto nella cantina sottostante alla sua abitazione, ai fini della riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] di tutti i panetti di cui all'imputazione, hanno considerato irrilevante la circostanza che i panetti di sostanza stupefacente - oggetto di rinvenimento nei due manufatti siti a breve distanza dall'abitazione - fossero stati confezionati con materiale diverso da quello rinvenuto nella cantina. Ciò in quanto la condotta di illecita detenzione contestata "non necessariamente presuppone che il detentore abbia provveduto alla produzione e suddivisione in panetti della sostanza" (p. 3 cit.). I dati dell'assenza di sostanze da taglio e della presenza di un'alta percentuale di principio attivo nelle tracce di cocaina rinvenute nella busta di iuta nella disponibilità del ricorrente e nella cocaina occultata nei due manufatti posti a breve distanza dall'abitazione del ricorrente hanno indotto il consulente del P.M. e lo stesso consulente di parte a sostenerne la "provenienza da un processo di produzione originario". Discende dalla considerazione di tale parere tecnico il motivato convincimento, espresso in sentenza dai giudici, dell'identità di origine della sostanza stupefacente sequestrata e della riconducibilità di essa alla "stessa mano detentrice". E' stato osservato come le caratteristiche delle borse in cui erano contenuti i panetti e quella ritrovata nella cantina della casa dell'imputato, fossero da ritenersi identiche: non si trattava, infatti, di comuni buste della spesa, ma di buste di iuta con scritte lunghe particolari. Sono state poste in evidenza le caratteristiche del luogo di campagna in cui si trovava l'abitazione del ricorrente ed i manufatti in cui è stato rinvenuto lo stupefacente, situati a breve distanza. Si è rimarcato come tra l'abitazione ed i manufatti il personale di polizia avesse notato tracce di passaggio, tracce inesistenti nei luoghi in cui cresceva l'erba alta. Tali circostanze hanno logicamente indotto la Corte di merito a ritenere altamente improbabile che persone diverse dall'imputato potessero avere fatto uso dei manufatti in questione per occultare lo stupefacente. La prospettata mancanza in capo al ricorrente del possesso della chiave che apriva il lucchetto della botola del secondo manufatto non disarticola l'univocità dei plurimi e convergenti elementi a sostegno del decisum. Sul punto la Corte di merito ha precisato che non risulta in atti che sia stata cercata specificamente la chiave, né che essa sia stata richiesta all'imputato. Non rappresenta un vulnus della motivazione espressa la circostanza dell'assoluzione dell'imputato dal reato di detenzione di armi. La Corte di merito ha spiegato che in casa del ricorrente furono rinvenute tracce di sostanza stupefacente dello stesso tipo e qualità di quella conservata in panetti ed altra strumentazione tipicamente utilizzata nell'ambito delle attività inerenti a traffici di droga. Non furono invece rinvenute armi o cose riconducibili alla detenzione di armi. Tale differenza, si legge in sentenza, ha inciso sul giudizio che ha condotto al diverso esito assolutorio. 3. Quanto, infine, alle censure aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, appare congruamente motivata la decisione di giudici di merito di tenere ferma la pena stabilita nel precedente grado di merito. Non rileva la diversa proporzione stabilita tra pena pecuniaria e pena detentiva (cfr. Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016, Rv. 267051:"In tema di determinazione della pena pecuniaria, non vi è alcun obbligo di stretta proporzionalità tra la stessa e la pena detentiva congiuntamente prevista dal legislatore, sussistendo, al contrario, una indipendenza nella determinazione delle stesse, poichè, mentre la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica dell'imputato, o l'esercizio dei poteri discrezionali, potendosi aver riguardo peraltro in tal caso alle motivazioni di entrambi i giudici di merito, nella parte in cui si evidenzia l'assenza di elementi positivi a sostegno del rigetto del diverso bilanciamento proposto dal ricorrente"). La scelta di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante è stata adeguatamente motivata in ragione della gravità del fatto e dell'assenza di resipiscenza. E' nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
Sentenza Cassazione n. 33978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris