CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano in data 24/2/2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7 e 640 cod. pen., nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quantificato in C 122.390,40). Al riguardo deducono: Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1) "ritenuta falsità dell'affermazione del ricorrente alla p.o. in ordine all'erogazione di fondi europei alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". La motivazione era contraddittoria con l'atto costitutivo del contratto di rete presso il notaio Anderlini di Milano del 4/10/2013, prodotto in atti dal P.M., da cui emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. non era l'esclusiva beneficiaria del finanziamento europeo messo a bando dalla Regione Lazio, ma unicamente designata quale rappresentante delle società partecipanti al contratto di rete, tra cui quella di cui il ricorrente era direttore commerciale e l'Anastasia socio unico ed amministratore (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), destinataria anche del successivo contributo, quale partecipante, da ripartirsi a cura della società designata. Pertanto, l'aver riferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società danneggiata) che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era destinataria di un imminente finanziamento europeo che avrebbe consentito di far fronte all'ingente somma tra le parti pattuita in relazione alle prestazioni che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe dovuto eseguire in favore della prima, corrispondeva al vero, con esclusione di qualsiasi falsa rappresentazione avente carattere truffaldino. 2) "ritenuta mancata diligenza e controllo della p.o. rispetto alla consistenza patrimoniale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". La motivazione era contraddittoria con le dichiarazioni della p.o. di cui al verbale stenotipico dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui risultava come questa avesse compiuto accertamenti sull'affidabilità della società committente (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e che, in ragione dell'esito positivo di tali verifiche, si era determinata a non chiedere alcun anticipo sulle prestazioni che avrebbe dovuto eseguire. Nessuna induzione in errore, pertanto, vi era stata, dovendosi la conclusione del contratto ad una libera scelta della società commissionaria; 3) "illogicità della motivazione circa la ritenuta dimostrazione del dolo di partecipazione ex art. 110, 640 cod. pen. in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA]", che la Corte di merito aveva fatto discendere dalla mera qualità di direttore commerciale, le cui competenze specifiche erano prive della conoscenza delle dinamiche economiche patrimoniali e finanziari dell'azienda e, quindi, della circostanza che l'amministratore (qualità rivestita dal coimputato) avesse restituito parte della cospicua quota di finanziamento europeo ricevuto dalla Regione Lazio prima di firmare il contratto di fornitura con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 4) "erronea applicazione della legge penale nella sussunzione delle condotte oggetto dell'imputazione nell'alveo del reato di truffa in luogo di quello di insolvenza fraudolenta". Posto che il finanziamento effettivamente sussisteva ed era stato erogato al momento in cui le due società entrarono in contatto, l'unica circostanza non riferita sarebbe stata quella dell'avvenuta restituzione di quanto inizialmente erogato dalla Regione Lazio. In tale quadro il silenzio poteva assumere rilevanza solo nell'ottica dell'insolvenza fraudolenta quale forma di dissimulazione dello stato di insolvenza, legato al preordinato proposito di non adempiere; 5) omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena; 6) illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche pur a fronte dell'indicazione di elementi positivi favorevoli al ricorrente. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1) non configurabilità del reato di truffa per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Al riguardo, può rinviarsi alle censure del coimputato, con l'unico profilo individualizzante attinente al rilievo che l'affermazione di responsabilità era stata fondata sulla sola qualità di legale rappresentante della società rivestita dal ricorrente; 2) travisamento delle prove nella ricostruzione dei fatti che deponeva per la riconducibilità del fatto ad un illecito civile; 3) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (l'imputato era incensurato e positivo era stato il giudizio prognostico sulla futura astensione dal commettere reati). 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/11/2021, ritenendo i motivi manifestamente infondati e/o di merito, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 3. Con nota in data 20/11/2021, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato procura speciale al medesimo conferita dal legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di rimettere la querela e di revocare la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha risarcito il danno. Con pec in data 22/11/2021, il difensore nominato, in nome e per conto del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha dichiarato di rimettere la querela e di revocare la costituzione di parte civile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con memoria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 4.1. Con nota in data 26/11/2021, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con sottoscrizione autenticata dal difensore, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, cod. pen., di accettare l'intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 5. Preliminarmente va precisato che la remissione della querela effettuata dalla p.o. ed accettata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 155, comma 2, cod. pen., non esplica alcun effetto estintivo del reato contestato e in relazione al quale è intervenuta condanna di entrambi i ricorrenti in concorso, in quanto si tratta di truffa aggravata ex art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen., procedibile d'ufficio ai sensi del comma 3 dell'art. 640 cod. pen., anche nella vigenza della nuova disciplina introdotta dall'art. 8 del D.Lvo n. 36/2018. 6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che i ricorsi siano inammissibili essendo i motivi manifestamente infondati. 6.1. In punto di sussistenza della truffa, infatti, la sentenza impugnata ha valorizzato un dato di fatto che non risulta essere stato scalfito dalle allegazioni degli imputati: la società committente (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), infatti, non metteva al corrente la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (persona giuridica danneggiata e costituitasi parte civile) dell'avvenuta revoca del finanziamento che avrebbe erogato la Regione Lazio e che costituiva la provvista necessaria a far fronte agli impegni negoziali assunti con detta società. Poco importa, pertanto, che di tale erogazione anche la società committente ne avesse poi materialmente beneficiato per il tramite della società designata dal contratto di rete verso l'ente territoriale, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla quale la società committente partecipava in misura significativa. Ciò che rileva, invece, è che la società che doveva effettuare le prestazioni e che in parte le ha rese subendo un rilevante danno economico non venne mai informata di tale revoca, di cui entrambi gli imputati avevano contezza, dovuta all'impossibilità di realizzazione del progetto. Né tale silenzio può ricondursi al mero inadempimento civilistico, in quanto venne accompagnato dalla prospettazione di una serie di circostanze, puntualmente declinate dal giudice del merito - fu millantata la solidità della società, la sua operatività a livello internazionale, assicurata la serietà del progetto di sviluppo proseguito e la possibilità di instaurare un rapporto duraturo nel tempo - che danno conto di come tale omissione fu maliziosamente serbata proprio al fine di assicurarsi la realizzazione ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di video promozionali senza il previo pagamento di un anticipo al momento della conclusione del contratto o alla consegna. Del resto, la sentenza impugnata indica anche ulteriori circostanze che danno ragionevolmente conto di come l'inadempimento fosse ascrivibile ad un preordinato ordito truffaldino, tenuto conto che, dopo la restituzione conseguente alla revoca del finanziamento, altre prestazioni, diverse da quelle originariamente concordate vennero richieste alla società concessionaria; inoltre la società committente non solo si rese inadempiente, ma "sparì" completamente dal "mercato", risultando vani i tentativi di rintraccio ad opera della p.o. e definitivamente chiusi e abbandonati i relativi uffici. Nessuna insolvenza fraudolenta, dunque, è prospettabile nel caso in esame, in quanto alla condotta dissimulatoria si aggiunse un quid pluris avente carattere rafforzativo, sul piano causale, nella determinazione della p.o. a compiere la prestazione patrimoniale, costituito dalla falsa rappresentazione della "serietà contrattuale" dell'intera operazione giuridica che via via le due società si apprestavano a compiere. Parimenti, l'indicazione di puntuali indici di diretto coinvolgimento di entrambi gli imputati nella vicenda illecita esclude qualsiasi ipotesi di responsabilità di "posizione". [OSCURATO:PERSONA] è indicato quale l'autore materiale della condotte illecite, essendo colui che si è costantemente interfacciato con la società commissionaria e l'Anastasia come colui che ha portato avanti una trattativa con la sicura consapevolezza che la sua società non avrebbe avuto i mezzi economici per adempiere all'impegno che stava assumendo, per come comprovato dalla condotta univocamente elusiva successivamente posta in essere da entrambi gli imputati e dalla continuità del loro rapporto, seppur sotto differente veste, dopo la commissione del fatto. Alla luce di tali considerazioni risultano prive di rilievo e decisività le ulteriori censure mosse con i motivi di ricorso. 6.2. Inammissibili sono poi le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (dosimetria della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche). 6.2.1. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., la censura è inammissibile relativamente al Bianchini, stante la genericità del motivo di appello; analogo esito sconta in questa sede il motivo svolto dal coimputato in quanto privo dell'indicazione di elementi specifici, non ravvisabili nell'indicazione dell'assenza di precedenti penali, né in ragione del giudizio prognostico svolto dal primo giudice in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena (subordinata al risarcimento del danno), attinente ad altro e differente profilo. 6.2.2. La dosimetria della pena (anni uno di reclusione) risulta giustificata da congrua motivazione, essendosi fatto riferimento alla gravità del danno, alla natura non elementare della condotta e all'assenza di risarcimento, nell'ambito di una misura che tiene già conto dell'aumento inflitto per la circostanza aggravante. 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa per le ammende che, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare nella misura di C 3.000 ciascuno. 8. In conseguenza della revoca della costituzione di parte civile effettuata, a mezzo di procuratore speciale, dal legale rappresentante della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], vanno revocate le statuizioni civili disposte nei suoi confronti dal Tribunale di Milano con sentenza in data 9/7/2018 e confermate dalla sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Revoca le statu