CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13933/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r Leiter -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] estefanopiccolo@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026curatore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Crescenzion.58, è elettivamente domiciliato,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2020depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2025dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensori deicontroricorrenti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] -per il Fallimento- e PatriciaMaria [OSCURATO:PERSONA] -per [OSCURATO:PERSONA]-.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] aveva agito avantial Tribunale di Bolzano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la pronunciadi risoluzione per inadempimento del contratto preliminare avente adoggetto la cessione del compendio immobiliare -di proprietà di AndreasPrada- in [OSCURATO:PERSONA] di Badia, che affermava essere stato concluso con ilconvenuto e la condanna di questi al risarcimento dei danni subiti,quantificati nella differenza tra il prezzo realizzato -€ 1.000.000,00- equanto la controparte avrebbe dovuto pagare -€ 1.900.000,00- se avesserispettato l’obbligo di contrarre.[OSCURATO:PERSONA] aveva fondato le domande proposte nei confronti di OttoEbner sulle seguenti circostanze: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] erastata inizialmente ammessa alla procedura di concordato preventivo sullabase di una proposta concordataria prevedente la cessione sia dei benidella società, sia di un bene personale del socio accomandatario, appuntoil compendio immobiliare in [OSCURATO:PERSONA] di Badia, per il quale vi eraproposta di acquisto irrevocabile per tre mesi formulata in dataNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/202619.11.2009 da [OSCURATO:PERSONA], poi prorogata per altri tre mesi il 18.2.2010;omologato il concordato, la proposta d’acquisto sarebbe stata confermata,secondo il Fallimento, in data 21.5.2010; il 10.11.2010 il commissarioliquidatore aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a stipulare il contratto definitivo dicompravendita il 17.11.2010; il 16.11.2010 [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato lapropria proposta; erano seguiti la revoca del concordato e la dichiarazionedi fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e del socio accomandatariopersonalmente e l’immobile, già oggetto della proposta di acquisto, erastato venduto in sede esecutiva/fallimentare al prezzo finale di €1.000.000,00, dopo che diversi incanti erano andati deserti.[OSCURATO:PERSONA] si era costituito contestando le pretese del Fallimento echiamando in causa per essere tenuto indenne dagli eventuali esborsi asuo carico la banca [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], indicata comemediatrice in relazione alle trattative per la compravendita dell’immobileche parte attrice pretendeva egli avesse promesso di acquistare eaffermata responsabile di aver taciuto che sull’immobile non era edificabilealcuna cubatura aggiuntiva. Il convenuto aveva riconosciuto di averformulato le proposte di acquisto nell’ambito della trattativa volta alladefinizione dei termini di un eventuale impegno ad acquistare l’immobiledi cui si discute non andata a buon fine, ed aveva contestato per più profilil’’esistenza di una proposta contrattuale utile alla pretesa stipula delcontratto preliminare, affermando la legittimità del recesso esercitato dalletrattative in corso.Il Tribunale di Bolzano aveva accolto la domanda del Fallimento neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e aveva respinto la domanda di quest’ultimo neiconfronti della banca.La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], sez. dist. di Bolzano, in base alle seguenti considerazioni: -quanto all’effettivo intervento della conclusione del contratto preliminare,l’invito alla stipulazione definitiva inoltrato per iscritto e sottoscritto dalNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026commissario liquidatore, richiamante esplicitamente le proposte diacquisto del 19.11.2009, 18.2.2010 e 21.5.2010, vale senz’altro comeaccettazione della proposta formulata da [OSCURATO:PERSONA]; -la proposta del[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’ultima formulata, non aveva efficacia limitata a tre mesi comele precedenti: ciò emerge dal raffronto tra i testi delle precedenti dueproposte e il testo dell’ultima, la differenza tra i quali appare coerente conla diversa situazione di fatto in cui l’ultima proposta fu formulata e con ildiverso atteggiarsi conseguente dell’interesse del proponente; questi nonaveva più necessità di accelerare la trattativa, poiché c’era giàl’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] alla cessione e il commissarioliquidatore avrebbe potuto accettare in qualsiasi momento, previaliberazione dell’immobile, occupato da terzi; -il commissario liquidatoreera legittimato ad accettare la proposta, pur essendo il bene di AndreasPrada, evidentemente d’accordo, il quale sarebbe stato sufficiente fossepresente alla stipula; -non può essere rilevante per giustificare il recessodel promissario acquirente dal contratto preliminare il fatto chesull’immobile vi fossero dei vincoli urbanistici e che non vi fosse cubaturalibera disponibile, poiché non risultava che il venditore avesse garantitoalcunché; quindi non sussisteva alcuna giusta causa di recesso; -vi èconsecuzione causale tra l’inadempimento e il fatto che l’immobile siastato venduto in sede fallimentare, dato che la mancata conclusione dellavendita per fatto di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato la revoca delconcordato e il fallimento della società e del socio accomandatario; ildanno risarcibile sta nella differenza tra il prezzo concordato e quellorealizzato; -quanto alla prevedibilità del danno, [OSCURATO:PERSONA] ha volutamenterifiutato di concludere il contratto, ritenendo l’affare non più convenientee, dovendosi qualificare il suo inadempimento come doloso, egli non si puògiovare dell’art.1225 c.c.; -anche la pretesa evitabilità del dannoperché l’azione risarcitoria consente alla procedura l’ottenimento delloNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026stesso risultato; -deve essere respinta anche la domanda di manleva neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], che non può rispondere quale mediatriceimmobiliare per l’inveritiera informazione fornita per il tramite del propriodirettore; ciò anche in ragione del fatto che l’attività di intermediazioneimmobiliare in ipotesi svolta dal direttore esula totalmente dall’oggettosociale dell’impresa bancaria con il quale non è in rapporto distrumentalità, né diretta né indiretta.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione OttoEbner affidandolo a cinque motivi.Hanno depositato controricorso sia il [OSCURATO:SOCIETA].,sia la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso etutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Alla pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la relazione del Consigliere,il [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba ha richiamato eillustrato le conclusioni già depositate; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost.dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per laCassa Raiffeisen, presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato leproprie difese.RAGIONI DELLA DECISIONESi premette che non l’articolazione del ricorso rispetta tutte leindicazioni richieste dall’art.366 c.p.c.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perchè, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa , di cui al n. 3, e quellodella esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione , di cuiNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026al n. 4 della norma richiamata, essi permettono alla Corte di comprenderei plurimi motivi di ricorso formulati, così consentendole di procedere al loroscrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi sianodeducibili e pertinenti -cfr. , al riguardo, ord. Cass. SU n.37552/2021-. Imotivi di ricorso possono altresì legittimamente riproporre interpretazionie argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte al Giudice diappello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche che siassumono mal valutate nell’ambito delle indicazioni desumibili dall’art.360co 1 n.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto a queste: neconsegue che le ragioni di inammissibilità evidenziate dallacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] non possono riguardare il ricorso mapotranno avere eventuale rilevanza in relazione ai singoli motivi per comein concreto articolati.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazionee/o falsa applicazione delle norme di diritto relative alla forma e allaconclusione di un contratto preliminare - artt. 1326, 1329, 1350 e 1351,nonché 1362 ss. c.c. , affermandone la rilevanza ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello di Trento, sez. dist. diBolzano, avrebbe erroneamente ritenuto che con la missiva del10.11.2010 il -in allora- liquidatore giudiziale [OSCURATO:PERSONA] avrebbevalidamente ed efficacemente accettato la proposta d’acquisto datata21.5.2010. Ciò non sarebbe invece avvenuto perché il semplice invito allastipula, contenuto nella missiva del 10.11.2010, formato e sottoscritto nondal proprietario dell’immobile [OSCURATO:PERSONA] ma da un terzo, quale sidoveva considerare il liquidatore giudiziale del concordato di [OSCURATO:PERSONA].a.s., non avrebbe potuto integrare gli estremi di una valida accettazione.La inidoneità della scrittura a costituire valida accettazione conseguealtresì al fatto che nella missiva non vi era “alcuna indicazione delsoggetto stipulante e della volontà di accettare le condizioni dell’offerta” eNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026non vi era nemmeno la completa formulazione del regolamento negoziale“attraverso la predisposizione di elementi vincolanti ai fini dell’esecuzionedelle prestazioni”, non poteva integrare gli estremi di una validaaccettazione.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazionee/o falsa applicazione delle norme di diritto degli artt. 1329 e 1362 ss.c.c. , rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La Corte di merito avrebbe errato, secondo il ricorrente, anchenell’interpretare la proposta di acquisto, ritenendola non più sottoposta altermine di tre mesi: sarebbero stati così violati i canoni ermeneutici cheregolano l’interpretazione dei negozi giuridici, perché sarebbe statatrascurata l’interpretazione letterale della proposta e degli atti di proroga,linguistico e dal contesto. [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbe del tutto omesso diconsiderare che i due termini “confermare” e “prorogare” hanno l’identicoriferimento letterale al nucleo essenziale della proposta/offerta e quindi “alconnaturale e inscindibile elemento del limite trimestrale di validità dellamedesima”: le considerazioni difformi esposte nella motivazione dellasentenza sul punto sarebbero supportate da elementi esterni valorizzatisulla base di una valutazione personale priva di riscontro secondo i canonilegali di ermeneutica. Se fosse stata correttamente interpretata l’offertadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], si sarebbe dovuto prendere atto che essa costituiva unmero rinvio alle proposte precedenti, delle quali assumeva anche lalimitazione temporale, e che la missiva del 10.11.2010, ancheconsiderandola idonea a costituire accettazione, avrebbe dovuto esseredichiarata fuori termine e quindi inidonea alla conclusione di un contratto.3. [OSCURATO:PERSONA] terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli art. 1351, 1353, 1460 e 1478c.c. , anche in tal caso rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026La pronuncia d’appello sarebbe comunque criticabile per averqualificato come contratto preliminare il rapporto asseritamente conclusotra le parti e per aver conseguentemente ritenuto il ricorrenteinadempiente all’obbligo di stipulare il contratto definitivo. Sotto il primoprofilo, non emergerebbe dagli atti negoziali considerati alcunamanifestazione di volontà di [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell’assunzione di unobbligo alla (successiva) stipula di un contratto definitivo: la propostairrevocabile e la sua ipotetica accettazione avrebbero perfezionato,saldandosi, una compravendita di cosa altrui. Sotto il secondo profilo, èaccertato in sentenza che le parti avevano comunque subordinatol’efficacia del contratto ad un evento futuro ed incerto, costituito dallaliberazione dell’immobile dalla presenza di terzi prima della consegna: neipregressi gradi di giudizio non è stata prodotta documentazione attestantel’effettiva disponibilità del bene, libero da persone e da cose, né sono stateofferte prove al riguardo. Il ricorrente osserva ancora che mancherebbenella sentenza l’accertamento, fondamentale in tema di contrattopreliminare di vendita di cosa altrui, dell’adempimento da parte delvenditore dell’obbligo di procurare l’acquisto della proprietà del bene,poiché non emergerebbe da alcun elemento istruttorio che [OSCURATO:PERSONA],proprietario del bene, sarebbe stato presente avanti al notaio per la datafissata per la stipula.4. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto relative allaquantificazione del risarcimento danni – artt. 587 c.p.c., nonché 1218 ss.,1223, 1225 e 1227 e 1453 c.c. , anche questa inquadrata nell’ambito dioperatività del disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Quanto all’asserito danno, la Corte di merito avrebbe sostanzialmentefatto propria la motivazione del primo Giudice sull’applicabilità, contestatadal ricorrente, dell’art.587 c.p.c., e avrebbe altresì commesso un evidenteerrore materiale identificando il momento dell’adempimento nel novembreNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/20262014, invece che nel novembre 2010, con conseguente immotivataaffermazione che il prezzo dell’immobile nel 2015 non fosse tanto diversoda quello corrente all’epoca dell’inadempimento. In sostanza, la Corte dimerito avrebbe omesso di considerare le circostanze successive alnovembre 2010, indipendenti dalla volontà dei contraenti epotenzialmente rilevanti nella determinazione del valore dell’immobile -che, in concreto, non sarebbe mai sceso al di sotto del prezzo offerto dalricorrente-: la scelta della procedura fallimentare di svendere l’immobilenon potrebbe pesare sul ricorrente. Il ricorrente si duole anche del fattoche la Corte d’Appello di Bolzano, sex. Dist. di Trento, non abbia tenutoconto della non prevedibilità del danno ex art.1225 c.c. Perl’inadempimento doloso, che non si presume ma deve essere provato,sono sufficienti “ma al contempo necessari, la consapevolezza, da partedel debitore, di dovere una determinata prestazione, nonché l’intenzionalemancata esecuzione di essa”: in concreto, nella pronuncia ricorsa sonostati violati i criteri legali richiamati (non si sarebbe tenuto conto chel’accettazione da parte del liquidatore, e non del proprietario, era seguitadopo mesi dalla proposta del 21.5.2010, a termini che, secondo ilricorrente, erano scaduti e dopo che egli aveva scoperto che l’immobilenon presentava le caratteristiche promessegli dalla banca intermediaria;non sarebbe stata altresì prevedibile, nel novembre 2010, che l’immobilesarebbe stato ceduto al ribasso). Infine, secondo il ricorrente, il dannosarebbe stato evitabile se il Fallimento, tenendo un contegnocorrispondente a buona fede, avesse agito ex art.2932 c.c. invece che conla domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno: diconseguenza il danno subito deve rimanere a carico della proceduraconcorsuale.5. Con l’ultimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta, sempre conrichiamo al disposto dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione delle norme di diritto relative ai poteri di rappresentanza delNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026direttore della banca, nonché in ordine alla sussistenza di unaresponsabilità contrattuale e/o precontrattuale della stessa banca neiconfronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] – artt. 1754 ss. e 2384 c.c., 21 d.lgs. n. 58/1998in ordine anche alle direttive n. 2004/39/ce (mifid) e n. 2014/65/eu (mifidii) .La pronuncia è viziata anche per violazione delle norme di diritto cheregolano l’attività bancaria, ove si afferma che l’attività di intermediazioneimmobiliare da parte del direttore di banca sia stata svolta a titolomeramente personale e per cortesia in favore del cliente. La Corte dimerito avrebbe così violato sia le norme in materia di mediazione, sia lenorme attinenti alla rappresentanza di società di capitali. Fu il direttoredella banca a mettere in contatto venditore e acquirente e a redigere einoltrare le proposte d’acquisto: la mediazione quindi ci fu, a prescinderedal rispetto della normativa dettata per lo svolgimento della mediazioneprofessionale. L’effettuazione dell’attività descritta non può essere esclusadal fatto che essa non rientra nell’oggetto sociale della Banca, perché unatale conclusione non tiene conto del fatto che gli amministratori hanno unpotere di rappresentanza generale, e i limiti che per esso derivano dallostatuto non sono opponibili ai terzi. La responsabilità della bancaderiverebbe altresì dalle disposizioni del d. lgs. n.58/1998, essendo statol’investimento immobiliare oggetto del contratto di cui si discuteconsigliato al ricorrente dalla banca.6. Per la sua autonoma efficienza rescindente va esaminato conpriorità ed accolto il terzo motivo.La vendita di cosa altrui – recte di cosa contemplata come altrui (perdifferenziarla dall’ipotesi di cui all’art. 1479 c.c.) – è disciplinata dall’art.1478 c.c., rientra tra le ipotesi di vendita obbligatoria (art. 1476, n. 2 c.c.)e presuppone che il venditore assuma in proprio l’obbligazione di trasferireall’acquirente un bene di proprietà del terzo. Del tutto pacifica nellagiurisprudenza di questa Corte l’applicabilità di detta norma anche allaNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026fattispecie del contratto preliminare (cfr. per tutte e da ultimo, la n.26833/23), l’obbligo di trasferimento può essere adempiuto sia mediantel'acquisto della proprietà della cosa da parte del promittente venditore, colsuccessivo trasferimento di essa al compratore o al promissarioacquirente, sia mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo alcompratore o promissario acquirente, purché tale trasferimento, anche seil venditore o il promittente venditore non sia intervenuto nel relativocontratto, abbia avuto luogo in conseguenza di una attività svolta dallostesso venditore o promittente; cioè dei rapporti tra questi e il terzoproprietario del bene e in ragione dell'adempimento da parte diquest'ultimo degli obblighi assunti nei confronti del venditore opromittente venditore, sia pure con l'intervento in sede di stipulazione delcontratto definitivo del terzo proprietario della cosa, che manifesti lapropria volontà di alienare il bene di sua proprietà direttamente alcompratore. In tale ipotesi si realizza, infatti, con l'effetto traslativo dellacosa, proprio quel risultato che il promissario acquirente intendevaconseguire e che il promittente venditore si era impegnato a fargliottenere: mentre il consenso manifestato dai promittenti è diretto allaconclusione del contratto definitivo, quello che si forma tra il terzoproprietario ed il compratore determina l'effetto traslativo della proprietàdella cosa; in ogni caso, il contratto di compravendita intercorre tra glioriginari promittenti, e venditore è pur sempre il promittente della vendita(così, Cass. n. 15035/01, che da tale principio trae la conseguenza per cuisul promittente la vendita ricadono tutte le obbligazioni connesse a talesua qualità, come quelle della consegna della cosa, della garanzia perl'evizione e della garanzia per i vizi).Altro, invece, la promessa del fatto o dell’obbligo del terzo, di cuiall’art. 1381 c.c. Connotata dalla funzione di garanzia d’un dato risultato,essa è fonte di obbligazioni (una primaria di facere, l’altra succedanea diNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026dare: cfr. n. 12410/01) a carico del solo promittente e a favore delpromissario del fatto o dell’obbligo del terzo.Nella specie, la sentenza impugnata si basa sul fatto che, nellapendenza della procedura di concordato preventivo della s.a.s., sianostate manifestate la proposta dell’odierno ricorrente e l’accettazione daparte del(l’allora) commissario giudiziale, quest’ultimo così risoltosi epotendosi risolvere in virtù della soggettiva certezza del futuro consensodel proprietario dell’immobile, socio accomandatario della s.a.s., pena lamancata omologa del concordato stesso.In ciò risiede un duplice errore.Il primo è dato da ciò, che la circostanza per cui la venditadell’immobile fosse considerata nella proposta di concordato preventivodella società, ed anzi valutata come essenziale per il buon esito dellaprocedura – così come accertato nella sentenza impugnata – oltre a nonescludere la (peraltro data per pacifica) estraneità del bene rispetto alpatrimonio della s.a.s., non attribuisce agli organi concorsuali alcun poteredispositivo né nomine proprio, giacché i relativi poteri sono disciplinatidalla legge e dal provvedimento di ammissione al concordato(quest’ultimo neppure indagato sub specie dalla Corte), né nomine alieno,non essendo stato né allegato né accertato che [OSCURATO:PERSONA] avesseconferito un’apposita procura al commissario giudiziale (questa nonessendo desumibile dal solo interesse all’omologa, non foss’altro che per ilcarattere formale del negozio gestorio).Il secondo errore – in cui propriamente risiede la violazione dell’art.1478 c.c. – deriva dalla circostanza che la promessa di vendita di un benealtrui richiede il positivo accertamento della volontà del promittentevenditore di obbligarsi in proprio, ossia di accettare di risponderne.Volontà, questa, che nella specie la Corte territoriale non solo non haminimamente affermato, ma che ha addirittura escluso per implicito, lìdove ha ritenuto che il rischio del mancato trasferimento inerisse al buonNumero registro generale 9163/2020Numero sezionale 2228/2025Numero di raccolta generale 13933/2026Data pubblicazione 13/05/2026esito della procedura, non già alla responsabilità del commissariogiudiziale.In altri termini, quanto accertato dai giudici d’appello potrebbe – inastratto e a tutto concedere – inclinare verso la promessa del fatto delterzo. La qual cosa, però, non è oggetto di domanda, non radica l’ipotesid’una responsabilità del promissario e, da ultimo ma non per ultimo,appare di ardua compatibilità con i limiti inerenti alla qualità di pubblicoufficiale rivestita dal commissario giudiziale (art. 165, primo comma, leggefallimentare, applicabile ratione temporis).7. L’accoglimento di tale motivo determina l’assorbimento in sensoproprio di tutte le altre censure, e la cassazione della sentenza impugnatacon rinvio alla Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, cheprovvederà in diversa composizione, per poi regolare anche le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti irimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], sez. dist. di Bolzano, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 18 settembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] MACCARRONEIl PRESIDENTE