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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 25928/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del nesso tra le minacce e l'attività di ufficio sollecitata attraverso di esse, in quanto dirette ad ottenere il compimento di un atto conforme ai doveri dell'ufficio, a supporto della ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali anche specifici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e cli una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del nesso tra le minacce e l'attività di ufficio sollecitata attraverso di esse, in quanto dirette ad ottenere il compimento di un atto conforme ai doveri dell'ufficio, a supporto della ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali anche specifici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e cli una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris