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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09494/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/06/21 del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori: I' avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; I' avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i giugno 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 27.4.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi A2 e A3 della provvisoria contestazione, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen..

Evidenziava, innanzitutto, il suddetto Tribunale che la vicenda descritta nei due capi di imputazione contestati all'indagato coinvolgeva il tema della spartizione territoriale di lavori edili da parte di varie consorterie mafiose che, all'uopo, collaboravano tra loro nell'ottica di un controllo totale e condiviso del territorio; quindi, riteneva che la conferma di tale impostazione si ricavava dal contenuto di alcune conversazioni (dettagliatamente riportate) dalle quali si evinceva che nella morsa impositiva mafiosa fosse finita l'impresa [OSCURATO:PERSONA].RO.

EDILE e il direttore del 'cantiere [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva subito la coartazione della propria libertà contrattuale in occasione dei lavori di costruzione del nuovo complesso parrocchiale di Pizzo, esercitata da parte di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della Prestanicola s.r.I.) per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], figlio del boss [OSCURATO:PERSONA]; aggiungeva il Tribunale che la lettura delle risultanze dell'attività captativa aveva, altresì, rivelato che tale ingerenza nei lavori di costruzione della nuova chiesa di Pizzo aveva alterato gli equilibri sottesi alla spartizione dei lavori stessi tra le diverse consorterie mafiose e aveva determinato uno stato di fibrillazione tra i vari esponenti criminali che era culminato nell'intervento di [OSCURATO:PERSONA], massimo esponente della 'ndrangheta vibonese, il quale non aveva opposto alcun veto all'inserimento dell'impresa sponsorizzata dall'[OSCURATO:PERSONA] nei lavori sul cantiere; sempre dal tenore delle conversazioni captate era risultato, altresì, che i lavori per lo sbancamento non erano stati concessi all'[OSCURATO:PERSONA] a causa dell'intervento spartitorio del Mancuso e di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione e falsa applicazione dell'art.292 cod. proc. pen., nonché degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.".Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ignorato le censure difensive con le quali era stata eccepita la nullità dell'ordinanza genetica per difetto assoluto di motivazione, essendosi limitato a ritenere sufficiente l'elencazione delle principali fonti di prova oltre alla predisposizione di appositi paragrafi sulla posizione dell'indagato da parte del Giudice per le indagini preliminari; al contrario, detto Giudice nei "paragrafi" relativi alla posizione del ricorrente avrebbe utilizzato mere formule assertive, inidonee a soddisfare i requisiti motivazionali imposti dalla legge; conseguentemente, il Tribunale non avrebbe potuto procedere ad alcuna "integrazione" della motivazione del provvedimento genetico; in ogni caso, avrebbe ignorato le censure difensive, incorrendo in un chiaro difetto di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, in relazione ai reati di cui ai capi A2 e A3, "violazione e falsa applicazione dell'art. 629 cod. pen., nonché degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.".

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe operato un'errata ricostruzione degli elementi indiziari come si ricaverebbe dalle dichiarazioni dell'indagato e da quelre rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; avrebbe, altresì, omesso di valutare adeguatamente la documentazione prodotta, relativa ai rapporti commerciali tra la ditta di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].R0 EDILE; priva di riscontro sarebbe la circostanza relativa all'assegnazione della fornitura di cemento alla ditta Prestanicola, sulla base di un intervento di [OSCURATO:PERSONA], al quale si sarebbe rivolto l'[OSCURATO:PERSONA]; la totale assenza di volontà estorsiva nella fornitura di cemento e la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] volesse autonomamente e senza pressione alcuna assegnare i lavori di sbancamento alla ditta Prestanicola si evincerebbe da una conversazione intercorsa tra D'[OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Prestanicola; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di non conoscere l'[OSCURATO:PERSONA], il quale non sarebbe stato mai visto presso il cantiere di Pizzo e non sarebbe stato mai interessato per sé o per altri ai lavori di sbancamento; sarebbe, inoltre, sfuggito al Tribunale che, nell'ambito del medesimo procedimento, l'accusa avesse potuto sostenere che la ditta Prestanicola aveva ottenuto l'affidamento della fornitura non per l'intercessione dell'[OSCURATO:PERSONA], bensì grazie all'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], cui viene contestato in concorso il reato estorsivo.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 416 -bis 1 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.".L'aggravante del metodo mafioso, sempre secondo la difesa, sarebbe stata ritenuta senza effettuare alcun approfondimento in merito a eventuali condotte dalle quali potesse emergere un'esteriorizzazione della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, sia pure in forma larvata.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.".

Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto, in applicazione dei principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, procedere all'apprezzamento di quegli elementi di possibile "neutralizzazione" dei contenuti della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e non limitarsi a richiamare detta presunzione.

3. In data 27.1.2022, sono stati proposti motivi nuovi, con i quali l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro è stata censurata per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai reati contestati all'indagato (punto uno) e alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen. (punto due).

3.1. Quanto al primo punto, secondo la difesa, il • Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai partecipato alle conversazioni intercettate (valorizzate ai fini della ritenuta gravità indiziaria), intervenute sempre tra altre persone e di contenuto assai "scarno"; non avrebbe, altresì, spiegato quali fossero gli elementi dimostrativi della estrinsecazione della condotta di "mediazione mafiosa" posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] e perché la vicenda avesse natura estorsiva in assenza di imposizioni subite dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato ai Carabinieri di avere scelto liberamente di affidare i lavori, tra le altre, anche alla ditta del Prestanicola; ancora, non avrebbe verificato se la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole o estemporanea, ovvero se la stessa avesse o meno stimolato o rafforzato l'azione del Prestanicola, interessato a procurarsi il lavoro sul cantiere di Pizzo e a ottenere l'aggiudicazione della commessa relativa alla fornitura del calcestruzzo; avrebbe, infine, ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al reato di cui al capo A3 della provvisoria contestazione limitandosi ad asserire che non era stato concesso all'[OSCURATO:PERSONA] di effettuare i lavori di sbancamento perché i nuovi equilibri criminali non avevano compendiato tale evenienza.

3.2. Quanto al punto due, la difesa ha contestato la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen., affermata in modo assolutamente apodittico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.

Assolutamente generica è la censura relativa alla nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis cod. proc. pen., contenuta nel primo motivo di impugnazione.

Al riguardo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intendere dare continuità, "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (Cass. Sez. 1, n.n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760).

In dette pronunce è stato spiegato che la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che, al più, possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.

Inoltre, è stato osservato che la parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate; il che non è avvenuto nel caso di specie.

2. Assolutamente generica è anche l'ulteriore censura, contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, relativa al dedotto vizio dell'ordinanza impugnata per mancanza assoluta di motivazione, nonché per omesso esame e valutazione delle doglianze difensive.

3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso - con cui si contesta il giudizio di gravità indiziaria formulato in ordine ai due reati contestati all'[OSCURATO:PERSONA] - perché basato su censure manifestamente infondate e, in ogni caso, non consentite nel presente scrutinio di legittimità.

Giova, in proposito, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez.

Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400).

4. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedinnentali operato dal Tribunale di Catanzaro non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

Il Tribunale ha - sulla base delle risultanze investigative, costituite essenzialmente dagli esiti dell'attività intercettativa - ricostruito la vicenda nei termini riassunti nella prima parte della presente sentenza e ai quali ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni; qui è sufficiente ricordare che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - in tema di valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni costituisce una questione di fatto, rimessa allo scrutinio del giudice di merito, che si sottrae a quello di legittimità se motivata in conformità dei criteri della logica e delle massime di esperienza.

Ebbene, delle richiamate intercettazioni il Tribunale di Catanzaro ha fornito un'interpretazione esente da vizi logico — giuridici e tale apprezzamento non può essere sindacato in questa sede se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui le conversazioni sono state recepite.

Il che non è, nel caso di specie, in cui il suddetto Tribunale ha riscontrato l'ipotesi accusatoria sulla base di un esaustivo esame del contenuto delle intercettazioni, dando 3,( congruamente conto che dal tenore delle stesse risultasse evidente "l'impronta della criminalità organizzata e le logiche mafiose", che avevano influenzato la selezione delle imprese incaricate di effettuare i lavori di che trattasi.

Il Tribunale, inoltre, ha individuato la condotta posta in essere dal ricorrente, ricavandola, innanzitutto, "dalle stesse affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, per primo, ha ammesso di avere ricevuto un contatto con Prestanicola e con il figlio del boss di Filadelfia, venuti a rivendicare precedenti accordi"; ha messo anche in rilievo che "nell'ottica di una lettura unitaria del compendio probatorio, l'ingerenza del Prestanicola e di [OSCURATO:PERSONA] trova invero conferma nelle intercettazioni che riguardavano non solo il [OSCURATO:PERSONA] stesso [...], ma anche altri protagonisti della vicenda inseriti nell'ambiente criminale che hanno confermato il contatto con il direttore del cantiere, anche per il tramite del direttore del cantiere [OSCURATO:PERSONA], e la pretesa dell'assegnazione dei lavori di fornitura del cemento alla ditta di Prestanicola [...]", oltre che per lo sbancamento; e ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, del tutto ossequiosa dei principi di diritto in materia di concorso di persone nel reato, che la condotta del ricorrente di avere affiancato Prestanicola, al fine di fare veicolare la pretesa di partecipare ai lavori sul cantiere per la fornitura del cemento e anche per lo sbancamento, integrasse gli estremi dei reati al medesimo contestati nei due capi della provvisoria imputazione.

Nessuna contraddittorietà è dato ravvisare nella motivazione dell'ordinanza impugnata con specifico riguardo al rilievo - per la verità assolutamente generico - secondo cui l'accusa avrebbe nello stesso procedimento sostenuto ipotesi del tutto inconciliabili e cioè che la ditta Prestinicola avrebbe ottenuto l'affidamento della fornitura grazie all'intercessione di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato contestato il concorso nel reato estorsivo, e non anche dell'[OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha adeguatamente valutato le censure difensive ed esaminato la documentazione prodotta, ritenendola semmai idonea ad attestare solo la regolarità apparente e formale dei rapporti commerciali ma non anche a escludere le logiche spartitorie criminali sottese all'assegnazione dei lavori, esplorabili attraverso una lettura organica del compendio intercettativo dal tenore univoco e incontestabile.

5. Inammissibili sono anche le doglianze, contenute nel terzo motivo di impugnazione, con le quali il ricorrente censura l'ordinanza impugnata con riguardo alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen..

La motivazione svolta dal Tribunale di Catanzaro, che ha messo in rilievo il "peculiare contesto in cui sono avvenuti i fatti" e considerato come l'operato dell'indagato avesse "certamente contribuito all'apertura di nuove prospettive di guadagno, in particolare per Traemeesa copia ex art. 23 n. i ter L. 8-8-95 n. 332 3oma, lì 21 MAR. 202 l'impresa accreditata dal Prestanicola, alimentando in tal modo il controllo nel settore edilizio e rafforzando il meccanismo spartitorio imposto a monte", è esente da vizi logico - giuridici sindacabili nel presente scrutinio di legittimità.

6. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso con il quale si censura l'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento.

Il Tribunale ha evidenziato come, in relazione ai reati contestati all'[OSCURATO:PERSONA], aggravati ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen., sussistesse la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; ha, altresì, osservato come non vi fossero elementi sulla base dei quali escludere la ricorrenza di dette esigenze ovvero ritenere che le stesse potessero essere soddisfatte con altre misure.

Trattasi di motivazione assolutamente adeguata e congrua che resiste alle doglianze difensive con le quali il ricorrente, in maniera del tutto generica, sostiene che vi sarebbero elementi di possibile "neutralizzazione" dei contenuti della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, senza, però, specificare quali sarebbero stati gli elementi non apprezzati dal Tribunale e da quali risultanze essi sarebbero stati evincibili.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

8. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 01/06/21 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori: I' avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; I' avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i giugno 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 27.4.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi A2 e A3 della provvisoria contestazione, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen.. Evidenziava, innanzitutto, il suddetto Tribunale che la vicenda descritta nei due capi di imputazione contestati all'indagato coinvolgeva il tema della spartizione territoriale di lavori edili da parte di varie consorterie mafiose che, all'uopo, collaboravano tra loro nell'ottica di un controllo totale e condiviso del territorio; quindi, riteneva che la conferma di tale impostazione si ricavava dal contenuto di alcune conversazioni (dettagliatamente riportate) dalle quali si evinceva che nella morsa impositiva mafiosa fosse finita l'impresa [OSCURATO:PERSONA].RO. EDILE e il direttore del 'cantiere [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva subito la coartazione della propria libertà contrattuale in occasione dei lavori di costruzione del nuovo complesso parrocchiale di Pizzo, esercitata da parte di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della Prestanicola s.r.I.) per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], figlio del boss [OSCURATO:PERSONA]; aggiungeva il Tribunale che la lettura delle risultanze dell'attività captativa aveva, altresì, rivelato che tale ingerenza nei lavori di costruzione della nuova chiesa di Pizzo aveva alterato gli equilibri sottesi alla spartizione dei lavori stessi tra le diverse consorterie mafiose e aveva determinato uno stato di fibrillazione tra i vari esponenti criminali che era culminato nell'intervento di [OSCURATO:PERSONA], massimo esponente della 'ndrangheta vibonese, il quale non aveva opposto alcun veto all'inserimento dell'impresa sponsorizzata dall'[OSCURATO:PERSONA] nei lavori sul cantiere; sempre dal tenore delle conversazioni captate era risultato, altresì, che i lavori per lo sbancamento non erano stati concessi all'[OSCURATO:PERSONA] a causa dell'intervento spartitorio del Mancuso e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione e falsa applicazione dell'art.292 cod. proc. pen., nonché degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.".Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ignorato le censure difensive con le quali era stata eccepita la nullità dell'ordinanza genetica per difetto assoluto di motivazione, essendosi limitato a ritenere sufficiente l'elencazione delle principali fonti di prova oltre alla predisposizione di appositi paragrafi sulla posizione dell'indagato da parte del Giudice per le indagini preliminari; al contrario, detto Giudice nei "paragrafi" relativi alla posizione del ricorrente avrebbe utilizzato mere formule assertive, inidonee a soddisfare i requisiti motivazionali imposti dalla legge; conseguentemente, il Tribunale non avrebbe potuto procedere ad alcuna "integrazione" della motivazione del provvedimento genetico; in ogni caso, avrebbe ignorato le censure difensive, incorrendo in un chiaro difetto di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, in relazione ai reati di cui ai capi A2 e A3, "violazione e falsa applicazione dell'art. 629 cod. pen., nonché degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe operato un'errata ricostruzione degli elementi indiziari come si ricaverebbe dalle dichiarazioni dell'indagato e da quelre rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; avrebbe, altresì, omesso di valutare adeguatamente la documentazione prodotta, relativa ai rapporti commerciali tra la ditta di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].R0 EDILE; priva di riscontro sarebbe la circostanza relativa all'assegnazione della fornitura di cemento alla ditta Prestanicola, sulla base di un intervento di [OSCURATO:PERSONA], al quale si sarebbe rivolto l'[OSCURATO:PERSONA]; la totale assenza di volontà estorsiva nella fornitura di cemento e la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] volesse autonomamente e senza pressione alcuna assegnare i lavori di sbancamento alla ditta Prestanicola si evincerebbe da una conversazione intercorsa tra D'[OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Prestanicola; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di non conoscere l'[OSCURATO:PERSONA], il quale non sarebbe stato mai visto presso il cantiere di Pizzo e non sarebbe stato mai interessato per sé o per altri ai lavori di sbancamento; sarebbe, inoltre, sfuggito al Tribunale che, nell'ambito del medesimo procedimento, l'accusa avesse potuto sostenere che la ditta Prestanicola aveva ottenuto l'affidamento della fornitura non per l'intercessione dell'[OSCURATO:PERSONA], bensì grazie all'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], cui viene contestato in concorso il reato estorsivo. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 416 -bis 1 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.".L'aggravante del metodo mafioso, sempre secondo la difesa, sarebbe stata ritenuta senza effettuare alcun approfondimento in merito a eventuali condotte dalle quali potesse emergere un'esteriorizzazione della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, sia pure in forma larvata. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto, in applicazione dei principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, procedere all'apprezzamento di quegli elementi di possibile "neutralizzazione" dei contenuti della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e non limitarsi a richiamare detta presunzione. 3. In data 27.1.2022, sono stati proposti motivi nuovi, con i quali l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro è stata censurata per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai reati contestati all'indagato (punto uno) e alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen. (punto due). 3.1. Quanto al primo punto, secondo la difesa, il • Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai partecipato alle conversazioni intercettate (valorizzate ai fini della ritenuta gravità indiziaria), intervenute sempre tra altre persone e di contenuto assai "scarno"; non avrebbe, altresì, spiegato quali fossero gli elementi dimostrativi della estrinsecazione della condotta di "mediazione mafiosa" posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] e perché la vicenda avesse natura estorsiva in assenza di imposizioni subite dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato ai Carabinieri di avere scelto liberamente di affidare i lavori, tra le altre, anche alla ditta del Prestanicola; ancora, non avrebbe verificato se la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole o estemporanea, ovvero se la stessa avesse o meno stimolato o rafforzato l'azione del Prestanicola, interessato a procurarsi il lavoro sul cantiere di Pizzo e a ottenere l'aggiudicazione della commessa relativa alla fornitura del calcestruzzo; avrebbe, infine, ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al reato di cui al capo A3 della provvisoria contestazione limitandosi ad asserire che non era stato concesso all'[OSCURATO:PERSONA] di effettuare i lavori di sbancamento perché i nuovi equilibri criminali non avevano compendiato tale evenienza. 3.2. Quanto al punto due, la difesa ha contestato la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen., affermata in modo assolutamente apodittico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. Assolutamente generica è la censura relativa alla nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis cod. proc. pen., contenuta nel primo motivo di impugnazione. Al riguardo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intendere dare continuità, "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (Cass. Sez. 1, n.n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760). In dette pronunce è stato spiegato che la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che, al più, possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. Inoltre, è stato osservato che la parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate; il che non è avvenuto nel caso di specie. 2. Assolutamente generica è anche l'ulteriore censura, contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, relativa al dedotto vizio dell'ordinanza impugnata per mancanza assoluta di motivazione, nonché per omesso esame e valutazione delle doglianze difensive. 3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso - con cui si contesta il giudizio di gravità indiziaria formulato in ordine ai due reati contestati all'[OSCURATO:PERSONA] - perché basato su censure manifestamente infondate e, in ogni caso, non consentite nel presente scrutinio di legittimità. Giova, in proposito, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 4. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedinnentali operato dal Tribunale di Catanzaro non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Il Tribunale ha - sulla base delle risultanze investigative, costituite essenzialmente dagli esiti dell'attività intercettativa - ricostruito la vicenda nei termini riassunti nella prima parte della presente sentenza e ai quali ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni; qui è sufficiente ricordare che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - in tema di valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni costituisce una questione di fatto, rimessa allo scrutinio del giudice di merito, che si sottrae a quello di legittimità se motivata in conformità dei criteri della logica e delle massime di esperienza. Ebbene, delle richiamate intercettazioni il Tribunale di Catanzaro ha fornito un'interpretazione esente da vizi logico — giuridici e tale apprezzamento non può essere sindacato in questa sede se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui le conversazioni sono state recepite. Il che non è, nel caso di specie, in cui il suddetto Tribunale ha riscontrato l'ipotesi accusatoria sulla base di un esaustivo esame del contenuto delle intercettazioni, dando 3,( congruamente conto che dal tenore delle stesse risultasse evidente "l'impronta della criminalità organizzata e le logiche mafiose", che avevano influenzato la selezione delle imprese incaricate di effettuare i lavori di che trattasi. Il Tribunale, inoltre, ha individuato la condotta posta in essere dal ricorrente, ricavandola, innanzitutto, "dalle stesse affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, per primo, ha ammesso di avere ricevuto un contatto con Prestanicola e con il figlio del boss di Filadelfia, venuti a rivendicare precedenti accordi"; ha messo anche in rilievo che "nell'ottica di una lettura unitaria del compendio probatorio, l'ingerenza del Prestanicola e di [OSCURATO:PERSONA] trova invero conferma nelle intercettazioni che riguardavano non solo il [OSCURATO:PERSONA] stesso [...], ma anche altri protagonisti della vicenda inseriti nell'ambiente criminale che hanno confermato il contatto con il direttore del cantiere, anche per il tramite del direttore del cantiere [OSCURATO:PERSONA], e la pretesa dell'assegnazione dei lavori di fornitura del cemento alla ditta di Prestanicola [...]", oltre che per lo sbancamento; e ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, del tutto ossequiosa dei principi di diritto in materia di concorso di persone nel reato, che la condotta del ricorrente di avere affiancato Prestanicola, al fine di fare veicolare la pretesa di partecipare ai lavori sul cantiere per la fornitura del cemento e anche per lo sbancamento, integrasse gli estremi dei reati al medesimo contestati nei due capi della provvisoria imputazione. Nessuna contraddittorietà è dato ravvisare nella motivazione dell'ordinanza impugnata con specifico riguardo al rilievo - per la verità assolutamente generico - secondo cui l'accusa avrebbe nello stesso procedimento sostenuto ipotesi del tutto inconciliabili e cioè che la ditta Prestinicola avrebbe ottenuto l'affidamento della fornitura grazie all'intercessione di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato contestato il concorso nel reato estorsivo, e non anche dell'[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha adeguatamente valutato le censure difensive ed esaminato la documentazione prodotta, ritenendola semmai idonea ad attestare solo la regolarità apparente e formale dei rapporti commerciali ma non anche a escludere le logiche spartitorie criminali sottese all'assegnazione dei lavori, esplorabili attraverso una lettura organica del compendio intercettativo dal tenore univoco e incontestabile. 5. Inammissibili sono anche le doglianze, contenute nel terzo motivo di impugnazione, con le quali il ricorrente censura l'ordinanza impugnata con riguardo alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen.. La motivazione svolta dal Tribunale di Catanzaro, che ha messo in rilievo il "peculiare contesto in cui sono avvenuti i fatti" e considerato come l'operato dell'indagato avesse "certamente contribuito all'apertura di nuove prospettive di guadagno, in particolare per Traemeesa copia ex art. 23 n. i ter L. 8-8-95 n. 332 3oma, lì 21 MAR. 202 l'impresa accreditata dal Prestanicola, alimentando in tal modo il controllo nel settore edilizio e rafforzando il meccanismo spartitorio imposto a monte", è esente da vizi logico - giuridici sindacabili nel presente scrutinio di legittimità. 6. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso con il quale si censura l'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento. Il Tribunale ha evidenziato come, in relazione ai reati contestati all'[OSCURATO:PERSONA], aggravati ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen., sussistesse la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; ha, altresì, osservato come non vi fossero elementi sulla base dei quali escludere la ricorrenza di dette esigenze ovvero ritenere che le stesse potessero essere soddisfatte con altre misure. Trattasi di motivazione assolutamente adeguata e congrua che resiste alle doglianze difensive con le quali il ricorrente, in maniera del tutto generica, sostiene che vi sarebbero elementi di possibile "neutralizzazione" dei contenuti della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, senza, però, specificare quali sarebbero stati gli elementi non apprezzati dal Tribunale e da quali risultanze essi sarebbero stati evincibili. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 8. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 09494/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris