CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2025
Cassazione n. 20435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
blica udienza alla presenzadelle parti, a seguito di rituale richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 611,comma 1-bis, cod. proc. pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, EttorePedicini, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice delriesame, annullava l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato nei confronti diNicolantonio [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, limitatamente aireati di cui ai capi 3-5-20 di imputazione provvisoria; confermava, invece, ilgiudizio di gravità indiziaria per l’addebito di cui al capo 1 (art. 512 bis cod. pen)e sostituiva la misura carceraria con quella dell’obbligo trisettimanale dipresentazione alla polizia giudiziaria.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 110-512 bis cod.pen. e 273 codice di rito in punto di concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto diintestazione fittizia della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestato al capo 1di imputazione provvisoria.Assume la difesa ricorrente che non è configurabile alcuna condottapartecipativa dell’indagato al reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. che è fattispeciead esecuzione istantanea con effetti permanenti e si consuma al momento dellaintestazione fittizia del bene, a nulla rilevando l’ausilio prestato al permanere dellasituazione giuridica successiva all’operazione di trasferimento che costituisce unpost factum non punibile.A tale principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ilTribunale del riesame non si è uniformato.All’udienza camerale si era infatti documentato che [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto comeimpiegato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo in data 3 marzo 2022, mentre l’ipotizzatacondotta di trasferimento fraudolento si sarebbe realizzata- stando allaimputazione provvisoria- in epoca precedente dapprima con l’iscrizione in data 28gennaio 2021 della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (cugino diPasquale [OSCURATO:PERSONA]) e poi definitivamente cristallizzata il giorno 11 gennaio 2022con il conferimento della stessa azienda alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.,A fronte di tali circostanze fattuali, il Tribunale del riesame non ha in alcun modoesplicitato quale contributo materiale o morale abbia fornito [OSCURATO:PERSONA] (soggettoterzo, diverso dall’effettivo dominus del bene trasferito e dall’intestatarioapparente) nella concretizzazione dell’intestazione fraudolenta contestata e haipotizzato un accordo preventivo tra l’odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che èdel tutto congetturale, a nulla rilevando il richiamo a inconferenti conversazioniintercettate nel 2024 (tra cui quella del 18/07/2024 intercorsa tra l’indagato eIrene [OSCURATO:PERSONA]), ben successive alla ipotizzata attribuzione fraudolenta della [OSCURATO:SOCIETA]L’ordinanza impugnata è, del resto, intrinsecamente contraddittoria, laddove haescluso la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] per l’analoga fattispecie contestata alcapo 3) di imputazione provvisoria proprio evidenziando che l’interessamento dicostui alla attività commerciale [OSCURATO:PERSONA] era emersa solo nell’anno 2024 e cioèdopo oltre quattro anni dalla intestazione fittizia della stessa.2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente il ruolo diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., società riconducibile a PasqualeSarcina.Il Tribunale del riesame non ha indicato le circostanze dimostrative di talepur ammettendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva semplicemente affiancato [OSCURATO:PERSONA] nellaconduzione dell’azienda e pur riconoscendo che costei se ne era occupatarealmente - ha contraddittoriamente attribuito all’odierno ricorrente la qualifica diamministratore di fatto.Ribadisce la difesa ricorrente che, al momento della ipotizzata intestazionefraudolenta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (gennaio 2022), [OSCURATO:PERSONA] non era statoneppure assunto presso tale società e durante la pendenza di tale rapportolavorativo non vi era stata alcuna modifica dell’assetto sociale, né unaridistribuzione di quote.Si assume inoltre che il Tribunale del riesame ha dato rilievo alla circostanzache [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio reso il 12/11/2025 (allegato al presentericorso) aveva ammesso di essere a conoscenza che l’investimento nella aziendaSurgel [OSCURATO:PERSONA] proveniva da [OSCURATO:PERSONA] e di avere affiancato la nipote dicostui nella gestione in quanto giovane ed inesperta.In realtà, il collegio ha travisato le dichiarazioni atteso che l’odierno ricorrenteaveva invece affermato che la proposta di lavorare presso la [OSCURATO:PERSONA] gli erastata fatta nel marzo 2022 da [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] aveva “apertol’azienda” per garantire un futuro alla figlia ed utilizzato denaro del tutto lecito inquanto proveniente da una procedura di riparazione per ingiusta detenzione; taleportato dichiarativo, ove correttamente considerato nel suo contenuto, esclude lagravità indiziaria del reato contestato anche sotto il profilo dell’elementosoggettivo.2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in punto di sussistenza di attuali esigenze cautelari.L’ordinanza impugnata non è corredata dall’esposizione di ragionigiustificative circa le ravvisate necessità specialpreventive a fronte dell’unico reatoper il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria, peraltro risalente ad oltre 5 annifa e della incensuratezza dell’indagato, privo anche di pendenze giudiziarie;apodittica ed assertiva è l’argomentazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe asservitoai voleri dei membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] a cui è legato anche da rapportiparentali.3. Con motivi nuovi depositati in data 25 marzo 2026 la difesa ricorrentereitera alcune delle argomentazioni spese nei primi due motivi del ricorsoprincipale e rappresenta (documentandola) la circostanza sopravvenutaall’impugnazione costituita dalla revoca del sequestro preventivo impeditivodisposta dal Pubblico Ministero in data 02/03/2026, con restituzione dell’interocompendio aziendale della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. alla proprietaria esupposta intestataria fittizia [OSCURATO:PERSONA].Tale dato fattuale ancor più dimostrerebbe il già censurato vulnusdell’ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza di un accordoillecito preventivo tra [OSCURATO:PERSONA] ed i correi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per larealizzazione di intestazione fraudolenta, ma anche con riguardo alla sussistenzadel dolo specifico richiesto per la fattispecie di cui all’art. 512 bis cod. pen. e sipone, comunque, come logicamente inconciliabile con tali assunti.La difesa ricorrente richiama inoltre le deduzioni contenute nel terzo motivodel ricorso principale in punto di attualità di esigenze cautelari evidenziando, qualeulteriore sopravvenuto elemento di novità, che il Giudice per le indagini preliminariin data 16 marzo 2026 ha revocato ogni misura cautelare nei confronti di IreneSarcina (supposta intestataria fittizia) ed anche di [OSCURATO:PERSONA] (che, secondol’impostazione accusatoria, avrebbe ricoperto un ruolo sovrapponibile e specularea quello delineato a carico di [OSCURATO:PERSONA]) proprio facendo leva sulla intervenuta revocadel sequestro, collegato alla contestazione per la quale [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto amisura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2. Manifestamente destituiti di fondamento sono il primo ed il secondo motivodi ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto correlati tra loro.Si tratta di doglianze generiche in quanto, per come prospettate, denuncianosolo apparentemente un errore logico o giuridico e un vizio motivazionale, anchesotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese dall’indagato in sede diinterrogatorio di garanzia, risolvendosi di fatto nella mera reiterazione di deduzionidifensive, sul piano della gravità indiziaria, ciascuna disattesa dal Tribunale delriesame con argomentazioni in fatto, aderenti alle risultanze investigative, ecorrette in punto di diritto.Al cospetto di una logica e adeguata motivazione, la Corte di cassazione,anche in tema di impugnazioni cautelari, non ha alcun potere di revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degliindizi, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile delgiudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale nellasuccessiva fase di riesame.Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esamedell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a duerequisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'attoincensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.Il collegio della cautela ha delineato la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] alcontestato reato attribuzione fittizia della titolarità della azienda [OSCURATO:PERSONA] ed interpretando le conversazioni intercettate in corso di indagini,tutt’altro che inconferenti per come richiamate nel provvedimento impugnata ma,anzi, di pregnante rilievo, ancorché raccolte in epoca successiva alla realizzazionedell’illecito.Dal contenuto dei dialoghi (riportati nel loro tenore testuale) e dalla lorosequenza logica, il Tribunale ha innanzitutto ricostruito i vari passaggi dellaazienda in questione e ha individuato il ruolo di amministratore di fatto (e non giàdi mero impiegato, con funzioni semplicemente esecutive) in capo all’odiernoricorrente il quale aveva tenuto contatti diretti proprio con [OSCURATO:PERSONA] (all’epocaristretto in carcere per espiazione di pena) confrontandosi sulle decisioni daassumere e ragguagliandolo sull’andamento dell’impresa, sul portafoglio clienti maanche sui pagamenti incassati e a lui spettanti.Da ciò ha dunque tratto la logica conclusione che [OSCURATO:PERSONA] era il verodominus della azienda il quale, essendo in stato di detenzione, aveva intestatofittiziamente le quote sociali alla figlia [OSCURATO:PERSONA], giovane ed inesperta, facendolaaffiancare anche da [OSCURATO:PERSONA] (unitamente alla moglie e a [OSCURATO:PERSONA]), così dapotere gestire gli affari, sebbene in carcere.Il collegio ha poi dato conto che i dati investigativi non solo deponevano nelsenso di una concreta gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della società le cui quoteformalmente erano state intestate alla figlia di [OSCURATO:PERSONA] ma, sul piano logico,davano anche conto – quantomeno ai fini del giudizio di gravità indiziaria – di unprevio accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e l’odierno ricorrente in base al quale Sarcinamedesimo, prima di procedere all’intestazione delle quote, aveva ottenuto ladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a gestire l’attività di impresa, il quale aveva così agevolatol’operazione di trasferimento fraudolento, concorrendo alla stessa nel momentodella sua consumazione.Al riguardo, lungi dall’affidarsi a mere congetture, ha valorizzato il complessivoquadro captativo, ma anche la tempistica della assunzione di [OSCURATO:PERSONA] alledipendenze della società (solo formalmente in qualità di impiegato, alla luce delconcreto ruolo gestorio svelato dalle conversazioni intercettate) che era avvenutaa distanza di solo poco più di un mese dalla definitiva cristallizzazionedell’intestazione delle quote alla figlia e, infine, le stesse dichiarazioni resedall’indagato il quale aveva dichiarato che l’investimento aziendale era stato fattoproprio da [OSCURATO:PERSONA], sia pure, a suo dire, con proprie lecite risorse economiche eche egli aveva effettivamente affiancato la di lui figlia ventenne, del tuttoinesperta, insieme al coindagato [OSCURATO:PERSONA] (si veda pag. 9 del verbale diinterrogatorio di garanzia allegato al ricorso che, sul punto, non risulta affattotravisato nel suo contenuto, ben diversamente da quanto assume la difesaricorrente).Si tratta di un costrutto argomentativo che individua indici di una condottaconcorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dell’intestazione fraudolenta fondati sulleobiettive risultanze investigative, che è scevro da manifeste illogicità e conformeal principio secondo cui concorre nel reato di intestazione fraudolenta di beni dicui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto extraneus, diverso dal titolare occultodel bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore difatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordocon l'intraneus, tale da agevolare l'intestazione fittizia (Sez. 2 n. 27123 del03/05/2023, Carnovale, Rv 284796-03).Non si ravvisa alcun profilo di contraddittorietà dell’impugnata ordinanzaladdove la gravità indiziaria è stata affermata in capo a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alcapo 1) di imputazione provvisoria ed invece esclusa per l’addebito sub 3) relativoalla intestazione fittizia del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al quale il Tribunale hacoerentemente osservato che le risultanze investigative non erano idonee adimostrare neppure una gestione di tale attività commerciale da partedell’indagato, ben diversamente dal quadro captativo emerso con riferimento allaazienda [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha anche esaminato il rilievo difensivo in ordine alla provenienzalecita delle risorse impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto delle quote sociali intestatealla figlia (la provvista era rappresentata dalla somma riconosciuta a costui a titolodi riparazione per ingiusta detenzione, come sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio di garanzia) osservando che non era stata fornita la prova che taleindennizzo fosse stato effettivamente incassato in epoca precedenteall’operazione, benché agevolmente documentabile con la semplice produzionedell’estratto di conto corrente dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Del pari, il collegio della cautela ha adeguatamente affrontato, sul piano dellagravità indiziaria, il profilo della consapevolezza da parte dell’odierno ricorrentedella finalità elusiva perseguita da [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’intestazione fittizia allafiglia della azienda [OSCURATO:PERSONA].Con argomentazioni immuni da vizi logici, ha valorizzato, al riguardo, gli strettirapporti di parentela e affinità tra [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] ma anche il legamefortemente fiduciario intessuto proprio con [OSCURATO:PERSONA], tanto da esserglistata affidata la gestione di tale attività di impresa mentre questi era in carcere;da tale stretta relazione ha tratto la conclusione, non manifestamente illogica, cheBinetti era pienamente conscio della carriera criminale di costui e della suapotenziale assoggettabilità ad aggressioni del patrimonio da parte della autoritàgiudiziaria in quanto attinto già nel 2019 da misura cautelare per associazione adelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo di capo-promotore (consuccessiva condanna definitiva a 22 anni di reclusione) in espiazione e sottopostosempre nel medesimo anno a misura di prevenzione personale per la durata di treanni.Conclusivamente, l’ordinanza impugnata è immune da censure sotto il profilodella ritenuta gravità indiziaria ed il novum sopravvenuto richiamato dalla difesaricorrente nei motivi nuovi non può spiegare alcun effetto sull’impiantomotivazionale.La circostanza sopravvenuta costituita dalla revoca del sequestro preventivoimpeditivo disposta dal Pubblico ministero in data 02/03/2026 con restituzionedella [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], supposta intestataria fittizia, non solo erasconosciuta al collegio della cautela all’atto della decisione ma, allo stato, è unelemento palesemente irrilevante in quanto il relativo provvedimento ( allegato aimotivi nuovi) è del tutto silente in ordine alle ragioni della intervenuta revoca dellamisura ablativa, limitandosi ad indicare genericamente il venir meno dellanecessità del sequestro.3. Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza ecomunque manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di attualiesigenze cautelari.Premesso che in capo all’odierno ricorrente è stata ritenuta anche l’esigenzadi cui all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen., non censurata in sede di riesame, ilcollegio della cautela ha fornito adeguata motivazione in punto di attuale pericolodi reiterazione, pur a fronte del ridimensionamento del quadro di gravità indiziariariconosciuto esclusivamente con riferimento al capo 1) di imputazione provvisoria.Va ricordato che l’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sussistea prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità diricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficienteformulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476; Sez. 3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez.2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).Ebbene, il Tribunale del riesame ha condotto il giudizio sul pericolo direiterazione conformemente agli indici richiamati dando conto della gravità delfatto per il quale ha ritenuto la gravità indiziaria, del ruolo pregnante svolto daBinetti che aveva non solo concorso nella realizzazione dell’operazione diintestazione fittizia ma aveva, successivamente ad essa, anche gestito in primapersona l’attività aziendale sopperendo alla assenza del vero dominus, ristretto incarcere con il quale era in strettissimi rapporti.La condizione di incensuratezza dell’odierno ricorrente ed ilridimensionamento del complessivo quadro di gravità indiziaria non sono statiaffatto trascurati dal collegio che, proprio in ragione di ciò, in piena aderenza alprincipio di proporzionalità, ha sostituito la misura carceraria con quella nondetentiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.La circostanza sopravvenuta all’ordinanza impugnata introdotta con i motivinuovi e costituita dalla revoca della misura cautelare nei confronti delle coindagateIrene [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non inficia ovviamente la correttezza dell’ordinanzaimpugnata; pur potendo in astratto incidere anche sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] dovràessere semmai sottoposta al giudice procedente con richiesta ex art. 299 cod.proc. pen.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il giorno 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini