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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43310/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] VaZlerio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 agosto 1980 avverso la sentenza della Corte di Apello di Roma del t18 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Roma [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha partialmente accolto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma lo ha condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per più fatti di resistenza uniti dal vincolo della continuazione.

In particolare, fermo il giudizio di responsabilità, la Corte del merito ha concesso all'appellante le circostanze attuanti generiche, considerate equivalenti alla recidiva specifica e infraquinquennale ritenuta in primo grado, e il ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta ad anni uno di reclusione per il rito. 2.Impugna la difesa dell'imputato e deduce violazione di legge e vizi della motivazione anche sotto il versante del travisamento probatorio, in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della continuazione interna per la pluralità di fatti di resistenza ritenuti dai giudici del merito, considerato che sia in primo che in secondo grado i giudici erroneamente avrebbero valorizzato condotte di resistenza realizzate in caserma quando, di contro, siffatti agiti erano unicamente riferibili al concorrente Piszczek, l'unico ad aver posto contegni oppositivi in tale sede oltre che presso la stazione ferroviaria.

Luogo, quest'ultimo, esclusivo teatro dell'azione delittuosa ascrivibile al ricorrente, unicamente riferibile alle condotte realizzate ai danni degli operanti intervenuti in ausilio del tenente Ricchiuto, la cui posizione, invece, ad avviso della difesa, non poteva essere valorizzata perché lo stesso non era in servizio nel momento in cui venne attinto dalle minacce proferite dall'imputato.

Nel corpo del medesimo motivo, inoltre, si contesta il difetto di motivazione quanto all'aumento apportato per la motivazione, non giustificato dall'argomentare del Tribunale e contrastato con apposito motivo di appello pretermesso dalla Corte del merito.

3. Con altro motivo, la difesa ribadisce l'illegittima applicazione della recidiva specifica oltre che infraquinquennale, avendo la contestazione fatto unicamente riferimento a quest'ultima connotazione e non alla prima.

Ragione di doglianza non neutralizzata dalla ritenuta equivalenza delle generiche accordate in appello, atteso che il portato della recidiva erroneamente considerato non poteva che avere influito sul giudizio di bilanciamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso legati alla determinazione della pena si sono rilevati fondati e impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte competente per nuovo giudizio sul punto.

Di contro, sono manifestamente infondate le censure dirette a contrastare il giudizio di responsabilità che, dunque, deve ritenersi ormai definitivo.

2. Le doglianze esposte con il primo motivo, nella parte in cui si contesta la responsabilità dell'imputato ricorrente per i diversi fatti di resistenza allo stesso S ascritti, risultano all'evidenza smentite dalla situazione in fatto conformemente ricostruita dalle due sentenze di merito.

3. La lettura di tali decisioni consente di evidenziare, infatti, che il tenente Ricchiuto, in abiti civili, venne aggredito da Valci e Piszczek mentre si trovava in viaggio sul treno della linea [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, Valci lo avrebbe minacciato di morte se non gli avesse consegnato il cellulare.

Per tale fatto i due imputati sono stati separatamente giudicati.

In ragione della detta aggressione, Ricchiuto ebbe ad allertare telefonicamente il comando dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (che lo stesso guidava) e, giuntb alla stazione di Roma, una volta sceso dal treno con i due imputati e alla presenza della pattuglia intervenuta, rendeva nota la sua qualifica soggettiva, invitando i due a "seguirli in caserma" per identificarli.

In questo frangente, il ricorrente, opponendosi all'atto, avrebbe proferito nei confronti del Ricchiuto le minacce descritte nell'imputazione (non me ne frega niente che sei un carabiniere ... sei in borghese... posa le valige che te voglio menà, te stacco la testa dal collo...") e si sarebbe scagliato nei confronti di quest'ultimo, senza tuttavia riuscire ad aggredirlo fisicamente per l'intervento degli altri operanti intervenuti a supporto.

Da qui anche la resistenza non passiva realizzata nei confronti degli operanti, nel tentativo di divincolarsi dalla loro presa.

Trageriti in caserma, il solo Piszczek avrebbe realizzato altre condotte di resistenza.

4. Ciò posto, nel determinare la pena nei confronti del ricorrente, il Giudice di primo grado ebbe a fare esplicito riferimento alla "continuazione" tra l'aggressione realizzata ai danni del Ricchiuto (determinando la pena base per questo fatto in anni uno e mesi due di reclusione) e le condotte di resistenza rese verso gli operanti in divisa (per le quali ha apportato unitariamente sei mesi di reclusione).

All'evidenza, dunque, non ebbe a considerare i fatti posti in essere in caserma dal solo Piszczek, anche se, generando l'equivoco che si pone a fondamento del primo motivo di ricorso, nel corpo della motivazione, nel ritenere la continuazione, ebbe anche a riferirsi a condotte tenute da entrambi gli imputati, in tempi e in luoghi diversi, senza distinguere le due posizioni.

5. Compulsata sul tema della "continuazione", la Corte del merito ha confermato la pluralità dei fatti di resistenza da valorizzare, evidenziando, a suo avviso, la correttezza della valutazione resa dal Tribunale per un verso alla luce delle due diverse fasi di realizzazione della condotta ( in stazione e in caserma) e dunque replicando l'apparente situazione equivoca che aveva caratterizzato in parte qua la sentenza appellata (per quanto detto, neutralizzata da quanto poi argomentato in punto di pena) nel non distinguere tra i due imputati rispetto alla situazione in fatto realizzata in caserma; per altro verso, richiamandosi alla pluralità dei fatti di resistenza in considerazione dei diversi soggetti qualificati attinti dalla condotta oppositiva, aspetto che nel caso deve ritenersi decisivo rispetto ad una coerente configurazione delle condotte ascritt2 al Valci.

Al contempo, la sentenza gravata non ha modificato il percorso tracciato dal Tribunale nel pervenire alla determinazione del trattamento punitivo, implicitamente replicato salvo che con riferimento alla misura finale della pena applicata, ridotta anche in conseguenza delle riconosciute attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva (con conseguente espunzione dell'aumento in origine determinato da quest'ultima).

5.1. Ciò precisato, non v'è ragione per ritenere, dunque, che l'equivoco determinato dalla motivazione della prima decisione, all'evidenza ininfluente nel quadro complessivo delle valutazioni sottese alla sentenza appellata sul piano della effettiva attribuzione al Valci delle condotte contestate e della pena in conseguenza irrogata, non sia rimasto tale anche nella determinazione della pena comminata in appello (ridotta anche nel complessivo portato della sanzione applicata tra fatto più grave e ulteriori reatOsatellitt), quantificata, quindi, senza mai considerare, tra i fatti valutati sul piano del trattamento sanzionatorio applicato, le frazioni di condotta avvenute presso la caserma, non riferibili all'odierno ricorrente.

5.2. Del resto, che i più fatti di resistenza riscontrati, nel caso, vadano ricondotti all'ipotesi del concorso formale (come sembra più corretto affermare in ragione del medesimo contesto fattuale: cfr. Sez.

U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771) piuttosto che a quello della continuazione è valutazione che nella specie non muta i termini del giudizio, da spendere sulla tenuta della decisione adottata, considerata la medesima disciplina sanzionatoria dettata, per tali istituti, dall'art 81 cod. pen. e quindi l'assenza di qualsivoglia interesse al rilievo da parte dell'imputato ricorrente.

5.3. Né, infine, colgono nel segno le doglianze esposte dal primo motivo di ricorso nella parte in cui si esclude la configurabilità della resistenza con riguardo alle minacce rivolte al Ricchiuto.

All'evidenza, infatti, anche i contegni in questione sono stati coerentemente apprezzati nell'ottica dell'art. 337 cod. pen., perché posti in essere quando il suddetto si era già qualificato e mirava, in linea con la sua qualifica, a condurre gli imputati in caserma per l'identificazione.

Da qui la manifesta infondatezza delle censure dirette a contestare il giudizio di respctnsabilità.

6. Sono invece fondate le doglianze con le quali si censura la motivazione spesa nel giustificare l'aumento apportato ai sensi dell'art 81, comma 1, cod. pen. e la recidiva, ritenuta ai sensi del comma 3 dell'art 99 cod. pen in difformità dal tenore oggettivo dell'imputazione.

6.1. Sotto il primo versante, va messo in evidenza come la sentenza gravata abbia ridotto il portato della pena comminata in primo grado, anche a prescindere dalla diminuzione conseguenziale alla espunzione dell'aumento (sei mesi) per la recidiva quale effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, non accordate dal primo giudice, e del reso giudizio di equivalenza tra le dette circostanze.

Se il Tribunale aveva irrogato per i fatti ritenuti complessivi 20 mesi di reclusione (di cui 14 per il fatto realizzato ai danni del Ricchiuto, ritenuto più grave), la Corte territoriale ne ha invece applicati complessivi 18 poi ridotti a 12 per il rito.

Tale rideterminazione, tuttavia, risulta operata senza precisare a quale polo di giudizio, tra fatto più grave e reato satellite ( al primo , al secondo o in tesi anche ad entrambi), sia riferibile la riduzione operata nonché senza fornire alcuna giustificazione rispetto alle scelte dosinnetriche adottate, distinguendo, con la dovuta specificità, tra pena irrogata per il fatto più grave e aumento apportato per l'ulteriore reato e soffermandosi in via argomentativa sulle relative conclusioni adottata per ciascuna di tali componenti.

Da qui la fondatezza del denunziato difetto di motivazione.

6.2. È fondata anche la censura inerente alla recidiva.

La contestazione non recava infatti il riferimento esplicito alla recidiva specifica ma solo a quella infraquinquennale e l'aggravante, in coerenza, poteva essere riconosciuta unicamente nei limiti oggettivi dell'imputazione, estranei all'ipotesi di cui all'art. 99, comma 3, cod. pen. considerata, di contro, dai giudici del merito.

E tanto finisce per sfalsare implicitamente il giudizio di bilanciamento operato in termini di equivalenza con le generiche riconosciute in appello, che andrà dunque nuovamente operato dal giudice del rinvio alla luce del portato effettivo della recidiva contestata e da ritenere.

Dar;annullamento della decisione impugnata nei termini precisati dal dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e O rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. re, -' )Dichiara inammissibile il ricorso nel r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] VaZlerio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 agosto 1980 avverso la sentenza della Corte di Apello di Roma del t18 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Roma [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha partialmente accolto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma lo ha condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per più fatti di resistenza uniti dal vincolo della continuazione. In particolare, fermo il giudizio di responsabilità, la Corte del merito ha concesso all'appellante le circostanze attuanti generiche, considerate equivalenti alla recidiva specifica e infraquinquennale ritenuta in primo grado, e il ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta ad anni uno di reclusione per il rito. 2.Impugna la difesa dell'imputato e deduce violazione di legge e vizi della motivazione anche sotto il versante del travisamento probatorio, in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della continuazione interna per la pluralità di fatti di resistenza ritenuti dai giudici del merito, considerato che sia in primo che in secondo grado i giudici erroneamente avrebbero valorizzato condotte di resistenza realizzate in caserma quando, di contro, siffatti agiti erano unicamente riferibili al concorrente Piszczek, l'unico ad aver posto contegni oppositivi in tale sede oltre che presso la stazione ferroviaria. Luogo, quest'ultimo, esclusivo teatro dell'azione delittuosa ascrivibile al ricorrente, unicamente riferibile alle condotte realizzate ai danni degli operanti intervenuti in ausilio del tenente Ricchiuto, la cui posizione, invece, ad avviso della difesa, non poteva essere valorizzata perché lo stesso non era in servizio nel momento in cui venne attinto dalle minacce proferite dall'imputato. Nel corpo del medesimo motivo, inoltre, si contesta il difetto di motivazione quanto all'aumento apportato per la motivazione, non giustificato dall'argomentare del Tribunale e contrastato con apposito motivo di appello pretermesso dalla Corte del merito. 3. Con altro motivo, la difesa ribadisce l'illegittima applicazione della recidiva specifica oltre che infraquinquennale, avendo la contestazione fatto unicamente riferimento a quest'ultima connotazione e non alla prima. Ragione di doglianza non neutralizzata dalla ritenuta equivalenza delle generiche accordate in appello, atteso che il portato della recidiva erroneamente considerato non poteva che avere influito sul giudizio di bilanciamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso legati alla determinazione della pena si sono rilevati fondati e impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte competente per nuovo giudizio sul punto. Di contro, sono manifestamente infondate le censure dirette a contrastare il giudizio di responsabilità che, dunque, deve ritenersi ormai definitivo. 2. Le doglianze esposte con il primo motivo, nella parte in cui si contesta la responsabilità dell'imputato ricorrente per i diversi fatti di resistenza allo stesso S ascritti, risultano all'evidenza smentite dalla situazione in fatto conformemente ricostruita dalle due sentenze di merito. 3. La lettura di tali decisioni consente di evidenziare, infatti, che il tenente Ricchiuto, in abiti civili, venne aggredito da Valci e Piszczek mentre si trovava in viaggio sul treno della linea [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, Valci lo avrebbe minacciato di morte se non gli avesse consegnato il cellulare. Per tale fatto i due imputati sono stati separatamente giudicati. In ragione della detta aggressione, Ricchiuto ebbe ad allertare telefonicamente il comando dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (che lo stesso guidava) e, giuntb alla stazione di Roma, una volta sceso dal treno con i due imputati e alla presenza della pattuglia intervenuta, rendeva nota la sua qualifica soggettiva, invitando i due a "seguirli in caserma" per identificarli. In questo frangente, il ricorrente, opponendosi all'atto, avrebbe proferito nei confronti del Ricchiuto le minacce descritte nell'imputazione (non me ne frega niente che sei un carabiniere ... sei in borghese... posa le valige che te voglio menà, te stacco la testa dal collo...") e si sarebbe scagliato nei confronti di quest'ultimo, senza tuttavia riuscire ad aggredirlo fisicamente per l'intervento degli altri operanti intervenuti a supporto. Da qui anche la resistenza non passiva realizzata nei confronti degli operanti, nel tentativo di divincolarsi dalla loro presa. Trageriti in caserma, il solo Piszczek avrebbe realizzato altre condotte di resistenza. 4. Ciò posto, nel determinare la pena nei confronti del ricorrente, il Giudice di primo grado ebbe a fare esplicito riferimento alla "continuazione" tra l'aggressione realizzata ai danni del Ricchiuto (determinando la pena base per questo fatto in anni uno e mesi due di reclusione) e le condotte di resistenza rese verso gli operanti in divisa (per le quali ha apportato unitariamente sei mesi di reclusione). All'evidenza, dunque, non ebbe a considerare i fatti posti in essere in caserma dal solo Piszczek, anche se, generando l'equivoco che si pone a fondamento del primo motivo di ricorso, nel corpo della motivazione, nel ritenere la continuazione, ebbe anche a riferirsi a condotte tenute da entrambi gli imputati, in tempi e in luoghi diversi, senza distinguere le due posizioni. 5. Compulsata sul tema della "continuazione", la Corte del merito ha confermato la pluralità dei fatti di resistenza da valorizzare, evidenziando, a suo avviso, la correttezza della valutazione resa dal Tribunale per un verso alla luce delle due diverse fasi di realizzazione della condotta ( in stazione e in caserma) e dunque replicando l'apparente situazione equivoca che aveva caratterizzato in parte qua la sentenza appellata (per quanto detto, neutralizzata da quanto poi argomentato in punto di pena) nel non distinguere tra i due imputati rispetto alla situazione in fatto realizzata in caserma; per altro verso, richiamandosi alla pluralità dei fatti di resistenza in considerazione dei diversi soggetti qualificati attinti dalla condotta oppositiva, aspetto che nel caso deve ritenersi decisivo rispetto ad una coerente configurazione delle condotte ascritt2 al Valci. Al contempo, la sentenza gravata non ha modificato il percorso tracciato dal Tribunale nel pervenire alla determinazione del trattamento punitivo, implicitamente replicato salvo che con riferimento alla misura finale della pena applicata, ridotta anche in conseguenza delle riconosciute attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva (con conseguente espunzione dell'aumento in origine determinato da quest'ultima). 5.1. Ciò precisato, non v'è ragione per ritenere, dunque, che l'equivoco determinato dalla motivazione della prima decisione, all'evidenza ininfluente nel quadro complessivo delle valutazioni sottese alla sentenza appellata sul piano della effettiva attribuzione al Valci delle condotte contestate e della pena in conseguenza irrogata, non sia rimasto tale anche nella determinazione della pena comminata in appello (ridotta anche nel complessivo portato della sanzione applicata tra fatto più grave e ulteriori reatOsatellitt), quantificata, quindi, senza mai considerare, tra i fatti valutati sul piano del trattamento sanzionatorio applicato, le frazioni di condotta avvenute presso la caserma, non riferibili all'odierno ricorrente. 5.2. Del resto, che i più fatti di resistenza riscontrati, nel caso, vadano ricondotti all'ipotesi del concorso formale (come sembra più corretto affermare in ragione del medesimo contesto fattuale: cfr. Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771) piuttosto che a quello della continuazione è valutazione che nella specie non muta i termini del giudizio, da spendere sulla tenuta della decisione adottata, considerata la medesima disciplina sanzionatoria dettata, per tali istituti, dall'art 81 cod. pen. e quindi l'assenza di qualsivoglia interesse al rilievo da parte dell'imputato ricorrente. 5.3. Né, infine, colgono nel segno le doglianze esposte dal primo motivo di ricorso nella parte in cui si esclude la configurabilità della resistenza con riguardo alle minacce rivolte al Ricchiuto. All'evidenza, infatti, anche i contegni in questione sono stati coerentemente apprezzati nell'ottica dell'art. 337 cod. pen., perché posti in essere quando il suddetto si era già qualificato e mirava, in linea con la sua qualifica, a condurre gli imputati in caserma per l'identificazione. Da qui la manifesta infondatezza delle censure dirette a contestare il giudizio di respctnsabilità. 6. Sono invece fondate le doglianze con le quali si censura la motivazione spesa nel giustificare l'aumento apportato ai sensi dell'art 81, comma 1, cod. pen. e la recidiva, ritenuta ai sensi del comma 3 dell'art 99 cod. pen in difformità dal tenore oggettivo dell'imputazione. 6.1. Sotto il primo versante, va messo in evidenza come la sentenza gravata abbia ridotto il portato della pena comminata in primo grado, anche a prescindere dalla diminuzione conseguenziale alla espunzione dell'aumento (sei mesi) per la recidiva quale effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, non accordate dal primo giudice, e del reso giudizio di equivalenza tra le dette circostanze. Se il Tribunale aveva irrogato per i fatti ritenuti complessivi 20 mesi di reclusione (di cui 14 per il fatto realizzato ai danni del Ricchiuto, ritenuto più grave), la Corte territoriale ne ha invece applicati complessivi 18 poi ridotti a 12 per il rito. Tale rideterminazione, tuttavia, risulta operata senza precisare a quale polo di giudizio, tra fatto più grave e reato satellite ( al primo , al secondo o in tesi anche ad entrambi), sia riferibile la riduzione operata nonché senza fornire alcuna giustificazione rispetto alle scelte dosinnetriche adottate, distinguendo, con la dovuta specificità, tra pena irrogata per il fatto più grave e aumento apportato per l'ulteriore reato e soffermandosi in via argomentativa sulle relative conclusioni adottata per ciascuna di tali componenti. Da qui la fondatezza del denunziato difetto di motivazione. 6.2. È fondata anche la censura inerente alla recidiva. La contestazione non recava infatti il riferimento esplicito alla recidiva specifica ma solo a quella infraquinquennale e l'aggravante, in coerenza, poteva essere riconosciuta unicamente nei limiti oggettivi dell'imputazione, estranei all'ipotesi di cui all'art. 99, comma 3, cod. pen. considerata, di contro, dai giudici del merito. E tanto finisce per sfalsare implicitamente il giudizio di bilanciamento operato in termini di equivalenza con le generiche riconosciute in appello, che andrà dunque nuovamente operato dal giudice del rinvio alla luce del portato effettivo della recidiva contestata e da ritenere. Dar;annullamento della decisione impugnata nei termini precisati dal dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e O rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. re, -' )Dichiara inammissibile il ricorso nel r
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