CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2025
Cassazione n. 29590/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12884/2025 [OSCURATO:PERSONA] vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; in procedura a trattazione scritta. 1. Con ordinanza emessa in data 10 marzo 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare presentate da XXXXXXXXXXXXXX in riferimento al divieto derivante dalla disposizione di legge di cui all’art.58 quater ord.pen. (revoca di precedente misura alternativa) oltre alla entità della pena superiore a due anni. 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXX. Si deduce erronea applicazione di legge. In premessa si evidenzia che il 6 maggio del 2024 vi è stata – effettivamente – una revoca di precedente misura alternativa. Ciò posto si evidenzia che a seguito di concessione di liberazione anticipata la pena da espiare era inferiore a due anni al momento della domanda. Inoltre si evidenzia che la precedente misura oggetto di revoca era rappresentata da un affidamento in prova «terapeutico» ai sensi dell’art.94 del dPR n.309/’90 e pertanto la domanda di nuova misura alternativa non era da dichiararsi inammissibile ma andava valutata nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, in rapporto alla doglianza introdotta in riferimento alla esistenza o meno del divieto – assorbente – ex art. 58 quater ord.pen. . Ed invero se da un lato è esatto sostenere che la revoca dell’affidamento in prova terapeutico (di cui all’art. 94 del dPR n.309/’90) non determina l’effetto ostativo temporaneo di cui all’art.58 quater ord.pen. ( v. Sez. I n. 24425 del 26.03.2023, tv 284634) è altrettanto vero che la difesa non allega alcun provvedimento giudiziario da cui rilevare la tipologìa di misura alternativa oggetto di revoca, né dagli atti si desume la fondatezza della prospettazione della parte privata. Non essendovi allegazione a sostegno, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]