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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11862/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2773-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 15344/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. .4t Ric. 2021 n. 02773 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -2- RG 2773/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 6.12.2011, ha rigettato le opposizioni proposte da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] avverso le cartelle esattoriali con le quali era stato loro ingiunto il pagamento di contributi previdenziali, riferiti rispettivamente sino al settembre 2002 e al periodo di tempo successivo, in relazione ai lavoratori in forza alla società cooperativa a rl Truck, per i quali l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto violato il divieto di intermediazione di manodopera in base ad accertamenti ispettivi.

2. La Corte di appello di Campobasso, con la pronuncia n. 267/2013, ha confermato la decisione di primo grado.

3. Questa Corte, con la sentenza n. 15344/2020, ha rigettato il ricorso per cassazione principale, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nonché quello incidentale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] spa.

4. Per la revocazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc.

5. L'[OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva 7 CL> (f-g 'ce i 1-.)-u..0e. to i /cc ce_CrC _

6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

7. Le ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'articolata istanza di revocazione si sostiene che, con i tre originari motivi di ricorso per cassazione, era stato dedotto l'omesso esame dei seguenti documenti: a) verbali di dichiarazioni testimoniali rese al Tribunale di Campobasso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) dichiarazioni scritte rese dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] all'Ispettorato del Lavoro, depositate il 4.12.2008; c) verbale di ispezione straordinaria del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 11.11.2009, depositato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si obietta che questa Corte, con l'ordinanza oggetto di revocazione, erroneamente non aveva preso in esame i suddetti documenti, dapprima con il richiamo di ampi passaggi della sentenza della Corte di appello per dimostrare che il giudice di merito aveva comunque 1 jv RG 2773/2021 valutato nella sua interezza il quadro istruttorio e, poi, con l'affermazione che, in virtù dell'asserita violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i motivi di ricorso presentavano profili di inammissibilità.

Si deduce, invece, che il contenuto essenziale di tali documenti era stato trascritto; che per alcuni ne era stata individuata la fonte (Ministero); che comunque erano stati indicati gli elementi certi per la loro identificazione.

2. Va rimarcato che questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cpc, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi di errore di giudizio; esso presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. Cass 3.4.2017 n. 8615 e i precedenti richiamati").RG 2773/2021

3. Inoltre, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali (Cass. n. 27570/2018).

4. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, poi, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello (Cass. n. 20635/2017; Cass. n. 14608/2007).

5. In applicazione delle premesse in diritto sopra individuate, il presente ricorso è inammissibile in quanto l'errore in tesi imputato alla sentenza della quale è chiesta la revocazione non è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 cpc, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 bis cpc.

6. E difatti il ricorrente, come sopra evidenziato in ordine alle doglianze mosse, si duole, in sostanza, che i giudici di legittimità abbiano male considerato l'omesso esame di documenti e abbiano erroneamente giudicato la controversia senza che fossero stati valutati i verbali contenenti prove testimoniali, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e il verbale di ispezione straordinaria effettuata dal MISE.

7. Va, invece, sottolineato che con l'ordinanza oggi impugnata questa Corte ha specificato che la sentenza di secondo grado, con sufficiente motivazione, aveva valutato tutte le circostanze in base alle quali erano stati ravvisati gli estremi della illecita intermediazione di manodopera (tra RG 2773/2021 cui le dichiarazioni rese in sede ispettiva da tutti i lavoratori interessati nonché quelle diverse acquisite in sede giurisdizionale e l'accertamento ispettivo del MISE -pagg. 7 e 8 del provvedimento), così dimostrando di avere preso in considerazione tutte le risultanze processuali che si assumono omesse, in un contesto in cui le attività di rivalutazione delle risultanze istruttorie e di una diversa ricostruzione della vicenda sono precluse in sede di legittimità; ha, poi, anche rilevato un difetto di specificità e di autosufficienza della censura riguardante l'ispezione straordinaria del MISE.

8. Si tratta, pertanto, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, di attività chiaramente valutative in diritto e non di travisamento di fatti, come sopra specificato, tali da essere oggetto di errore revocatorio (cfr. Cass. 15.6.2012 n. 9835; Cass. 3.4.2017 n. 8615).

9. In conclusione, quindi, non venendo in rilievo errori di percezione che abbiano indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, ma riguardando, invece, il preteso errore, la valutazione delle prove, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 8828/2017).

10. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, analogamente come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2773-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 15344/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. .4t Ric. 2021 n. 02773 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- RG 2773/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 6.12.2011, ha rigettato le opposizioni proposte da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] avverso le cartelle esattoriali con le quali era stato loro ingiunto il pagamento di contributi previdenziali, riferiti rispettivamente sino al settembre 2002 e al periodo di tempo successivo, in relazione ai lavoratori in forza alla società cooperativa a rl Truck, per i quali l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto violato il divieto di intermediazione di manodopera in base ad accertamenti ispettivi. 2. La Corte di appello di Campobasso, con la pronuncia n. 267/2013, ha confermato la decisione di primo grado. 3. Questa Corte, con la sentenza n. 15344/2020, ha rigettato il ricorso per cassazione principale, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nonché quello incidentale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] spa. 4. Per la revocazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc. 5. L'[OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva 7 CL> (f-g 'ce i 1-.)-u..0e. to i /cc ce_CrC _ 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 7. Le ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'articolata istanza di revocazione si sostiene che, con i tre originari motivi di ricorso per cassazione, era stato dedotto l'omesso esame dei seguenti documenti: a) verbali di dichiarazioni testimoniali rese al Tribunale di Campobasso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) dichiarazioni scritte rese dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] all'Ispettorato del Lavoro, depositate il 4.12.2008; c) verbale di ispezione straordinaria del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 11.11.2009, depositato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si obietta che questa Corte, con l'ordinanza oggetto di revocazione, erroneamente non aveva preso in esame i suddetti documenti, dapprima con il richiamo di ampi passaggi della sentenza della Corte di appello per dimostrare che il giudice di merito aveva comunque 1 jv RG 2773/2021 valutato nella sua interezza il quadro istruttorio e, poi, con l'affermazione che, in virtù dell'asserita violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i motivi di ricorso presentavano profili di inammissibilità. Si deduce, invece, che il contenuto essenziale di tali documenti era stato trascritto; che per alcuni ne era stata individuata la fonte (Ministero); che comunque erano stati indicati gli elementi certi per la loro identificazione. 2. Va rimarcato che questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cpc, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi di errore di giudizio; esso presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. Cass 3.4.2017 n. 8615 e i precedenti richiamati").RG 2773/2021 3. Inoltre, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali (Cass. n. 27570/2018). 4. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, poi, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello (Cass. n. 20635/2017; Cass. n. 14608/2007). 5. In applicazione delle premesse in diritto sopra individuate, il presente ricorso è inammissibile in quanto l'errore in tesi imputato alla sentenza della quale è chiesta la revocazione non è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 cpc, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 bis cpc. 6. E difatti il ricorrente, come sopra evidenziato in ordine alle doglianze mosse, si duole, in sostanza, che i giudici di legittimità abbiano male considerato l'omesso esame di documenti e abbiano erroneamente giudicato la controversia senza che fossero stati valutati i verbali contenenti prove testimoniali, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e il verbale di ispezione straordinaria effettuata dal MISE. 7. Va, invece, sottolineato che con l'ordinanza oggi impugnata questa Corte ha specificato che la sentenza di secondo grado, con sufficiente motivazione, aveva valutato tutte le circostanze in base alle quali erano stati ravvisati gli estremi della illecita intermediazione di manodopera (tra RG 2773/2021 cui le dichiarazioni rese in sede ispettiva da tutti i lavoratori interessati nonché quelle diverse acquisite in sede giurisdizionale e l'accertamento ispettivo del MISE -pagg. 7 e 8 del provvedimento), così dimostrando di avere preso in considerazione tutte le risultanze processuali che si assumono omesse, in un contesto in cui le attività di rivalutazione delle risultanze istruttorie e di una diversa ricostruzione della vicenda sono precluse in sede di legittimità; ha, poi, anche rilevato un difetto di specificità e di autosufficienza della censura riguardante l'ispezione straordinaria del MISE. 8. Si tratta, pertanto, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, di attività chiaramente valutative in diritto e non di travisamento di fatti, come sopra specificato, tali da essere oggetto di errore revocatorio (cfr. Cass. 15.6.2012 n. 9835; Cass. 3.4.2017 n. 8615). 9. In conclusione, quindi, non venendo in rilievo errori di percezione che abbiano indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, ma riguardando, invece, il preteso errore, la valutazione delle prove, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 8828/2017). 10. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, analogamente come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer
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