Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:814
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0621_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑621/19) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera e) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Impiego dei beni unicamente ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo – Esistenza di un nesso diretto tra i beni importati e l’operazione a valle» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione – Servizi di ricondizionamento di beni, importati da paesi terzi e poi esportati – Importatore che ricondiziona i beni senza esserne proprietario – Diniego del diritto a detrazione – Ammissibilità – Presupposti – Costi d’importazione a monte inesistenti o non incorporati nel prezzo delle operazioni particolari a valle ovvero nel prezzo dei beni ceduti e dei servizi resi dal soggetto passivo nell’ambito delle sue attività economiche [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, e)] (v. punti 45, 46, 49 e disp.). [OSCURATO:PERSONA] 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a un importatore quando questi non disponga dei beni come un proprietario e i costi d’importazione a monte siano inesistenti o non siano incorporati nel prezzo delle operazioni particolari a valle ovvero nel prezzo dei beni ceduti e dei servizi resi dal soggetto passivo nell’ambito delle sue attività economiche.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0621_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑621/19) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera e) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Impiego dei beni unicamente ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo – Esistenza di un nesso diretto tra i beni importati e l’operazione a valle» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione – Servizi di ricondizionamento di beni, importati da paesi terzi e poi esportati – Importatore che ricondiziona i beni senza esserne proprietario – Diniego del diritto a detrazione – Ammissibilità – Presupposti – Costi d’importazione a monte inesistenti o non incorporati nel prezzo delle operazioni particolari a valle ovvero nel prezzo dei beni ceduti e dei servizi resi dal soggetto passivo nell’ambito delle sue attività economiche [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, e)] (v. punti 45, 46, 49 e disp.). [OSCURATO:PERSONA] 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a un importatore quando questi non disponga dei beni come un proprietario e i costi d’importazione a monte siano inesistenti o non siano incorporati nel prezzo delle operazioni particolari a valle ovvero nel prezzo dei beni ceduti e dei servizi resi dal soggetto passivo nell’ambito delle sue attività economiche.
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris