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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 15526/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso2260 – 202 3 , a cui è riunito il ricorso 2304 – 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentatie difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da sé stessi giusta reciproci mandati allegati al controricorso , domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 185, con indicazione de ll’ indirizz o pec [OSCURATO:EMAIL]; Ric. 2023 n. 2260 sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 2 - -controricorrente - avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicata il 12/7/2022, resa nel giudizio n. r.g.5429/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, proposto il 7/9/2020, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Napoli la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 5.200,00, oltre interessi, a titolo di compenso delle prestazioni professionali rese in loro favore nei giudizi riuniti di equa riparazione promossi dinnanzi alla Corte di appello di Romae definiti con decreto collegiale del 16.11.2012. 1.1. Costituendosi, i resistenti eccepirono, per quel che qui ancora rileva, che i due difensori ave vano già percepito , per distrazione, i compensi liquidati per le spese di litee che essi ave vano violato i doveri di informazione diligente cui erano tenuti, perché avevano comunicato loro l’esito del giudizio soltantodopo il passaggio in giudicato delprovvedimento che lo aveva definito, così precludendo l’impugnazione della statuizione sull’ammontare delle spese poi distratte, seppure ritenutonon integralmente satisfattivo del compenso spettante; contestarono poi, in ogni caso, il quantumdomandato. 2. Dichiarata dal Tribunale di Napoli la propria incompetenza funzionale, la Corte di Appello di Roma, dinnanzi a cui il giudizio fu tempestivamente riassunto, con ordinanza del 12/7/2022, liquidò gli onorari degli avvocati ricorrenti in applicazione dei parametri medi previsti dalla Tabella 12 allegata al d.m. 55/14 per le cause di valore Ric. 2023 n. 2260 sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 3 - fino ad Euro 5.200,00, per complessivi Euro 4.835,00; nell’ordinanza la Corte d’appello non esaminò l’eccezione di inadempimento degli obblighi informativi. 3. Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; il ricorso è stato tempestivamente iscritto a ruolo due volte, nella stessa giornata del 30/1/2023, ricevendo in conseguenza due successivi numeri di iscrizione. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, preso atto dell’avvenuta doppia iscrizione a ruolo dello stesso ricorso, il giudizio recante il n. 2304/2023 è riunito al presente. 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato, in riferimento al n. 4, comma I dell’art. 360 cod.proc. civ., la violazione degli artt.1460 co. civ. e 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello pronunciato sulla eccezione da loro tempestivamente proposta, con la costituzione in giudizio, di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: in particolare, essi avevano contestato la violazione, da parte dei due avvocati, degli obblighi informativi, per non averli edotti sulla necessità di impugnare, quali unici legittimati, la statuizione sul l e spese , rela tivamente al quantum liquidato, perché la distrazione , pure dichiarata nella fattispecie, comunque consente al dife ns ore distrattario la possibilità di pretendere dal vincitore cliente la differenza di compenso a lui dovuta, ovenon riconosciuta in giudizio . 1.1. Il motivo è fondato. Ric. 2023 n. 2260 sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 4 - L’avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell’attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, n. 3830 del 2023 , non mass.; cfr. Sez. 2, n. 3361 del 22/05/1981). La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, però, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l’attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio. Nella specie, dunque, con la loro tempestiva eccezione, i ricorrenti hanno sostenuto, al fine di paralizzare la pretesa degli avvocati, di non essere stati informati della possibilità di impugnare il quantum delle spese riconosciuto dalla Corte d’appello nell’ordinanza di accoglimento della domanda di equa riparazione e di essere stati , in conseguenza, costretti a subire la pretesa della differenza di compensi,non percepita dai difensori distrattari, per essere passata in giudicato la esigua liquidazione giudiziale. La Corte d’appello, provvedendo alla liquidazione dei compensi,non ha pronunciato su questa eccezione: l’ordinanza deve, perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa Ric. 2023 n. 2260 sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 5 - composizione, perché provveda all’esame dell’eccezione di inadempimento come proposta dai ricorrenti. 2. Dalla cassazione dell’ordinanza in accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli articoli 702 biscod. proc. civ., 28 l. 794/42, 14 d. lgs. 150/11, 2, 4, e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e s., nella scelta della tabella applicabile, nella individuazione dello scaglione, nel riconoscimento del compenso per la fase istruttoria. Ugualmente, è logicamente assorbito il terzo motivo, con cui è stata denunciata, pure ex n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli articoli 91 e ss. cod. proc. civ.,per non avere la Corte compensato, anche parzialmente, le spese di lite. 3. Il ricorso è, perciò, acc olto limitatamente al primo motivo, assorbiti i restanti e l’ordinanza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
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