CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi nuovi depositati dai difensori; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ; uditi i difensori, Avv.tiAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che , in data 12/ 0 4/2025 , aveva applicato nei confronti dello stesso la misura della custodia in carcere in relazione aldelitto di tentata estorsione pluriaggravata. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che,con unico atto, hanno dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. I nosservanza dell’art. 292, comma 2 , lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all’esposizione e autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano la misura disposta. I difensori sostengono che l’ordinanza impugnata ha eluso la questione di nullità per difetto di autonoma valutazione sollevata dal ricorrente, fondata sulla giustificazionecumulativa e non personalizzata del rischio di reiterazione resa dal Giudice per le indagini preliminari, ritenendo lecito l’apprezzamento comune di diverse posizioni soggettive quando le esigenze cautelari siano tratte dalle modalità di commissione del reatopariteticamente realizzato da tutti i coindagati, situazione non ravvisabile nella specie. Inoltre, come riconosciuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ha del tutto omesso di valutare le esigenze cautelari in rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato, e le considerazioni svolte al riguardo dall’ordinanza impugnata non sono suscettibili di sanare il vizio dedotto. 2.2. E rronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla qualificazion e giuridica del fatto contestato. I difensori, dopo aver richiamato le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della qualificazione del fatto exart. 629 cod.pen. e, in particolare , la circostanza relativa al personale interesse economicodei terzi nella vicenda, sostengono che i princ ì pi affermati dalle Sezioni Unite “Filardo”sono stati precisati e superati da pronunce successive. Richiamano in particolare Sez. 2 n. 46097/2023,secondo cui la finalità del terzo di agire in vista del conseguimento di una ricompensa resterebbe confinata sul piano delmovente dell’azione, da tenere distinto dal dolo, nonché Sez. 6 n. 39687/2024 e Sez. 2 n.45866/2024, per sostenere che hanno errato sia il Giudice per le indagini preliminarich e il Tribunale del riesame nel qualificare il fatto alla stregua del delitto di estorsione in quanto la violenza e minaccia realizzata dal terzo per conto del titolare del diritto non muta la natura della pretesa azionata,che resta insensibile rispetto alla pattuizione interna tra i due. Infatti,la circostanza che il terzo agisca a titolo gratuito e nell’esclusivo interesse del titolare del diritto oppure previa pattuizione o nella speranza di ottenere un corrispettivo anche per sé appare, secondo i difensori, un aspetto neutro per la posizione della persona offesache non vede aggravata la lesione della sua sfera patrimoniale. Nella specie,né il [OSCURATO:PERSONA] né gli altri indagati hanno mai chiesto alle persone offeseMotterlini il pagamento di somme o la corresponsione di altre utilità che, a tutto concedere, sarebbero state a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla tutelabilità in sede giudiziaria del diritto fatto valere dall’indagato [OSCURATO:PERSONA], i difensori ne contestano la ritenuta infondatezza e pretestuosità, segnalando che non esiste alcun provvedimento giudiziario che riconosca l’an e il quantum del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che il Tribunale di Roma ha negato la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo promosso dalla stessa società. Aggiungono che,alla luce del tenore delle intercettazioni telefoniche richiamate dall’ordinanza impugnata,la somma richiesta di trenta milioni di euro risulterebbe superiore alle prestazioni effettivamente rese e di tanto era convinto lo [OSCURATO:PERSONA] che aveva formulato una proposta transattiva per otto milioni di euro. Inoltre,dai messaggi inviati dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2023 emerge con chiarezza la disponibilità a trattare: l’assenza di ulteriori successivi contatti autorizza, pertanto,a ritenere che si versi in un’ipotesi di desistenza volontaria , mentre dal tenore delle conversazioni intercettate consta che le richieste del [OSCURATO:PERSONA] miravano non ad indurre i [OSCURATO:PERSONA] ad accettare la cifra proposta dal debitore ma a convincerli a confrontarsi direttamente con i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente contesta, altresì, la conferenza e la pertinenza delle intercettazioni richiamate a sostegno della pretestuosità delle pretese civilistiche del debitore e allega atti sopravvenuti utili a dimostrare la sussistenza di un contenzioso in ordine all’esecuzione dei lavori da parte della società creditrice, segnalando ulteriormente l’illogicità in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA] cautelare a pag. 41 laddove ha posto a fondamento del credito rivendicato da G Gfatture e SAL seppur sospettati di sovrafatturazione. Con riguardo al requisito della minaccia, i difensori sostengono che l’ordinanza impugnata l’ha ritenuta sussistente in forma implicita,evocando la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione a contesti territoriali condizionati dalla presenza di associazioni mafiose enon estensibile a luoghi ove simile presenza non si registra. Inoltre , il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai speso il nome o l’appartenenza a famiglie mafiose e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno mai avuto rapporti con le persone offese, le quali non si sono affattosentite coar tat e nella volontà per quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche e ambientali.I difensori deducono, infine , sotto il profilo del vizio motivazionale la mancata considerazione della insussistenza di un profitto ingiusto che può essere ravvisato solo in presenza di una pretesa priva di giustificazione e produttiva di danno, situazioni che non ricorrono nell’ipotesi di esercizio di un diritto. 2.3. Violazione di leggeevizio cumulativo della motivazione con riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. I difensori sostengono che il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], seppur in maniera silente, si sia avvalso delle condizioni di cui all’art. 416-biscod. pen. e che le persone offeseMotterlini abbiano avuto la percezione che dietro il predetto vi fosse la famiglia [OSCURATO:PERSONA] o altra famiglia della criminalità organizzata calabrese. Segnalano al riguardo che il [OSCURATO:PERSONA] si era presentato ai [OSCURATO:PERSONA] con il falso nome di “Marco” e non con le proprie generalità che potevano indurre le persone offese a sospettare trascorsi di vicinanza alla criminalità organizzata né lo stesso ha fatto alcun riferimento ai [OSCURATO:PERSONA] o alla città di Platì. Aggiungono che dalle conversazioni intercettate emerge che i Motterlininon avevano alcun timore che, a supporto del [OSCURATO:PERSONA],vi fosse un’associazione mafiosa e avevano scarsa considerazione per la sua persona; inoltre,il predetto non usò alcun tipo di violenza né formulò minac c e nei confronti dei suoi interlocutori sicché le condotte richiamate dall’ordinanza impugnata a sostegno della sussistenza dell’aggravante risultano inidonee allo scopo. Né rilevano le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si fa riferimento alla ‘ndrangheta di Platì,trattandosi di colloqui rimasti confinati tra i dichiaranti e mai resi noti alle persone offese, ovvero le origini calabresi del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i difensori,il [OSCURATO:PERSONA] cautelare si è discostato dai princìpi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia ed ha svuotato di contenuto il disposto dell’art. 416-bis.1 cod.pen. facendo coincidere la minaccia silente utilizzata quale metodo mafioso con quella costitutiva del delitto di estorsione, realizzata con la medesima azione. 2.4. E rronea applicazione della legg e penale con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. I difensori deducono che il collegio cautelare ha rigettato le argomentazioni difensive con affermazioniinfondate e contrarie alle evidenze vers ate in atti. Al riguardo , sottolineano che : la condotta contestata all’indagato è esaurita e d ha avuto carattere occasionale e non vi è alcun elemento che attesti una pregressa frequentazione con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata; risultano del tutto congetturali le asserzioni relative al rapporto con [OSCURATO:PERSONA],il quale non ha precedenti per reati di tal fatta,mentre l’indagato non conosceva [OSCURATO:PERSONA], incontrato occasionalmente una sola volta;l’ordinanza impugnata non ha considerato che gli esiti dell’attività di intercettazione escludono contatti dell’indagato con gli ambienti della criminalità organizzata mentre risulta del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente avrebbe sollecitato [OSCURATO:PERSONA] ad inserire i [OSCURATO:PERSONA] nei cantieri. I difensori lamentano, inoltre , che il Tribunale ha ritenuto priva di rilievo l’avvenuta sospensionedell’indagato dall’esercizio della professione forense sull’erroneo assunto che i fatti addebitati sarebbero stati commessi al di fuori dell’attività professionale nonostante il ruolo di legale e consulente svolto dal [OSCURATO:SOCIETA]. La valutazione dei giudici della cautela in ordine all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva risulta, pertanto, solo apparente in quanto fondata su congetture e in contrasto con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:SOCIETA] alla valutazione del pericolo di reiterazione alla luce del tempo trascorso dal fatto addebitato, i difensori contestanoche l’ordinanza cautelare si sia limitata a considerare esclusivamente l’astratta gravità della imputazione provvisoria, affermando il mancato superamento della presunzione cautelare per i rapporti dell’indagato con contesti di criminalità organizzata, omettendo di motivare puntualmente in ordine all’attualità dell’esigenza ritenuta in rapporto al tempo trascorso, come dovuto anche nelle ipotesi di reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod.pen., e senza tener conto degli elementi allegati a sostegno dell’insussistenza del rischio cautelare. 2.5.Vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari anche con riferimento alle intercettazioni telefoniche e ambientali riportate nell’ordinanza impugnata e in quella genetica, alla richiesta di sospensione dall’[OSCURATO:PERSONA] formulata dall’indagato, all’interrogatorio di garanzia di [OSCURATO:PERSONA]. I difensori deducono che il Tribunale ha fornito risposta solo apparente alle censure difensive in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, affermando, in contrasto con le risultanze probatorie acquisite, l’esistenza di una relazione decennale dell’indagato con [OSCURATO:PERSONA] ovvero la sua inclinazione a delinquere a ogni costo nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avesse da tempo antecedente l’ordinanza restrittivareciso i legami con i coindagati e dalle intercettazioni non fosse emerso alcun elemento circa frequentazioni sospette o coinvolgimenti in azioni delittuose. 2.6.Erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione con riguardo alla adeguatezza e proporzionalità della misura. Secondo i difensori, il Tribunale ha applicato la misura di massimo rigore valorizzando in via esclusiva la gravità del reato e l’affermata sussistenza dell’aggravante exart. 416-bis.1 cod. pen.,ritenendo inadeguata lamisura degli arresti domiciliari per gli asseriti contatti con il contesto criminale calabrese, pur in assenza di evidenze a conforto, trascurando lo stato di incensuratezza dell’indagato,la distanza dal mondo della criminalità organizzata, la risalenza del fatto contestato ad oltre un anno e mezzo prima dell’emissione della misura e la circostanza che egli vive da molti anni a Roma. 2.7.Con i motivi nuovi tempestivamente depositati in da ta 19/09/2025, i difensori hanno ulteriormente illustrato i profili relativi all’alternativa qualificazione giuridica e ai pericula libertatis. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ai fini di un più chiaro e ordinato sviluppo argomentativo il primo motivo di ricorsosarà trattato congiuntamente ai motivi quarto, quinto e sesto relativi alla sussistenzadelle esigenze cautelar i e all’ adeguatezza della misura. 1.1.Il secondo motivo in punto di qualificazione giuridica delle condotte non è consentito in sede di legittimità in quanto reitera doglianze che il Tribunale ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici es’appalesa, comunque, manifestamente infondato in tutti i suoi profili. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha analiticamente ripercorso alle pagg. 19 e segg. le emergenze investigative che fondano la gravità indiziariain ordine alle quali la difesa nonha formula to specifiche censure e che costituiscono l’ineludibile quadro di riferimento per l’apprezzamento dei rilieviin questa sede riproposti. L’ordinanza impugnata ha richiamato le scaturigini della vicenda a partire dall’iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., che,preoccupato per eventuali azioni giudiziarie da parte della [OSCURATO:SOCIETA], della quale i [OSCURATO:PERSONA] erano coamministratori, per il pagamento di fatture di circa trentamilioni di euro emesse nel corso del 2022 e relative alavori edilizi effettuati secondo la procedura del c.d. superbonus 110%, i cui crediti lo Sbreccia aveva già ceduto,incamerando il corrispettivo, senza pagare l’impresa esecutrice delle opere, si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale intratteneva consolidati rapporti professionali, perché procurasse un “mediatore..forte…e d i malaffare” capace di costringere i [OSCURATO:PERSONA] ad accedere ad una transazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato tale “mediatore” in [OSCURATO:PERSONA], soggetto pluripregiudicato e già collaboratore di giustizia, contiguo ad ambienti ndranghetisti e privo di qualsiasi competenza nel settore dell’imprenditoria edilizia, il cui compito era quello di ammorbidire le resistenze dei [OSCURATO:PERSONA] per indurli alla transazione dei propri crediti per un importo variabile tra i 7 e gli 8 milioni di euro. A fronte della ostinata opposizione manifestata dai rappresentanti di G G, nell’agosto del 2023, si tenne un incontro in Calabria tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], legale della [OSCURATO:SOCIETA], nel corso del quale l’odierno ricorrente, con l’assenso dei [OSCURATO:PERSONA], sollecitava il [OSCURATO:PERSONA] a rinnovare ed intensificare le pressioni sui [OSCURATO:PERSONA] e a presentarsi agli stessi come portatore degli interessi degli stessiBarbaro, rappresentando la necessità dello [OSCURATO:PERSONA] di chiudere la trattativa. Dalla conversazione intercettata in data 30/08/2023,nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] ragguaglia va lo [OSCURATO:PERSONA] sui contenuti dell’incontro tenutosi in Calabria,emerge che il [OSCURATO:PERSONA] fu invitato da [OSCURATO:PERSONA],“numero uno di Platì”, alla cena cui fu presente anche il [OSCURATO:PERSONA] proprio al fine di metterlo in contatto con il legale ein quella circostanza chiese al [OSCURATO:PERSONA] diparlare con i [OSCURATO:PERSONA] riferendo loro “che garantiamo noi che la cosa va a buon fine”. Dal contesto della conversazione emerge , inoltre , che l’intervento dei [OSCURATO:PERSONA] nella mediazione sarebbe avvenuto a fronte del pagamento di un milione di euro. Le fonti intercettive documentano i successivi contratti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che informava il primo delle iniziative del [OSCURATO:PERSONA] , r accogliendone le sollecitazioni ad interventi più decisi,tanto che l’indagato, in una conversazione con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], lo invitava a dire ai [OSCURATO:PERSONA](testualmente) “chiaro chiaro che se lì non si chiude scoppia l’inferno da tutti i punti di vista”, o ttenendo in risposta(testualmente) “gli ho detto ti arriva la squadra in casa a te e a tuo figlio e ti taglia le gambe”. A questo si aggiungono: le reiterate richieste, anche al [OSCURATO:PERSONA], perché l’azione del [OSCURATO:PERSONA] fosse più incisiva; la programmazione di un incontro con le controparti per il 22 settembre 2023, fallito per il ritardo del [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale era stato disposto nei pressi del luogo convenuto una sorta di presidio che vedeva la presenza di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], pronti ad intervenire in caso di necessità; le ulteriori sollecitazioni rivolte a [OSCURATO:PERSONA] dall’indagato in vista dell’incontro del 03/10/23 con i legali dei [OSCURATO:PERSONA] a fronte delle quali l’interlocutore lamentava che (testualmente) “se gli avessero dato carta bianca… sarebbe già finitala storia, ve lo portavo legato, firmi e poi vieni via con me”, aggiungendo di aver interessato anche altri calabresi ([OSCURATO:PERSONA]) affinchè avvicinassero i [OSCURATO:PERSONA] e chiarissero la “serietà”dei loro interlocutori ; l’accertata predisposizione del contenuto della proposta transattiva da discutere nella riunione tra legali del 03/10/23 nel corso di una cena cui parteciparono il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in cui venne fissato in otto milioni il tetto massimo dell’offerta sebbene i [OSCURATO:PERSONA] auspicassero una chiusura ad un importo inferiore per poter lucrare la differenza, e lo stupore denotato per il rifiuto opposto dai [OSCURATO:PERSONA] nonostante la convinzione di aver ben “preparato il terreno”,creando le condizioni perché la proposta fosse accettata. 1.2. Questo , dunque , il contesto, succintamente richiamato per quanto di rilievo ai fini della decisione, cui inerisce la questione della qualificazione giuridica sollevata dalla difesa, la quale incentrale propri e deduzioni sull’asserito sviluppo dei princìpi fissati da Sezioni Unite “Filardo”in tema di diagnosi differenziale tra i delitti di estorsione e ragion fattasi con riguardo alla partecipazione del terzo derivanteda alcuni pronunce delle sezioni semplici, che hanno posto l’accento sulla necessità di differenziare il movente dell’azione dall’esame dell’elemento soggettivo. La difesa trascura, tuttavia , di considerare il profilo del tutto preliminare relativo alla tutelabilità della pretesa, negatadall’ordinanza impugnata alle pagg. 40/41 con ampiezza di argomenti . I giudici della cautela hanno evidenziato, sulla base dell’accurata descrizione delle risultanze investigative, che [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati non miravano ad ottenere dalla G G il riconoscimento del diritto al risarcimento per la ritardata o cattiva esecuzione dei lavori ma a rinunciare a larga parte del credito,portato da fatture sostenute da SAL,azionato con decreto ingiuntivo. La pretesa di imporre alla controparte una transazione, atto qualificato dal reciproco consenso in ordine ai contenuti abdicativi, non è all’evidenza munito di tutela né è surrogabile con la pretesa risarcitoria su cui fa leva la difesa giacchéla giurisprudenza di questa Corte ha autorevolmente chiarito che , ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultarein qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto conla coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -01; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362- 01 ). Nella specie, non può ragionevolmente sostenersi che il creditore, e tantomeno i terzi, tendessero ad ottenere dal debitore “proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile”. Né la difesa si confronta in termini puntuali con le considerazioni dei giudici della cautela nella parte in cui evidenziano che, alla luce dei contenuti dell’intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo [OSCURATO:PERSONA], attraverso le condotte contestate , intendeva far valere un accordo illecito sottostante il contratto di appalto intercorso con la G G,avente ad oggetto la sovrafatturazione dei lavori per consentire alla [OSCURATO:SOCIETA] la maggiorazione dei crediti legati al bonus edilizio e alla appaltatrice maggiori guadagni. E’ di tuttaevidenza che la natura illecita di un siffatto accordo, ove esistente, non ne consentirebbela tutela in ambito giudiziario (prestandosi al contrario ad integrare fattispecie di rilievo penale) esarebbepertanto insuscettibile di qualificare la condotta alla stregua del reato di ragion fattasi. In detta prospettiva,le articolate osservazioni dei giudici cautelari in ordine all’infondatezza della domanda riconvenzionale formulata a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, propostadallo [OSCURATO:PERSONA] con il ministero dell’odierno indagato, entrambi impegnati a ricercare vizi delle costruzioni e ad amplificare i danni, contribuiscono sotto il profilo del dolo a connotare le condotte nel senso del perseguimento di un profitto ingiusto. Anche con riguardo al ruolo dei terzi le censure difensive, oltre che travolte dall’inesistenza di un diritto tutelabile in sede giudiziaria, appaiono generiche. Infatti,la difesa appunta le proprie obiezioni sul compenso promesso a [OSCURATO:PERSONA] per sostenere che simile convenzione atterrebbe al movente senza , tuttavia, considerare la c.d. seconda fase che, a partire dall’agosto 2023 , ha visto l’intervento nella “mediazione” dell’odierno indagato e dei [OSCURATO:PERSONA],che hanno dato rinnovato impulso alle pressioni nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] con precise direttive impartite al [OSCURATO:PERSONA] di essere più incisivo nei confronti delle persone offeseonde indurle ad accedere alla proposta transattiva . In tal caso , gli esiti processuali dimostrano che se il [OSCURATO:PERSONA],nell’arco di quattro mesi, aveva pe rcepito per le proprie prestazioni almeno cinquecentomilaeuro (pag. 46 ordinanza impugnata), i [OSCURATO:PERSONA],oltre ad aver chiesto un milione a remunerazione del proprio intervento, avevano altresì direttamente stabilito l’entità della proposta transattiva, prevedendo una forbice tra il minimo e il massimo che avrebbe dovuto consentire loro ulteriore lucro e, come attestato in maniera inequivoca dagli atti, perseguivano l’ulteriore fine di sostituire imprese di loro gradimento alla G G presso i cantieri dellaFenice, come effettivamente accaduto, circostanze di cui l’indagato aveva piena consapevolezza. A tanto consegue anche la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di ingiusto profitto, attesa l ’illiceità della pretesa e laconnotazione degli intere ssi perseguiti dai c.d. mediatori , certo non riconducibili al foro interno del movente. 1.3. Destituite di pregio s’appalesano le censure svolte in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della violenza e della minaccia. Sul punto l’ordinanza impugnata ha fornito congrua risposta alle deduzioni difensive alla pag. 23 e segg., illustrando in dettaglio le iniziative del [OSCURATO:PERSONA] per avvicinare i [OSCURATO:PERSONA], anche con il coinvolgimento dell’excommercialista delle persone offese, Viganò, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che in quanto vecchio conoscente di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto rappresentare a quest’ultimo l’interessamento di “amicicalabresi di Treviglio ” alla definizione di un accordo con la [OSCURATO:SOCIETA] , e per informare di tale interesse anche Bonomelli, vicino ai [OSCURATO:PERSONA] ed ostile alla trattativa;richiamando le reiterate telefonate non solo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma anche alle utenze della compagna e del figlio del primo a dimostrazione della disponibilità di dati strettamente personali di tutto il nucleo familiare;facendo riferimento ai ripetuti transiti nei pressi dei luoghi di lavoro e residenza degli stessi nonchèalle sue origini e agli interessi di familiari pronti ad intervenire, segnalando che l’atteggiamento cauto ed obliquo tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], venuto meno dopo l’incontro del 3 ottobre e il fallimento della prospettatatransazione, integra una condotta di minaccia silente in quanto idonea ad evocare che l’iniziativa intrapresa aveva l’appoggio di un gruppo criminale ndranghetista. Il messaggio del [OSCURATO:PERSONA], non platealmente minatorio ma subdolamente ed efficacemente inteso a minare le resistenze delle vittime all’ipotesi di un accordo con la controparte a condizioni inique, adombrando retrostanti interessi della criminalità organizzata, è stato esattamente percepito dalle vittime le quali, come ammesso da [OSCURATO:PERSONA], non hanno esitato ad opporgli le proprie amicizie con soggetti calabresi proprio per contrastare le pressioni di cui erano oggetto, affermazioni cui il [OSCURATO:PERSONA] ha obiettato con la proposta di un incontro personale e diretto del suo interlocutore con il “cugino” [OSCURATO:PERSONA] . Dalla conversazione del 20/ 0 9/2023 tra MotterliniLuca e il proprio legale emerge con chiarezza la consapevolezza dello stesso di avere a che fare quali emissari della controparte con “personaggi di stampo mafioso” dai quali era intimorito.L’ordinanza impugnata ha evidenziato (pag. 34) che le persone offese furono intim idite in particolare dall’ insistente approccio del [OSCURATO:PERSONA], con telefonate ad utenze private di famigliari non coinvolti nella gestione della G G e il provocato intervento di una pluralità di persone che effettivamente conoscevano i [OSCURATO:PERSONA] e che erano stati incaricati di convincerli ad accedere alla transazioneanche attraverso la specifica evocazione di interessi dei “calabresi di Treviglio”, dando dimostrazione per tal via di avere la possibilità di controllare la loro vita e le loro relazioni. 1.3.1.La valutazione dei giudici cautelari è coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la minaccia costitutiva del reato di estorsione, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa (tra le tante, Sez. 2, n. 27649 del 09/03 /2021, Salvia, Rv. 281467 -01; Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010 , Angelini, Rv. 249183 - 01). Nella specie,non può dubitarsi dell’efficacia coercitiva del comportamento minaccioso del [OSCURATO:PERSONA], sebbene attuato in forma indiretta e reale, mediante condotte quali i ripetuti e insistenti tentativi di contatti telefonici, la prospettazione di cointeressenze della criminalità organizzata effettuata con l’intervento di terzi, noti alle vittime, la spendita delle proprie origini con richiami alla “famiglia” e al “cugino” [OSCURATO:PERSONA], implicitamente evocativi di un’attività svolta con il sostegno di un gruppo organizzato,elementi tutti dotati di concreta attitudine intimidatoria e integranti oltre all’elemento strutturale del delitto ex art. 629 cod. pen. l’aggravante del metodo mafioso in relazione al peculiare e qualificato carattere della minaccia. 1.3.2. Non hanno pregio i rilievi della difesa circa la pretesa impossibilità di configurarenella specie l’aggravante in contestazione , che presuppone una notoria penetrazione mafiosa nel territorio capace di giustificare l’intimidazione in forma silente nei confronti di soggetti a conoscenza di mezzi e modi tipici dell’agire mafioso, dal momento che vengono ignorati gli esiti irrevocabili di plurimi processi che hanno accertato da tempi risalenti sedimentate infiltrazioni ndranghetiste in Lombardia, specialmente nella provincia milanese e in particolare nel settore dell’edilizia, con diretto coinvolgimento della famiglia dei [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:SOCIETA] ai residui motivi sul trattamento cautelare e sulla dedotta violazione dell’art. 292,comma 2, lett. c) cod. proc. pen. deve rilevarsene la manifesta infondatezza. 2.1. Con riferimento alla mancata individualizzazione della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e,in particolare,all’affermato rischio di reiterazione, la difesa lamenta che il Giudice per le indagini preliminarisi sarebbe concentrato sull’esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA],effettuando valutazioni calibrate sul profilo del predetto che non sono suscettibili di mera traslazione ad altri indagati, ciascuno con una storia personale e giudiziaria diversa. L’ordinanza impugnata ha disatteso le censure difensive sottolineando che il Giudice per le indagini preliminari emittente si è soffermato sulla figura del [OSCURATO:PERSONA], autore materiale degli approcci illeciti con le persone offese,al fine di analizzare le modalità e circostanze della condotta, senza estendere impropriamente ai coindagati le considerazioni legate alla caratura criminale del predetto, trattandosi di un aspettorilevante al fine della valutazione della pericolosità di tutti i soggetti coinvolti e dell’apprezzamento richiesto dalla presunzione relativa posta dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. per i reati aggravati ex art. 416 - bis .1 cod. pen. Il Tribunale ha in maniera pertinente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, i n tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978 - 02 ; Sez. 2 , n. 9483 del 04/11/2015 , dep. 2016 , Magnifico, Rv.266355 - 01 ) . La difesa, peraltro,non spiega le ragioni che, con riguardo alle modalità della condotta, avrebbero dovuto condurre ad una separata valutazione del profilo dell’indagato, posto che il [OSCURATO:PERSONA], alla stregua della ricostruzione fattuale operata in sede cautelare, ha rivestito un ruolo di primo piano nella gestione della fase dell’intermediazione che ha visto il coinvolgimento dei [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto generica ed assertiva risulta, dunque, l’affermazione secondo cui la valutazione effettuata dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza impositiva, alle pagg. 90/91,in punto di esigenze cautelari sarebbe ripropositiva delle considerazioni formulate dal pubblico ministero senza che il giudice abbia specificamente valutato la posizione del ricorrente. 2.2.[OSCURATO:SOCIETA] all’omessa motivazione del Giudic e per le indagini preliminari emittente in ordine alle esigenze cautelari e con riguardo al tempo trascorso , è d’uopo precisare chel'obbligo di un'esplicita motivazione, alla luce del tenore della disposizione, concerne direttamente gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, elementi che devono essere individuat i con chiarezza, nonché gli elementi di fatto da cui essi sono desunti e le ragioni per cui assumono rilevanza mentreil dato del tempo trascorso rappresenta esclusivamente uno dei parametri a cui il giudice deve ispirarsi nella formazione del convincimento in ordine alla anzidetta rilevanza. Al riguardo,la giurisprudenza di questa Corte, con arresti risalenti ma non superati, ritiene che l'omis sione del riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza allorché risulti l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato, atteso che il riferimento al decorso del tempo, introdotto nel testo dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. dall'art. 1 della L. 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma e indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti (Sez. 1, n. 3634 del 17/12/2009, dep. 2010, LoVasco, Rv. 245637 - 01 ; Sez. 1, n. 6237 del 06/11/1997, dep. 1998, Ligato, Rv. 209518 -01). Al riguardo,il [OSCURATO:PERSONA] cautelare (pag. 49 e segg.) ha segnalato che la vicenda a giudizio si è protratta almeno fino al mese di novembre 2023 e il periodo di circa un anno e mezzo trascorso prima dell’emissione del provvedimento coercitivo non è tale da far ritenere maturato il distacco dell’indagato dalla contiguità con contesti criminosi evidenziata dagli esiti investigativi, confutando,altresì, efficacemente la tesi dell’occasionalità della condotta in ragione della protrazione temporale della stessae del parallelo, illecito, percorso intrapreso a sostegno delle pretese dello [OSCURATO:PERSONA], debordando dai confini del mandato professionale. 2.3.L’ordinanza impugnata ha formulato un argomentato giudizio di concreta ed attuale pericolosità dell’indagato alla luce delle modalità del fatto e della personalità che emerge in atti, evidenziando che , anche dopo il fallimento dell’incontro del 3 ottobre 2023,l’indagato aveva continuato ad interloquire con [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dei [OSCURATO:PERSONA], perorando il loro inserimento nei cantieri della [OSCURATO:SOCIETA], interessandosi della ripresa delle attività di ristrutturazione e proponendo all’imprenditore l’assunzione per il controllo degli stessi del figlio di [OSCURATO:PERSONA], con riproposizione dello schema classico della guardiania (“mettiamolo un po'là a controllare … così ci dice come vanno le cose”). Con riguardo alla richiesta di sospensione dall’Ordine professionale formulata dal [OSCURATO:PERSONA], i giudici della cautela hanno evidenziato come le attività illecite in contestazione siano state poste inessere a margine e non nell’ambito del mandato ricevuto sicchéla volontaria interruzione dell’esercizio della professione legale non incide in senso decisivo sull’elisione del rischio di recidiva, restando insuperata la presunzione relativa di sussistenza del rischio di reiterazione. Con riferimento all’adeguatezza della misura, il Tribunale ha valorizzato la spregiudicatezza dimostrata nel coinvolgere nella mediazione illecita una potente famiglia di ‘ndrangheta insediata al Nord, attivando rapporti risalenti nel tempo di cui non è provata la recisione, e ha sottolineato come la denotata capacità di gestire da Roma, luogo di residenza, i rapporti con i coindagati calabresi e milanesi sulla base di contatti e accordi a largo raggio rende inadeguata l’invocata misura autodetentiva, anche se presidiata da dispositivi di controllo elettronico. La motivazione rassegnata dal [OSCURATO:PERSONA] cautelare risulta, dunque, immune dai vizi denunciati in quanto sostenuta dal richiamo a corretti principi giuridici ed esente da aporie e fratture logiche e, pertanto, insuscettibile di censura in questa sede. 3. L’inammissibilità dei motivi contenuti nel ricorso principale si estende ai motivi aggiunti. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. , come da dispositivo.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli