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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16733/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per ì reati di cui all'art. 633 e 639-bis cod.pen. e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen., non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella sentenza impugnata laddove si motiva sia in ordine all'arbitrarietà della condotta dell'imputata, sia sulla necessità di sussistenza di un pericolo attuale e transitorio - nel caso di specie non sussistente - per poter invocare l'applicazione della predetta esimente (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi perciò considerare tali doglianze non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ndra Rec hione Luigi4Agostin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per ì reati di cui all'art. 633 e 639-bis cod.pen. e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen., non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella sentenza impugnata laddove si motiva sia in ordine all'arbitrarietà della condotta dell'imputata, sia sulla necessità di sussistenza di un pericolo attuale e transitorio - nel caso di specie non sussistente - per poter invocare l'applicazione della predetta esimente (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi perciò considerare tali doglianze non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ndra Rec hione Luigi4Agostin
Sentenza Cassazione n. 16733/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris