CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 1998
Cassazione n. 25152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore generale, dott. VincenzoSenatore, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Avverso la decisione della Corte di appello di Campobasso, che confermava la decisionedi condanna emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 30 maggio 2024, proponericorso per cassazione l’imputata, a ministero del difensore di fiducia, che deduce gli argomentidi censura in appresso sinteticamente riportati:1.1. Con il primo motivo la difesa deduce (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.)l’inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (art. 601, coma 3, inrelazione all’art. 429, comma 1, lett. a, 178 e 179 cod. proc. pen.) avendo la Corte di meritoproceduto alla celebrazione del giudizio di impugnazione in assenza di rituale e corretto avvisonotificato all’imputato (vizio rappresentato tempestivamente alla Corte di merito e respinto conmotivazione del tutto apparente ed erronea in diritto). Non avendo peraltro consentito alladifesa, in difetto di rituale citazione dell’imputato, di presentare istanza volta alla trattazioneorale dell’appello.1.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione per travisamento della prova, in relazione alla corretta identificazionedell’imputata quale autrice dei reati contestati.1.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce ancora la violazione di legge ed il vizio esizialedella motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,sollecitate alla Corte con specifico motivo di gravame.1.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce infine ancora la violazione della legge penale,[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è infondato nei presupposti.1.1 Ed invero, dall’esame degli atti complusati dalla Corte in ragione del vizio dedottorisulta che, dopo la prima notificazione dell’avviso di udienza per l’11 dicembre 2025 relativoad altro imputato per altro procedimento, all’imputata è stato correttamente notificato (il 4dicembre 2025) il decreto di citazione a giudizio, con indicazione delle corrette generalità etutti gli avvisi previsti a pena di nullità, in uno alla comunicazione che l’udienza di trattazionedell’appello era rinviata per ragioni di ufficio al 5 febbraio 2026.Nessuna nullità si è pertanto realizzata, avendo l’imputata appellante ricevuto (il 4dicembre 2025) correttamente avviso della data (5 febbraio 2026) di celebrazione dell’udienzadi appello, nel rispetto dei termini dilatori della fissazione della data di udienza, conl’indicazione di tutti gli avvisi relativi alle attività predibattimentali cui la parte è facultata.Sul punto pare opportuno richiamare i precedenti di questa Corte, tra i quali: Sez. 1, n.13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01, secondo cui non si può prefigurare alcunanullità dell'atto, laddove «sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto edel tutto astratto». Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza intema di interesse a impugnare, definitivamente ribadita da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in unaprospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, dirimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e inquella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispettoa quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (piùrecentemente, Sez. 1, n. 20159 del 19/02/2025, V., 287994-01). La difesa ha sul puntoallegato solo la violazione generica del diritto di difesa, non avendo l’appellante avuto lapossibilità di comprendere se ed entro quali termini poteva presentare richiesta di trattazioneorale dell’udienza in forma partecipata. La doglianza appare priva della necessaria concretezza,perfettamente compatibile con il largo intervallo cronologico tra notifica dell’avviso e datadell’udienza fissata per la trattazione dell’appello.1.2. Il secondo motivo di ricorso non è deducibile, chiedendosi a questa Corte di legittimitàun nuovo e diverso apprezzamento della prova, a fronte di un giudizio di merito caratterizzatodalla conformità verticale delle decisioni.E’ noto che a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi dimotivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questaCorte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche portate con imotivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovveroquando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanzeprobatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in terminiinequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenzedi merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n.44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep.2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 35693, del 3/12/2020, Rv. 280155). D'altra parte, ai finidel controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza diappello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure propostedall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimentiai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazionedegli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorchéi giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni iviprese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando imotivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 4, n. 56311, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione dellasentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza o di assoluzione, si è già dettocome le deduzioni difensive in tema di ricostruzione storica del fatto siano volte a sollecitare undiverso, quanto inammissibile, apprezzamento delle emergenze processuali. Si richiede dunquealla Corte un’operazione che a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e delrigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioniimpugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.Nella valutazione del giudice di secondo grado non è dunque ravvisabile la violazione delprincipio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudicepuò basare il proprio convincimento sulla deposizione della persona offesa dal reato, dovendoperò effettuare un riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della stessa attraverso laconferma del restante materiale probatorio (anche se non a mezzo dei riscontri esterni previstidall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) ed accertando così con rigore, specie se si è costituitaparte civile, l'intrinseca coerenza logica della sua testimonianza, unitamente all'assenza dielementi che inducano a dubitare dell'obiettività del dichiarante. Le Sezioni unite di questaCorte (n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) hanno anche statuito che «lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fattoche ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puòessere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni», ipotesi che non appare affatto ricorrere nel caso di specie, ove anzi il fattostorico descritto è stato confermato da altre, indipendenti, fonti testimoniali.1.3. Il terzo motivo di ricorso è del pari infondato.Il rigetto del motivo di gravame con il quale era stato richiesto il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche si è fondato sulla ritenuta particolare gravità dei fatti accertatie sul dato obiettivo delle cinque precedenti condanne che affollano la biografia criminaledell’imputata.1.4. La medesia sorte processuale avvince anche l’ultimo motivo di ricorso, strettamenteconnesso e consequenziale al terzo motivo, la cui inammissibilità preclude (comecorrettamente ha osservato la Corte di merito) l’accesso alla richiesta (necessariamenteveicolata da richiesta personale dell’imputato) sostituzione della pena detentiva in penapecuniaria, essendo indubitabile che l’entità della pena detentiva irrogata non consentel’applicazione dell’unica pena sostitutiva per la quale non era richiesto il preventivo ed esplicitoconsenso della imputata.2. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]