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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17029/2026

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ppello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che espone i motivi di gravame ed insistenell'annullamento della sentenza impugnata;sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi ed insiste nell'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell’8 aprile 2025 la Corte di appello di Firenze aveva confermato lasentenza emessa al Tribunale d Firenze in data 4 maggio 2022, richiamandone lamotivazione e rispondendo agli specifici motivi di appello.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinviati a giudizio, quali soci accomandataridell’impresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per più ipotesi di bancarottadistrattiva, per bancarotta documentale e per ricorso abusivo al credito.

Sulle distrazioni ilgiudice aveva ritenuto la prova insufficiente, in quanto vi era una mole elevatissima dipassaggi patrimoniali incrociati la cui destinazione, in assenza di una contabilità adeguata,non si era potuta ricostruire.

Sull’ipotesi di ricorso abusivo al credito era stata dichiarata laprescrizione.Era invece intervenuta condanna per due tipologie di bancarotta documentale cheavevano interessato il periodo dall’anno 2007 (fino ad allora era stata tenuta una certacontabilità) alla data del fallimento, intervenuto in data 28 maggio 2014.In primo luogo, i due soci-amministratori avevano omesso di istituire il libro giornale e illibro degli inventari, né alcuno dei libri obbligatori previsti dall’art.2214 cod.civ.

Conriferimento a tale ipotesi, il giudice evidenziava che la condotta era stata tale da rendereimpossibile la ricostruzione delle movimentazioni finanziarie e patrimoniali, atteso che l’unicadocumentazione ulteriore era costituita dalle movimentazioni bancarie che non riportavano leinformazioni necessarie.

In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano falsificato lacontabilità, registrando fatture false.La motivazione del primo giudice era stata richiamata integralmente dalla Corte diappello.Nel corso del processo era emerso che il commercialista dell’impresa, tale dott. [OSCURATO:PERSONA],aveva consegnato della documentazione al curatore, il quale aveva rilasciato una ricevutadatata 18 settembre 2014.

L’escussione del curatore non aveva consentito di accertare diche documentazione si trattasse, né dove fosse stata riposta.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo deldifensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce una violazione di legge con riferimento all’elemento del dolodella bancarotta documentale fraudolenta; non avendo adeguatamente motivato sul dolo, igiudici del merito avrebbero «confuso» la fattispecie fraudolenta con quella semplice, laquale ricorrerebbe nel caso di specie.2.2.

Il secondo motivo deduce genericamente un vizio di motivazione, in quanto la Cortedi appello non si sarebbe confrontata con le singole doglianze difensive, ma avrebbe operatoun mero rinvio alle argomentazioni del Tribunale.2.3.

Il terzo motivo deduce la violazione di norme processuali indicando la lett.c dell’art.606 cod.proc.pen., di fatto lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva.

Inparticolare, in appello la parte aveva fatto istanza di rinnovazione istruttoria mediantel’audizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], che era stato il commercialista della società.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi diimpugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge con rifermento alla fattispecie dibancarotta fraudolenta documentale, sia sotto il profilo della condotta che sotto quello deldolo.

In particolare, il giudice avrebbe ritenuto integrati gli elementi costitutivi dellafattispecie, sulla base del mero presupposto della omessa tenuta delle scritture, senza dareIn assenza di tale ulteriore elemento, sia sotto il profilo della condotta che sotto quellosoggettivo, l’ipotesi configurabile sarebbe quella, meno grave, della bancarotta semplice.3.2.

Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione in relazione alla richiesta istruttoriadi nuova audizione del curatore.4.

È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale pressoquesta Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.5.

Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod.proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Le partihanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo formulato da ciascuna delle dueparti, manifestamente infondato nel resto.2.

In relazione ai motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si osserva quantosegue:2.1.

Preliminarmente va osservato che tutti i motivi diversi dal primo, sonomanifestamente infondati per entrambi i ricorsi.Le doglianze attengono sostanzialmente a lacune istruttorie imperniate attorno alladocumentazione che il commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al curatore,rilasciando la ricevuta datata 18 settembre 2014.

Nel corso dell’istruttoria il curatore nonaveva chiarito dove fosse stata riposta tale documentazione e, su tale incertezza, le partiavevano formulato diverse richieste istruttorie, in primo e secondo grado, ovvero di acquisirela documentazione, risentire il commercialista e risentire il curatore.

Si osserva, peraltro, chela prova che si ricerca è documentale ed è del tutto irrilevante.

Il curatore aveva chiarito chele gravi lacune nella tenuta della contabilità e nelle registrazioni contabili erano statesuccessive all’anno 2007 e perduranti fino al fallimento.

La ricevuta di consegna del 18settembre 2014 indica analiticamente la documentazione consegnata dal commercialista alcuratore; si tratta di libri contabili relativi agli anni 2004-2005, comunicazioni fiscali edocumentazione commerciale relative agli anni 2004-2007, quindi di documentazione nonrilevante in relazione a condotte che si imputano ad anni successivi.

Tutte le richiesteistruttorie connesse a tale pretesa lacuna sono evidentemente superflue e sonomanifestamene infondati i correlati motivi di ricorso.2.2.

Il primo motivo, in entrambi i ricorsi, attiene essenzialmente ad un difetto dimotivazione in ordine all’elemento psicologico della fattispecie, ed è fondato.Al capo 2 dell’imputazione, l’unico sul quale è intervenuta condanna, agli imputati erastato contestato di avere omesso la tenuta del libro giornale e degli inventari e di avereannotato false fatture per un importo di euro 50.200,00.

Erano stati prosciolti in relazione adiverse ipotesi distrattive contestate al capo 1, «perché il fatto non sussiste», sebbene inmotivazione si evidenziasse la presenza di un principio di prova in tal senso, non sufficientea fondare un convincimento oltre ogni ragionevole dubbio.In caso di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale – parallelamente contestato – va condotto in modo piùrigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà dioccultare le distrazioni di beni o attività. (Sez. 5 n. 2438 del 05/11/2024, dep. 21/01/2025, DiLorenzo, Rv. 287480 – 01)Le due sentenze, di primo e secondo grado, pur lette unitamente, presentano lacunemotivazionali sotto tale profilo.Agli imputati sono contestate due tipologie di condotta l’una omissiva (avere omessol’istituzione dei libri obbligatori), l’altra commissiva (avere annotato false fatture).Preliminarmente occorre fare chiarezza sulle categorie giuridiche nelle quali vannoinquadrate le condotte di bancarotta documentale, atteso che l’art. 216 r.d. 267 del 1942,comma 1, n.2, disegna due diverse fattispecie, l’una a dolo specifico, l’altra a dolo generico.La prima fattispecie (c.d.

“specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione dei libri edelle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare asé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo ditipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall..

A tal fine occorre, però, che la condottaomissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimentirisulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilomateriale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. ( ex multisSez. 5 n. 42546 del 07/11/2024 Cocozza, Rv. 287175 – 01).Quanto alla condotta di falsificazione delle scritture, contestata nel presente caso,occorre distinguere tra due possibili ipotesi.La falsificazione può essere successiva, ovvero intervenire a posteriori su scritturecontabili già esistenti e consiste in un intervento manipolativo su una realtà contabile giàdefinitivamente formata.

Tale ipotesi fattuale, viene pacificamente equiparata ad unacondotta di sottrazione o occultamento delle scritture, e rientra nella tipologia dellabancarotta documentale “specifica”.Qualora, invece, la falsità ideologica sia contestuale alla tenuta della contabilità,mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dativeri, si può realizzare la seconda fattispecie (c.d.

“generale”), purché tale condotta sia taleda rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio dellafallita.

In tale ipotesi la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazionedella valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico.La sentenza del Tribunale di Firenze, richiamata dalla Corte di appello, purriportando correttamente i principi di diritto, fatica in seguito a ricondurre le specifichecondotte concrete nelle fattispecie astratte.Pur evidenziando la presenza di indici di fraudolenza, non chiarisce in che modogli stessi siano indicativi del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

Il dolospecifico della bancarotta documentale, anche quando sia attuato impedendo laricostruzione dei fatti gestionali, sussiste quando sia provato, ulteriormente, lo scopo direcare danno ai creditori, che può essere desunto dalla complessiva ricostruzione dellavicenda.La Corte di appello, sebbene chiamata a rispondere sul punto, non ha rispostoadeguatamente ai motivi d'impugnazione, limitandosi a richiamare la sentenza di primogrado e facendo riferimento, questa volta erroneamente, ai principi di diritto chegovernano la materia.Pertanto, alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, chedenotano carenze logico-argomentative, deve essere disposto l'annullamento dellasentenza impugnata, limitatamente alla verifica della sussistenza del dolo del reato dibancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altraSezione della Corte di appello di Firenze che si atterrà, nel decidere, ai principi di dirittoenunciati nella decisione rescindente.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che espone i motivi di gravame ed insistenell'annullamento della sentenza impugnata;sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi ed insiste nell'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’8 aprile 2025 la Corte di appello di Firenze aveva confermato lasentenza emessa al Tribunale d Firenze in data 4 maggio 2022, richiamandone lamotivazione e rispondendo agli specifici motivi di appello.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinviati a giudizio, quali soci accomandataridell’impresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per più ipotesi di bancarottadistrattiva, per bancarotta documentale e per ricorso abusivo al credito. Sulle distrazioni ilgiudice aveva ritenuto la prova insufficiente, in quanto vi era una mole elevatissima dipassaggi patrimoniali incrociati la cui destinazione, in assenza di una contabilità adeguata,non si era potuta ricostruire. Sull’ipotesi di ricorso abusivo al credito era stata dichiarata laprescrizione.Era invece intervenuta condanna per due tipologie di bancarotta documentale cheavevano interessato il periodo dall’anno 2007 (fino ad allora era stata tenuta una certacontabilità) alla data del fallimento, intervenuto in data 28 maggio 2014.In primo luogo, i due soci-amministratori avevano omesso di istituire il libro giornale e illibro degli inventari, né alcuno dei libri obbligatori previsti dall’art.2214 cod.civ. Conriferimento a tale ipotesi, il giudice evidenziava che la condotta era stata tale da rendereimpossibile la ricostruzione delle movimentazioni finanziarie e patrimoniali, atteso che l’unicadocumentazione ulteriore era costituita dalle movimentazioni bancarie che non riportavano leinformazioni necessarie. In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano falsificato lacontabilità, registrando fatture false.La motivazione del primo giudice era stata richiamata integralmente dalla Corte diappello.Nel corso del processo era emerso che il commercialista dell’impresa, tale dott. [OSCURATO:PERSONA],aveva consegnato della documentazione al curatore, il quale aveva rilasciato una ricevutadatata 18 settembre 2014. L’escussione del curatore non aveva consentito di accertare diche documentazione si trattasse, né dove fosse stata riposta.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo deldifensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce una violazione di legge con riferimento all’elemento del dolodella bancarotta documentale fraudolenta; non avendo adeguatamente motivato sul dolo, igiudici del merito avrebbero «confuso» la fattispecie fraudolenta con quella semplice, laquale ricorrerebbe nel caso di specie.2.2. Il secondo motivo deduce genericamente un vizio di motivazione, in quanto la Cortedi appello non si sarebbe confrontata con le singole doglianze difensive, ma avrebbe operatoun mero rinvio alle argomentazioni del Tribunale.2.3. Il terzo motivo deduce la violazione di norme processuali indicando la lett.c dell’art.606 cod.proc.pen., di fatto lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva. Inparticolare, in appello la parte aveva fatto istanza di rinnovazione istruttoria mediantel’audizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], che era stato il commercialista della società.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi diimpugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge con rifermento alla fattispecie dibancarotta fraudolenta documentale, sia sotto il profilo della condotta che sotto quello deldolo. In particolare, il giudice avrebbe ritenuto integrati gli elementi costitutivi dellafattispecie, sulla base del mero presupposto della omessa tenuta delle scritture, senza dareIn assenza di tale ulteriore elemento, sia sotto il profilo della condotta che sotto quellosoggettivo, l’ipotesi configurabile sarebbe quella, meno grave, della bancarotta semplice.3.2. Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione in relazione alla richiesta istruttoriadi nuova audizione del curatore.4. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale pressoquesta Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod.proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le partihanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo formulato da ciascuna delle dueparti, manifestamente infondato nel resto.2. In relazione ai motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si osserva quantosegue:2.1. Preliminarmente va osservato che tutti i motivi diversi dal primo, sonomanifestamente infondati per entrambi i ricorsi.Le doglianze attengono sostanzialmente a lacune istruttorie imperniate attorno alladocumentazione che il commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al curatore,rilasciando la ricevuta datata 18 settembre 2014. Nel corso dell’istruttoria il curatore nonaveva chiarito dove fosse stata riposta tale documentazione e, su tale incertezza, le partiavevano formulato diverse richieste istruttorie, in primo e secondo grado, ovvero di acquisirela documentazione, risentire il commercialista e risentire il curatore. Si osserva, peraltro, chela prova che si ricerca è documentale ed è del tutto irrilevante. Il curatore aveva chiarito chele gravi lacune nella tenuta della contabilità e nelle registrazioni contabili erano statesuccessive all’anno 2007 e perduranti fino al fallimento. La ricevuta di consegna del 18settembre 2014 indica analiticamente la documentazione consegnata dal commercialista alcuratore; si tratta di libri contabili relativi agli anni 2004-2005, comunicazioni fiscali edocumentazione commerciale relative agli anni 2004-2007, quindi di documentazione nonrilevante in relazione a condotte che si imputano ad anni successivi. Tutte le richiesteistruttorie connesse a tale pretesa lacuna sono evidentemente superflue e sonomanifestamene infondati i correlati motivi di ricorso.2.2. Il primo motivo, in entrambi i ricorsi, attiene essenzialmente ad un difetto dimotivazione in ordine all’elemento psicologico della fattispecie, ed è fondato.Al capo 2 dell’imputazione, l’unico sul quale è intervenuta condanna, agli imputati erastato contestato di avere omesso la tenuta del libro giornale e degli inventari e di avereannotato false fatture per un importo di euro 50.200,00. Erano stati prosciolti in relazione adiverse ipotesi distrattive contestate al capo 1, «perché il fatto non sussiste», sebbene inmotivazione si evidenziasse la presenza di un principio di prova in tal senso, non sufficientea fondare un convincimento oltre ogni ragionevole dubbio.In caso di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale – parallelamente contestato – va condotto in modo piùrigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà dioccultare le distrazioni di beni o attività. (Sez. 5 n. 2438 del 05/11/2024, dep. 21/01/2025, DiLorenzo, Rv. 287480 – 01)Le due sentenze, di primo e secondo grado, pur lette unitamente, presentano lacunemotivazionali sotto tale profilo.Agli imputati sono contestate due tipologie di condotta l’una omissiva (avere omessol’istituzione dei libri obbligatori), l’altra commissiva (avere annotato false fatture).Preliminarmente occorre fare chiarezza sulle categorie giuridiche nelle quali vannoinquadrate le condotte di bancarotta documentale, atteso che l’art. 216 r.d. 267 del 1942,comma 1, n.2, disegna due diverse fattispecie, l’una a dolo specifico, l’altra a dolo generico.La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione dei libri edelle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare asé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo ditipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che la condottaomissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimentirisulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilomateriale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. ( ex multisSez. 5 n. 42546 del 07/11/2024 Cocozza, Rv. 287175 – 01).Quanto alla condotta di falsificazione delle scritture, contestata nel presente caso,occorre distinguere tra due possibili ipotesi.La falsificazione può essere successiva, ovvero intervenire a posteriori su scritturecontabili già esistenti e consiste in un intervento manipolativo su una realtà contabile giàdefinitivamente formata. Tale ipotesi fattuale, viene pacificamente equiparata ad unacondotta di sottrazione o occultamento delle scritture, e rientra nella tipologia dellabancarotta documentale “specifica”.Qualora, invece, la falsità ideologica sia contestuale alla tenuta della contabilità,mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dativeri, si può realizzare la seconda fattispecie (c.d. “generale”), purché tale condotta sia taleda rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio dellafallita. In tale ipotesi la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazionedella valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico.La sentenza del Tribunale di Firenze, richiamata dalla Corte di appello, purriportando correttamente i principi di diritto, fatica in seguito a ricondurre le specifichecondotte concrete nelle fattispecie astratte.Pur evidenziando la presenza di indici di fraudolenza, non chiarisce in che modogli stessi siano indicativi del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Il dolospecifico della bancarotta documentale, anche quando sia attuato impedendo laricostruzione dei fatti gestionali, sussiste quando sia provato, ulteriormente, lo scopo direcare danno ai creditori, che può essere desunto dalla complessiva ricostruzione dellavicenda.La Corte di appello, sebbene chiamata a rispondere sul punto, non ha rispostoadeguatamente ai motivi d'impugnazione, limitandosi a richiamare la sentenza di primogrado e facendo riferimento, questa volta erroneamente, ai principi di diritto chegovernano la materia.Pertanto, alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, chedenotano carenze logico-argomentative, deve essere disposto l'annullamento dellasentenza impugnata, limitatamente alla verifica della sussistenza del dolo del reato dibancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altraSezione della Corte di appello di Firenze che si atterrà, nel decidere, ai principi di dirittoenunciati nella decisione rescindente. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]
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