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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 35669/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 23 451 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s ., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Basilicata n. 14 0 / 01 / 2 1 depositata i n data 09 / 0 6 /20 2 1 e notificata in data09/06/2021; Oggetto: notifica accertamento – nomina messocomunale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente e i soci della stessa ricorreva no avverso l’avviso di accertamento notificatole per [OSCURATO:PERSONA] e IVA per l ’anno 2015e i conseguenti accertamenti personali con i quale l’Ufficio rideterminava maggiori tributi a seguito della mancata presentazionedella dichiarazione da parte della società; - la CTP accoglieva i ricors i ; l’Ufficio appellava la pronuncia di primo grado;la CTR rigettava l’appell o ; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa tre motivi ; - la società e i soci sono rimast i qui intimat i ; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art . 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art.156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTRerroneamente ritenuto illegittima la notifica degli atti impugnati in quantoeffettuata da messo com unale la cui nomina in quanto illegittima era inesistente e non nulla, neppure quindi operando la sanatoria del viziodi cui all’art. 156 c.p.c. ; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione ancoradell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 19 73, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633del 1972 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, per la legittima nomina del messo notificatore comunale, un atto del sindaco, non risultandosufficiente l’inquadramento dello stesso nella pianta organica contale specifica mansione; - i due ridetti motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto articolazionidi una medesima censura, sono fondati; - questa Corte ha già chiarito ( in termini si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 29966 del 19/11/2019) che in tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione d ella delibera di nomina del messo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina già prevista dall'art. 273 del R.d.n. 383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibiledai principi generali di cui agli art. 156 e 157 stesso codice, poiché la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge (in particol are dall'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972), sicché ai fini della qualifica di messo comunaleè sufficiente l'inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell'amministrazione di appartenenzacon quella specifica mansione ; - nel decidere diversamente, l a CTR ha quindi commesso errore di diritto; - alla luce della decisione che precede, i l restant e terzo motiv o è assorbito; - in accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza è quindi cassata con rinvio a l giudice dell’appello per nuovo esamedel merito della causa nel rispetto dei principi sopra ricordati; p.q.m. accoglieil primo e il secondo motivo di ricorso; dichia ra assorbit o i l terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co rte di giustizia tributariadi secondo grado della Basilicata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23 451 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s ., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Basilicata n. 14 0 / 01 / 2 1 depositata i n data 09 / 0 6 /20 2 1 e notificata in data09/06/2021; Oggetto: notifica accertamento – nomina messocomunale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente e i soci della stessa ricorreva no avverso l’avviso di accertamento notificatole per [OSCURATO:PERSONA] e IVA per l ’anno 2015e i conseguenti accertamenti personali con i quale l’Ufficio rideterminava maggiori tributi a seguito della mancata presentazionedella dichiarazione da parte della società; - la CTP accoglieva i ricors i ; l’Ufficio appellava la pronuncia di primo grado;la CTR rigettava l’appell o ; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa tre motivi ; - la società e i soci sono rimast i qui intimat i ; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art . 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art.156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTRerroneamente ritenuto illegittima la notifica degli atti impugnati in quantoeffettuata da messo com unale la cui nomina in quanto illegittima era inesistente e non nulla, neppure quindi operando la sanatoria del viziodi cui all’art. 156 c.p.c. ; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione ancoradell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 19 73, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633del 1972 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, per la legittima nomina del messo notificatore comunale, un atto del sindaco, non risultandosufficiente l’inquadramento dello stesso nella pianta organica contale specifica mansione; - i due ridetti motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto articolazionidi una medesima censura, sono fondati; - questa Corte ha già chiarito ( in termini si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 29966 del 19/11/2019) che in tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione d ella delibera di nomina del messo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina già prevista dall'art. 273 del R.d.n. 383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibiledai principi generali di cui agli art. 156 e 157 stesso codice, poiché la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge (in particol are dall'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972), sicché ai fini della qualifica di messo comunaleè sufficiente l'inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell'amministrazione di appartenenzacon quella specifica mansione ; - nel decidere diversamente, l a CTR ha quindi commesso errore di diritto; - alla luce della decisione che precede, i l restant e terzo motiv o è assorbito; - in accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza è quindi cassata con rinvio a l giudice dell’appello per nuovo esamedel merito della causa nel rispetto dei principi sopra ricordati; p.q.m. accoglieil primo e il secondo motivo di ricorso; dichia ra assorbit o i l terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co rte di giustizia tributariadi secondo grado della Basilicata in