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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:539
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 2 luglio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 530/25 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro Consiglio dell’Unione europea « Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Criterio di inserimento – Imprenditori di spicco che operano in Russia – Imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Nozione di “influenza” – Nozione di “settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito” – Base giuridica – Articolo 29 TUE – Articolo 215, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di motivazione – Proroga delle misure – Condizioni – Onere della prova » Indice

I. Introduzione

II. Fatti, sentenza impugnata, procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

III. Sull’impugnazione A. Sul settimo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione del criterio g) modificato

1. Sintesi degli argomenti delle parti

2. Valutazione

a) Sulla nozione di «influenza» ai sensi del criterio g) iniziale

b) Sull’interpretazione letterale, contestuale, storica e teleologica della nozione di «influenza» ai sensi della prima parte del criterio g) modificato

c) Conclusione dell’analisi sulla nozione di «influenza» ai sensi del criterio g) modificato

d) Sulla censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) modificato B. Sul sesto motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, su uno snaturamento degli elementi di prova e su una violazione del criterio g) iniziale in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato sufficientemente dimostrata l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava in un settore che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa

1. Sintesi degli argomenti delle parti

2. Valutazione

a) Sulla ricevibilità del sesto motivo in generale e della censura relativa ad uno snaturamento in particolare

b) Nel merito 1) Sulla qualificazione dell’[OSCURATO:PERSONA] come maggiore contribuente russo e sulla condizione relativa al «settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» ai sensi del criterio g) iniziale 2) Sull’affermazione di una violazione dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale 3) Sulla notevole entità dei redditi forniti al governo della Federazione russa dal settore bancario 4) Sulla censura relativa al carattere non attuale dei dati relativi al reddito annuo del settore bancario C. Sul decimo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di diritto relativo ad una violazione del criterio g) modificato

1. Sintesi degli argomenti delle parti

2. Richiami all’evoluzione delle motivazioni riguardanti il sig. [OSCURATO:PERSONA] e al regime giuridico degli atti di mantenimento

3. Valutazione

a) Sugli atti del settembre 2023 e sulla censura relativa all’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla questione se il Consiglio avesse fornito la prova che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire le attività di due società situate in Russia 1) Sull’affermazione di una violazione dell’obbligo di motivazione stricto sensu 2) Su una lettura arricchita dell’affermazione dell’insufficiente motivazione della sentenza impugnata

b) Sugli atti del marzo 2024 e sulla censura relativa a un difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di accertare che la motivazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire attività in Russia fosse sostenuta da elementi di prova 1) Sulla ricevibilità 2) Nel merito

c) Sugli atti del settembre 2024 e sulla censura vertente su un difetto di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe omesso di verificare che la motivazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse sostenuta da elementi di prova 1) Sulla ricevibilità 2) Nel merito

4. Conclusione sul decimo motivo

IV. Conclusione

I. Introduzione

1. Nella ricerca permanente di un’efficacia ottimale delle misure restrittive adottate dall’Unione europea, il Consiglio dell’Unione europea ha costantemente affinato i criteri che possono fondare l’adozione di siffatte misure nei confronti degli individui che ne soddisfino le condizioni.

Nel contesto ormai ben noto del regime di misure restrittive introdotte in risposta all’aggressione russa in Ucraina, il Consiglio ha adottato, per la prima volta, il criterio relativo agli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, comunemente designato come «criterio g)».

La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi su tale criterio nella sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio ( 2 ) emessa nel marzo di quest’anno.

2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, faceva parte degli imprenditori di spicco inseriti nell’elenco in base al criterio g) che avevano partecipato al procedimento che ha dato luogo alla sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio.

3. La presente impugnazione è attualmente proposta avverso la sentenza del 4 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 3 ) con la quale il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità di atti che mantengono il suo inserimento nell’elenco in base al criterio g) iniziale ( 4 ) e in base al criterio g) modificato ( 5 ).

Il Consiglio ha infatti proceduto, nel giugno 2023, a una modifica del criterio g) ( 6 ) da cui risulta, in sostanza, che esso riguarda ora tre categorie a priori distinte, vale a dire, in primo luogo, gli imprenditori di spicco che operano in Russia, in secondo luogo, i familiari di tali imprenditori di spicco e, in terzo luogo, gli imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

4. In occasione del controllo che è invitata a effettuare di tale sentenza del Tribunale, la Corte potrà utilmente precisare, in particolare, l ’interpretazione del criterio g) modificato nonché il suo eventuale collegamento con il criterio g) iniziale (settimo motivo di impugnazione), ciò che si richiede al Consiglio per dimostrare che un settore economico costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo (sesto motivo) nonché l’intensità attesa del controllo giurisdizionale delle decisioni di mantenimento per quanto riguarda l’esame delle prove a sostegno dei motivi di inserimento e, in particolare, della loro rilevanza ratione temporis (decimo motivo di impugnazione).

5. Pertanto, con la presente impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso di annullamento proposto avverso i seguenti atti, nella parte in cui lo riguardano: – la decisione (PESC) 2023/572 ( 7 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 ( 8 ) (in prosieguo: gli «atti del marzo 2023»); – la decisione (PESC) 2023/1767 ( 9 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 ( 10 ) (in prosieguo: gli «atti del settembre 2023»); – la decisione (PESC) 2024/847 ( 11 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 ( 12 ) (in prosieguo: gli «atti del marzo 2024»); – la decisione (PESC) 2024/2456 ( 13 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 ( 14 ) (in prosieguo: gli «atti del settembre 2024»).

II. Fatti, sentenza impugnata, procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

6. Per quanto riguarda i fatti e il contesto normativo pertinenti, rinvio ai punti da 1 a 35 della sentenza impugnata.

7. Ai fini delle presenti conclusioni, mi limiterò a ricordare quanto segue.

8. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto, per la prima volta, di misure restrittive adottate dall’Unione nel contesto dell’aggressione russa in Ucraina, il 15 marzo 2022.

Tali misure sono state prorogate fino al 15 marzo 2023.

Gli atti sulla base dei quali dette misure sono state adottate, poi mantenute, sono stati oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, poi di un’impugnazione, che la Corte ha respinto ( 15 ).

9. Il 13 marzo 2023 il Consiglio ha adottato gli atti del marzo 2023, con i quali le misure sono state prorogate fino al 15 settembre 2023.

I motivi del suo inserimento nell’elenco, fondato in particolare sull’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC ( 16 ), come modificata dalla decisione 2022/329 ( 17 ) ( 18 ), erano quindi così formulati: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo che mantiene stretti rapporti con il presidente [OSCURATO:PERSONA], analogamente ai suoi partner commerciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Per molti anni, è stato uno dei principali azionisti di ABH [OSCURATO:PERSONA], che comprende un’importante banca russa, [OSCURATO:PERSONA].

È stato anche azionista dell’impresa di investimento LetterOne.

Nel 2022, di fronte alle sanzioni occidentali nei suoi confronti, ha trasferito la proprietà delle sue azioni di ABH [OSCURATO:PERSONA] e LetterOne al suo partner commerciale di lunga data [OSCURATO:PERSONA].

Ha continuato a gestire le attività basate in Russia di queste società.

Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese.

Ha scambiato favori con [OSCURATO:PERSONA] in cambio del sostegno politico alla sua attività e ai suoi profitti finanziari.

La figlia maggiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha gestito un progetto di beneficenza, [OSCURATO:PERSONA]‑Endo, finanziato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ricompensato il consorzio [OSCURATO:PERSONA] per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di tale consorzio.

Pertanto, fornisce attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e trae vantaggio dagli stessi.

È altresì uno degli imprenditori russi di spicco attivi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».

10. A decorrere dal 5 giugno 2023, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 è stato sostituito dal seguente testo ( 19 ): «1.

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (…)

g) imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina (…)».

11. Il 13 settembre 2023 il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2023, che hanno avuto l’effetto di prorogare le misure nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] fino al 15 marzo 2024.

I motivi dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi sono stati modificati come segue: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo che mantiene stretti rapporti con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA], analogamente ai suoi partner commerciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Per molti anni, è stato uno dei principali azionisti di ABH [OSCURATO:PERSONA], che comprende un’importante banca russa, [OSCURATO:PERSONA].

È stato anche azionista dell’impresa di investimento LetterOne.

Nel 2022, di fronte alle sanzioni occidentali nei suoi confronti, ha trasferito la proprietà delle sue azioni di ABH [OSCURATO:PERSONA] e LetterOne al suo partner commerciale di lunga data [OSCURATO:PERSONA].

Ha continuato a gestire le attività basate in Russia di queste società.

Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese.

Ha scambiato favori con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA] in cambio del sostegno politico alla sua attività e ai suoi profitti finanziari. [OSCURATO:PERSONA] ha ricompensato l’[OSCURATO:PERSONA] per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di tale consorzio.

Inoltre è uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad “anteporre il patriottismo al profitto”.

La compagnia di assicurazioni AlfaStrakhovanie, controllata di [OSCURATO:PERSONA], assicura i veicoli del servizio federale della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia), le cui unità operano nelle regioni occupate dell’Ucraina sotto il controllo russo, nonché i veicoli delle guardie del corpo del presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA].

Dall’altro lato, X5 [OSCURATO:PERSONA], un’altra controllata dell’[OSCURATO:PERSONA], collabora con JSC Voentorg, un’entità oggetto di misure restrittive che fornisce servizi di ristorazione e lavanderia, nonché uniformi militari alle forze armate della Federazione russa e la cui controllata vende T‑shirt con il simbolo militare “Z” utilizzato dai propagandisti russi per promuovere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Pertanto,[il ricorrente] fornisce attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e trae vantaggio dagli stessi.

È inoltre un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».

12. Il 12 marzo 2024 il Consiglio ha adottato gli atti del marzo 2024, i quali hanno avuto l’effetto di prorogare le misure nei confronti del ricorrente fino al 15 settembre 2024 per motivi invariati rispetto agli atti del settembre 2023.

13. Il 12 settembre 2024 il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2024 i cui motivi di inserimento nell’elenco nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] erano così formulati: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo che mantiene stretti rapporti con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA], analogamente ai suoi partner commerciali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel marzo 2022 ha trasferito le sue azioni di ABH Holdings, che controlla un’importante banca russa, [OSCURATO:PERSONA], al suo partner commerciale di lunga data [OSCURATO:PERSONA].

Tale trasferimento è stato dichiarato nullo dalla Banca nazionale dell’Ucraina.

Inoltre, il trasferimento delle sue azioni ad A1, che fa parte di [OSCURATO:PERSONA], potrebbe essere considerato fittizio.

È stato anche azionista dell’impresa di investimento LetterOne.

Ha continuato a gestire le attività di [OSCURATO:PERSONA] basate in Russia.

Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese.

Ha scambiato favori con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA] in cambio del sostegno politico alla sua attività e ai suoi profitti finanziari. [OSCURATO:PERSONA] ha ricompensato l’[OSCURATO:PERSONA] per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di tale consorzio.

Inoltre è uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad “anteporre il patriottismo al profitto”.

La compagnia di assicurazioni AlfaStrakhovanie, controllata di [OSCURATO:PERSONA], assicura i veicoli del servizio federale della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia), le cui unità operano nelle regioni occupate dell’Ucraina sotto il controllo russo, nonché i veicoli delle guardie del corpo del presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA].

Dall’altro lato, X5 [OSCURATO:PERSONA], un’altra controllata dell’[OSCURATO:PERSONA], collabora con JSC Voentorg, un’entità oggetto di misure restrittive che fornisce servizi di ristorazione e lavanderia, nonché uniformi militari alle forze armate della Federazione russa e la cui controllata vende T‑shirt con il simbolo militare “Z” utilizzato dai propagandisti russi per promuovere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Pertanto, [il ricorrente] fornisce attivamente sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e trae vantaggio dagli stessi. [Il ricorrente] ha anche una partecipazione azionaria significativa nel capitale di Rosvodokanal, un’altra società di [OSCURATO:PERSONA] e uno dei principali operatori privati di servizi idrici in Russia.

È inoltre un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».

14. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2023, il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento degli atti controversi nella parte in cui lo riguardavano.

A sostegno di tale ricorso, egli deduceva cinque motivi che ha integrato con dodici motivi supplementari con la sua memoria di adattamento riguardante gli atti del settembre 2023, con un altro motivo supplementare con la sua memoria di adattamento riguardante gli atti del marzo 2024 e, infine, con altri cinque motivi supplementari con la sua memoria di adattamento riguardante gli atti del settembre 2024, portando così il totale dei suoi motivi a 24.

15. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato quest’ultimo alle spese.

16. Con l’impugnazione proposta il 3 agosto 2025, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata; esaminare la causa nel merito e annullare gli atti controversi; in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale e condannare, in ogni caso, il Consiglio alle spese.

17. Il Consiglio chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione; in subordine, nel caso in cui la Corte annulli la sentenza impugnata, esaminare la causa nel merito e respingere il ricorso, e condannare il ricorrente alle spese.

III. Sull’impugnazione

18. Con la presente impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce dieci motivi.

19. In sostanza, il primo verte su una violazione dei diritti della difesa, su una violazione del diritto di accesso al fascicolo, su una violazione delle forme sostanziali e su uno snaturamento degli elementi di prova che sarebbero derivati dal rifiuto del Tribunale di ordinare al Consiglio la produzione dei documenti richiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

20. Il secondo verte su una violazione dell’obbligo di riesame periodico derivante dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2014/145 e dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014.

21. Il terzo verte su una violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2014/145 e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014 e su una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe considerato che il Consiglio aveva adempiuto l’obbligo di redigere un bilancio di impatto delle misure riguardanti il sig. [OSCURATO:PERSONA].

22. Il quarto verte su una violazione del principio di proporzionalità derivante dal rifiuto del Tribunale di prendere in considerazione il riconoscimento, da parte del Consiglio, dell’assenza di impatto delle misure restrittive riguardanti il sig. [OSCURATO:PERSONA].

23. Il quinto motivo verte su una violazione dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe concluso per la legittimità del criterio g) iniziale nonostante esso consenta di sanzionare persone che non presentano un legame sufficiente con il regime o con la situazione sui quali l’Unione intende esercitare pressioni.

24. Il sesto verte su una violazione dell’obbligo di motivazione, su uno snaturamento degli elementi di prova e su una violazione del criterio g) iniziale a causa delle circostanze in cui il Tribunale ha dichiarato che era dimostrato che il settore bancario russo forniva, nel 2023, notevoli redditi al governo russo.

25. Il settimo motivo verte sulla violazione della prima parte del criterio g) modificato ( 20 ) e, in subordine, sulla violazione dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE e sulla mancanza di base giuridica in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato che il criterio g) modificato doveva essere interpretato, per quanto riguarda la nozione di «imprenditori di spicco», allo stesso modo del criterio g) iniziale.

26. L’ottavo motivo verte su una violazione delle forme sostanziali e su uno snaturamento del dodicesimo motivo dedotto dinanzi al Tribunale.

27. Il nono motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione del criterio g) iniziale e del criterio g) modificato e della nozione di «imprenditori» nonché sulla violazione della portata del controllo giurisdizionale incombente al Tribunale.

28. Il decimo motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione e, in subordine, su una violazione del criterio g) modificato, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di verificare che l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire attività situate in Russia al momento del mantenimento del suo inserimento nell’elenco avvenuto nel settembre 2023, nel marzo 2024 e nel settembre 2024 fosse suffragata.

29. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sul sesto, sul settimo e sul decimo motivo di impugnazione.

30. Poiché l’esame del settimo motivo del sig. [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a pronunciarsi sulla legittimità del criterio g) modificato, inizierò l’analisi con tale motivo, prima di esaminare, rispettivamente, il sesto e il decimo motivo che, a loro volta, riguardano la fondatezza delle misure adottate nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].

A. Sul settimo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione del criterio g) modificato

31. Per il prosieguo dell’analisi, occorre precisare cosa si intenda per ciascuna delle tre parti del criterio g) modificato.

Pertanto, anzitutto, il criterio g) modificato riguarda gli imprenditori di spicco che operano in Russia (prima parte).

Inoltre, esso riguarda i loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggono vantaggio (seconda parte).

Infine, e in alternativa ( 21 ), esso riguarda imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (terza parte) ( 22 ).

1. Sintesi degli argomenti delle parti

32. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’interpretazione cui è giunto il Tribunale dichiarando, al punto 89 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda la prima parte del criterio g) modificato, il termine «di spicco» doveva essere inteso nello stesso senso del criterio g) iniziale.

33. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché il criterio g) è stato modificato, si dovrebbe tener conto di tale modifica per l’interpretazione di tale criterio.

Il cambiamento avvenuto nel testo del criterio g) avrebbe cambiato il significato e la portata della nozione di «imprenditori di spicco».

34. In primo luogo, il criterio g) modificato avrebbe spezzato il nesso tra l’influenza di tali imprenditori e i settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo.

La nozione di «influenza» sarebbe così isolata.

35. In secondo luogo, la seconda parte del criterio g) modificato si applica solo ai familiari stretti degli imprenditori di spicco, il che rafforzerebbe la conclusione secondo cui gli imprenditori di spicco costituiscono una categoria distinta di persone sulle quali il Consiglio intende esercitare una particolare pressione.

36. In terzo luogo, il nuovo significato del criterio g) modificato, in particolare la sua prima parte, sarebbe chiarito dal considerando 4 della decisione 2023/1094.

Il Tribunale avrebbe già fatto del resto ricorso a tale considerando per ricercare l’intenzione del legislatore dell’Unione ( 23 ).

37. In subordine, se l’interpretazione della prima parte del criterio g) modificato dovesse essere la stessa del criterio g) iniziale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] rinvia alle sue conclusioni nell’ambito del quinto motivo della presente impugnazione per sostenere che una siffatta interpretazione violerebbe l’articolo 29 TUE e l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE e priverebbe detto criterio di base giuridica.

38. Il Consiglio conclude per il rigetto del settimo motivo.

2. Valutazione

39. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, dinanzi al Tribunale, che il criterio g) modificato era illegittimo a causa di una mancanza di base giuridica, di una violazione del principio della certezza del diritto e di una violazione del diritto di proprietà e della libertà d’impresa.

Il presente motivo è diretto contro la parte dell’analisi del Tribunale dedicata all’asserita violazione del principio della certezza del diritto.

40. Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, nell’ambito del presente motivo, di non aver tenuto conto, ai fini dell’interpretazione della nozione di «influenza», ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, del cambiamento avvenuto nella formulazione di detto criterio, il presente motivo è diretto unicamente contro l’interpretazione della prima parte del criterio g) modificato adottata dal Tribunale.

41. Per rispondere a tale motivo, dopo aver ricordato la portata del criterio g) iniziale, occorrerà procedere ad un’analisi di tale prima parte al fine di verificare che la conclusione alla quale il Tribunale è giunto al punto 89 della sentenza impugnata sia corretta. a) Sulla nozione di «influenza» ai sensi del criterio g) iniziale

42. Per quanto riguarda il criterio g) iniziale, quale risulta dalla decisione 2022/329 e dal regolamento 2023/1089, va constatato quanto segue.

43. Il criterio g) iniziale riguardava un’unica categoria di persone fisiche che doveva soddisfare due condizioni cumulative.

In primo luogo, doveva trattarsi di imprenditori di spicco .

In secondo luogo, tali imprenditori di spicco dovevano operare in uno dei settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo .

44. La Corte si è recentemente pronunciata sull’interpretazione di tale criterio nella sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio.

45. Così, dopo averne esaminato le diverse versioni linguistiche, la Corte ha dichiarato che i termini utilizzati per definire il criterio g) modificato non implicano, di per sé e al di fuori di qualsiasi contesto, un nesso con un qualunque settore, come i settori economico o politico, o con persone o entità determinate ( 24 ).

La locuzione «di spicco» deve essere quindi intesa come riferita all’«importanza che l’imprenditore interessato deve detenere nel suo settore di attività, indipendentemente dai legami che tale imprenditore può peraltro avere, eventualmente, con [il governo della Federazione russa]» ( 25 ).

Anche se il criterio g) iniziale stabilisce un nesso con tale governo, esso non è richiesto agli imprenditori di spicco, ma al settore di attività nel quale essi operano poiché tale settore deve procurare a detto governo una notevole fonte di reddito ( 26 ).

Pertanto, il criterio g) iniziale «implica unicamente la dimostrazione che gli imprenditori di spicco hanno un’importanza significativa in un settore economico lucrativo per il governo della Federazione russa, indipendentemente dai legami che tali imprenditori possono avere con tale governo, dalla loro concreta importanza per quest’ultimo o dalla loro effettiva capacità di influenza nei suoi confronti» ( 27 ).

46. Ne consegue che, secondo la Corte, la nozione di «influenza», ai sensi del criterio g) iniziale, si riferisce al settore economico in cui tali imprenditori operano e deve quindi essere intesa «alla luce del contesto economico in cui operano, secondo criteri quali il loro status professionale o le loro funzioni, l’importanza della loro attività economica, la portata dei loro beni patrimoniali o dei loro investimenti, le cariche ricoperte all’interno dell’impresa in cui esercitano tali funzioni o, ancora, qualsiasi altro criterio di ordine economico pertinente» ( 28 ).

47. Gli imprenditori di spicco, ai sensi del criterio g) iniziale, sono quindi intesi come coloro che hanno un’importanza significativa in settori economici lucrativi per il governo della Federazione russa, vale a dire che possono favorire indirettamente il finanziamento delle azioni di destabilizzazione condotte in Ucraina in quanto contribuiscono al mantenimento della redditività di detti settori, se non addirittura alla loro prosperità ( 29 ).

48. Infine, l’influenza non si limita soltanto agli imprenditori che, per le loro funzioni all’interno di una società o per le azioni di cui dispongono, esercitano un controllo reale ed effettivo su tale società, dato che l’importanza significativa nel settore economico interessato può essere accertata sulla base di elementi oggettivi diversi da quello del controllo ( 30 )

49. La Corte ha accertato che una siffatta interpretazione fosse corroborata dagli obiettivi perseguiti, i quali consistono nell’esercitare ulteriori pressioni sulla Federazione russa e nell’aumentare il costo delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina affinché essa ponga fine alla sua aggressione militare e, più in generale, alle sue azioni e alle sue politiche che destabilizzano l’Ucraina ( 31 ).

Infatti, la Corte ha dichiarato che, «[o]stacolando il funzionamento dei settori economici interessati, l’imposizione di misure restrittive nei confronti [degli imprenditori di spicco], indipendentemente dai legami che essi possono eventualmente avere con [il governo della Federazione russa], può quindi aumentare il costo di tali azioni ed esercitare pressioni su detto governo affinché ponga fine a dette azioni» ( 32 ). b) Sull ’ interpretazione letterale, contestuale, storica e teleologica della nozione di «influenza» ai sensi della prima parte del criterio g) modificato

50. Ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione contenuta in un atto che prevede misure restrittive, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma altresì del suo contesto, anche storico, e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 33 ).

51. In primo luogo, dalla formulazione del criterio g) modificato risulta un duplice fenomeno consistente, da un lato, in una scissione del criterio g) iniziale (prima e terza parte) e, dall’altro, in un’aggiunta a tale criterio (seconda parte).

Pertanto, la prima parte del criterio g) modificato non richiede più, a differenza di quanto prevedeva il criterio g) iniziale, che l’imprenditore di spicco operi in uno dei settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo ( 34 ).

52. Sempre da un punto di vista letterale, l’aggettivo «di spicco» si riferisce agli «imprenditori», vale a dire alle persone che operano nel settore imprenditoriale ( 35 ).

L’influenza risulta quindi necessariamente collegata alla qualità di imprenditori e alla loro importanza in tale settore.

L’influenza relativa a tale qualità mi sembra intrinsecamente legata al loro successo e alla loro potenza economica ( 36 ).

53. In secondo luogo, tale interpretazione letterale della prima parte del criterio g) modificato è confermata dall’analisi del contesto.

Così, il considerando 4 della decisione 2023/1094 chiarisce la ratio del criterio g) modificato.

Ne risulta che il Consiglio, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale ( 37 ), ha constatato l’esistenza di una relazione di reciproco vantaggio e sostegno tra il governo russo e gli imprenditori di spicco che operano in Russia.

Infatti, secondo la valutazione del Consiglio, l’accumulo di ricchezza da parte di tali soggetti non può avvenire senza l’assenso del governo russo e la loro importanza nel settore economico interessato è una manifestazione dell’interdipendenza esistente tra gli imprenditori e il governo russo.

Proprio per questo motivo il Consiglio ha sancito la prima parte del criterio g) modificato ( 38 ).

54. In terzo luogo, l’interpretazione suggerita è corroborata dall’analisi storica e teleologica del criterio g).

55. I regimi di misure restrittive adottati in risposta alle atrocità russe in Ucraina sono caratterizzati da un aumento progressivo della loro intensità, in funzione della loro efficacia, al fine di esercitare la massima pressione sulla Federazione russa aumentando i costi delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e l’adozione, da parte del Consiglio, del criterio g) iniziale costituisce un esempio di tale intensificazione ( 39 ).

56. Non esigendo più alcun nesso con un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, l’ampliamento del criterio di inserimento nell’elenco al quale procede la prima parte del criterio g) modificato si inserisce nella logica di tale ricerca permanente della massima efficacia delle misure restrittive, quando perdura la flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite costituita dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa. c) Conclusione dell ’ analisi sulla nozione di «influenza» ai sensi del criterio g) modificato

57. Da quanto precede risulta che gli argomenti sviluppati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del settimo motivo non possono essere accolti.

58. La mia conclusione è che, sebbene sia intervenuta una modifica nel testo del criterio g), nulla nella formulazione, nel contesto o nello scopo di tale modifica indica che il Consiglio abbia avuto l’intenzione di attribuire alla locuzione «di spicco» un significato diverso da quello che le aveva precedentemente attribuito nell’ambito del criterio g) iniziale.

Inoltre, gli argomenti del ricorrente non consentono di formulare un’interpretazione alternativa idonea a giustificare l’esistenza di una siffatta divergenza di significato.

59. La prima parte del criterio g) modificato riguarda l’influenza degli imprenditori intesa da un punto di vista economico, poiché il loro successo economico deriva dal rapporto di interdipendenza intrattenuto con il governo russo.

60. Ne consegue che la nozione di «influenza», ai sensi del criterio g) iniziale nonché ai sensi del criterio g) modificato, deve essere necessariamente valutata con riferimento al settore economico nel quale operano gli imprenditori interessati, senza tuttavia che sia richiesto a tale settore di avere un’importanza economica particolare per il governo della Federazione russa, e deve quindi essere intesa alla luce del contesto economico in cui essi operano, secondo criteri come quelli menzionati al paragrafo 46 delle presenti conclusioni.

61. Pertanto, e per analogia con quanto dichiarato a proposito del criterio g) iniziale, dalla prima parte del criterio g) modificato risulta che il termine «di spicco» deve essere inteso nel senso che si riferisce all’importanza che l’imprenditore interessato deve detenere nel suo settore di attività, indipendentemente sia dai legami che tale imprenditore può eventualmente intrattenere con il governo della Federazione russa sia dalla questione se il settore in cui egli o ella è attivo o attiva procuri una notevole fonte di reddito a tale governo.

62. Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 89 della sentenza impugnata, senza incorrere in un errore di diritto, che la locuzione «di spicco» doveva essere interpretata allo stesso modo nell’ambito della prima parte del criterio g) iniziale e nell’ambito del criterio g) modificato, in quanto l’influenza riguarda l’importanza degli imprenditori alla luce di criteri quali il loro status professionale o le loro funzioni, l’importanza della loro attività economica, la portata dei loro beni patrimoniali o dei loro investimenti, le cariche ricoperte all’interno dell’impresa in cui esercitano tali funzioni ( 40 ).

63. In ogni caso, anche se si dovesse constatare un errore di diritto su tale punto, dubito che il sig. [OSCURATO:PERSONA] possa trarne un qualsivoglia beneficio in sede di impugnazione ( 41 ). d) Sulla censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) modificato

64. Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse nondimeno rispondere agli argomenti sviluppati in subordine dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ), mi limiterò a rilevare quanto segue.

65. Il ricorrente intende contestare l’analisi, da parte del Tribunale, della censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) modificato rinviando alle sue conclusioni nell’ambito del quinto motivo di impugnazione che mira, dal canto suo, a contestare l’analisi in primo grado della censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) iniziale ( 43 ).

In sostanza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che l’articolo 215 TFUE, che prevede le condizioni alle quali misure di interruzione o di riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con un paese terzo possono essere adottate, possa fondare l’adozione di misure senza che esista un collegamento sufficiente tra le persone interessate e il paese terzo oggetto di dette misure e senza che persone fisiche possano essere oggetto di siffatte misure indipendentemente dal loro comportamento personale.

Ai fini della sua dimostrazione, egli invocava in particolare la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 44 ).

66. Così facendo, rilevo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] muove la stessa critica formulata dinanzi alla Corte contro la legittimità del criterio g) iniziale nell’ambito della causa C‑111/24 P ( 45 ).

67. Orbene, dalla sentenza pronunciata dalla Corte in tale causa risulta ( 46 ), in sostanza, che, per quanto riguarda le misure di cui consente l’adozione, l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE richiede che esista un nesso oggettivo tra le persone oggetto delle misure restrittive e il paese terzo interessato affinché dette misure possano essere considerate idonee a conseguire, in modo non manifestamente inadeguato, l’obiettivo di pressione che l’Unione intende esercitare su tale paese ( 47 ).

68. Posta a confronto, la formulazione della seconda frase del punto 70 della sentenza impugnata, secondo la quale «l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE autorizza il Consiglio ad adottare, mediante un atto previsto dall’articolo 288 TFUE, misure restrittive nei confronti di qualsiasi “persona fisica o giuridica”, “entità non statale” o qualsiasi “gruppo” alla sola condizione che una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato UE preveda siffatte misure» ( 48 ), non è priva di ambiguità, in quanto lascia intendere che non sarebbe richiesto alcun nesso .

69. Sebbene, a proposito di una formulazione equivalente, la Corte abbia considerato che il Tribunale aveva ricordato in tali termini, «in sostanza, correttamente, che l’adozione di siffatte misure restrittive è possibile solo se esiste una decisione adottata in base all’articolo 29 TUE» ( 49 ), è con riserva della successiva verifica da parte della Corte che il Tribunale si era pronunciato sull’esistenza di un nesso .

70. Infatti, la Corte ha ricordato che il Tribunale aveva sottolineato il fatto che, «per quanto riguarda il criterio g) [iniziale], esiste un nesso , quantomeno indiretto, tra gli imprenditori cui si riferisce tale criterio e il paese terzo interessato (…) dal momento che detto criterio riguarda, tra l’altro, una categoria di persone fisiche che operano in taluni settori economici che costituiscono, per il governo della Federazione russa, una notevole fonte di reddito che consente a quest’ultimo di portare avanti la sua politica di destabilizzazione e di aggressione dell’Ucraina» ( 50 ).

71. Orbene, il ragionamento del Tribunale nella sentenza impugnata appare esente non solo da qualsiasi riferimento al nesso oggettivo o, quanto meno, indiretto, richiesto tra le misure restrittive e il paese interessato, ma anche da qualsiasi verifica quanto alla sua esistenza nel caso di specie.

72. Tale omissione costituisce, a mio avviso, un errore di diritto.

73. Poiché tale errore di diritto incide sulla parte del ragionamento del Tribunale dedicata all’esame della legittimità del criterio g) iniziale, esso incide, di riflesso, sulla conclusione alla quale è giunto il Tribunale, al punto 86 della sentenza impugnata, per quanto riguarda l’affermazione di una mancanza di base giuridica del criterio g) modificato, poiché detto punto rinviava a tale parte.

74. Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che, se dalla motivazione di una decisione del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione ( 51 ).

Occorre quindi verificare che il rigetto del motivo vertente sulla mancanza di base giuridica del criterio g) iniziale risulti fondato per motivi di diritto diversi da quelli viziati dall’errore che ho appena individuato, al fine di accertare che il rigetto della censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) modificato potesse fondarsi su altri motivi di diritto.

75. A tal riguardo, ancora una volta, la soluzione va trovata nella sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio dal momento che, in quest ’ultima, la Corte ha considerato che dal criterio g) iniziale risultava che il Consiglio aveva formulato un criterio riguardante persone che presentavano un nesso oggettivo con il paese terzo interessato ( 52 ) e che, mutatismutandis, una siffatta conclusione vale per il criterio g) modificato in relazione al quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce gli stessi argomenti ( 53 ).

76. In tali circostanze, nonostante l’errore di diritto individuato al paragrafo 71 delle presenti conclusioni, esso non incide sulla conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata per quanto riguarda il criterio g) iniziale.

Esso non incide quindi neppure sulla conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata per quanto riguarda, questa volta, l’affermazione di una mancanza di base giuridica del criterio g) modificato a causa di un nesso insufficiente tra le persone interessate e il paese terzo di cui trattasi.

B. Sul sesto motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, su uno snaturamento degli elementi di prova e su una violazione del criterio g) iniziale in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato sufficientemente dimostrata l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava in un settore che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa

1. Sintesi degli argomenti delle parti

77. Il ricorrente richiama la costante giurisprudenza della Corte secondo cui spetta al Consiglio fornire la prova che la persona inserita nell’elenco soddisfa il criterio in base al quale esso ha proceduto all’inserimento e secondo cui il Consiglio non può basarsi su una presunzione se ciò non è previsto dalla normativa pertinente.

78. Per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco ai sensi del criterio g) iniziale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio doveva dimostrare che egli operava in un settore economico che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

La nozione di «notevoli redditi» sarebbe una nozione relativa che richiede un’analisi delle fonti di bilancio del governo russo.

79. Orbene, ai punti 189 e 190 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato, da un lato, all’affermazione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] rientrava fra i ventiquattro principali contribuenti in Russia nel 2020 e, dall’altro, all’affermazione secondo cui il reddito annuo del settore bancario in Russia nel 2021 avrebbe raggiunto 2,3 trilioni di rubli russi (RUB) (ossia circa 25,8 miliardi di euro).

80. Tali elementi sarebbero insufficienti.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che un’impresa sia un contribuente importante in Russia non consentirebbe di trarre alcuna conclusione pertinente in merito al soddisfacimento del criterio g) iniziale, in quanto non se ne potrebbe concludere che il settore di attività, in generale, fornisca notevoli redditi al governo russo.

Il criterio g) iniziale richiederebbe la dimostrazione che un settore economico costituisce una notevole fonte di reddito per tale governo ( 54 ).

Si dovrebbe altresì porre tali redditi in relazione alla politica fiscale del governo russo, ciò a cui il Tribunale non avrebbe provveduto nonostante il ricorrente abbia sostenuto dinanzi allo stesso che il governo russo ricavava redditi irrisori dalle imposte dirette e indirette generate dal settore bancario russo ( 55 ).

La motivazione della sentenza ne sarebbe così inficiata.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver verificato che i presunti redditi generati dal settore bancario russo costituissero una notevole fonte di reddito per il governo russo.

Infine, anche supponendo che il reddito del settore bancario russo fosse pertinente al fine di dimostrare che le condizioni fissate dal criterio g) iniziale erano soddisfatte, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di essersi basato su elementi di prova non attuali per giustificare l’inserimento nell’elenco nel 2023.

81. Il Consiglio conclude per il rigetto di tale sesto motivo che reputa irricevibile e, in ogni caso, infondato.

2. Valutazione

82. La parte della sentenza impugnata oggetto di tale sesto motivo è quella dedicata all’esame, da parte del Tribunale, della fondatezza delle misure restrittive nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] adottate sulla base del criterio g) iniziale.

Più in particolare, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, a proposito degli atti del marzo 2023, che il Consiglio non aveva dimostrato che il settore bancario costituisse una notevole fonte di reddito per il governo russo ( 56 ).

83. Dal canto suo, il Tribunale ha considerato che dalla motivazione degli atti del marzo 2023 risultava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava nel settore bancario data la sua qualità di azionista del conglomerato [OSCURATO:PERSONA], comprendente in particolare l’[OSCURATO:PERSONA] ( 57 ).

Facendo riferimento ai punti da 106 a 108 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 58 ), il Tribunale ha dichiarato che tale settore costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo.

Esso ha altresì ricordato di aver già dichiarato che l’[OSCURATO:PERSONA] era uno dei principali contribuenti della Russia ( 59 ).

Il Tribunale ha poi considerato che l’importanza del settore bancario in Russia era attestata dal documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio, il quale menzionava il reddito annuo di tale settore dal 2014 al 2021 e da cui risultava che tale reddito aveva raggiunto, nel 2021, RUB 2,3 trilioni (ossia circa EUR 25,8 miliardi) ( 60 ).

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha quindi concluso che il Consiglio aveva fornito, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte ( 61 ), un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti in grado di suffragare il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse, alla data degli atti del marzo 2023, un imprenditore di spicco che operava in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, ai sensi del criterio g) iniziale ( 62 ).

a) Sulla ricevibilità del sesto motivo in generale e della censura relativa ad uno snaturamento in particolare

84. In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità del sesto motivo, ritengo, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non cerchi di ottenere, dinanzi alla Corte, una nuova valutazione dei fatti, la quale rientra tradizionalmente nella competenza esclusiva del Tribunale ( 63 ).

Infatti, gli argomenti del ricorrente sviluppati nell’ambito del sesto motivo invitano la Corte a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica dei fatti specificamente menzionati nella motivazione degli atti del 2023 al fine di stabilire se la condizione relativa al settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, ai sensi del criterio g) iniziale, fosse soddisfatta.

Tali argomenti mirano, in sostanza, a sostenere che il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere che il Consiglio potesse basarsi sulla qualità dell’[OSCURATO:PERSONA] come maggiore contribuente della Russia, unitamente ai dati sul reddito annuo generato dal settore bancario, per accertare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava in un settore economico che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo ai sensi del criterio g) iniziale.

Di conseguenza, tale sesto motivo appare ricevibile.

85. In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa a uno snaturamento degli elementi di prova, osservo che la semplice menzione di un siffatto snaturamento è rinvenibile nel titolo del sesto motivo di impugnazione, senza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] vi dedichi considerazioni specifiche.

Orbene, è consuetudine della giurisprudenza della Corte richiedere che, quando un ricorrente invoca uno snaturamento, da parte del Tribunale, di fatti o di elementi di prova, esso indichi in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati e dimostri gli errori di analisi che hanno condotto il Tribunale a tale snaturamento ( 64 ).

Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha soddisfatto tale requisito, la censura relativa a uno snaturamento degli elementi di prova appare irricevibile.

b) Nel merito 1) Sulla qualificazione dell ’[OSCURATO:PERSONA] come maggiore contribuente russo e sulla condizione relativa al «settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» ai sensi del criterio g) iniziale

86. In sostanza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di essersi basato sulla qualità dell’[OSCURATO:PERSONA] come maggiore contribuente russo per ritenere che la condizione relativa al settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, quale imposta dal criterio g) iniziale, fosse soddisfatta.

87. È pacifico che il settore di pertinenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] è il settore bancario.

Inoltre, dalla motivazione degli atti del marzo 2023 ( 65 ) si può dedurre che è nella sua qualità di ex azionista del conglomerato [OSCURATO:PERSONA], che comprende l’[OSCURATO:PERSONA], che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di misure restrittive ai sensi del criterio g) iniziale.

La motivazione menziona il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] è «uno dei principali contribuenti della Russia».

88. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] sia uno dei principali contribuenti russi non consentirebbe di qualificare il settore bancario stesso come settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo.

89. Va tuttavia ricordato che la Corte ha recentemente dichiarato che «è possibile ritenere, in talune circostanze, che un settore economico di uno Stato costituisca una notevole fonte di reddito per il governo di quest’ultimo, qualora esista un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti da cui risulti che una delle società più importanti di tale settore fornisce, già di per sé, notevoli redditi a tale governo» ( 66 ).

90. Pertanto, se dalla formulazione del criterio g) iniziale risulta che, in linea di principio, è il settore economico, e non una persona fisica o un’impresa in particolare, a dover costituire una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa ( 67 ), il Consiglio è autorizzato, in talune circostanze, a concentrarsi sui notevoli redditi forniti al governo russo da un’unica società tra le più importanti di tale settore.

91. Spettava quindi al Tribunale accertare che il Consiglio avesse suffragato l’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco ricorrendo a un insieme di indizi concreti, precisi e concordanti che dimostrassero che l’[OSCURATO:PERSONA] forniva, di per sé, notevoli redditi al governo russo affinché si potesse ritenere che, di riflesso, il settore economico in cui opera il sig. [OSCURATO:PERSONA] costituisca una notevole fonte di reddito per il governo russo e, pertanto, che la seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale fosse soddisfatta ( 68 ).

92. Contrariamente a quanto sostiene il sig. [OSCURATO:PERSONA], un siffatto insieme non richiede la dimostrazione contabile, da parte del Consiglio, della notevole entità dei redditi forniti dall’[OSCURATO:PERSONA] in particolare, o dal settore bancario in generale, al governo russo.

93. In ogni caso, ricordo che dal punto 189 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, dopo aver ricordato che l’[OSCURATO:PERSONA] è una delle maggiori banche commerciali e d’affari private russe ( 69 ), si è basato, per dimostrare la notevole entità dei redditi forniti dall’[OSCURATO:PERSONA] a detto governo, sulla qualificazione di quest’ultima come «uno dei principali contribuenti» russi, come suffragata dal documento n. 2 del primo fascicolo probatorio.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non contesta tale qualificazione.

94. Da tale documento, che il Tribunale ha necessariamente esaminato ( 70 ), risulta che è la stessa amministrazione finanziaria russa a concedere tale status a taluni soggetti passivi russi che soddisfano le condizioni e i criteri da essa stessa determinati ( 71 ).

Detto status appare quindi riservato alle imprese il cui reddito annuo è compreso tra RUB 10 e 35 miliardi (ossia tra EUR 112 milioni circa e 394 milioni circa).

L’[OSCURATO:PERSONA] è designata, in tale documento, come facente parte, nel 2020, dei principali contribuenti russi, vale a dire come una delle imprese che hanno apportato il maggiore contributo fiscale al bilancio dello Stato nel corso dell’anno considerato ( 72 ).

Il conseguente contributo ( 73 ) della [OSCURATO:PERSONA] al bilancio russo, senza essere quantificato, viene ivi, tuttavia, esplicitamente menzionato.

95. Orbene, ai fini della qualificazione di una fonte di reddito come «notevole», la Corte ha già dichiarato che tale nozione comprende l’insieme dei redditi generati dal settore economico interessato, il che implica la presa in considerazione, tra l’altro, delle imposte versate dalle società operanti in tale settore ( 74 ).

Per quanto riguarda la maggiore banca commerciale e d’affari privata russa, l’[OSCURATO:PERSONA] occupava, all’interno del settore bancario, un posto di primo piano.

Inoltre, tale settore di attività, tradizionalmente descritto come la pietra angolare di qualsiasi economia nazionale, è particolarmente strategico dal momento che, come vuole l’adagio, «il denaro è il nervo della guerra».

96. Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale ha potuto dichiarare senza incorrere in errori di diritto che il Consiglio aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che dimostravano che il settore in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo. 2) Sull’affermazione di una violazione dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale

97. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta poi al Tribunale di non aver risposto ai suoi argomenti relativi all’aliquota d’imposta del settore bancario, di cui l’[OSCURATO:PERSONA] fa parte, che sarebbe irrisoria.

98. Oltre al fatto che gli argomenti del ricorrente ricalcano una concezione eccessivamente restrittiva della nozione di «redditi», ai sensi del criterio g) iniziale ( 75 ), si deve ricordare quanto segue.

99. Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, mentre l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che ripercorra, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia.

La motivazione può essere implicita, ma deve sempre consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione ( 76 ).

100. Orbene, dal punto 189 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il nesso che il Tribunale ha stabilito tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e i notevoli redditi forniti al governo russo si basava sulla particolare posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], quale riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria russa, illustrata dal documento n. 2 del primo fascicolo probatorio.

Il Tribunale era tenuto a verificare che il settore economico in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] opera costituisca una notevole fonte di reddito per il governo russo, cosa che ha fatto basandosi sulla qualificazione dell’[OSCURATO:PERSONA] come uno dei principali contribuenti russi, qualificazione che, intrinsecamente, contraddiceva l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA].

101. Si deve pertanto constatare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto in grado di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i suoi argomenti.

La censura relativa alla violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione deve essere respinta. 3) Sulla notevole entità dei redditi forniti al governo della Federazione russa dal settore bancario

102. La presente censura è diretta contro il punto 190 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha esaminato se si potesse ritenere che il settore bancario in Russia costituisse una notevole fonte di reddito per il governo russo.

103. Poiché propongo alla Corte ( 77 ) di dichiarare che il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 189 della sentenza impugnata è esente da qualsiasi errore di diritto e che si poteva quindi ritenere che la seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale fosse soddisfatta tenuto conto del ruolo e della posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] nel settore bancario russo, quali illustrati dal suo status di grande contribuente russo, il punto 190 della sentenza impugnata sembra contenere un ragionamento condotto solo ad abundantiam .

Pertanto, esaminerò la presente censura solo in subordine.

104. Così, per quanto riguarda l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fatto che un settore generi redditi non consentirebbe di dimostrare che tale settore costituisca una notevole fonte di reddito per il governo russo, poiché ciò dipenderebbe dalla politica fiscale di detto governo, ricordo, da un lato, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che tali redditi generano imposte e, dall’altro, che la Corte ha dichiarato che «se è vero che la notevole entità di un quantitativo può essere valutata in modo relativo, vale a dire in relazione ad un quantitativo di riferimento, un siffatto carattere può anche essere valutato in modo assoluto.

Ciò può verificarsi nel caso dei redditi procurati al governo di uno Stato da un settore della sua economia.

Infatti, è possibile ritenere che un settore economico procuri a un siffatto governo redditi in notevole quantità, indipendentemente dalla percentuale che questi ultimi rappresentano rispetto ai redditi complessivi di tale governo» ( 78 ).

105. Inoltre, ricordo che la nozione di «reddito», ai sensi della seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale, comprende l’insieme delle risorse finanziarie che il settore economico interessato fornisce al governo della Federazione russa ( 79 ).

106. Orbene, poiché il Tribunale ha accertato, esaminando il documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio, che il reddito annuo del settore bancario russo ammontava nel 2021 a più di RUB 2,3 trilioni (ossia EUR 25,8 miliardi circa), esso ha, implicitamente ma necessariamente, stabilito una correlazione tra tale reddito annuo e i redditi che ne derivano per il governo russo per concluderne legittimamente che tale settore forniva una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa senza essere tenuto a rapportare tale reddito annuo ai redditi complessivi di tale governo.

107. La presente censura, se dovesse essere esaminata, dovrebbe essere pertanto respinta. 4) Sulla censura relativa al carattere non attuale dei dati relativi al reddito annuo del settore bancario

108. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di accertare che le misure restrittive che lo riguardavano si fondassero su una base fattuale sufficientemente solida incentrando la sua analisi sui dati precedenti, e quindi non attuali, contenuti nel documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio ( 80 ).

109. Constato che il Tribunale non si è pronunciato, nella sentenza impugnata, sulla questione se tale documento fosse rilevante ratione temporis per accertare il fatto che il settore in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo ai sensi della seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale.

110. Tale silenzio si spiega con il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non sembra aver dedotto tale censura dinanzi al Tribunale ( 81 ).

111. Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, consentire ad una parte di dedurre per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo e argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad autorizzarla a sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.

Nell’ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado ( 82 ).

112. La presente censura appare quindi irricevibile.

113. Mi sembra che possa essere considerata tale anche per altre ragioni.

114. Infatti, come rilevato dal Consiglio, una volta che le prove esaminate dal Tribunale sono state acquisite regolarmente, che le norme e i principi generali di diritto in materia di onere della prova sono stati rispettati, al pari delle norme di procedura in materia di produzione della prova, la Corte non è, in linea di principio, competente ad esaminare le prove che il Tribunale ha ammesso a sostegno dei fatti da esso accertati, al quale spetta esclusivamente valutarne il valore ( 83 ).

115. Orbene, gli argomenti del sig. [OSCURATO:PERSONA] non individuano alcuna norma né alcun principio di tale natura che sarebbero stati violati dal Tribunale in sede di esame del documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio.

116. Infine, come già accennato, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha compiuto alcuno sforzo dimostrativo quanto all’asserito snaturamento invocato ( 84 ).

117. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare irricevibile la censura relativa al carattere non attuale dei dati relativi al reddito annuo del settore bancario, come illustrato dal documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio.

118. In ogni caso, se la Corte dovesse approfondire l’esame del documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio, si dovrebbe constatare quanto segue.

119. Tale documento ( 85 ), estratto da un sito Internet, risulta pubblicato nel maggio 2022 e consultato dal Consiglio nel novembre dello stesso anno per suffragare l’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] negli atti del marzo 2023.

Esso consiste in un prospetto statistico che illustra l’andamento del reddito annuo del settore bancario in Russia, al netto delle imposte, dal 2014 al 2021.

120. È esatto constatare che i dati più recenti di tale prospetto riguardano l’anno 2021.

121. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che «il Consiglio [può] tener conto, per valutare se una persona soddisfi un criterio d’inserimento (…) di informazioni o di elementi di prova relativi a circostanze precedenti alla data di adozione dell’atto che impone o mantiene misure restrittive, purché tali informazioni o elementi suffraghino la motivazione addotta a sostegno di tale atto e contribuiscano a dimostrare che, nonostante il decorso del tempo e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti proprie di ciascun caso, la persona interessata soddisfa il criterio di inserimento di cui trattasi (…).

In particolare, non si può escludere che tali informazioni ed elementi di prova possano essere presi in considerazione per dimostrare, alla luce del criterio di inserimento di cui trattasi, una continuità tra, da un lato, la situazione precedente della persona interessata e, dall’altro, la sua situazione attuale» ( 86 ).

122. Pertanto, come ho già avuto occasione di ricordare in altre circostanze, l’insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentono di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta alle misure di congelamento dei capitali e il regime combattuto che il Consiglio può addurre può, certamente, basarsi su elementi risalenti, anteriori alla data di adozione degli atti di inserimento purché, in ogni caso, sia altresì dimostrata una continuità fra tali elementi e la situazione alla data dell’inserimento ( 87 ).

123. Spettava quindi al Tribunale accertare una continuità tra i fatti ritenuti suffragati dal documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio e la situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2023.

124. Ciò detto, occorre ricordare che l’esame di tale documento è stato condotto dal Tribunale in una parte del ragionamento dedicata alla verifica della seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale.

Si trattava quindi, per il Consiglio, di dimostrare che il settore bancario costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo.

Per quanto riguarda il contributo di tutto un settore all’economia nazionale, inteso in senso lato, si può ritenere che gli elementi di prova che lo riguardano si inseriscano in una tempistica diversa, più lunga, rispetto a quelli che riguardano più direttamente la persona inserita stessa.

125. In ogni caso, poiché il sito Internet di cui trattasi è stato consultato nel 2022, i dati relativi al reddito annuo del settore bancario russo per l’esercizio 2022 non erano disponibili, in quanto il 2022 non era trascorso.

Risulta quindi dal documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio che il Consiglio si è basato sulle cifre pertinenti disponibili più recenti per suffragare la potenza economica di detto settore e dedurne il suo contributo sostanziale ai redditi del governo russo negli atti del marzo 2023.

Aggiungo che il 2022 è stato segnato, come è noto, dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e dal profondo sconvolgimento dell’ordine internazionale che ne è seguito, cosicché le cifre relative al 2022 non sarebbero necessariamente le più rappresentative dell’effettiva importanza del settore bancario russo in tale periodo travagliato.

126. La presente censura dovrebbe essere quindi respinta in quanto infondata.

C. Sul decimo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di diritto relativo ad una violazione del criterio g) modificato

1. Sintesi degli argomenti delle parti

127. In sostanza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma che spettava al Tribunale accertare che il Consiglio avesse fornito la prova, al momento delle proroghe del settembre 2023, del marzo 2024 e del settembre 2024, del fatto che egli restava un imprenditore di spicco ai sensi del criterio g) modificato.

L’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] gestiva società in Russia si basava su elementi di prova risalenti al 2022 e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio non avrebbe prodotto prove che dimostrassero il permanere di tale affermazione al momento delle proroghe summenzionate.

128. Per quanto riguarda la proroga del settembre 2023, il Tribunale avrebbe fondato il suo ragionamento sulla partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, da cui il Tribunale ha dedotto che il ricorrente era legato all’[OSCURATO:PERSONA], senza accertare che la motivazione vertente sul fatto che egli continuasse a gestire attività situate in Russia fosse dimostrata.

Quand’anche il Tribunale avesse considerato tale partecipazione sufficiente per dimostrare la fondatezza di tale motivazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, da un lato, il Tribunale avrebbe in tal modo sostituito la propria motivazione a quella del Consiglio e, dall’altro, avrebbe quindi violato il criterio g) modificato interpretandolo come riguardante non solo imprenditori, ma qualsiasi persona che abbia mantenuto legami con società in Russia.

129. Per quanto riguarda le proroghe del marzo 2024 e del settembre 2024, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di verificare che l’affermazione secondo cui il ricorrente continuava a gestire attività fosse dimostrata.

130. Il Consiglio sostiene che il decimo motivo sarebbe irricevibile.

In subordine, il Consiglio conclude per l’infondatezza di tale motivo.

2. Richiami a ll ’ evoluzione delle motivazioni riguardanti il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a l regime giuridico degli atti di mantenimento

131. Per quanto riguarda gli atti del settembre 2023, ricordo che sono i primi atti fondati sul criterio g) modificato adottati nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].

132. La motivazione di tali atti riprende, in sostanza, quella degli atti del marzo 2023 e, in particolare, il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato a gestire le attività di due società (la ABH [OSCURATO:PERSONA] e la LetterOne) situate in Russia, menzionate nel primo punto di tale motivazione ( 88 ).

Da detta motivazione emerge, inoltre, l’indicazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023.

133. Come constatato dal Tribunale ( 89 ), la motivazione degli atti del marzo 2024 è identica a quella del settembre 2023.

134. Per quanto riguarda gli atti del settembre 2024, essi riproducono l’essenza della motivazione degli atti del settembre 2023 e del marzo 2024, compreso il riferimento alla partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023.

Si aggiungono le indicazioni che il trasferimento delle partecipazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella ABH Holdings al suo partner commerciale è stato dichiarato nullo e non avvenuto dalla Banca nazionale d’Ucraina e che il trasferimento delle sue partecipazioni nel gruppo A1 potrebbe essere considerato fittizio.

La motivazione degli atti del settembre 2024 fa altresì riferimento al fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato azionista della società di investimento LetterOne, che ha continuato a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] situate in Russia e che è un importante azionista della Rosvokanal descritta come un’impresa del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e uno dei principali operatori privati di servizi idrici in Russia.

135. Per quanto riguarda gli atti di mantenimento, occorre ricordare gli obblighi che incombono al Consiglio ai fini e al momento della loro adozione.

136. Pertanto, il mantenimento è sempre preceduto da una fase amministrativa che consente alla persona interessata di far valere il suo punto di vista in merito all’intenzione del Consiglio nonché, eventualmente, di fronte alla nuova motivazione – o addirittura ai nuovi criteri – a sostegno del mantenimento.

In base a una motivazione costante, tali atti presuppongono la verifica se, dall’inserimento iniziale o dal precedente riesame, la situazione di fatto sia mutata in modo tale che non sia più possibile trarre la stessa conclusione riguardo alla questione se la persona interessata continui a soddisfare il criterio sul quale si è basato il suo inserimento ( 90 ).

La validità degli atti di mantenimento è quindi subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto che hanno presieduto alla loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento ai fini della realizzazione dell’obiettivo ad essi associato ( 91 ).

Quando sono aggiunte nuove motivazioni, la valutazione della loro fondatezza deve essere effettuata esaminando, secondo un approccio del tutto tradizionale, gli elementi di prova e le informazioni forniti dal Consiglio, che adempie all’onere della prova ad esso incombente qualora menzioni un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona interessata e le situazioni combattute ( 92 ).

Un siffatto collegamento discende, in linea di principio, dal fatto che detta persona soddisfa le condizioni definite dal criterio di inserimento, ammesso che la legittimità di tale criterio non sia messa in dubbio.

137. Infine, non si può escludere che il Consiglio possa tener conto, per valutare se una persona soddisfi un criterio d’inserimento di informazioni o di elementi di prova relativi a circostanze precedenti alla data di adozione dell’atto che impone o mantiene misure restrittive, purché tali informazioni o elementi suffraghino la motivazione addotta a sostegno di tale atto e contribuiscano a dimostrare che, nonostante il decorso del tempo e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti proprie di ciascun caso, la persona interessata soddisfa il criterio di inserimento di cui trattasi ( 93 ).

In particolare, non si può escludere che tali informazioni ed elementi di prova possano essere presi in considerazione per dimostrare, alla luce del criterio di inserimento di cui trattasi, una continuità tra, da un lato, la situazione precedente della persona interessata e, dall’altro, la sua situazione attuale ( 94 ).

138. È alla luce di tali requisiti giurisprudenziali che occorre ora esaminare l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA].

3. Valutazione a) Sugli atti del settembre 2023 e sulla censura relativa all ’ insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla questione se il Consiglio avesse fornito la prova che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire le attività di due società situate in Russia

139. Al punto 205 della sentenza impugnata, il Tribunale esaminava la motivazione relativa alla partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel 2023, come suffragata dal documento n. 7 del terzo fascicolo probatorio.

Tale documento, che individuava i partecipanti a detto congresso, dimostrava, secondo la valutazione del Tribunale, la permanenza del legame tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] anche dopo che egli aveva venduto le sue partecipazioni nella ABH [OSCURATO:PERSONA] e «corrobora[va] la sua qualità di imprenditore di spicco ai sensi della prima parte del criterio g) modificato» ( 95 ).

140. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che un documento possa suffragare il legame tra lui e l’[OSCURATO:PERSONA] non confermerebbe l’affermazione secondo cui egli continuerebbe a gestire attività della ABH [OSCURATO:PERSONA] e della LetterOne ( 96 ).

In altri termini, i suoi argomenti hanno, come punto di partenza, la contestazione della valutazione fattuale operata dal Tribunale, da cui sembra risultare che esso ha dedotto da un fatto riferito in un elemento di prova un altro fatto contenuto nella motivazione.

141. Ciò detto, con il pretesto di una censura relativa a una violazione dell’obbligo di motivazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] solleva, in realtà, a mio avviso, la questione se il Tribunale abbia correttamente effettuato il controllo ad esso incombente in presenza di atti di mantenimento.

142. Pertanto, l’argomento del ricorrente sviluppato nell’ambito di questo decimo motivo può prestarsi a due interpretazioni diverse.

143. Da un lato, è possibile rispondervi esaminandolo solo sotto il profilo della sufficiente motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la questione se il Consiglio avesse dimostrato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era un imprenditore di spicco, ai sensi del criterio g) modificato, al momento dell’adozione degli atti del settembre 2023.

144. Dall’altro lato, sarebbe anche possibile accogliere una lettura leggermente arricchita di tale motivo, dal momento che si potrebbe ritenere che il ricorrente contesti, in realtà, al Tribunale di non aver accertato che la motivazione, vertente sul fatto che egli continuava a gestire le attività di due società situate in Russia, fosse suffragata.

145. Mi sembra che, quale che sia la via scelta per rispondere alla presente censura, essa debba essere respinta. 1) Sull’affermazione di una violazione dell’obbligo di motivazione stricto sensu

146. La ricevibilità di una siffatta affermazione non solleva difficoltà ( 97 ).

147. Per quanto riguarda il suo esame nel merito, ritengo che, quand’anche la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 205 della sentenza impugnata fosse, da un punto di vista fattuale, errata in quanto trarrebbe da un elemento di prova la conferma di un altro fatto al quale essa non si riferisce, tale valutazione non costituirebbe, di per sé, una violazione dell’obbligo di motivazione.

148. A tal riguardo, ricordo che la giurisprudenza ( 98 ) richiede che la motivazione di una sentenza faccia risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale e debba sempre consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione ( 99 ).

149. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto in grado di comprendere le ragioni per le quali il Tribunale ha concluso che gli atti del settembre 2023 erano sufficientemente suffragati.

150. Dalla lettura dei punti da 204 a 206 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che il fatto, sostenuto dalla prova menzionata al punto 205 di tale sentenza, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato al congresso dell’Unione russa degli industriali nel marzo 2023 «confermi la continuità dei suoi legami con il consorzio [OSCURATO:PERSONA] (…) e corrobori la sua qualità di imprenditore di spicco», e che egli abbia mantenuto, anche dopo l’asserita vendita delle sue partecipazioni nella ABH [OSCURATO:PERSONA], legami con l’[OSCURATO:PERSONA] in Russia.

Il Tribunale ha inoltre fondato la sua posizione rinviando alla conclusione tratta dall’esame degli atti del marzo 2023 secondo cui il Consiglio aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti in grado di evidenziare il fatto che il ricorrente era, alla data degli atti del marzo 2023, un imprenditore di spicco, ai sensi del criterio g) iniziale.

Esso si è inoltre espresso sulle ragioni per le quali riteneva che esistesse una certa continuità con il criterio g) modificato ( 100 ).

151. In tali circostanze, la sentenza impugnata appare sufficientemente motivata, fermo restando che la questione della sufficienza della motivazione deve essere distinta da quella della sua fondatezza. 2) Su una lettura arricchita dell’affermazione dell’insufficiente motivazione della sentenza impugnata

152. Se la Corte dovesse procedere ad una lettura arricchita della presente censura, essa dovrebbe chiedersi se, per quanto riguarda gli atti del settembre 2023, il Tribunale abbia accertato, in modo giuridicamente sufficiente, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuasse a soddisfare le condizioni per rientrare nel criterio g) modificato.

153. A tal fine, occorre ritornare agli atti del marzo 2023.

154. Dall’analisi della fondatezza dell’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco in base al criterio g) iniziale risulta che il Tribunale ha esaminato se la motivazione degli atti del marzo 2023 fosse idonea a dimostrare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva il criterio in base al quale è stato inserito.

Constatando che il Consiglio intendeva basarsi su funzioni o attività passate, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza ricordata al paragrafo 137 delle presenti conclusioni, ha verificato se il Consiglio avesse fornito indizi seri e concordanti che consentissero ragionevolmente di ritenere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto legami con tali società anche dopo l’asserita cessione delle sue partecipazioni ( 101 ).

Il Tribunale ha dichiarato che la motivazione vertente sul fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire le attività «si inserisce in un contesto di continuità rispetto al suo status di azionista di dette società e mira a dimostrare che la sua qualità di imprenditore di spicco perdura, in quanto ha mantenuto legami con tale società» ( 102 ).

155. Il Tribunale ha esaminato quattro documenti a sostegno di tali affermazioni al punto 178 della sentenza impugnata, che risalgono al settembre 2022 e al novembre 2022, e consistono in articoli di giornale pubblicati online o in estratti di siti Internet.

Tali documenti menzionano il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è tornato a vivere in Russia e gestisce le attività dell’[OSCURATO:PERSONA].

Dopo aver esaminato tali documenti, il Tribunale ha dichiarato che «[l]a circostanza che diverse fonti attendibili riportino l’informazione secondo la quale il ricorrente gestisce le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] o ne ha la supervisione dimostra che egli è rimasto coinvolto nel consorzio [OSCURATO:PERSONA] in Russia anche dopo l’asserita vendita delle sue azioni, assicurando la gestione delle attività in Russia di detto gruppo» ( 103 ).

Esso ne ha concluso che il Consiglio aveva fornito indizi seri e concordanti che consentivano di ritenere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto legami con l’[OSCURATO:PERSONA] a causa di una gestione delle attività di tale gruppo ( 104 ).

156. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non sembra contestare tale conclusione ( 105 ).

157. Poiché, nel contesto della valutazione della fondatezza degli atti del marzo 2023, il Tribunale aveva dichiarato che il riferimento, nella motivazione, al fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuasse a gestire attività in Russia mirava a dimostrare che egli aveva mantenuto legami con l’[OSCURATO:PERSONA], esso ha verificato che tale legame perdurava riguardo alla motivazione degli atti del settembre 2023, la cui valutazione della fondatezza si inserisce nella continuità della valutazione ricordata al paragrafo 154 delle presenti conclusioni.

Orbene, tali legami gli sono sembrati mantenuti dal nuovo documento esaminato al punto 205 della sentenza impugnata e relativo, come ricordato in precedenza, alla partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023.

158. Così facendo, ritengo che il Tribunale abbia accertato, come era tenuto a fare ( 106 ), il permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco. 159.

L’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere quindi accolto. b) Sugli atti del marzo 2024 e sulla censura relativa a un difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di accertare che la motivazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire attività in Russia fosse sostenuta da elementi di prova 1) Sulla ricevibilità

160. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver accertato il permanere delle circostanze di fatto e di diritto che hanno presieduto al mantenimento delle misure adottate nei suoi confronti, omissione che costituisce, a suo avviso, una violazione dell’obbligo di motivazione.

Una siffatta censura rientra nella competenza della Corte in sede di impugnazione ( 107 ), cosicché la presente censura appare ricevibile. 2) Nel merito

161. Il Tribunale ha esaminato la fondatezza degli atti del marzo 2024 unitamente a quella degli atti del settembre 2023.

Esso ha infatti constatato che, «poiché i motivi di mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi sono rimasti invariati, non occorre operare una distinzione tra, da un lato, gli atti del settembre 2023 e, dall’altro, gli atti del marzo 2024, dal momento che la verifica delle informazioni addotte nella motivazione nonché negli elementi di prova verte (…), in sostanza, sulle stesse circostanze di fatto» ( 108 ).

162. Formalmente, la sentenza impugnata ha chiarito le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe effettuato un esame congiunto degli atti del settembre 2023 e del marzo 2024.

Poiché la questione della fondatezza della motivazione è distinta da quella della sua esistenza o della sua sufficienza, tale constatazione appare sufficiente per respingere la presente censura.

163. Tuttavia, anche in questo caso, è possibile interpretare l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel senso che egli contesta al Tribunale di non aver accertato la validità del mantenimento effettuato dagli atti del marzo 2024 alla luce del permanere delle circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto alla loro adozione ( 109 ).

164. A tal riguardo, tenuto conto della prossimità temporale tra gli atti del settembre 2023 e quelli del marzo 2024, ritengo che le stesse conclusioni tratte dall’analisi degli elementi di fatto e di prova per gli atti del settembre 2023 potessero applicarsi agli atti del marzo 2024, fermo restando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha avuto l’occasione di esprimersi prima dell’adozione degli atti del marzo 2024 ( 110 ) ed è stato quindi in grado di far valere qualsiasi cambiamento pertinente nella sua situazione tale da mettere in discussione il suo mantenimento.

Rilevo, a tal proposito, che sebbene, nell’ambito dei suoi argomenti relativi alla presente censura, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesti la gestione di società in Russia, egli non ha dimostrato di non avere più legami con queste ultime.

165. La presente censura deve essere quindi respinta in quanto infondata. c) Sugli atti del settembre 2024 e sulla censura vertente su un difetto di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe omesso di verificare che la motivazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato a gestire le attività dell ’ [OSCURATO:PERSONA] fosse sostenuta da elementi di prova 1) Sulla ricevibilità

166. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver accertato, come era tenuto a fare, che il mantenimento del suo inserimento negli atti del settembre 2024, ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, si fondasse su una base fattuale sufficientemente attuale e solida.

Più precisamente, non verificando che egli potesse ancora essere considerato gestore di attività dell’[OSCURATO:PERSONA] in Russia alla data di detti atti, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente.

Pertanto, la presente censura appare ricevibile. 2) Nel merito

167. Benché ricevibile, non mi sembra che la Corte debba rispondere alla presente censura nel merito, dal momento che gli argomenti del sig. [OSCURATO:PERSONA] sviluppati a proposito degli atti del settembre 2024 appaiono inoperanti.

168. Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver verificato che il Consiglio avesse fornito la prova che egli continuava a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] situate in Russia alla data di adozione degli atti del settembre 2024.

169. Orbene, quand’anche il Tribunale avesse omesso di farlo, si deve constatare che esso ha verificato che talune altre motivazioni oggetto degli atti del settembre 2024 fossero sufficientemente suffragate a sostegno del mantenimento dell’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla base del criterio g) modificato, in tale data.

170. Infatti, dal punto 217 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha esaminato l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] «in primo luogo».

171. Ne consegue che il Tribunale ha esaminato, «in secondo luogo», l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva una partecipazione azionaria significativa nel capitale della Rosvodokanal e ha verificato se tale parte della motivazione degli atti del settembre 2024, che il Tribunale ha giudicato relativa alla prima parte del criterio g) modificato, fosse sufficientemente suffragata ( 111 ).

172. Dopo aver constatato che dal settimo fascicolo probatorio risultava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 27,58% di tale società, che è il più grande operatore privato di sistemi di depurazione e di approvvigionamento idrico in Russia, la cui importanza e il cui dinamismo economico erano anch’essi suffragati dalle prove di tale fascicolo, il Tribunale ha concluso che il Consiglio aveva fornito «un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti in grado di evidenziare il fatto che il ricorrente era, alla data degli atti del settembre 2024, un imprenditore di spicco che opera in Russia ai sensi della prima parte del criterio g) modificato» ( 112 ).

173. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non contesta, in sede di impugnazione, tale conclusione.

174. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per quanto attiene al controllo della legittimità di una decisione dell’Unione che adotta misure restrittive, in considerazione della natura preventiva di queste ultime, qualora il giudice dell’Unione concluda che almeno uno degli elementi della motivazione è sufficientemente preciso e concreto, risultando dimostrato e costituendo di per sé un fondamento adeguato della decisione medesima, la circostanza che altri elementi della motivazione non lo siano non è sufficiente per giustificare l’annullamento di detta decisione ( 113 ).

175. Di conseguenza, poiché il Tribunale ha dichiarato che gli atti del settembre 2024 dimostravano in modo giuridicamente sufficiente che il sig. [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva le due condizioni richieste dalla prima parte del criterio g) modificato ( 114 ) per quanto riguarda la motivazione vertente sulla sua qualità di azionista avente una partecipazione significativa nel capitale della Rosvodokanal, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non otterrebbe alcun beneficio nell’ipotesi in cui la Corte dovesse constatare che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione in sede di esame della motivazione vertente sul fatto che il ricorrente ha continuato a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] situate in Russia.

176. Poiché la censura relativa ad una violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione in occasione del suo esame di tale motivazione è diretta contro elementi ad abundantiam della sentenza impugnata, essa non può comportare il suo annullamento e deve essere quindi dichiarata inoperante ( 115 ).

4. Conclusione sul decimo motivo

177. Al termine dell’analisi che ho appena svolto, occorre respingere integralmente il decimo motivo.

IV. Conclusione

178. Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il sesto, il settimo e il decimo motivo della presente impugnazione. 1 Lingua originale: il francese. 2 Sentenza del 26 marzo 2026 (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P; in prosieguo: la «sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio», EU:C:2026:245). 3 Sentenza del 4 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑289/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2025:560»). 4

V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni per i riferimenti agli atti così designati. 5 Per i riferimenti agli atti che hanno fondato l’inserimento nell’elenco del sig. [OSCURATO:PERSONA] sul criterio g) modificato (vale a dire gli atti del settembre 2023, del marzo 2024 e del settembre 2024), v. paragrafo 5 delle presenti conclusioni. 6

V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni. 7 Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134). 8 Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1). 9 Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104). 10 Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3). 11 Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/847). 12 Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/849). 13 Decisione del Consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/2456). 14 Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 12 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/2455). 15

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Coniglio. 16 Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). 17 Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1). 18 Ciò che occorrerà designare, per il prosieguo dell’analisi, come il «criterio g) iniziale» era così formulato: «Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (…)

g) imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 19 Il regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio, del 5 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 146, pag. 1) ha modificato, analogamente, il regolamento n. 269/2014.

Per il prosieguo dell’analisi farò quindi riferimento al «criterio g) modificato». 20 Sulla suddivisione del criterio g) modificato in tre parti distinte, v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. 21 Dal momento che tale motivo è introdotto dalla congiunzione coordinativa “ovvero”. 22 Sebbene l’interpretazione di questa terza parte non sia in discussione nell’ambito del presente rinvio, mi interrogo sul suo valore aggiunto.

Infatti, interpretato letteralmente, l’assenza dell’aggettivo «di spicco» porterebbe a ritenere che tale terza parte debba essere interpretata nel senso che tutti gli imprenditori che operano in Russia in un settore che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo possono essere oggetto di misure restrittive.

Se tale terza parte dovesse essere interpretata, per contro, alla luce del considerando 4 della decisione (PESC) 2023/1094 del Consiglio, del 5 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 146, pag. 20), da cui risulta che essa riguarderebbe, in realtà, gli imprenditori di spicco che operano in Russia in un settore che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, essa apparirebbe superflua, in quanto tale categoria è già coperta dall’ampia formulazione della prima parte. 23 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] cita qui la sentenza del 10 luglio 2024, Rashevsky/Consiglio (T‑309/22 e T‑739/22, EU:T:2024:455, punto 82). 24

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti 173 e 174). 25 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 175). 26

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 176). 27 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 177). 28 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 178). 29

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 181). 30

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 184). 31

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 179). 32 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 180). 33

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 99 e giurisprudenza citata). 34 Solo nell’ambito della terza parte del criterio g) modificato è richiesto un nesso tra gli imprenditori – per i quali non è più esplicitamente specificato che devono essere di spicco – e un settore che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo. 35 Come già rilevato dall’avvocata generale Medina (v. le sue conclusioni nella causa Pumpyanskiy/Consiglio (C‑696/23 P, EU:C:2025:409, paragrafo 31). 36 In tal senso, v. conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Pumpyanskiy/Consiglio (C‑696/23 P, EU:C:2025:409, paragrafo 32). 37 Come tradizionalmente riconosciuto dalla Corte: v. sentenza del 18 giugno 2026, Belaruskali e a./Consiglio (da C‑816/24 P a C‑818/24 P, EU:C:2026:500, punti 158 e 159, nonché giurisprudenza citata). 38 Pertanto, «[a]lla luce di questa relazione di interdipendenza tra imprenditori di spicco e governo della Federazione russa, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione debbano riguardare gli imprenditori di spicco che operano in qualsiasi settore economico della Russia» (v. considerando 4 della decisione 2023/1094). 39

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti da 117 a 121). 40 La Corte ha aggiunto a tale elenco qualsiasi altro criterio di ordine economico: v. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 178). 41 Ricordo, infatti, che la parte della sentenza impugnata nell’ambito del presente motivo verte sull’analisi, da parte del Tribunale, dell’asserita illegittimità del criterio g) modificato a causa di una violazione del principio della certezza del diritto.

Orbene, tutti gli argomenti del sig. [OSCURATO:PERSONA] intendono dimostrare un errore di interpretazione della prima parte del criterio g) modificato.

Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui la prima parte del criterio g) modificato dovesse ricevere un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale, non ne deriverebbe necessariamente che la prima parte del criterio g) modificato non soddisfi i requisiti del principio della certezza del diritto quali ricordati dalla Corte nella sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 188 e giurisprudenza citata), dal momento che il principio della certezza del diritto non può essere violato per il solo motivo che il giudice dell’Unione deve ricorrere a metodi interpretativi diversi dalla sola interpretazione letterale per rivelare il senso di una norma di diritto dell’Unione di portata generale [v., in tal senso, sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 189)]. 42

V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. 43

V. punti da 66 a 72 della sentenza impugnata. 44 Sentenza del 13 marzo 2012 (C‑376/10 P, EU:C:2012:138). 45

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti 265 e segg.). 46 Vale a dire la sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio. 47

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti 273 e 274). 48 Il corsivo è mio. 49 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 275). 50 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 276).

Il corsivo è mio. 51 V., tra l’altro, sentenze del 3 luglio 2025, Glonatech/REA (C‑114/24 P, EU:C:2025:520, punto 48 e giurisprudenza citata), nonché Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 210 e giurisprudenza citata). 52 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti da 289 a 292). 53 Fermo restando che la differenza di formulazione tra il criterio g) iniziale e il criterio g) modificato non è tale da modificare detta conclusione e che sono quindi, a mio avviso, le tre parti del criterio g) modificato a presentare un siffatto nesso, come richiesto dall’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. 54 Il ricorrente cita qui la sentenza dell’8 novembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑282/22, EU:T:2023:701, punto 80). 55 Il ricorrente si basa qui rispettivamente sui punti 155 e segg. del suo ricorso dinanzi al Tribunale e 124 e segg. della sua replica dinanzi al Tribunale. 56

V. punto 166 della sentenza impugnata. 57

V. punto 189 della sentenza impugnata. 58 Sentenza del 29 novembre 2023 (T‑333/22, EU:T:2023:758). 59

V. punto 189 della sentenza impugnata, che menziona la prova n. 2 del primo fascicolo probatorio nonché punto 97 della sentenza del 29 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑333/22, EU:T:2023:758). 60

V. punto 190 della sentenza impugnata. 61 Richiamata ai punti 157 e segg. della sentenza impugnata. 62

V. punto 190 della sentenza impugnata. 63 V., nell’ambito di una copiosa giurisprudenza, sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 158 e giurisprudenza citata). 64 V., nell’ambito di una copiosa giurisprudenza, sentenze Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 378 e giurisprudenza citata) nonché del 7 maggio 2026, Makhlouf/Consiglio (C‑635/24 P, EU:C:2026:377, punto 80 e giurisprudenza citata). 65 Riportata al paragrafo 9 delle presenti conclusioni. 66 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 382).

Il corsivo è mio. 67 V., altresì, punto 80 della sentenza dell’8 novembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑282/22, EU:T:2023:701) citato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] al punto 38 dell’atto introduttivo dell’impugnazione. 68

V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. 69 Ciò è quanto risulta dal punto 106 della sentenza del 29 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑333/22, EU:T:2023:758) al quale rinvia il punto 189 della sentenza impugnata. 70 Come risulta espressamente dal punto 189 della sentenza impugnata. 71

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 379). 72 In inglese nel testo: « The table shows a list of Russia’s largest taxpayers who made the largest tax contribution to the country’s budget over the past year »: v. documento intitolato «Evidence 2» dell’allegato A3 al ricorso nella causa T‑289/23 che riproduce il documento n. 2 del primo fascicolo probatorio. 73 Non trascurabile o significativo: v. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 135). 74

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 356). V., altresì, punto 140 di detta sentenza. 75

V. paragrafo 95 delle presenti conclusioni. 76 V., nell’ambito di una copiosa giurisprudenza, sentenza del 26 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑466/23 P, EU:C:2025:480, punto 49 e giurisprudenza citata). 77

V. paragrafo 96 delle presenti conclusioni. 78

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 138). 79

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 140). 80 Dall’atto introduttivo dell’impugnazione risulta che, se è vero che l’affermazione della mancanza di attualità delle prove sembra anzitutto generica, il sig. [OSCURATO:PERSONA] prende poi in considerazione solo i dati relativi al reddito annuo del settore bancario.

Interpreto quindi tale censura nel senso che essa riguarda solo la contestazione del carattere sufficientemente attuale del documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio. 81 Nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a sostenere che il documento n. 28 era «fuori contesto» (v. punto 146 del ricorso dinanzi al Tribunale). 82

V. sentenza del 16 aprile 2026, Colombani/SEAE (Molestie passive o collettive) (C‑343/23 P, EU:C:2026:294, punto 85 e giurisprudenza citata). 83

V. ordinanza del 3 febbraio 2009, Giannini/Commissione (C‑231/08 P, EU:C:2009:50, punto 63 e giurisprudenza citata). 84

V. paragrafo 85 delle presenti conclusioni. 85 Riprodotto alle pagine 111 e 112 della parte 2 degli allegati al ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale. 86 Sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 40 e giurisprudenza citata). 87

V. le mie conclusioni nelle cause riunite Lettonia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑440/24 P e C‑441/24 P, EU:C:2025:854, paragrafo 114). 88 Vale a dire la ABH [OSCURATO:PERSONA] e, attraverso essa, l’[OSCURATO:PERSONA] nonché la LetterOne. 89

V. punto 196 della sentenza impugnata. 90 In tal senso, v. sentenza del 13 marzo 2025, PKK/Consiglio (C‑72/23 P, EU:C:2025:182, punto 106). 91

V. sentenza del 9 febbraio 2023, Boshab/Consiglio (C‑708/21 P, EU:C:2023:84, punto 56). V., altresì, giurisprudenza del Tribunale richiamata al punto 162 della sentenza impugnata. 92

V. giurisprudenza richiamata al punto 159 della sentenza impugnata, che trae origine da quella della Corte [v. sentenza dell’11 giugno 2026, NSD/Consiglio (C‑801/24 P, EU:C:2026:472, punto 89)]. 93

V. sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 40). 94

V. sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 40). 95 V., altresì, punto 206 della sentenza impugnata. 96

V. punto 66 dell’impugnazione. 97

V. sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punti 38 e 39 nonché giurisprudenza citata). 98 Come richiamata al paragrafo 99 delle presenti conclusioni. 99 V., nell’ambito di una copiosa giurisprudenza, sentenza del 26 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑466/23 P, EU:C:2025:480, punto 49 e giurisprudenza citata). 100

V. punto 204 della sentenza impugnata. 101

V. punto 176 della sentenza impugnata. 102

V. punto 177 della sentenza impugnata. 103

V. punto 179 della sentenza impugnata. 104

V. punto 180 della sentenza impugnata.

V., altresì, punto 191 di detta sentenza. 105 Nell’ambito del nono motivo della presente impugnazione, il ricorrente sembra contestare solo il punto 177 della sentenza impugnata. 106 Ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 136 delle presenti conclusioni. 107

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 392 e giurisprudenza citata). 108

V. punto 196 della sentenza impugnata. 109

V. sentenza dell’11 giugno 2026, NSD/Consiglio (C‑801/24 P, EU:C:2026:472, punto 93 e giurisprudenza citata). 110 Come risulta dai punti 26 e segg. della sentenza impugnata. 111

V. punti 223 e segg. della sentenza impugnata. 112

V. punto 228 della sentenza impugnata. V., altresì, punto 226 di detta sentenza. 113

V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 430 e giurisprudenza citata).V., altresì, punto 192 della sentenza impugnata. 114 Come ricordate al punto 227 della sentenza impugnata. 115 In tal senso, v. Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 240).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 2 luglio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 530/25 P [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell’Unione europea « Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Criterio di inserimento – Imprenditori di spicco che operano in Russia – Imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Nozione di “influenza” – Nozione di “settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito” – Base giuridica – Articolo 29 TUE – Articolo 215, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di motivazione – Proroga delle misure – Condizioni – Onere della prova » Indice I. Introduzione II. Fatti, sentenza impugnata, procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti III. Sull’impugnazione A. Sul settimo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione del criterio g) modificato 1. Sintesi degli argomenti delle parti 2. Valutazione a) Sulla nozione di «influenza» ai sensi del criterio g) iniziale b) Sull’interpretazione letterale, contestuale, storica e teleologica della nozione di «influenza» ai sensi della prima parte del criterio g) modificato c) Conclusione dell’analisi sulla nozione di «influenza» ai sensi del criterio g) modificato d) Sulla censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) modificato B. Sul sesto motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, su uno snaturamento degli elementi di prova e su una violazione del criterio g) iniziale in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato sufficientemente dimostrata l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava in un settore che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa 1. Sintesi degli argomenti delle parti 2. Valutazione a) Sulla ricevibilità del sesto motivo in generale e della censura relativa ad uno snaturamento in particolare b) Nel merito 1) Sulla qualificazione dell’[OSCURATO:PERSONA] come maggiore contribuente russo e sulla condizione relativa al «settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» ai sensi del criterio g) iniziale 2) Sull’affermazione di una violazione dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale 3) Sulla notevole entità dei redditi forniti al governo della Federazione russa dal settore bancario 4) Sulla censura relativa al carattere non attuale dei dati relativi al reddito annuo del settore bancario C. Sul decimo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di diritto relativo ad una violazione del criterio g) modificato 1. Sintesi degli argomenti delle parti 2. Richiami all’evoluzione delle motivazioni riguardanti il sig. [OSCURATO:PERSONA] e al regime giuridico degli atti di mantenimento 3. Valutazione a) Sugli atti del settembre 2023 e sulla censura relativa all’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla questione se il Consiglio avesse fornito la prova che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire le attività di due società situate in Russia 1) Sull’affermazione di una violazione dell’obbligo di motivazione stricto sensu 2) Su una lettura arricchita dell’affermazione dell’insufficiente motivazione della sentenza impugnata b) Sugli atti del marzo 2024 e sulla censura relativa a un difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di accertare che la motivazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire attività in Russia fosse sostenuta da elementi di prova 1) Sulla ricevibilità 2) Nel merito c) Sugli atti del settembre 2024 e sulla censura vertente su un difetto di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe omesso di verificare che la motivazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse sostenuta da elementi di prova 1) Sulla ricevibilità 2) Nel merito 4. Conclusione sul decimo motivo IV. Conclusione I.      Introduzione 1. Nella ricerca permanente di un’efficacia ottimale delle misure restrittive adottate dall’Unione europea, il Consiglio dell’Unione europea ha costantemente affinato i criteri che possono fondare l’adozione di siffatte misure nei confronti degli individui che ne soddisfino le condizioni. Nel contesto ormai ben noto del regime di misure restrittive introdotte in risposta all’aggressione russa in Ucraina, il Consiglio ha adottato, per la prima volta, il criterio relativo agli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, comunemente designato come «criterio g)». La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi su tale criterio nella sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio ( 2 ) emessa nel marzo di quest’anno. 2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, faceva parte degli imprenditori di spicco inseriti nell’elenco in base al criterio g) che avevano partecipato al procedimento che ha dato luogo alla sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio. 3. La presente impugnazione è attualmente proposta avverso la sentenza del 4 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 3 ) con la quale il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità di atti che mantengono il suo inserimento nell’elenco in base al criterio g) iniziale ( 4 ) e in base al criterio g) modificato ( 5 ). Il Consiglio ha infatti proceduto, nel giugno 2023, a una modifica del criterio g) ( 6 ) da cui risulta, in sostanza, che esso riguarda ora tre categorie a priori distinte, vale a dire, in primo luogo, gli imprenditori di spicco che operano in Russia, in secondo luogo, i familiari di tali imprenditori di spicco e, in terzo luogo, gli imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. 4. In occasione del controllo che è invitata a effettuare di tale sentenza del Tribunale, la Corte potrà utilmente precisare, in particolare, l ’interpretazione del criterio g) modificato nonché il suo eventuale collegamento con il criterio g) iniziale (settimo motivo di impugnazione), ciò che si richiede al Consiglio per dimostrare che un settore economico costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo (sesto motivo) nonché l’intensità attesa del controllo giurisdizionale delle decisioni di mantenimento per quanto riguarda l’esame delle prove a sostegno dei motivi di inserimento e, in particolare, della loro rilevanza ratione temporis (decimo motivo di impugnazione). 5. Pertanto, con la presente impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso di annullamento proposto avverso i seguenti atti, nella parte in cui lo riguardano: –        la decisione (PESC) 2023/572 ( 7 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 ( 8 ) (in prosieguo: gli «atti del marzo 2023»); –        la decisione (PESC) 2023/1767 ( 9 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 ( 10 ) (in prosieguo: gli «atti del settembre 2023»); –        la decisione (PESC) 2024/847 ( 11 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 ( 12 ) (in prosieguo: gli «atti del marzo 2024»); –        la decisione (PESC) 2024/2456 ( 13 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 ( 14 ) (in prosieguo: gli «atti del settembre 2024»). II. Fatti, sentenza impugnata, procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 6. Per quanto riguarda i fatti e il contesto normativo pertinenti, rinvio ai punti da 1 a 35 della sentenza impugnata. 7. Ai fini delle presenti conclusioni, mi limiterò a ricordare quanto segue. 8. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto, per la prima volta, di misure restrittive adottate dall’Unione nel contesto dell’aggressione russa in Ucraina, il 15 marzo 2022. Tali misure sono state prorogate fino al 15 marzo 2023. Gli atti sulla base dei quali dette misure sono state adottate, poi mantenute, sono stati oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, poi di un’impugnazione, che la Corte ha respinto ( 15 ). 9. Il 13 marzo 2023 il Consiglio ha adottato gli atti del marzo 2023, con i quali le misure sono state prorogate fino al 15 settembre 2023. I motivi del suo inserimento nell’elenco, fondato in particolare sull’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC ( 16 ), come modificata dalla decisione 2022/329 ( 17 ) ( 18 ), erano quindi così formulati: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo che mantiene stretti rapporti con il presidente [OSCURATO:PERSONA], analogamente ai suoi partner commerciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per molti anni, è stato uno dei principali azionisti di ABH [OSCURATO:PERSONA], che comprende un’importante banca russa, [OSCURATO:PERSONA]. È stato anche azionista dell’impresa di investimento LetterOne. Nel 2022, di fronte alle sanzioni occidentali nei suoi confronti, ha trasferito la proprietà delle sue azioni di ABH [OSCURATO:PERSONA] e LetterOne al suo partner commerciale di lunga data [OSCURATO:PERSONA]. Ha continuato a gestire le attività basate in Russia di queste società. Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese. Ha scambiato favori con [OSCURATO:PERSONA] in cambio del sostegno politico alla sua attività e ai suoi profitti finanziari. La figlia maggiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha gestito un progetto di beneficenza, [OSCURATO:PERSONA]‑Endo, finanziato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ricompensato il consorzio [OSCURATO:PERSONA] per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di tale consorzio. Pertanto, fornisce attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e trae vantaggio dagli stessi. È altresì uno degli imprenditori russi di spicco attivi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 10. A decorrere dal 5 giugno 2023, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 è stato sostituito dal seguente testo ( 19 ): «1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (…) g)       imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina (…)». 11. Il 13 settembre 2023 il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2023, che hanno avuto l’effetto di prorogare le misure nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] fino al 15 marzo 2024. I motivi dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi sono stati modificati come segue: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo che mantiene stretti rapporti con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA], analogamente ai suoi partner commerciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per molti anni, è stato uno dei principali azionisti di ABH [OSCURATO:PERSONA], che comprende un’importante banca russa, [OSCURATO:PERSONA]. È stato anche azionista dell’impresa di investimento LetterOne. Nel 2022, di fronte alle sanzioni occidentali nei suoi confronti, ha trasferito la proprietà delle sue azioni di ABH [OSCURATO:PERSONA] e LetterOne al suo partner commerciale di lunga data [OSCURATO:PERSONA]. Ha continuato a gestire le attività basate in Russia di queste società. Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese. Ha scambiato favori con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA] in cambio del sostegno politico alla sua attività e ai suoi profitti finanziari. [OSCURATO:PERSONA] ha ricompensato l’[OSCURATO:PERSONA] per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di tale consorzio. Inoltre è uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad “anteporre il patriottismo al profitto”. La compagnia di assicurazioni AlfaStrakhovanie, controllata di [OSCURATO:PERSONA], assicura i veicoli del servizio federale della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia), le cui unità operano nelle regioni occupate dell’Ucraina sotto il controllo russo, nonché i veicoli delle guardie del corpo del presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, X5 [OSCURATO:PERSONA], un’altra controllata dell’[OSCURATO:PERSONA], collabora con JSC Voentorg, un’entità oggetto di misure restrittive che fornisce servizi di ristorazione e lavanderia, nonché uniformi militari alle forze armate della Federazione russa e la cui controllata vende T‑shirt con il simbolo militare “Z” utilizzato dai propagandisti russi per promuovere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Pertanto,[il ricorrente] fornisce attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e trae vantaggio dagli stessi. È inoltre un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 12. Il 12 marzo 2024 il Consiglio ha adottato gli atti del marzo 2024, i quali hanno avuto l’effetto di prorogare le misure nei confronti del ricorrente fino al 15 settembre 2024 per motivi invariati rispetto agli atti del settembre 2023. 13. Il 12 settembre 2024 il Consiglio ha adottato gli atti del settembre 2024 i cui motivi di inserimento nell’elenco nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] erano così formulati: «[Il ricorrente] è un imprenditore russo che mantiene stretti rapporti con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA], analogamente ai suoi partner commerciali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel marzo 2022 ha trasferito le sue azioni di ABH Holdings, che controlla un’importante banca russa, [OSCURATO:PERSONA], al suo partner commerciale di lunga data [OSCURATO:PERSONA]. Tale trasferimento è stato dichiarato nullo dalla Banca nazionale dell’Ucraina. Inoltre, il trasferimento delle sue azioni ad A1, che fa parte di [OSCURATO:PERSONA], potrebbe essere considerato fittizio. È stato anche azionista dell’impresa di investimento LetterOne. Ha continuato a gestire le attività di [OSCURATO:PERSONA] basate in Russia. Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese. Ha scambiato favori con il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA] in cambio del sostegno politico alla sua attività e ai suoi profitti finanziari. [OSCURATO:PERSONA] ha ricompensato l’[OSCURATO:PERSONA] per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di tale consorzio. Inoltre è uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad “anteporre il patriottismo al profitto”. La compagnia di assicurazioni AlfaStrakhovanie, controllata di [OSCURATO:PERSONA], assicura i veicoli del servizio federale della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia), le cui unità operano nelle regioni occupate dell’Ucraina sotto il controllo russo, nonché i veicoli delle guardie del corpo del presidente della Federazione russa [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, X5 [OSCURATO:PERSONA], un’altra controllata dell’[OSCURATO:PERSONA], collabora con JSC Voentorg, un’entità oggetto di misure restrittive che fornisce servizi di ristorazione e lavanderia, nonché uniformi militari alle forze armate della Federazione russa e la cui controllata vende T‑shirt con il simbolo militare “Z” utilizzato dai propagandisti russi per promuovere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Pertanto, [il ricorrente] fornisce attivamente sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e trae vantaggio dagli stessi. [Il ricorrente] ha anche una partecipazione azionaria significativa nel capitale di Rosvodokanal, un’altra società di [OSCURATO:PERSONA] e uno dei principali operatori privati di servizi idrici in Russia. È inoltre un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 14. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2023, il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento degli atti controversi nella parte in cui lo riguardavano. A sostegno di tale ricorso, egli deduceva cinque motivi che ha integrato con dodici motivi supplementari con la sua memoria di adattamento riguardante gli atti del settembre 2023, con un altro motivo supplementare con la sua memoria di adattamento riguardante gli atti del marzo 2024 e, infine, con altri cinque motivi supplementari con la sua memoria di adattamento riguardante gli atti del settembre 2024, portando così il totale dei suoi motivi a 24. 15. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato quest’ultimo alle spese. 16. Con l’impugnazione proposta il 3 agosto 2025, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata; esaminare la causa nel merito e annullare gli atti controversi; in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale e condannare, in ogni caso, il Consiglio alle spese. 17. Il Consiglio chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione; in subordine, nel caso in cui la Corte annulli la sentenza impugnata, esaminare la causa nel merito e respingere il ricorso, e condannare il ricorrente alle spese. III. Sull’impugnazione 18. Con la presente impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce dieci motivi. 19. In sostanza, il primo verte su una violazione dei diritti della difesa, su una violazione del diritto di accesso al fascicolo, su una violazione delle forme sostanziali e su uno snaturamento degli elementi di prova che sarebbero derivati dal rifiuto del Tribunale di ordinare al Consiglio la produzione dei documenti richiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 20. Il secondo verte su una violazione dell’obbligo di riesame periodico derivante dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2014/145 e dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014. 21. Il terzo verte su una violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2014/145 e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014 e su una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe considerato che il Consiglio aveva adempiuto l’obbligo di redigere un bilancio di impatto delle misure riguardanti il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 22. Il quarto verte su una violazione del principio di proporzionalità derivante dal rifiuto del Tribunale di prendere in considerazione il riconoscimento, da parte del Consiglio, dell’assenza di impatto delle misure restrittive riguardanti il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 23. Il quinto motivo verte su una violazione dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe concluso per la legittimità del criterio g) iniziale nonostante esso consenta di sanzionare persone che non presentano un legame sufficiente con il regime o con la situazione sui quali l’Unione intende esercitare pressioni. 24. Il sesto verte su una violazione dell’obbligo di motivazione, su uno snaturamento degli elementi di prova e su una violazione del criterio g) iniziale a causa delle circostanze in cui il Tribunale ha dichiarato che era dimostrato che il settore bancario russo forniva, nel 2023, notevoli redditi al governo russo. 25. Il settimo motivo verte sulla violazione della prima parte del criterio g) modificato ( 20 ) e, in subordine, sulla violazione dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE e sulla mancanza di base giuridica in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato che il criterio g) modificato doveva essere interpretato, per quanto riguarda la nozione di «imprenditori di spicco», allo stesso modo del criterio g) iniziale. 26. L’ottavo motivo verte su una violazione delle forme sostanziali e su uno snaturamento del dodicesimo motivo dedotto dinanzi al Tribunale. 27. Il nono motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione del criterio g) iniziale e del criterio g) modificato e della nozione di «imprenditori» nonché sulla violazione della portata del controllo giurisdizionale incombente al Tribunale. 28. Il decimo motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione e, in subordine, su una violazione del criterio g) modificato, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di verificare che l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire attività situate in Russia al momento del mantenimento del suo inserimento nell’elenco avvenuto nel settembre 2023, nel marzo 2024 e nel settembre 2024 fosse suffragata. 29. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sul sesto, sul settimo e sul decimo motivo di impugnazione. 30. Poiché l’esame del settimo motivo del sig. [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a pronunciarsi sulla legittimità del criterio g) modificato, inizierò l’analisi con tale motivo, prima di esaminare, rispettivamente, il sesto e il decimo motivo che, a loro volta, riguardano la fondatezza delle misure adottate nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. A. Sul settimo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione del criterio g) modificato 31. Per il prosieguo dell’analisi, occorre precisare cosa si intenda per ciascuna delle tre parti del criterio g) modificato. Pertanto, anzitutto, il criterio g) modificato riguarda gli imprenditori di spicco che operano in Russia (prima parte). Inoltre, esso riguarda i loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggono vantaggio (seconda parte). Infine, e in alternativa ( 21 ), esso riguarda imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (terza parte) ( 22 ). 1. Sintesi degli argomenti delle parti 32. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’interpretazione cui è giunto il Tribunale dichiarando, al punto 89 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda la prima parte del criterio g) modificato, il termine «di spicco» doveva essere inteso nello stesso senso del criterio g) iniziale. 33. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché il criterio g) è stato modificato, si dovrebbe tener conto di tale modifica per l’interpretazione di tale criterio. Il cambiamento avvenuto nel testo del criterio g) avrebbe cambiato il significato e la portata della nozione di «imprenditori di spicco». 34. In primo luogo, il criterio g) modificato avrebbe spezzato il nesso tra l’influenza di tali imprenditori e i settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo. La nozione di «influenza» sarebbe così isolata. 35. In secondo luogo, la seconda parte del criterio g) modificato si applica solo ai familiari stretti degli imprenditori di spicco, il che rafforzerebbe la conclusione secondo cui gli imprenditori di spicco costituiscono una categoria distinta di persone sulle quali il Consiglio intende esercitare una particolare pressione. 36. In terzo luogo, il nuovo significato del criterio g) modificato, in particolare la sua prima parte, sarebbe chiarito dal considerando 4 della decisione 2023/1094. Il Tribunale avrebbe già fatto del resto ricorso a tale considerando per ricercare l’intenzione del legislatore dell’Unione ( 23 ). 37. In subordine, se l’interpretazione della prima parte del criterio g) modificato dovesse essere la stessa del criterio g) iniziale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] rinvia alle sue conclusioni nell’ambito del quinto motivo della presente impugnazione per sostenere che una siffatta interpretazione violerebbe l’articolo 29 TUE e l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE e priverebbe detto criterio di base giuridica. 38. Il Consiglio conclude per il rigetto del settimo motivo. 2. Valutazione 39. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, dinanzi al Tribunale, che il criterio g) modificato era illegittimo a causa di una mancanza di base giuridica, di una violazione del principio della certezza del diritto e di una violazione del diritto di proprietà e della libertà d’impresa. Il presente motivo è diretto contro la parte dell’analisi del Tribunale dedicata all’asserita violazione del principio della certezza del diritto. 40. Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, nell’ambito del presente motivo, di non aver tenuto conto, ai fini dell’interpretazione della nozione di «influenza», ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, del cambiamento avvenuto nella formulazione di detto criterio, il presente motivo è diretto unicamente contro l’interpretazione della prima parte del criterio g) modificato adottata dal Tribunale. 41. Per rispondere a tale motivo, dopo aver ricordato la portata del criterio g) iniziale, occorrerà procedere ad un’analisi di tale prima parte al fine di verificare che la conclusione alla quale il Tribunale è giunto al punto 89 della sentenza impugnata sia corretta. a) Sulla nozione di «influenza» ai sensi del criterio g) iniziale 42. Per quanto riguarda il criterio g) iniziale, quale risulta dalla decisione 2022/329 e dal regolamento 2023/1089, va constatato quanto segue. 43. Il criterio g) iniziale riguardava un’unica categoria di persone fisiche che doveva soddisfare due condizioni cumulative. In primo luogo, doveva trattarsi di imprenditori di spicco . In secondo luogo, tali imprenditori di spicco dovevano operare in uno dei settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo . 44. La Corte si è recentemente pronunciata sull’interpretazione di tale criterio nella sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio. 45. Così, dopo averne esaminato le diverse versioni linguistiche, la Corte ha dichiarato che i termini utilizzati per definire il criterio g) modificato non implicano, di per sé e al di fuori di qualsiasi contesto, un nesso con un qualunque settore, come i settori economico o politico, o con persone o entità determinate ( 24 ). La locuzione «di spicco» deve essere quindi intesa come riferita all’«importanza che l’imprenditore interessato deve detenere nel suo settore di attività, indipendentemente dai legami che tale imprenditore può peraltro avere, eventualmente, con [il governo della Federazione russa]» ( 25 ). Anche se il criterio g) iniziale stabilisce un nesso con tale governo, esso non è richiesto agli imprenditori di spicco, ma al settore di attività nel quale essi operano poiché tale settore deve procurare a detto governo una notevole fonte di reddito ( 26 ). Pertanto, il criterio g) iniziale «implica unicamente la dimostrazione che gli imprenditori di spicco hanno un’importanza significativa in un settore economico lucrativo per il governo della Federazione russa, indipendentemente dai legami che tali imprenditori possono avere con tale governo, dalla loro concreta importanza per quest’ultimo o dalla loro effettiva capacità di influenza nei suoi confronti» ( 27 ). 46. Ne consegue che, secondo la Corte, la nozione di «influenza», ai sensi del criterio g) iniziale, si riferisce al settore economico in cui tali imprenditori operano e deve quindi essere intesa «alla luce del contesto economico in cui operano, secondo criteri quali il loro status professionale o le loro funzioni, l’importanza della loro attività economica, la portata dei loro beni patrimoniali o dei loro investimenti, le cariche ricoperte all’interno dell’impresa in cui esercitano tali funzioni o, ancora, qualsiasi altro criterio di ordine economico pertinente» ( 28 ). 47. Gli imprenditori di spicco, ai sensi del criterio g) iniziale, sono quindi intesi come coloro che hanno un’importanza significativa in settori economici lucrativi per il governo della Federazione russa, vale a dire che possono favorire indirettamente il finanziamento delle azioni di destabilizzazione condotte in Ucraina in quanto contribuiscono al mantenimento della redditività di detti settori, se non addirittura alla loro prosperità ( 29 ). 48. Infine, l’influenza non si limita soltanto agli imprenditori che, per le loro funzioni all’interno di una società o per le azioni di cui dispongono, esercitano un controllo reale ed effettivo su tale società, dato che l’importanza significativa nel settore economico interessato può essere accertata sulla base di elementi oggettivi diversi da quello del controllo ( 30 ) 49. La Corte ha accertato che una siffatta interpretazione fosse corroborata dagli obiettivi perseguiti, i quali consistono nell’esercitare ulteriori pressioni sulla Federazione russa e nell’aumentare il costo delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina affinché essa ponga fine alla sua aggressione militare e, più in generale, alle sue azioni e alle sue politiche che destabilizzano l’Ucraina ( 31 ). Infatti, la Corte ha dichiarato che, «[o]stacolando il funzionamento dei settori economici interessati, l’imposizione di misure restrittive nei confronti [degli imprenditori di spicco], indipendentemente dai legami che essi possono eventualmente avere con [il governo della Federazione russa], può quindi aumentare il costo di tali azioni ed esercitare pressioni su detto governo affinché ponga fine a dette azioni» ( 32 ). b) Sull ’ interpretazione letterale, contestuale, storica e teleologica della nozione di «influenza» ai sensi della prima parte del criterio g) modificato 50. Ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione contenuta in un atto che prevede misure restrittive, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma altresì del suo contesto, anche storico, e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 33 ). 51. In primo luogo, dalla formulazione del criterio g) modificato risulta un duplice fenomeno consistente, da un lato, in una scissione del criterio g) iniziale (prima e terza parte) e, dall’altro, in un’aggiunta a tale criterio (seconda parte). Pertanto, la prima parte del criterio g) modificato non richiede più, a differenza di quanto prevedeva il criterio g) iniziale, che l’imprenditore di spicco operi in uno dei settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo ( 34 ). 52. Sempre da un punto di vista letterale, l’aggettivo «di spicco» si riferisce agli «imprenditori», vale a dire alle persone che operano nel settore imprenditoriale ( 35 ). L’influenza risulta quindi necessariamente collegata alla qualità di imprenditori e alla loro importanza in tale settore. L’influenza relativa a tale qualità mi sembra intrinsecamente legata al loro successo e alla loro potenza economica ( 36 ). 53. In secondo luogo, tale interpretazione letterale della prima parte del criterio g) modificato è confermata dall’analisi del contesto. Così, il considerando 4 della decisione 2023/1094 chiarisce la ratio del criterio g) modificato. Ne risulta che il Consiglio, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale ( 37 ), ha constatato l’esistenza di una relazione di reciproco vantaggio e sostegno tra il governo russo e gli imprenditori di spicco che operano in Russia. Infatti, secondo la valutazione del Consiglio, l’accumulo di ricchezza da parte di tali soggetti non può avvenire senza l’assenso del governo russo e la loro importanza nel settore economico interessato è una manifestazione dell’interdipendenza esistente tra gli imprenditori e il governo russo. Proprio per questo motivo il Consiglio ha sancito la prima parte del criterio g) modificato ( 38 ). 54. In terzo luogo, l’interpretazione suggerita è corroborata dall’analisi storica e teleologica del criterio g). 55. I regimi di misure restrittive adottati in risposta alle atrocità russe in Ucraina sono caratterizzati da un aumento progressivo della loro intensità, in funzione della loro efficacia, al fine di esercitare la massima pressione sulla Federazione russa aumentando i costi delle sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e l’adozione, da parte del Consiglio, del criterio g) iniziale costituisce un esempio di tale intensificazione ( 39 ). 56. Non esigendo più alcun nesso con un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, l’ampliamento del criterio di inserimento nell’elenco al quale procede la prima parte del criterio g) modificato si inserisce nella logica di tale ricerca permanente della massima efficacia delle misure restrittive, quando perdura la flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite costituita dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa. c) Conclusione dell ’ analisi sulla nozione di «influenza» ai sensi del criterio g) modificato 57. Da quanto precede risulta che gli argomenti sviluppati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del settimo motivo non possono essere accolti. 58. La mia conclusione è che, sebbene sia intervenuta una modifica nel testo del criterio g), nulla nella formulazione, nel contesto o nello scopo di tale modifica indica che il Consiglio abbia avuto l’intenzione di attribuire alla locuzione «di spicco» un significato diverso da quello che le aveva precedentemente attribuito nell’ambito del criterio g) iniziale. Inoltre, gli argomenti del ricorrente non consentono di formulare un’interpretazione alternativa idonea a giustificare l’esistenza di una siffatta divergenza di significato. 59. La prima parte del criterio g) modificato riguarda l’influenza degli imprenditori intesa da un punto di vista economico, poiché il loro successo economico deriva dal rapporto di interdipendenza intrattenuto con il governo russo. 60. Ne consegue che la nozione di «influenza», ai sensi del criterio g) iniziale nonché ai sensi del criterio g) modificato, deve essere necessariamente valutata con riferimento al settore economico nel quale operano gli imprenditori interessati, senza tuttavia che sia richiesto a tale settore di avere un’importanza economica particolare per il governo della Federazione russa, e deve quindi essere intesa alla luce del contesto economico in cui essi operano, secondo criteri come quelli menzionati al paragrafo 46 delle presenti conclusioni. 61. Pertanto, e per analogia con quanto dichiarato a proposito del criterio g) iniziale, dalla prima parte del criterio g) modificato risulta che il termine «di spicco» deve essere inteso nel senso che si riferisce all’importanza che l’imprenditore interessato deve detenere nel suo settore di attività, indipendentemente sia dai legami che tale imprenditore può eventualmente intrattenere con il governo della Federazione russa sia dalla questione se il settore in cui egli o ella è attivo o attiva procuri una notevole fonte di reddito a tale governo. 62. Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 89 della sentenza impugnata, senza incorrere in un errore di diritto, che la locuzione «di spicco» doveva essere interpretata allo stesso modo nell’ambito della prima parte del criterio g) iniziale e nell’ambito del criterio g) modificato, in quanto l’influenza riguarda l’importanza degli imprenditori alla luce di criteri quali il loro status professionale o le loro funzioni, l’importanza della loro attività economica, la portata dei loro beni patrimoniali o dei loro investimenti, le cariche ricoperte all’interno dell’impresa in cui esercitano tali funzioni ( 40 ). 63. In ogni caso, anche se si dovesse constatare un errore di diritto su tale punto, dubito che il sig. [OSCURATO:PERSONA] possa trarne un qualsivoglia beneficio in sede di impugnazione ( 41 ). d) Sulla censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) modificato 64. Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse nondimeno rispondere agli argomenti sviluppati in subordine dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ), mi limiterò a rilevare quanto segue. 65. Il ricorrente intende contestare l’analisi, da parte del Tribunale, della censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) modificato rinviando alle sue conclusioni nell’ambito del quinto motivo di impugnazione che mira, dal canto suo, a contestare l’analisi in primo grado della censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) iniziale ( 43 ). In sostanza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che l’articolo 215 TFUE, che prevede le condizioni alle quali misure di interruzione o di riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con un paese terzo possono essere adottate, possa fondare l’adozione di misure senza che esista un collegamento sufficiente tra le persone interessate e il paese terzo oggetto di dette misure e senza che persone fisiche possano essere oggetto di siffatte misure indipendentemente dal loro comportamento personale. Ai fini della sua dimostrazione, egli invocava in particolare la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 44 ). 66. Così facendo, rilevo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] muove la stessa critica formulata dinanzi alla Corte contro la legittimità del criterio g) iniziale nell’ambito della causa C‑111/24 P ( 45 ). 67. Orbene, dalla sentenza pronunciata dalla Corte in tale causa risulta ( 46 ), in sostanza, che, per quanto riguarda le misure di cui consente l’adozione, l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE richiede che esista un nesso oggettivo tra le persone oggetto delle misure restrittive e il paese terzo interessato affinché dette misure possano essere considerate idonee a conseguire, in modo non manifestamente inadeguato, l’obiettivo di pressione che l’Unione intende esercitare su tale paese ( 47 ). 68. Posta a confronto, la formulazione della seconda frase del punto 70 della sentenza impugnata, secondo la quale «l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE autorizza il Consiglio ad adottare, mediante un atto previsto dall’articolo 288 TFUE, misure restrittive nei confronti di qualsiasi “persona fisica o giuridica”, “entità non statale” o qualsiasi “gruppo” alla sola condizione che una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato UE preveda siffatte misure» ( 48 ), non è priva di ambiguità, in quanto lascia intendere che non sarebbe richiesto alcun nesso . 69. Sebbene, a proposito di una formulazione equivalente, la Corte abbia considerato che il Tribunale aveva ricordato in tali termini, «in sostanza, correttamente, che l’adozione di siffatte misure restrittive è possibile solo se esiste una decisione adottata in base all’articolo 29 TUE» ( 49 ), è con riserva della successiva verifica da parte della Corte che il Tribunale si era pronunciato sull’esistenza di un nesso . 70. Infatti, la Corte ha ricordato che il Tribunale aveva sottolineato il fatto che, «per quanto riguarda il criterio g) [iniziale], esiste un nesso , quantomeno indiretto, tra gli imprenditori cui si riferisce tale criterio e il paese terzo interessato (…) dal momento che detto criterio riguarda, tra l’altro, una categoria di persone fisiche che operano in taluni settori economici che costituiscono, per il governo della Federazione russa, una notevole fonte di reddito che consente a quest’ultimo di portare avanti la sua politica di destabilizzazione e di aggressione dell’Ucraina» ( 50 ). 71. Orbene, il ragionamento del Tribunale nella sentenza impugnata appare esente non solo da qualsiasi riferimento al nesso oggettivo o, quanto meno, indiretto, richiesto tra le misure restrittive e il paese interessato, ma anche da qualsiasi verifica quanto alla sua esistenza nel caso di specie. 72. Tale omissione costituisce, a mio avviso, un errore di diritto. 73. Poiché tale errore di diritto incide sulla parte del ragionamento del Tribunale dedicata all’esame della legittimità del criterio g) iniziale, esso incide, di riflesso, sulla conclusione alla quale è giunto il Tribunale, al punto 86 della sentenza impugnata, per quanto riguarda l’affermazione di una mancanza di base giuridica del criterio g) modificato, poiché detto punto rinviava a tale parte. 74. Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che, se dalla motivazione di una decisione del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione ( 51 ). Occorre quindi verificare che il rigetto del motivo vertente sulla mancanza di base giuridica del criterio g) iniziale risulti fondato per motivi di diritto diversi da quelli viziati dall’errore che ho appena individuato, al fine di accertare che il rigetto della censura relativa alla mancanza di base giuridica del criterio g) modificato potesse fondarsi su altri motivi di diritto. 75. A tal riguardo, ancora una volta, la soluzione va trovata nella sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio dal momento che, in quest ’ultima, la Corte ha considerato che dal criterio g) iniziale risultava che il Consiglio aveva formulato un criterio riguardante persone che presentavano un nesso oggettivo con il paese terzo interessato ( 52 ) e che, mutatismutandis, una siffatta conclusione vale per il criterio g) modificato in relazione al quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce gli stessi argomenti ( 53 ). 76. In tali circostanze, nonostante l’errore di diritto individuato al paragrafo 71 delle presenti conclusioni, esso non incide sulla conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata per quanto riguarda il criterio g) iniziale. Esso non incide quindi neppure sulla conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata per quanto riguarda, questa volta, l’affermazione di una mancanza di base giuridica del criterio g) modificato a causa di un nesso insufficiente tra le persone interessate e il paese terzo di cui trattasi. B. Sul sesto motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, su uno snaturamento degli elementi di prova e su una violazione del criterio g) iniziale in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato sufficientemente dimostrata l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava in un settore che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa 1. Sintesi degli argomenti delle parti 77. Il ricorrente richiama la costante giurisprudenza della Corte secondo cui spetta al Consiglio fornire la prova che la persona inserita nell’elenco soddisfa il criterio in base al quale esso ha proceduto all’inserimento e secondo cui il Consiglio non può basarsi su una presunzione se ciò non è previsto dalla normativa pertinente. 78. Per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco ai sensi del criterio g) iniziale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio doveva dimostrare che egli operava in un settore economico che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. La nozione di «notevoli redditi» sarebbe una nozione relativa che richiede un’analisi delle fonti di bilancio del governo russo. 79. Orbene, ai punti 189 e 190 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato, da un lato, all’affermazione secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] rientrava fra i ventiquattro principali contribuenti in Russia nel 2020 e, dall’altro, all’affermazione secondo cui il reddito annuo del settore bancario in Russia nel 2021 avrebbe raggiunto 2,3 trilioni di rubli russi (RUB) (ossia circa 25,8 miliardi di euro). 80. Tali elementi sarebbero insufficienti. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che un’impresa sia un contribuente importante in Russia non consentirebbe di trarre alcuna conclusione pertinente in merito al soddisfacimento del criterio g) iniziale, in quanto non se ne potrebbe concludere che il settore di attività, in generale, fornisca notevoli redditi al governo russo. Il criterio g) iniziale richiederebbe la dimostrazione che un settore economico costituisce una notevole fonte di reddito per tale governo ( 54 ). Si dovrebbe altresì porre tali redditi in relazione alla politica fiscale del governo russo, ciò a cui il Tribunale non avrebbe provveduto nonostante il ricorrente abbia sostenuto dinanzi allo stesso che il governo russo ricavava redditi irrisori dalle imposte dirette e indirette generate dal settore bancario russo ( 55 ). La motivazione della sentenza ne sarebbe così inficiata. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver verificato che i presunti redditi generati dal settore bancario russo costituissero una notevole fonte di reddito per il governo russo. Infine, anche supponendo che il reddito del settore bancario russo fosse pertinente al fine di dimostrare che le condizioni fissate dal criterio g) iniziale erano soddisfatte, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di essersi basato su elementi di prova non attuali per giustificare l’inserimento nell’elenco nel 2023. 81. Il Consiglio conclude per il rigetto di tale sesto motivo che reputa irricevibile e, in ogni caso, infondato. 2. Valutazione 82. La parte della sentenza impugnata oggetto di tale sesto motivo è quella dedicata all’esame, da parte del Tribunale, della fondatezza delle misure restrittive nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] adottate sulla base del criterio g) iniziale. Più in particolare, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, a proposito degli atti del marzo 2023, che il Consiglio non aveva dimostrato che il settore bancario costituisse una notevole fonte di reddito per il governo russo ( 56 ). 83. Dal canto suo, il Tribunale ha considerato che dalla motivazione degli atti del marzo 2023 risultava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava nel settore bancario data la sua qualità di azionista del conglomerato [OSCURATO:PERSONA], comprendente in particolare l’[OSCURATO:PERSONA] ( 57 ). Facendo riferimento ai punti da 106 a 108 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 58 ), il Tribunale ha dichiarato che tale settore costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo. Esso ha altresì ricordato di aver già dichiarato che l’[OSCURATO:PERSONA] era uno dei principali contribuenti della Russia ( 59 ). Il Tribunale ha poi considerato che l’importanza del settore bancario in Russia era attestata dal documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio, il quale menzionava il reddito annuo di tale settore dal 2014 al 2021 e da cui risultava che tale reddito aveva raggiunto, nel 2021, RUB 2,3 trilioni (ossia circa EUR 25,8 miliardi) ( 60 ). Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha quindi concluso che il Consiglio aveva fornito, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte ( 61 ), un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti in grado di suffragare il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse, alla data degli atti del marzo 2023, un imprenditore di spicco che operava in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, ai sensi del criterio g) iniziale ( 62 ). a)      Sulla ricevibilità del sesto motivo in generale e della censura relativa ad uno snaturamento in particolare 84. In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità del sesto motivo, ritengo, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non cerchi di ottenere, dinanzi alla Corte, una nuova valutazione dei fatti, la quale rientra tradizionalmente nella competenza esclusiva del Tribunale ( 63 ). Infatti, gli argomenti del ricorrente sviluppati nell’ambito del sesto motivo invitano la Corte a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica dei fatti specificamente menzionati nella motivazione degli atti del 2023 al fine di stabilire se la condizione relativa al settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, ai sensi del criterio g) iniziale, fosse soddisfatta. Tali argomenti mirano, in sostanza, a sostenere che il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere che il Consiglio potesse basarsi sulla qualità dell’[OSCURATO:PERSONA] come maggiore contribuente della Russia, unitamente ai dati sul reddito annuo generato dal settore bancario, per accertare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava in un settore economico che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo ai sensi del criterio g) iniziale. Di conseguenza, tale sesto motivo appare ricevibile. 85. In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa a uno snaturamento degli elementi di prova, osservo che la semplice menzione di un siffatto snaturamento è rinvenibile nel titolo del sesto motivo di impugnazione, senza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] vi dedichi considerazioni specifiche. Orbene, è consuetudine della giurisprudenza della Corte richiedere che, quando un ricorrente invoca uno snaturamento, da parte del Tribunale, di fatti o di elementi di prova, esso indichi in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati e dimostri gli errori di analisi che hanno condotto il Tribunale a tale snaturamento ( 64 ). Poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha soddisfatto tale requisito, la censura relativa a uno snaturamento degli elementi di prova appare irricevibile. b)      Nel merito 1)      Sulla qualificazione dell ’[OSCURATO:PERSONA] come maggiore contribuente russo e sulla condizione relativa al «settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» ai sensi del criterio g) iniziale 86. In sostanza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di essersi basato sulla qualità dell’[OSCURATO:PERSONA] come maggiore contribuente russo per ritenere che la condizione relativa al settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, quale imposta dal criterio g) iniziale, fosse soddisfatta. 87. È pacifico che il settore di pertinenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] è il settore bancario. Inoltre, dalla motivazione degli atti del marzo 2023 ( 65 ) si può dedurre che è nella sua qualità di ex azionista del conglomerato [OSCURATO:PERSONA], che comprende l’[OSCURATO:PERSONA], che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di misure restrittive ai sensi del criterio g) iniziale. La motivazione menziona il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] è «uno dei principali contribuenti della Russia». 88. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] sia uno dei principali contribuenti russi non consentirebbe di qualificare il settore bancario stesso come settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo. 89. Va tuttavia ricordato che la Corte ha recentemente dichiarato che «è possibile ritenere, in talune circostanze, che un settore economico di uno Stato costituisca una notevole fonte di reddito per il governo di quest’ultimo, qualora esista un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti da cui risulti che una delle società più importanti di tale settore fornisce, già di per sé, notevoli redditi a tale governo» ( 66 ). 90. Pertanto, se dalla formulazione del criterio g) iniziale risulta che, in linea di principio, è il settore economico, e non una persona fisica o un’impresa in particolare, a dover costituire una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa ( 67 ), il Consiglio è autorizzato, in talune circostanze, a concentrarsi sui notevoli redditi forniti al governo russo da un’unica società tra le più importanti di tale settore. 91. Spettava quindi al Tribunale accertare che il Consiglio avesse suffragato l’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco ricorrendo a un insieme di indizi concreti, precisi e concordanti che dimostrassero che l’[OSCURATO:PERSONA] forniva, di per sé, notevoli redditi al governo russo affinché si potesse ritenere che, di riflesso, il settore economico in cui opera il sig. [OSCURATO:PERSONA] costituisca una notevole fonte di reddito per il governo russo e, pertanto, che la seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale fosse soddisfatta ( 68 ). 92. Contrariamente a quanto sostiene il sig. [OSCURATO:PERSONA], un siffatto insieme non richiede la dimostrazione contabile, da parte del Consiglio, della notevole entità dei redditi forniti dall’[OSCURATO:PERSONA] in particolare, o dal settore bancario in generale, al governo russo. 93. In ogni caso, ricordo che dal punto 189 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, dopo aver ricordato che l’[OSCURATO:PERSONA] è una delle maggiori banche commerciali e d’affari private russe ( 69 ), si è basato, per dimostrare la notevole entità dei redditi forniti dall’[OSCURATO:PERSONA] a detto governo, sulla qualificazione di quest’ultima come «uno dei principali contribuenti» russi, come suffragata dal documento n. 2 del primo fascicolo probatorio. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non contesta tale qualificazione. 94. Da tale documento, che il Tribunale ha necessariamente esaminato ( 70 ), risulta che è la stessa amministrazione finanziaria russa a concedere tale status a taluni soggetti passivi russi che soddisfano le condizioni e i criteri da essa stessa determinati ( 71 ). Detto status appare quindi riservato alle imprese il cui reddito annuo è compreso tra RUB 10 e 35 miliardi (ossia tra EUR 112 milioni circa e 394 milioni circa). L’[OSCURATO:PERSONA] è designata, in tale documento, come facente parte, nel 2020, dei principali contribuenti russi, vale a dire come una delle imprese che hanno apportato il maggiore contributo fiscale al bilancio dello Stato nel corso dell’anno considerato ( 72 ). Il conseguente contributo ( 73 ) della [OSCURATO:PERSONA] al bilancio russo, senza essere quantificato, viene ivi, tuttavia, esplicitamente menzionato. 95. Orbene, ai fini della qualificazione di una fonte di reddito come «notevole», la Corte ha già dichiarato che tale nozione comprende l’insieme dei redditi generati dal settore economico interessato, il che implica la presa in considerazione, tra l’altro, delle imposte versate dalle società operanti in tale settore ( 74 ). Per quanto riguarda la maggiore banca commerciale e d’affari privata russa, l’[OSCURATO:PERSONA] occupava, all’interno del settore bancario, un posto di primo piano. Inoltre, tale settore di attività, tradizionalmente descritto come la pietra angolare di qualsiasi economia nazionale, è particolarmente strategico dal momento che, come vuole l’adagio, «il denaro è il nervo della guerra». 96. Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale ha potuto dichiarare senza incorrere in errori di diritto che il Consiglio aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che dimostravano che il settore in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo. 2) Sull’affermazione di una violazione dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale 97. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta poi al Tribunale di non aver risposto ai suoi argomenti relativi all’aliquota d’imposta del settore bancario, di cui l’[OSCURATO:PERSONA] fa parte, che sarebbe irrisoria. 98. Oltre al fatto che gli argomenti del ricorrente ricalcano una concezione eccessivamente restrittiva della nozione di «redditi», ai sensi del criterio g) iniziale ( 75 ), si deve ricordare quanto segue. 99. Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, mentre l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che ripercorra, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può essere implicita, ma deve sempre consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione ( 76 ). 100. Orbene, dal punto 189 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il nesso che il Tribunale ha stabilito tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e i notevoli redditi forniti al governo russo si basava sulla particolare posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], quale riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria russa, illustrata dal documento n. 2 del primo fascicolo probatorio. Il Tribunale era tenuto a verificare che il settore economico in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] opera costituisca una notevole fonte di reddito per il governo russo, cosa che ha fatto basandosi sulla qualificazione dell’[OSCURATO:PERSONA] come uno dei principali contribuenti russi, qualificazione che, intrinsecamente, contraddiceva l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 101. Si deve pertanto constatare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto in grado di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i suoi argomenti. La censura relativa alla violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione deve essere respinta. 3) Sulla notevole entità dei redditi forniti al governo della Federazione russa dal settore bancario 102. La presente censura è diretta contro il punto 190 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha esaminato se si potesse ritenere che il settore bancario in Russia costituisse una notevole fonte di reddito per il governo russo. 103. Poiché propongo alla Corte ( 77 ) di dichiarare che il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 189 della sentenza impugnata è esente da qualsiasi errore di diritto e che si poteva quindi ritenere che la seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale fosse soddisfatta tenuto conto del ruolo e della posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] nel settore bancario russo, quali illustrati dal suo status di grande contribuente russo, il punto 190 della sentenza impugnata sembra contenere un ragionamento condotto solo ad abundantiam . Pertanto, esaminerò la presente censura solo in subordine. 104. Così, per quanto riguarda l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fatto che un settore generi redditi non consentirebbe di dimostrare che tale settore costituisca una notevole fonte di reddito per il governo russo, poiché ciò dipenderebbe dalla politica fiscale di detto governo, ricordo, da un lato, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che tali redditi generano imposte e, dall’altro, che la Corte ha dichiarato che «se è vero che la notevole entità di un quantitativo può essere valutata in modo relativo, vale a dire in relazione ad un quantitativo di riferimento, un siffatto carattere può anche essere valutato in modo assoluto. Ciò può verificarsi nel caso dei redditi procurati al governo di uno Stato da un settore della sua economia. Infatti, è possibile ritenere che un settore economico procuri a un siffatto governo redditi in notevole quantità, indipendentemente dalla percentuale che questi ultimi rappresentano rispetto ai redditi complessivi di tale governo» ( 78 ). 105. Inoltre, ricordo che la nozione di «reddito», ai sensi della seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale, comprende l’insieme delle risorse finanziarie che il settore economico interessato fornisce al governo della Federazione russa ( 79 ). 106. Orbene, poiché il Tribunale ha accertato, esaminando il documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio, che il reddito annuo del settore bancario russo ammontava nel 2021 a più di RUB 2,3 trilioni (ossia EUR 25,8 miliardi circa), esso ha, implicitamente ma necessariamente, stabilito una correlazione tra tale reddito annuo e i redditi che ne derivano per il governo russo per concluderne legittimamente che tale settore forniva una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa senza essere tenuto a rapportare tale reddito annuo ai redditi complessivi di tale governo. 107. La presente censura, se dovesse essere esaminata, dovrebbe essere pertanto respinta. 4) Sulla censura relativa al carattere non attuale dei dati relativi al reddito annuo del settore bancario 108. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di accertare che le misure restrittive che lo riguardavano si fondassero su una base fattuale sufficientemente solida incentrando la sua analisi sui dati precedenti, e quindi non attuali, contenuti nel documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio ( 80 ). 109. Constato che il Tribunale non si è pronunciato, nella sentenza impugnata, sulla questione se tale documento fosse rilevante ratione temporis per accertare il fatto che il settore in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] operava costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo ai sensi della seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale. 110. Tale silenzio si spiega con il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non sembra aver dedotto tale censura dinanzi al Tribunale ( 81 ). 111. Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, consentire ad una parte di dedurre per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo e argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad autorizzarla a sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado ( 82 ). 112. La presente censura appare quindi irricevibile. 113. Mi sembra che possa essere considerata tale anche per altre ragioni. 114. Infatti, come rilevato dal Consiglio, una volta che le prove esaminate dal Tribunale sono state acquisite regolarmente, che le norme e i principi generali di diritto in materia di onere della prova sono stati rispettati, al pari delle norme di procedura in materia di produzione della prova, la Corte non è, in linea di principio, competente ad esaminare le prove che il Tribunale ha ammesso a sostegno dei fatti da esso accertati, al quale spetta esclusivamente valutarne il valore ( 83 ). 115. Orbene, gli argomenti del sig. [OSCURATO:PERSONA] non individuano alcuna norma né alcun principio di tale natura che sarebbero stati violati dal Tribunale in sede di esame del documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio. 116. Infine, come già accennato, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha compiuto alcuno sforzo dimostrativo quanto all’asserito snaturamento invocato ( 84 ). 117. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare irricevibile la censura relativa al carattere non attuale dei dati relativi al reddito annuo del settore bancario, come illustrato dal documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio. 118. In ogni caso, se la Corte dovesse approfondire l’esame del documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio, si dovrebbe constatare quanto segue. 119. Tale documento ( 85 ), estratto da un sito Internet, risulta pubblicato nel maggio 2022 e consultato dal Consiglio nel novembre dello stesso anno per suffragare l’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] negli atti del marzo 2023. Esso consiste in un prospetto statistico che illustra l’andamento del reddito annuo del settore bancario in Russia, al netto delle imposte, dal 2014 al 2021. 120. È esatto constatare che i dati più recenti di tale prospetto riguardano l’anno 2021. 121. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che «il Consiglio [può] tener conto, per valutare se una persona soddisfi un criterio d’inserimento (…) di informazioni o di elementi di prova relativi a circostanze precedenti alla data di adozione dell’atto che impone o mantiene misure restrittive, purché tali informazioni o elementi suffraghino la motivazione addotta a sostegno di tale atto e contribuiscano a dimostrare che, nonostante il decorso del tempo e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti proprie di ciascun caso, la persona interessata soddisfa il criterio di inserimento di cui trattasi (…). In particolare, non si può escludere che tali informazioni ed elementi di prova possano essere presi in considerazione per dimostrare, alla luce del criterio di inserimento di cui trattasi, una continuità tra, da un lato, la situazione precedente della persona interessata e, dall’altro, la sua situazione attuale» ( 86 ). 122. Pertanto, come ho già avuto occasione di ricordare in altre circostanze, l’insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentono di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta alle misure di congelamento dei capitali e il regime combattuto che il Consiglio può addurre può, certamente, basarsi su elementi risalenti, anteriori alla data di adozione degli atti di inserimento purché, in ogni caso, sia altresì dimostrata una continuità fra tali elementi e la situazione alla data dell’inserimento ( 87 ). 123. Spettava quindi al Tribunale accertare una continuità tra i fatti ritenuti suffragati dal documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio e la situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2023. 124. Ciò detto, occorre ricordare che l’esame di tale documento è stato condotto dal Tribunale in una parte del ragionamento dedicata alla verifica della seconda condizione cumulativa del criterio g) iniziale. Si trattava quindi, per il Consiglio, di dimostrare che il settore bancario costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo. Per quanto riguarda il contributo di tutto un settore all’economia nazionale, inteso in senso lato, si può ritenere che gli elementi di prova che lo riguardano si inseriscano in una tempistica diversa, più lunga, rispetto a quelli che riguardano più direttamente la persona inserita stessa. 125. In ogni caso, poiché il sito Internet di cui trattasi è stato consultato nel 2022, i dati relativi al reddito annuo del settore bancario russo per l’esercizio 2022 non erano disponibili, in quanto il 2022 non era trascorso. Risulta quindi dal documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio che il Consiglio si è basato sulle cifre pertinenti disponibili più recenti per suffragare la potenza economica di detto settore e dedurne il suo contributo sostanziale ai redditi del governo russo negli atti del marzo 2023. Aggiungo che il 2022 è stato segnato, come è noto, dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e dal profondo sconvolgimento dell’ordine internazionale che ne è seguito, cosicché le cifre relative al 2022 non sarebbero necessariamente le più rappresentative dell’effettiva importanza del settore bancario russo in tale periodo travagliato. 126. La presente censura dovrebbe essere quindi respinta in quanto infondata. C. Sul decimo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di diritto relativo ad una violazione del criterio g) modificato 1. Sintesi degli argomenti delle parti 127. In sostanza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma che spettava al Tribunale accertare che il Consiglio avesse fornito la prova, al momento delle proroghe del settembre 2023, del marzo 2024 e del settembre 2024, del fatto che egli restava un imprenditore di spicco ai sensi del criterio g) modificato. L’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] gestiva società in Russia si basava su elementi di prova risalenti al 2022 e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio non avrebbe prodotto prove che dimostrassero il permanere di tale affermazione al momento delle proroghe summenzionate. 128. Per quanto riguarda la proroga del settembre 2023, il Tribunale avrebbe fondato il suo ragionamento sulla partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, da cui il Tribunale ha dedotto che il ricorrente era legato all’[OSCURATO:PERSONA], senza accertare che la motivazione vertente sul fatto che egli continuasse a gestire attività situate in Russia fosse dimostrata. Quand’anche il Tribunale avesse considerato tale partecipazione sufficiente per dimostrare la fondatezza di tale motivazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, da un lato, il Tribunale avrebbe in tal modo sostituito la propria motivazione a quella del Consiglio e, dall’altro, avrebbe quindi violato il criterio g) modificato interpretandolo come riguardante non solo imprenditori, ma qualsiasi persona che abbia mantenuto legami con società in Russia. 129. Per quanto riguarda le proroghe del marzo 2024 e del settembre 2024, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di verificare che l’affermazione secondo cui il ricorrente continuava a gestire attività fosse dimostrata. 130. Il Consiglio sostiene che il decimo motivo sarebbe irricevibile. In subordine, il Consiglio conclude per l’infondatezza di tale motivo. 2. Richiami a ll ’ evoluzione delle motivazioni riguardanti il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a l regime giuridico degli atti di mantenimento 131. Per quanto riguarda gli atti del settembre 2023, ricordo che sono i primi atti fondati sul criterio g) modificato adottati nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 132. La motivazione di tali atti riprende, in sostanza, quella degli atti del marzo 2023 e, in particolare, il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato a gestire le attività di due società (la ABH [OSCURATO:PERSONA] e la LetterOne) situate in Russia, menzionate nel primo punto di tale motivazione ( 88 ). Da detta motivazione emerge, inoltre, l’indicazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023. 133. Come constatato dal Tribunale ( 89 ), la motivazione degli atti del marzo 2024 è identica a quella del settembre 2023. 134. Per quanto riguarda gli atti del settembre 2024, essi riproducono l’essenza della motivazione degli atti del settembre 2023 e del marzo 2024, compreso il riferimento alla partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023. Si aggiungono le indicazioni che il trasferimento delle partecipazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella ABH Holdings al suo partner commerciale è stato dichiarato nullo e non avvenuto dalla Banca nazionale d’Ucraina e che il trasferimento delle sue partecipazioni nel gruppo A1 potrebbe essere considerato fittizio. La motivazione degli atti del settembre 2024 fa altresì riferimento al fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato azionista della società di investimento LetterOne, che ha continuato a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] situate in Russia e che è un importante azionista della Rosvokanal descritta come un’impresa del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e uno dei principali operatori privati di servizi idrici in Russia. 135. Per quanto riguarda gli atti di mantenimento, occorre ricordare gli obblighi che incombono al Consiglio ai fini e al momento della loro adozione. 136. Pertanto, il mantenimento è sempre preceduto da una fase amministrativa che consente alla persona interessata di far valere il suo punto di vista in merito all’intenzione del Consiglio nonché, eventualmente, di fronte alla nuova motivazione – o addirittura ai nuovi criteri – a sostegno del mantenimento. In base a una motivazione costante, tali atti presuppongono la verifica se, dall’inserimento iniziale o dal precedente riesame, la situazione di fatto sia mutata in modo tale che non sia più possibile trarre la stessa conclusione riguardo alla questione se la persona interessata continui a soddisfare il criterio sul quale si è basato il suo inserimento ( 90 ). La validità degli atti di mantenimento è quindi subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto che hanno presieduto alla loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento ai fini della realizzazione dell’obiettivo ad essi associato ( 91 ). Quando sono aggiunte nuove motivazioni, la valutazione della loro fondatezza deve essere effettuata esaminando, secondo un approccio del tutto tradizionale, gli elementi di prova e le informazioni forniti dal Consiglio, che adempie all’onere della prova ad esso incombente qualora menzioni un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona interessata e le situazioni combattute ( 92 ). Un siffatto collegamento discende, in linea di principio, dal fatto che detta persona soddisfa le condizioni definite dal criterio di inserimento, ammesso che la legittimità di tale criterio non sia messa in dubbio. 137. Infine, non si può escludere che il Consiglio possa tener conto, per valutare se una persona soddisfi un criterio d’inserimento di informazioni o di elementi di prova relativi a circostanze precedenti alla data di adozione dell’atto che impone o mantiene misure restrittive, purché tali informazioni o elementi suffraghino la motivazione addotta a sostegno di tale atto e contribuiscano a dimostrare che, nonostante il decorso del tempo e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti proprie di ciascun caso, la persona interessata soddisfa il criterio di inserimento di cui trattasi ( 93 ). In particolare, non si può escludere che tali informazioni ed elementi di prova possano essere presi in considerazione per dimostrare, alla luce del criterio di inserimento di cui trattasi, una continuità tra, da un lato, la situazione precedente della persona interessata e, dall’altro, la sua situazione attuale ( 94 ). 138. È alla luce di tali requisiti giurisprudenziali che occorre ora esaminare l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Valutazione a) Sugli atti del settembre 2023 e sulla censura relativa all ’ insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla questione se il Consiglio avesse fornito la prova che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire le attività di due società situate in Russia 139. Al punto 205 della sentenza impugnata, il Tribunale esaminava la motivazione relativa alla partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel 2023, come suffragata dal documento n. 7 del terzo fascicolo probatorio. Tale documento, che individuava i partecipanti a detto congresso, dimostrava, secondo la valutazione del Tribunale, la permanenza del legame tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] anche dopo che egli aveva venduto le sue partecipazioni nella ABH [OSCURATO:PERSONA] e «corrobora[va] la sua qualità di imprenditore di spicco ai sensi della prima parte del criterio g) modificato» ( 95 ). 140. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che un documento possa suffragare il legame tra lui e l’[OSCURATO:PERSONA] non confermerebbe l’affermazione secondo cui egli continuerebbe a gestire attività della ABH [OSCURATO:PERSONA] e della LetterOne ( 96 ). In altri termini, i suoi argomenti hanno, come punto di partenza, la contestazione della valutazione fattuale operata dal Tribunale, da cui sembra risultare che esso ha dedotto da un fatto riferito in un elemento di prova un altro fatto contenuto nella motivazione. 141. Ciò detto, con il pretesto di una censura relativa a una violazione dell’obbligo di motivazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] solleva, in realtà, a mio avviso, la questione se il Tribunale abbia correttamente effettuato il controllo ad esso incombente in presenza di atti di mantenimento. 142. Pertanto, l’argomento del ricorrente sviluppato nell’ambito di questo decimo motivo può prestarsi a due interpretazioni diverse. 143. Da un lato, è possibile rispondervi esaminandolo solo sotto il profilo della sufficiente motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la questione se il Consiglio avesse dimostrato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era un imprenditore di spicco, ai sensi del criterio g) modificato, al momento dell’adozione degli atti del settembre 2023. 144. Dall’altro lato, sarebbe anche possibile accogliere una lettura leggermente arricchita di tale motivo, dal momento che si potrebbe ritenere che il ricorrente contesti, in realtà, al Tribunale di non aver accertato che la motivazione, vertente sul fatto che egli continuava a gestire le attività di due società situate in Russia, fosse suffragata. 145. Mi sembra che, quale che sia la via scelta per rispondere alla presente censura, essa debba essere respinta. 1) Sull’affermazione di una violazione dell’obbligo di motivazione stricto sensu 146. La ricevibilità di una siffatta affermazione non solleva difficoltà ( 97 ). 147. Per quanto riguarda il suo esame nel merito, ritengo che, quand’anche la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 205 della sentenza impugnata fosse, da un punto di vista fattuale, errata in quanto trarrebbe da un elemento di prova la conferma di un altro fatto al quale essa non si riferisce, tale valutazione non costituirebbe, di per sé, una violazione dell’obbligo di motivazione. 148. A tal riguardo, ricordo che la giurisprudenza ( 98 ) richiede che la motivazione di una sentenza faccia risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale e debba sempre consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione ( 99 ). 149. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto in grado di comprendere le ragioni per le quali il Tribunale ha concluso che gli atti del settembre 2023 erano sufficientemente suffragati. 150. Dalla lettura dei punti da 204 a 206 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che il fatto, sostenuto dalla prova menzionata al punto 205 di tale sentenza, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato al congresso dell’Unione russa degli industriali nel marzo 2023 «confermi la continuità dei suoi legami con il consorzio [OSCURATO:PERSONA] (…) e corrobori la sua qualità di imprenditore di spicco», e che egli abbia mantenuto, anche dopo l’asserita vendita delle sue partecipazioni nella ABH [OSCURATO:PERSONA], legami con l’[OSCURATO:PERSONA] in Russia. Il Tribunale ha inoltre fondato la sua posizione rinviando alla conclusione tratta dall’esame degli atti del marzo 2023 secondo cui il Consiglio aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti in grado di evidenziare il fatto che il ricorrente era, alla data degli atti del marzo 2023, un imprenditore di spicco, ai sensi del criterio g) iniziale. Esso si è inoltre espresso sulle ragioni per le quali riteneva che esistesse una certa continuità con il criterio g) modificato ( 100 ). 151. In tali circostanze, la sentenza impugnata appare sufficientemente motivata, fermo restando che la questione della sufficienza della motivazione deve essere distinta da quella della sua fondatezza. 2) Su una lettura arricchita dell’affermazione dell’insufficiente motivazione della sentenza impugnata 152. Se la Corte dovesse procedere ad una lettura arricchita della presente censura, essa dovrebbe chiedersi se, per quanto riguarda gli atti del settembre 2023, il Tribunale abbia accertato, in modo giuridicamente sufficiente, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuasse a soddisfare le condizioni per rientrare nel criterio g) modificato. 153. A tal fine, occorre ritornare agli atti del marzo 2023. 154. Dall’analisi della fondatezza dell’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco in base al criterio g) iniziale risulta che il Tribunale ha esaminato se la motivazione degli atti del marzo 2023 fosse idonea a dimostrare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva il criterio in base al quale è stato inserito. Constatando che il Consiglio intendeva basarsi su funzioni o attività passate, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza ricordata al paragrafo 137 delle presenti conclusioni, ha verificato se il Consiglio avesse fornito indizi seri e concordanti che consentissero ragionevolmente di ritenere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto legami con tali società anche dopo l’asserita cessione delle sue partecipazioni ( 101 ). Il Tribunale ha dichiarato che la motivazione vertente sul fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire le attività «si inserisce in un contesto di continuità rispetto al suo status di azionista di dette società e mira a dimostrare che la sua qualità di imprenditore di spicco perdura, in quanto ha mantenuto legami con tale società» ( 102 ). 155. Il Tribunale ha esaminato quattro documenti a sostegno di tali affermazioni al punto 178 della sentenza impugnata, che risalgono al settembre 2022 e al novembre 2022, e consistono in articoli di giornale pubblicati online o in estratti di siti Internet. Tali documenti menzionano il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è tornato a vivere in Russia e gestisce le attività dell’[OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver esaminato tali documenti, il Tribunale ha dichiarato che «[l]a circostanza che diverse fonti attendibili riportino l’informazione secondo la quale il ricorrente gestisce le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] o ne ha la supervisione dimostra che egli è rimasto coinvolto nel consorzio [OSCURATO:PERSONA] in Russia anche dopo l’asserita vendita delle sue azioni, assicurando la gestione delle attività in Russia di detto gruppo» ( 103 ). Esso ne ha concluso che il Consiglio aveva fornito indizi seri e concordanti che consentivano di ritenere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto legami con l’[OSCURATO:PERSONA] a causa di una gestione delle attività di tale gruppo ( 104 ). 156. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non sembra contestare tale conclusione ( 105 ). 157. Poiché, nel contesto della valutazione della fondatezza degli atti del marzo 2023, il Tribunale aveva dichiarato che il riferimento, nella motivazione, al fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuasse a gestire attività in Russia mirava a dimostrare che egli aveva mantenuto legami con l’[OSCURATO:PERSONA], esso ha verificato che tale legame perdurava riguardo alla motivazione degli atti del settembre 2023, la cui valutazione della fondatezza si inserisce nella continuità della valutazione ricordata al paragrafo 154 delle presenti conclusioni. Orbene, tali legami gli sono sembrati mantenuti dal nuovo documento esaminato al punto 205 della sentenza impugnata e relativo, come ricordato in precedenza, alla partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023. 158. Così facendo, ritengo che il Tribunale abbia accertato, come era tenuto a fare ( 106 ), il permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco. 159. L’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere quindi accolto. b) Sugli atti del marzo 2024 e sulla censura relativa a un difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di accertare che la motivazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire attività in Russia fosse sostenuta da elementi di prova 1) Sulla ricevibilità 160. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver accertato il permanere delle circostanze di fatto e di diritto che hanno presieduto al mantenimento delle misure adottate nei suoi confronti, omissione che costituisce, a suo avviso, una violazione dell’obbligo di motivazione. Una siffatta censura rientra nella competenza della Corte in sede di impugnazione ( 107 ), cosicché la presente censura appare ricevibile. 2) Nel merito 161. Il Tribunale ha esaminato la fondatezza degli atti del marzo 2024 unitamente a quella degli atti del settembre 2023. Esso ha infatti constatato che, «poiché i motivi di mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi sono rimasti invariati, non occorre operare una distinzione tra, da un lato, gli atti del settembre 2023 e, dall’altro, gli atti del marzo 2024, dal momento che la verifica delle informazioni addotte nella motivazione nonché negli elementi di prova verte (…), in sostanza, sulle stesse circostanze di fatto» ( 108 ). 162. Formalmente, la sentenza impugnata ha chiarito le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe effettuato un esame congiunto degli atti del settembre 2023 e del marzo 2024. Poiché la questione della fondatezza della motivazione è distinta da quella della sua esistenza o della sua sufficienza, tale constatazione appare sufficiente per respingere la presente censura. 163. Tuttavia, anche in questo caso, è possibile interpretare l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel senso che egli contesta al Tribunale di non aver accertato la validità del mantenimento effettuato dagli atti del marzo 2024 alla luce del permanere delle circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto alla loro adozione ( 109 ). 164. A tal riguardo, tenuto conto della prossimità temporale tra gli atti del settembre 2023 e quelli del marzo 2024, ritengo che le stesse conclusioni tratte dall’analisi degli elementi di fatto e di prova per gli atti del settembre 2023 potessero applicarsi agli atti del marzo 2024, fermo restando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha avuto l’occasione di esprimersi prima dell’adozione degli atti del marzo 2024 ( 110 ) ed è stato quindi in grado di far valere qualsiasi cambiamento pertinente nella sua situazione tale da mettere in discussione il suo mantenimento. Rilevo, a tal proposito, che sebbene, nell’ambito dei suoi argomenti relativi alla presente censura, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesti la gestione di società in Russia, egli non ha dimostrato di non avere più legami con queste ultime. 165. La presente censura deve essere quindi respinta in quanto infondata. c) Sugli atti del settembre 2024 e sulla censura vertente su un difetto di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe omesso di verificare che la motivazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato a gestire le attività dell ’ [OSCURATO:PERSONA] fosse sostenuta da elementi di prova 1) Sulla ricevibilità 166. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver accertato, come era tenuto a fare, che il mantenimento del suo inserimento negli atti del settembre 2024, ai sensi della prima parte del criterio g) modificato, si fondasse su una base fattuale sufficientemente attuale e solida. Più precisamente, non verificando che egli potesse ancora essere considerato gestore di attività dell’[OSCURATO:PERSONA] in Russia alla data di detti atti, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. Pertanto, la presente censura appare ricevibile. 2) Nel merito 167. Benché ricevibile, non mi sembra che la Corte debba rispondere alla presente censura nel merito, dal momento che gli argomenti del sig. [OSCURATO:PERSONA] sviluppati a proposito degli atti del settembre 2024 appaiono inoperanti. 168. Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver verificato che il Consiglio avesse fornito la prova che egli continuava a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] situate in Russia alla data di adozione degli atti del settembre 2024. 169. Orbene, quand’anche il Tribunale avesse omesso di farlo, si deve constatare che esso ha verificato che talune altre motivazioni oggetto degli atti del settembre 2024 fossero sufficientemente suffragate a sostegno del mantenimento dell’inserimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla base del criterio g) modificato, in tale data. 170. Infatti, dal punto 217 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha esaminato l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] «in primo luogo». 171. Ne consegue che il Tribunale ha esaminato, «in secondo luogo», l’affermazione secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva una partecipazione azionaria significativa nel capitale della Rosvodokanal e ha verificato se tale parte della motivazione degli atti del settembre 2024, che il Tribunale ha giudicato relativa alla prima parte del criterio g) modificato, fosse sufficientemente suffragata ( 111 ). 172. Dopo aver constatato che dal settimo fascicolo probatorio risultava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 27,58% di tale società, che è il più grande operatore privato di sistemi di depurazione e di approvvigionamento idrico in Russia, la cui importanza e il cui dinamismo economico erano anch’essi suffragati dalle prove di tale fascicolo, il Tribunale ha concluso che il Consiglio aveva fornito «un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti in grado di evidenziare il fatto che il ricorrente era, alla data degli atti del settembre 2024, un imprenditore di spicco che opera in Russia ai sensi della prima parte del criterio g) modificato» ( 112 ). 173. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non contesta, in sede di impugnazione, tale conclusione. 174. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per quanto attiene al controllo della legittimità di una decisione dell’Unione che adotta misure restrittive, in considerazione della natura preventiva di queste ultime, qualora il giudice dell’Unione concluda che almeno uno degli elementi della motivazione è sufficientemente preciso e concreto, risultando dimostrato e costituendo di per sé un fondamento adeguato della decisione medesima, la circostanza che altri elementi della motivazione non lo siano non è sufficiente per giustificare l’annullamento di detta decisione ( 113 ). 175. Di conseguenza, poiché il Tribunale ha dichiarato che gli atti del settembre 2024 dimostravano in modo giuridicamente sufficiente che il sig. [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva le due condizioni richieste dalla prima parte del criterio g) modificato ( 114 ) per quanto riguarda la motivazione vertente sulla sua qualità di azionista avente una partecipazione significativa nel capitale della Rosvodokanal, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non otterrebbe alcun beneficio nell’ipotesi in cui la Corte dovesse constatare che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione in sede di esame della motivazione vertente sul fatto che il ricorrente ha continuato a gestire le attività dell’[OSCURATO:PERSONA] situate in Russia. 176. Poiché la censura relativa ad una violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di motivazione in occasione del suo esame di tale motivazione è diretta contro elementi ad abundantiam della sentenza impugnata, essa non può comportare il suo annullamento e deve essere quindi dichiarata inoperante ( 115 ). 4. Conclusione sul decimo motivo 177. Al termine dell’analisi che ho appena svolto, occorre respingere integralmente il decimo motivo. IV. Conclusione 178. Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il sesto, il settimo e il decimo motivo della presente impugnazione. 1 Lingua originale: il francese. 2 Sentenza del 26 marzo 2026 (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P; in prosieguo: la «sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio», EU:C:2026:245). 3 Sentenza del 4 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑289/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2025:560»). 4 V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni per i riferimenti agli atti così designati. 5 Per i riferimenti agli atti che hanno fondato l’inserimento nell’elenco del sig. [OSCURATO:PERSONA] sul criterio g) modificato (vale a dire gli atti del settembre 2023, del marzo 2024 e del settembre 2024), v. paragrafo 5 delle presenti conclusioni. 6 V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni. 7 Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134). 8 Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1). 9 Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104). 10 Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3). 11 Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/847). 12 Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/849). 13 Decisione del Consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/2456). 14 Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 12 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/2455). 15 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Coniglio. 16 Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). 17 Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1). 18 Ciò che occorrerà designare, per il prosieguo dell’analisi, come il «criterio g) iniziale» era così formulato: «Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (…) g)      imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 19 Il regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio, del 5 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 146, pag. 1) ha modificato, analogamente, il regolamento n. 269/2014. Per il prosieguo dell’analisi farò quindi riferimento al «criterio g) modificato». 20 Sulla suddivisione del criterio g) modificato in tre parti distinte, v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. 21 Dal momento che tale motivo è introdotto dalla congiunzione coordinativa “ovvero”. 22 Sebbene l’interpretazione di questa terza parte non sia in discussione nell’ambito del presente rinvio, mi interrogo sul suo valore aggiunto. Infatti, interpretato letteralmente, l’assenza dell’aggettivo «di spicco» porterebbe a ritenere che tale terza parte debba essere interpretata nel senso che tutti gli imprenditori che operano in Russia in un settore che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo possono essere oggetto di misure restrittive. Se tale terza parte dovesse essere interpretata, per contro, alla luce del considerando 4 della decisione (PESC) 2023/1094 del Consiglio, del 5 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 146, pag. 20), da cui risulta che essa riguarderebbe, in realtà, gli imprenditori di spicco che operano in Russia in un settore che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo, essa apparirebbe superflua, in quanto tale categoria è già coperta dall’ampia formulazione della prima parte. 23 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] cita qui la sentenza del 10 luglio 2024, Rashevsky/Consiglio (T‑309/22 e T‑739/22, EU:T:2024:455, punto 82). 24 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti 173 e 174). 25 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 175). 26 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 176). 27 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 177). 28 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 178). 29 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 181). 30 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 184). 31 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 179). 32 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 180). 33 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 99 e giurisprudenza citata). 34 Solo nell’ambito della terza parte del criterio g) modificato è richiesto un nesso tra gli imprenditori – per i quali non è più esplicitamente specificato che devono essere di spicco – e un settore che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo. 35 Come già rilevato dall’avvocata generale Medina (v. le sue conclusioni nella causa Pumpyanskiy/Consiglio (C‑696/23 P, EU:C:2025:409, paragrafo 31). 36 In tal senso, v. conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Pumpyanskiy/Consiglio (C‑696/23 P, EU:C:2025:409, paragrafo 32). 37 Come tradizionalmente riconosciuto dalla Corte: v. sentenza del 18 giugno 2026, Belaruskali e a./Consiglio (da C‑816/24 P a C‑818/24 P, EU:C:2026:500, punti 158 e 159, nonché giurisprudenza citata). 38 Pertanto, «[a]lla luce di questa relazione di interdipendenza tra imprenditori di spicco e governo della Federazione russa, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione debbano riguardare gli imprenditori di spicco che operano in qualsiasi settore economico della Russia» (v. considerando 4 della decisione 2023/1094). 39 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti da 117 a 121). 40 La Corte ha aggiunto a tale elenco qualsiasi altro criterio di ordine economico: v. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 178). 41 Ricordo, infatti, che la parte della sentenza impugnata nell’ambito del presente motivo verte sull’analisi, da parte del Tribunale, dell’asserita illegittimità del criterio g) modificato a causa di una violazione del principio della certezza del diritto. Orbene, tutti gli argomenti del sig. [OSCURATO:PERSONA] intendono dimostrare un errore di interpretazione della prima parte del criterio g) modificato. Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui la prima parte del criterio g) modificato dovesse ricevere un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale, non ne deriverebbe necessariamente che la prima parte del criterio g) modificato non soddisfi i requisiti del principio della certezza del diritto quali ricordati dalla Corte nella sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 188 e giurisprudenza citata), dal momento che il principio della certezza del diritto non può essere violato per il solo motivo che il giudice dell’Unione deve ricorrere a metodi interpretativi diversi dalla sola interpretazione letterale per rivelare il senso di una norma di diritto dell’Unione di portata generale [v., in tal senso, sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 189)]. 42 V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. 43 V. punti da 66 a 72 della sentenza impugnata. 44 Sentenza del 13 marzo 2012 (C‑376/10 P, EU:C:2012:138). 45 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti 265 e segg.). 46 Vale a dire la sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio. 47 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti 273 e 274). 48 Il corsivo è mio. 49 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 275). 50 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 276). Il corsivo è mio. 51 V., tra l’altro, sentenze del 3 luglio 2025, Glonatech/REA (C‑114/24 P, EU:C:2025:520, punto 48 e giurisprudenza citata), nonché Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 210 e giurisprudenza citata). 52 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punti da 289 a 292). 53 Fermo restando che la differenza di formulazione tra il criterio g) iniziale e il criterio g) modificato non è tale da modificare detta conclusione e che sono quindi, a mio avviso, le tre parti del criterio g) modificato a presentare un siffatto nesso, come richiesto dall’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. 54 Il ricorrente cita qui la sentenza dell’8 novembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑282/22, EU:T:2023:701, punto 80). 55 Il ricorrente si basa qui rispettivamente sui punti 155 e segg. del suo ricorso dinanzi al Tribunale e 124 e segg. della sua replica dinanzi al Tribunale. 56 V. punto 166 della sentenza impugnata. 57 V. punto 189 della sentenza impugnata. 58 Sentenza del 29 novembre 2023 (T‑333/22, EU:T:2023:758). 59 V. punto 189 della sentenza impugnata, che menziona la prova n. 2 del primo fascicolo probatorio nonché punto 97 della sentenza del 29 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑333/22, EU:T:2023:758). 60 V. punto 190 della sentenza impugnata. 61 Richiamata ai punti 157 e segg. della sentenza impugnata. 62 V. punto 190 della sentenza impugnata. 63 V., nell’ambito di una copiosa giurisprudenza, sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 158 e giurisprudenza citata). 64 V., nell’ambito di una copiosa giurisprudenza, sentenze Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 378 e giurisprudenza citata) nonché del 7 maggio 2026, Makhlouf/Consiglio (C‑635/24 P, EU:C:2026:377, punto 80 e giurisprudenza citata). 65 Riportata al paragrafo 9 delle presenti conclusioni. 66 Sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 382). Il corsivo è mio. 67 V., altresì, punto 80 della sentenza dell’8 novembre 2023, Mazepin/Consiglio (T‑282/22, EU:T:2023:701) citato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] al punto 38 dell’atto introduttivo dell’impugnazione. 68 V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. 69 Ciò è quanto risulta dal punto 106 della sentenza del 29 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑333/22, EU:T:2023:758) al quale rinvia il punto 189 della sentenza impugnata. 70 Come risulta espressamente dal punto 189 della sentenza impugnata. 71 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 379). 72 In inglese nel testo: « The table shows a list of Russia’s largest taxpayers who made the largest tax contribution to the country’s budget over the past year »: v. documento intitolato «Evidence 2» dell’allegato A3 al ricorso nella causa T‑289/23 che riproduce il documento n. 2 del primo fascicolo probatorio. 73 Non trascurabile o significativo: v. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 135). 74 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 356). V., altresì, punto 140 di detta sentenza. 75 V. paragrafo 95 delle presenti conclusioni. 76 V., nell’ambito di una copiosa giurisprudenza, sentenza del 26 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑466/23 P, EU:C:2025:480, punto 49 e giurisprudenza citata). 77 V. paragrafo 96 delle presenti conclusioni. 78 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 138). 79 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 140). 80 Dall’atto introduttivo dell’impugnazione risulta che, se è vero che l’affermazione della mancanza di attualità delle prove sembra anzitutto generica, il sig. [OSCURATO:PERSONA] prende poi in considerazione solo i dati relativi al reddito annuo del settore bancario. Interpreto quindi tale censura nel senso che essa riguarda solo la contestazione del carattere sufficientemente attuale del documento n. 28 del secondo fascicolo probatorio. 81 Nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a sostenere che il documento n. 28 era «fuori contesto» (v. punto 146 del ricorso dinanzi al Tribunale). 82 V. sentenza del 16 aprile 2026, Colombani/SEAE (Molestie passive o collettive) (C‑343/23 P, EU:C:2026:294, punto 85 e giurisprudenza citata). 83 V. ordinanza del 3 febbraio 2009, Giannini/Commissione (C‑231/08 P, EU:C:2009:50, punto 63 e giurisprudenza citata). 84 V. paragrafo 85 delle presenti conclusioni. 85 Riprodotto alle pagine 111 e 112 della parte 2 degli allegati al ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale. 86 Sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 40 e giurisprudenza citata). 87 V. le mie conclusioni nelle cause riunite Lettonia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑440/24 P e C‑441/24 P, EU:C:2025:854, paragrafo 114). 88 Vale a dire la ABH [OSCURATO:PERSONA] e, attraverso essa, l’[OSCURATO:PERSONA] nonché la LetterOne. 89 V. punto 196 della sentenza impugnata. 90 In tal senso, v. sentenza del 13 marzo 2025, PKK/Consiglio (C‑72/23 P, EU:C:2025:182, punto 106). 91 V. sentenza del 9 febbraio 2023, Boshab/Consiglio (C‑708/21 P, EU:C:2023:84, punto 56). V., altresì, giurisprudenza del Tribunale richiamata al punto 162 della sentenza impugnata. 92 V. giurisprudenza richiamata al punto 159 della sentenza impugnata, che trae origine da quella della Corte [v. sentenza dell’11 giugno 2026, NSD/Consiglio (C‑801/24 P, EU:C:2026:472, punto 89)]. 93 V. sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 40). 94 V. sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 40). 95 V., altresì, punto 206 della sentenza impugnata. 96 V. punto 66 dell’impugnazione. 97 V. sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punti 38 e 39 nonché giurisprudenza citata). 98 Come richiamata al paragrafo 99 delle presenti conclusioni. 99 V., nell’ambito di una copiosa giurisprudenza, sentenza del 26 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑466/23 P, EU:C:2025:480, punto 49 e giurisprudenza citata). 100 V. punto 204 della sentenza impugnata. 101 V. punto 176 della sentenza impugnata. 102 V. punto 177 della sentenza impugnata. 103 V. punto 179 della sentenza impugnata. 104 V. punto 180 della sentenza impugnata. V., altresì, punto 191 di detta sentenza. 105 Nell’ambito del nono motivo della presente impugnazione, il ricorrente sembra contestare solo il punto 177 della sentenza impugnata. 106 Ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 136 delle presenti conclusioni. 107 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 392 e giurisprudenza citata). 108 V. punto 196 della sentenza impugnata. 109 V. sentenza dell’11 giugno 2026, NSD/Consiglio (C‑801/24 P, EU:C:2026:472, punto 93 e giurisprudenza citata). 110 Come risulta dai punti 26 e segg. della sentenza impugnata. 111 V. punti 223 e segg. della sentenza impugnata. 112 V. punto 228 della sentenza impugnata. V., altresì, punto 226 di detta sentenza. 113 V. sentenza Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 430 e giurisprudenza citata).V., altresì, punto 192 della sentenza impugnata. 114 Come ricordate al punto 227 della sentenza impugnata. 115 In tal senso, v. Pumpyanskiy e a./Consiglio (punto 240).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris