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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15941/2026

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a dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ItaliaCamperchioli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 508/2025 depositata il 27/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con l’avviso di accertamento n.

TK7030201103/2021, l’Agenzia delleEntrate recupera a tassazione, con riferimento al periodo di imposta 2016,nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), unamaggiore IRES di euro 199.895 (oltre interessi), una maggiore IRAP di euro33.901 (oltre interessi), una maggiore IVA di euro 95.500 (oltre interessi),irrogando una sanzione unica di euro 404.787,80.In particolare, venivano rilevati costi ritenuti non deducibili e non detraibiliper euro 150.000, relativi a prestazioni, ritenute oggettivamente inesistenti,effettuate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (all’epoca dei fatti, socia al 50% dellaEcolima S.r.l.) e consistenti in attività di assistenza e consulenza finanziaria,para-legale, commerciale e di marketing, mentre i maggiori ricavi eranocorrelati al rinvenimento di un prospetto extracontabile nel quale una quotadel prezzo di vendita di alcuni immobili era indicata con la sigla “pag dir”(pagamenti diretti), espressione che l’amministrazione finanziariaintendeva come indicativa di una corresponsione “in nero” di parte delprezzo di acquisto degli immobili.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, adita dalla societàcontribuente, accoglieva il ricorso, ritenendo provata dalla societàl’effettività delle prestazioni erogate dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condivisibile laprospettazione della società secondo a quale la dicitura “pag dir” sarebbe inrealtà riferita all’importo relativo ai lavori di personalizzazione degli immobiliin fase di ultimazione, che gli acquirenti decidevano di appaltare in proprioanziché affidarli alla stessa venditrice, come provato da una dichiarazionedel professionista che seguiva la predetta attività.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adita dall’Agenzia delleEntrate, con la sentenza n. 508/2025 rigettava l’appello, ritenendo, quantoai costi indebitamente dedotti, che la documentazione prodotta dalla societàconsentisse di ricostruire in modo analitico la tipologia di prestazioni e diservizi resi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (prestazioni ad elevato contenutoprofessionale fornite dal titolare e dagli altri soci, regolarmente fatturate eNumero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/2026per le quali risultano pienamente assolti gli obblighi fiscali da parte dientrambe le società), e, quanto ai profitti sottratti a tassazione, che laprospettazione di parte sul significato da attribuire all’espressione “pag dir”sia convivente e suffragare dalle capillari indagini bancarie svolte sui soci eloro parenti che hanno dato esito negativo.Con particolare riferimento ai costi non deducibili/detraibili, i giudici diappello ne rilevavano l’effettiva esistenza sulla base dei seguenti elementiindiziari: 1) i costi in questione erano stati effettivamente pagati eregolarmente fatturati e contabilizzati da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; 2) la [OSCURATO:SOCIETA]. era una società reale e regolarmente operativa; 3) la Big OneS.r.l. aveva regolarmente pagato, sulle prestazioni in esame, le impostedovute (IVA, IRES e IRAP), senza alcun danno per l’erario e senza alcunaevasione di imposta; 4) nessun riscontro concreto era stato prodotto perdimostrare che tali fatture fossero inerenti a prestazioni oggettivamenteinesistenti; 5) la presunta genericità nelle descrizioni delle fatture trovavagiustificazione nel fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era una società a ristretta basesocietaria, partecipata da due gruppi di soci distinti ([OSCURATO:SOCIETA]. e Big OneS.r.l. ), portatori di autonomi interessi imprenditoriali, ma legati da unrapporto di fiducia reciproco; 6) tra le parti sussisteva un solo rapportocontrattuale scritto, il quale regolamentava e descriveva in modo chiaro edettagliato la loro relazione contrattuale, e quindi non poteva crearsi nessunequivoco sulla identificazione per realtionem dei servizi che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.rendeva a favore delle partecipata [OSCURATO:SOCIETA].; 7) le tracce documentalidei servizi di “assistenza finanziaria” resi da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a favore dellapartecipata [OSCURATO:SOCIETA]. consistevano, principalmente, nell’impegno alrilascio della fideiussione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a favore della Banca,a garanzia del mutuo erogato da quest’ultima a favore di [OSCURATO:SOCIETA].,nonché nella erogazione di un finanziamento infruttifero di interessi da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in misura più che proporzionalerispetto all’altro socio ([OSCURATO:SOCIETA].) per un importo di oltre 4,6 milioni diNumero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/2026euro; 8) i servizi di cui al punto precedente avevano lasciato una tracciamateriale documentale nei contratti e nella contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., cheera stata debitamente reperita, prodotta ed acquisita in sede di verifica(contratti di mutuo con annessa fideiussione, schede contabili, bonifici,bilanci); 9) la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non necessitava di dipendenti né di fornitori,essendo sufficiente, per l’erogazione delle prestazioni oggetto del contrattocon la contribuente, l’apporto personale del suo amministratore e dei suoisoci persone fisiche ed il suo patrimonio sociale (sia quello presente chequello futuro) che fungeva da garanzia generica (presente e futura) per lafideiussione e forniva la “fonte” sussidiaria per la erogazione deifinanziamenti (in aggiunta alla garanzia ipotecaria); 10) il fatto che ilcontratto scritto tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. indicasse per erroremateriale il codice fiscale della società [OSCURATO:PERSONA] non inficiaval’effettività del rapporto contrattuale sottostante a quel contratto e delleprestazioni ivi citate, che risultavano documentalmente ed erano conformial contratto stipulato dalla parti.Avvero la suddetta sentenza, limitatamente al profilo IVA relativo alleoperazioni oggettivamente inesistenti, l’Agenzia delle Entrate ricorre percassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita concontroricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 19 e 54,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n.600 del 1973.Numero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/20261.1.

Sostiene la ricorrente che i giudici di appello sarebbero incorsi nellasuddetta violazione per aver ritenuto che l’amministrazione finanziaria nonavesse assolto al proprio onere probatorio in merito alla fittizietà delleprestazioni portate in detrazione dalla contribuente non avendo offerto unaprova piena.

A tal fine precisa di aver correttamente assolto, secondo leindicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità e unionale, al proprioonere probatorio sulla base di elementi presuntivi quali le carenze strutturaliravvisate nella società fornitrice e il rapporto esclusivo tra fornitore ecommittente, a cui si aggiungono la falsità del contratto di servizio, cheindica come esecutore un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’esistenza diun altro contratto quadro con la contribuente, con elevato corrispettivo,idoneo a coprire tutte le sue esigenze di consulenza e assistenza.1.2.

Ad avviso della controricorrente, i giudici di seconde cure hannocorrettamente ritenuto assolto dalla contribuente l’onere della prova dellaeffettività dei costi su di essa gravante, alla luce degli elementi di provadalla stessa addotti e depositati nel corso del processo ed oggetto dicontradditorio tra le parti davanti al giudice.2.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2727 e2729 c.c. e 116 c.p.c.2.1.

Ritiene la ricorrente che i giudici regionali siano incorsi nelle violazionicensurate per essersi limitati ad analizzare atomisticamente i singolielementi indiziari forniti dell’amministrazione finanziaria, omettendone unavalutazione complessiva e di sintesi, che, se effettuata, avrebbe condottoad un diverso risultato.2.2.

Osserva la controricorrente che i giudici di seconde cure hannoanalizzato gli indizi offerti dall’ufficio impositore sia analiticamente che nelcomplesso dimostrandone l’infondatezza.3.

Entrambi i motivi, in quanto strettamente connessi, possono essereesaminati congiuntamente e sono infondati.Numero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/20263.1.

Occorre premettere che, in tema di prova presuntiva, questa Corte hareiteratamente affermato che il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove ilrequisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilitàdella sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quellodella "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementipresuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da unapluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica deglistessi (ex multis Cass., Sez. 2 n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316-01)Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.Inoltre, la convergenza del molteplice può aver luogo quando il giudice,analizzandoli analiticamente, abbia individuato più indizi rilevanti, il cuisignificato può essere correttamente compreso solo in una visione diNumero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/2026insieme, mentre può ritenersi assolta quando, nell’analisi atomistica tutti gliindizi, vengono logicamente scartati perché privi di valenza dimostrativa.3.2.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo deiprincipi elaborati da questa Corte in tema di prova presuntiva.

Da un lato,sono stati scartati, in quanto privi di valenza dimostrativa, gli indizi relativialla presunta genericità nella descrizione delle fatture, all’assenza didocumenti cartacei utili a corroborare la prova delle prestazioni,all’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di eseguire le prestazioni fatturate, all’erroneaindicazione in contratto del codice fiscale della società che erogava laprestazione.

Dall’altro, sono stati analizzati e valorizzati elementi indiziaripositivi dotati di gravità, precisione e concordanza, quali l’effettivopagamento e la regolare fatturazione e contabilizzazione dei costi inquestione, che si riferiscono a prestazioni reali ed effettive, rese da unasocietà che non è una cartiera, ma che è reale e regolarmente operativa,riferibile a soci persone fisiche, che sulle relative fatture ha regolarmentepagato le imposte dovute (IVA, IRES e IRAP), senza alcun danno per l’erarioe senza alcuna evasione di imposta.3.3.

Va aggiunto che l’unico elemento indiziario che risulta pretermessodalla sentenza impugnata riguarda la circostanza che un analogo contrattodi assistenza, consulenza finanziaria, paralegale, commerciale e dimarketing, per un ingente corrispettivo (2,8 milioni di euro), era statostipulato dalla contribuente anche con la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante laEcolima S.r.l.).

Tale circostanza, tuttavia, non avrebbe spostato lavalutazione del giudice di appello, non essendo note le esigenze diassistenza della contribuente in relazione alla tipologia e dimensione degliaffari trattati e dovendosi, poi, tenere conto dei peculiari rapporti fra le duesocietà; inoltre, non sussiste una correlazione necessaria fra un eventuale“eccesso di prestazioni” e la falsità del contratto sottoscritto con la Big OneS.r.l.Numero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/20264.

Pertanto, il ricorso va rigettato con condanna alle spese come indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 8.000,00, a titolo di compensi professionali, ed in euro200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed oneri previsti perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ItaliaCamperchioli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 508/2025 depositata il 27/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con l’avviso di accertamento n. TK7030201103/2021, l’Agenzia delleEntrate recupera a tassazione, con riferimento al periodo di imposta 2016,nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), unamaggiore IRES di euro 199.895 (oltre interessi), una maggiore IRAP di euro33.901 (oltre interessi), una maggiore IVA di euro 95.500 (oltre interessi),irrogando una sanzione unica di euro 404.787,80.In particolare, venivano rilevati costi ritenuti non deducibili e non detraibiliper euro 150.000, relativi a prestazioni, ritenute oggettivamente inesistenti,effettuate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (all’epoca dei fatti, socia al 50% dellaEcolima S.r.l.) e consistenti in attività di assistenza e consulenza finanziaria,para-legale, commerciale e di marketing, mentre i maggiori ricavi eranocorrelati al rinvenimento di un prospetto extracontabile nel quale una quotadel prezzo di vendita di alcuni immobili era indicata con la sigla “pag dir”(pagamenti diretti), espressione che l’amministrazione finanziariaintendeva come indicativa di una corresponsione “in nero” di parte delprezzo di acquisto degli immobili.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, adita dalla societàcontribuente, accoglieva il ricorso, ritenendo provata dalla societàl’effettività delle prestazioni erogate dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condivisibile laprospettazione della società secondo a quale la dicitura “pag dir” sarebbe inrealtà riferita all’importo relativo ai lavori di personalizzazione degli immobiliin fase di ultimazione, che gli acquirenti decidevano di appaltare in proprioanziché affidarli alla stessa venditrice, come provato da una dichiarazionedel professionista che seguiva la predetta attività.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adita dall’Agenzia delleEntrate, con la sentenza n. 508/2025 rigettava l’appello, ritenendo, quantoai costi indebitamente dedotti, che la documentazione prodotta dalla societàconsentisse di ricostruire in modo analitico la tipologia di prestazioni e diservizi resi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (prestazioni ad elevato contenutoprofessionale fornite dal titolare e dagli altri soci, regolarmente fatturate eNumero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/2026per le quali risultano pienamente assolti gli obblighi fiscali da parte dientrambe le società), e, quanto ai profitti sottratti a tassazione, che laprospettazione di parte sul significato da attribuire all’espressione “pag dir”sia convivente e suffragare dalle capillari indagini bancarie svolte sui soci eloro parenti che hanno dato esito negativo.Con particolare riferimento ai costi non deducibili/detraibili, i giudici diappello ne rilevavano l’effettiva esistenza sulla base dei seguenti elementiindiziari: 1) i costi in questione erano stati effettivamente pagati eregolarmente fatturati e contabilizzati da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; 2) la [OSCURATO:SOCIETA]. era una società reale e regolarmente operativa; 3) la Big OneS.r.l. aveva regolarmente pagato, sulle prestazioni in esame, le impostedovute (IVA, IRES e IRAP), senza alcun danno per l’erario e senza alcunaevasione di imposta; 4) nessun riscontro concreto era stato prodotto perdimostrare che tali fatture fossero inerenti a prestazioni oggettivamenteinesistenti; 5) la presunta genericità nelle descrizioni delle fatture trovavagiustificazione nel fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era una società a ristretta basesocietaria, partecipata da due gruppi di soci distinti ([OSCURATO:SOCIETA]. e Big OneS.r.l. ), portatori di autonomi interessi imprenditoriali, ma legati da unrapporto di fiducia reciproco; 6) tra le parti sussisteva un solo rapportocontrattuale scritto, il quale regolamentava e descriveva in modo chiaro edettagliato la loro relazione contrattuale, e quindi non poteva crearsi nessunequivoco sulla identificazione per realtionem dei servizi che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.rendeva a favore delle partecipata [OSCURATO:SOCIETA].; 7) le tracce documentalidei servizi di “assistenza finanziaria” resi da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a favore dellapartecipata [OSCURATO:SOCIETA]. consistevano, principalmente, nell’impegno alrilascio della fideiussione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a favore della Banca,a garanzia del mutuo erogato da quest’ultima a favore di [OSCURATO:SOCIETA].,nonché nella erogazione di un finanziamento infruttifero di interessi da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in misura più che proporzionalerispetto all’altro socio ([OSCURATO:SOCIETA].) per un importo di oltre 4,6 milioni diNumero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/2026euro; 8) i servizi di cui al punto precedente avevano lasciato una tracciamateriale documentale nei contratti e nella contabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., cheera stata debitamente reperita, prodotta ed acquisita in sede di verifica(contratti di mutuo con annessa fideiussione, schede contabili, bonifici,bilanci); 9) la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non necessitava di dipendenti né di fornitori,essendo sufficiente, per l’erogazione delle prestazioni oggetto del contrattocon la contribuente, l’apporto personale del suo amministratore e dei suoisoci persone fisiche ed il suo patrimonio sociale (sia quello presente chequello futuro) che fungeva da garanzia generica (presente e futura) per lafideiussione e forniva la “fonte” sussidiaria per la erogazione deifinanziamenti (in aggiunta alla garanzia ipotecaria); 10) il fatto che ilcontratto scritto tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. indicasse per erroremateriale il codice fiscale della società [OSCURATO:PERSONA] non inficiaval’effettività del rapporto contrattuale sottostante a quel contratto e delleprestazioni ivi citate, che risultavano documentalmente ed erano conformial contratto stipulato dalla parti.Avvero la suddetta sentenza, limitatamente al profilo IVA relativo alleoperazioni oggettivamente inesistenti, l’Agenzia delle Entrate ricorre percassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita concontroricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 19 e 54,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n.600 del 1973.Numero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/20261.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello sarebbero incorsi nellasuddetta violazione per aver ritenuto che l’amministrazione finanziaria nonavesse assolto al proprio onere probatorio in merito alla fittizietà delleprestazioni portate in detrazione dalla contribuente non avendo offerto unaprova piena. A tal fine precisa di aver correttamente assolto, secondo leindicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità e unionale, al proprioonere probatorio sulla base di elementi presuntivi quali le carenze strutturaliravvisate nella società fornitrice e il rapporto esclusivo tra fornitore ecommittente, a cui si aggiungono la falsità del contratto di servizio, cheindica come esecutore un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’esistenza diun altro contratto quadro con la contribuente, con elevato corrispettivo,idoneo a coprire tutte le sue esigenze di consulenza e assistenza.1.2. Ad avviso della controricorrente, i giudici di seconde cure hannocorrettamente ritenuto assolto dalla contribuente l’onere della prova dellaeffettività dei costi su di essa gravante, alla luce degli elementi di provadalla stessa addotti e depositati nel corso del processo ed oggetto dicontradditorio tra le parti davanti al giudice.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2727 e2729 c.c. e 116 c.p.c.2.1. Ritiene la ricorrente che i giudici regionali siano incorsi nelle violazionicensurate per essersi limitati ad analizzare atomisticamente i singolielementi indiziari forniti dell’amministrazione finanziaria, omettendone unavalutazione complessiva e di sintesi, che, se effettuata, avrebbe condottoad un diverso risultato.2.2. Osserva la controricorrente che i giudici di seconde cure hannoanalizzato gli indizi offerti dall’ufficio impositore sia analiticamente che nelcomplesso dimostrandone l’infondatezza.3. Entrambi i motivi, in quanto strettamente connessi, possono essereesaminati congiuntamente e sono infondati.Numero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/20263.1. Occorre premettere che, in tema di prova presuntiva, questa Corte hareiteratamente affermato che il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove ilrequisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilitàdella sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quellodella "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementipresuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da unapluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica deglistessi (ex multis Cass., Sez. 2 n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316-01)Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.Inoltre, la convergenza del molteplice può aver luogo quando il giudice,analizzandoli analiticamente, abbia individuato più indizi rilevanti, il cuisignificato può essere correttamente compreso solo in una visione diNumero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/2026insieme, mentre può ritenersi assolta quando, nell’analisi atomistica tutti gliindizi, vengono logicamente scartati perché privi di valenza dimostrativa.3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo deiprincipi elaborati da questa Corte in tema di prova presuntiva. Da un lato,sono stati scartati, in quanto privi di valenza dimostrativa, gli indizi relativialla presunta genericità nella descrizione delle fatture, all’assenza didocumenti cartacei utili a corroborare la prova delle prestazioni,all’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di eseguire le prestazioni fatturate, all’erroneaindicazione in contratto del codice fiscale della società che erogava laprestazione. Dall’altro, sono stati analizzati e valorizzati elementi indiziaripositivi dotati di gravità, precisione e concordanza, quali l’effettivopagamento e la regolare fatturazione e contabilizzazione dei costi inquestione, che si riferiscono a prestazioni reali ed effettive, rese da unasocietà che non è una cartiera, ma che è reale e regolarmente operativa,riferibile a soci persone fisiche, che sulle relative fatture ha regolarmentepagato le imposte dovute (IVA, IRES e IRAP), senza alcun danno per l’erarioe senza alcuna evasione di imposta.3.3. Va aggiunto che l’unico elemento indiziario che risulta pretermessodalla sentenza impugnata riguarda la circostanza che un analogo contrattodi assistenza, consulenza finanziaria, paralegale, commerciale e dimarketing, per un ingente corrispettivo (2,8 milioni di euro), era statostipulato dalla contribuente anche con la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante laEcolima S.r.l.). Tale circostanza, tuttavia, non avrebbe spostato lavalutazione del giudice di appello, non essendo note le esigenze diassistenza della contribuente in relazione alla tipologia e dimensione degliaffari trattati e dovendosi, poi, tenere conto dei peculiari rapporti fra le duesocietà; inoltre, non sussiste una correlazione necessaria fra un eventuale“eccesso di prestazioni” e la falsità del contratto sottoscritto con la Big OneS.r.l.Numero registro generale 12330/2025Numero sezionale 4002/2026Numero di raccolta generale 15941/2026Data pubblicazione 24/05/20264. Pertanto, il ricorso va rigettato con condanna alle spese come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 8.000,00, a titolo di compensi professionali, ed in euro200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed oneri previsti perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 15941/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris