CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che non enuncia esplicitamente il vizio dedotto e che contesta, sostanzialmente, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative dell'appello e volte a proporre un'alternativa lettura dei dati probatori; Considerato che l'ulteriore censura, che deduce omessa motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è priva di specificità perché non si confronta con l'analitico scrutinio reso sul punto nella sentenza impugnata (p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente