CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 19414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAURO1841 SFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1649/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/05/2023 R.G.N. 1617/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Napoli, provvedNuemnedroo re gistro generale 21572/2023Numero sezionale 1841/2026sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avveNrusmoer o dli ara ccolta generale 19414/2026decisione del Tribunale di Nola, con la pronuncia indicata iDnat a pubblicazione 12/06/2026epigrafe, ha respinto l’appello.1.1. La Corte territoriale ha chiarito in premessa che ilgravame investiva esclusivamente la statuizione sulle spese,liquidate dal Tribunale in euro 1.776,00, per il giudizio aventead oggetto il riconoscimento del diritto alla reiscrizione neglielenchi dei braccianti agricoli con «ripristino della relativaposizione contributiva».1.2. Per la Corte di appello, la causa era di valoreindeterminabile ma di «modesta rilevanza giuridica». Pertanto,in applicazione dei principi affermati da Cass. n. 968 del 2022,la liquidazione andava operata in ragione dello scaglione «noninferiore a euro 5200,01 e non superiore a euro 26.000,00»;l’operata liquidazione era, dunque, corretta.2. Avverso la decisione ricorre la parte privata con unmotivo, successivamente illustrato con memoria.3. Resiste l’INPS con controricorso.4. In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA].5. Con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c.- è dedotta la violazione dell’art. 91 c.p.c. nonché del DMn. 55 del 2014, art. 4, e del DM n. 37 del 2018, per avere laCorte di appello liquidato le spese di giudizio del primo grado inviolazione dei minimi tariffari.5.1. In particolare, è denunciata la violazione dei minimi,avuto riguardo allo scaglione individuato dai giudici territoriali;ratione temporis, le spese andavano liquidate nell’imNpumoerrtoo re gistro generale 21572/2023Numero sezionale 1841/2026minimo di euro 2.250,00 ( per effetto della riduzione dNeulm e5ro0 d%i ra ccolta generale 19414/2026degli importi medi stabiliti per le fasi di studio, introduttiva Deat a pubblicazione 12/06/2026decisionale e del 70% per quella istruttoria/trattazione). A taleriguardo, parte ricorrente ha precisato di aver presentato, indata 27 maggio 2021, nota spese e, con essa, di aver richiestola fase «istruttoria e/o di trattazione» poiché, nel giudizio diprimo grado, aveva offerto prove documentali, richiestol’ammissione della prova per testi, esaminato i provvedimentiistruttori nonché gli scritti difensivi e i documenti depositatidall’INPS.6. Il motivo è fondato.6.1. La Corte di appello ha giudicato la controversia divalore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad euro26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00). Ha ritenuto,però, applicabile lo scaglione immediatamente inferiore per leparticolarità della specifica lite.7. L’individuazione dello scaglione inferiore è coerente conil principio di questa Corte per cui «la controversia avente adoggetto […] (l’) accertamento del diritto all'iscrizione neglielenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e,quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare loscaglione immediatamente inferiore per le particolarità dellaspecifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione piùbasso, in rapporto all'oggetto e alla complessità dellacontroversia» (in ultimo, v. Cass. n. 955 del 2025).8. La scelta dello scaglione non è peraltro qui censurata;ciò che si contesta è la liquidazione dei compensi in relazioneallo stesso.8.1. Al momento della statuizione, ricondotto il vNaumloerro ere gistro generale 21572/2023Numero sezionale 1841/2026della causa nello scaglione tra Euro 5.200,00 edNu meErou dri ora ccolta generale 19414/202626.000,00, l’importo minimo dovuto era, come indicato Deat a pubblicazione 12/06/2026richiesto dal ricorrente, di euro 2.250,00 (dovendosi considerareeuro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la faseintroduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/odi trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, operata lariduzione delle prime due e della fase decisionale del 50% e,per la fase istruttoria e/o di trattazione, del 70%, ai sensi delD.M. n. 55 del 2014, art. 4).9. La diversa determinazione, nella misura di euro1176,00, si pone, dunque, in violazione dei minimi inderogabili,dovendosi in proposito altresì osservare:- la liquidazione dei compensi professionali e delle spese dilite, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, comemodificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto deivalori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (tra lealtre, Cass. n. 9815 del 2023);- in presenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa,il giudice ha «[…] l'onere di dare adeguata motivazionedell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, alloscopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,l'accertamento della conformità della liquidazione disposta aquanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché diquantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delletariffe» (tra le molte, Cass. nn. 22762 e 727 del 2023).9.1. Nulla, a tale ultimo riguardo, è precisato dalla Corte diappello nonostante l’espressa richiesta delle quattro fasi, inragione dello svolgimento delle attività processuali sopraindicate.10. Segue, pertanto, la cassazione della senNtuemnerzo are gistro generale 21572/2023Numero sezionale 1841/2026impugnata in relazione alla statuizione sulle spese; non eNsusmeerno ddi ora ccolta generale 19414/2026necessari accertamenti di fatto, la causa può decidersi nDealt a pubblicazione 12/06/2026merito, con la liquidazione delle spese di primo grado in euro2.250,00, come richiesto (detraendo da detta somma quantogià eventualmente corrisposto). Vanno, altresì, liquidati, infavore della ricorrente, i compensi professionali per il grado diappello che, tenuto conto del valore della causa (dato dallespese di lite negate in primo grado: v. Cass. n. 29420 del 2019e Cass. n. 19049 del 2025), si liquidano in euro 450,00. Perentrambi i gradi di merito spettano il rimborso forfettario del15% e gli accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Ciccone.Le spese del presente giudizio si liquidano come in dispositivo.La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata inrelazione alle spese e, decidendo nel merito, liquida, in favoredella ricorrente, quelle di primo grado in euro 2250,00 e quelledel giudizio di appello in euro 450,00 oltre, per ciascun grado,spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, conCondanna altresì l’Inps al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 450,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge, con distrazione in favore del difensore.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 21572/2023Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 19414/2026Data pubblicazione 12/06/2026