CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Re) il 3 gennaio 1953; avverso la ordinanza n. 113/21 RGTL del Tribunale di Cosenza del 15 settembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 15 settembre 2021 il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore fiduciario, avverso il provvedimento con il quale era stata, a sua volta, rigettata dal Tribunale di Paola, quale giudice del dibattimento penale in corso di svolgimento, la istanza di esibizione in giudizio avente ad oggetto la documentazione attinta dal sequestro probatorio del 28 settembre 2017. Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il gravame ha preliminarmente rilevato che la ordinanza oggetto della impugnativa presentata dalla difesa del Ruggerini, non avendo ad oggetto una misura cautelare, non è suscettibile di essere oggetto di autonoma impugnazione, dovendo essere, all'occorrenza, censurata unitamente alla sentenza emessa in esito al giudizio nel corso del quale la stessa è stata pronunziata. Avverso la ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore fiduciario, il Ruggerini, articolando un unico motivo di ricorso; con esso egli si duole del fatto che la ordinanza sia stata emessa in violazione di legge essendo la acquisizione della documentazione oggetto di sequestro probatorio necessaria ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa da parte del Ruggerini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto lo stesso deve intendersi tardivo. Deve, infatti, ricordarsi che, secondo la previsione di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, sia esso pronunziato in esito a giudizio di riesame sia esso pronunziato in esito ad appello cautelare, deve essere proposto entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Detta proposizione, per come di recente puntualizzata dalle Sezioni unite penali di questa Corte, deve avvenire esclusivamente tramite deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 14 gennaio 2021, n. 1626). Nel caso di specie il provvedimento impugnato, pronunziato dal Tribunale di Cosenza, è stato notificato al difensore dell'odierno ricorrente, anche in qualità di domiciliatario del Ruggerinì, in data 16 settembre 2021. Il ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento, erroneamente depositato dal ricorrente presso il Tribunale di Paola in data 27 settembre 2021 (astrattamente ultimo giorno utile, essendo il 26 settembre un giorno festivo, per l'espletamento dell'adempimento), è pervenuto presso il Tribunale dì Cosenza solo in data 29 settembre 2021, quindi dopo la scadenza del termine per !a sua regolare presentazione. Trattandosi di termine perentorio fissato a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto dal Ruggerini va dichiarato immediatamente inammissibile in quanto tardivamente presentato. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022 Il C