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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2020

Cassazione n. 40801/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 novembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 15 giugno 2020, con il quale è stata respinta la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di tre anni, disposta con sentenza irrevocabile e resa esecutiva, previa declaratoria di attualità della pericolosità sociale, con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 6 giugno 2018.

Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver premesso di avere rigettato, con ordinanza del 24 marzo 2020, il provvedimento applicativo della misura di sicurezza, ha ritenuto che la più recente istanza di revoca, presentata a distanza di pochi mesi, non abbia introdotto elementi sopravvenuti tali da superare il formulato giudizio di attualità della pericolosità sociale, la cui persistenza deve, pertanto, presumersi sino alla naturale scadenza della misura.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bognanni, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione.

Lamenta, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza si sia limitato a riproporre acriticamente le argomentazioni già svolte dal giudice di prima istanza, senza tener conto delle ampie considerazioni sviluppate con l'atto di appello.

Evidenzia come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione del Commissariato di P.S. di Bagheria abbia attestato, con la recente informativa del 4 giugno 2020, che egli, all'attualità, «non ha dato adito a comportamenti censurabili» e che non «risultano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva», e che parimenti favorevoli sono le relazioni dell'UEPE.

Ribadita l'irrilevanza, ai fini considerati, dell'omesso avvio di un percorso di collaborazione con la giustizia, stigmatizza la vacuità degli elementi che, secondo il Tribunale di sorveglianza palermitano, osterebbero al superamento della presunzione di pericolosità sociale, che, invece, discende dal combinato e sinergico apprezzamento: della regolare condotta serbata in costanza di restrizione carceraria, prima, e di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, poi; dell'intrapreso percorso rieducativo, sfociato nell'impegno in attività lavorativa e di volontariato; del modesto livello di coinvolgimento nelle pregresse attività del gruppo di appartenenza, peraltro fiaccato dalla attività repressiva posta in essere dalle istituzioni.3.

Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento, della pericolosità sociale del condannato, ovveroia formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati.

Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. Pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della Misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale.

La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), ovvero successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).

3. Il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione della pena, della pericolosità sociale non esclude, nondimeno, la possibilità di interventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzione della personalità del soggetto e, più generale, a sopravvenienze ed elementi in precedenza trascurati.

Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo alla lezione ermeneutica proveniente dal massimo consesso nomofilattico, che ha avuto modo di chiarire come «Nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione» (Sez.

U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350).

Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità sociale può e deve essere ripetuto ed aggiornato in funzione di circostanze non oggetto di pregressa valutazione è il disposto dell'art. 207 cod. pen. che, sotto la rubrica «Revoca delle misure di sicurezza personali», prevede, al primo comma, che «Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose».

La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura.

In tale, situazione, la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 cod. pen., "se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa": la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez. 1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 4021 del 13/07/2020, dep. 2021, Renna, n.m.).

Resta, quindi, confermato che, in assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto, non è possibile contraddire il giudizio di pericolosità sociale espresso nella fase di cognizione e ribadito al momento dell'esecuzione della misura di sicurezza.

D'altro canto, per quanto opportunamente lata possa essere la declinazione della nozione di «sopravvenienza», dilatabile sino a ricomprendere circostanze preesistenti alle precedenti decisioni ma in quelle sedi ignorate, non vi è dubbio che la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza debba essere formulata in termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicato formatosi sulla decisione di segno opposto.A fronte, allora, dell'accertamento, tendenzialmente irrevocabile, della pericolosità sociale del soggetto, la revoca ex art. 207 cod. pen. postula un contrario, negativo apprezzamento del venir meno della propensione criminale, tale da imporre, in itinere, la caducazione della misura di sicurezza.

4. L'applicazione delle coordinate interpretative testé delineate al caso i esame conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata.

4.1. Si è sopra rilevato che Magistrato e Tribunale di sorveglianza, a seguito dell'espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della pena di quindici anni e sei mesi di reclusione, inflittagli per l reati di associazione mafiosa, accesso abusivo ai sistemi informatici, rivelazione di segreto di ufficio, truffa e corruzione, commessi sino al novembre del 2003, hanno concordemente ritenuto l'attualità della sua pericolosità sociale.

A tal fine, hanno evidenziato il rango di [OSCURATO:PERSONA], per lungo tempo coinvolto nella gestione criminosa degli appalti pubblici e privati, quale longa manus di esponenti apicali di «[OSCURATO:PERSONA]», che si sono serviti di lui anche per carpire informazioni riservate e coperte da segreto istruttorio — cui egli aveva accesso perché ben introdotto in svariate articolazioni della pubblica amministrazione regionale e statale — concernenti anche la latitanza di importanti dirigenti dell'organizzazione, tra i quali [OSCURATO:PERSONA].

Hanno, ulteriormente, ritenuto che tale carica di pericolosità sociale non sia stata neutralizzata dalla regolare condotta serbata net corso dell'espiazione della pena (peraltro avvenuta, per una parte significativa, in detenzione domiciliare per ragioni sanitarie) e della successiva sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, né dalle attività lavorative e risocializzanti cui egli si è dedicato, non accompagnate dall'opzione per un atteggiamento di franca collaborazione con le istituzioni.

Hanno, quindi, affermato la necessità di verificare, con l'ausilio dell'UEPE, l'eventuale progressione di un processo effettivo di abbandono delle logiche devianti lungo l'arco temporale di esecuzione della misura di sicurezza.

La decisione del Tribunale di sorveglianza palermitano ha resistito all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione che, con sentenza n. 2335 del 13/11/2020, dep. 2021, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

4.2. In questo contesto è intervenuta, ad appena sei mesi dall'avvio dell'esecuzione della misura di sicurezza, l'istanza di revoca, che si fonda sulle medesime circostanze di fatto già valutate dalla giurisdizione di legittimità — dal buon comportamento serbato durante l'esecuzione della pena e la sottoposizione alla misura di prevenzione sino all'impegno in attività lavorativa e di volontariato — delle quali offre una lettura opposta rispetto a quella consacrata nel provvedimento che ha acquisito l'autorità di cosa giudicata.

Introduce, quale unico elemento di novità, la nota informativa del Commissariato di Bagheria del 4 giugno 2020 che, tuttavia, non oltrepassa, ai fini qui considerati, la sfera della neutralità, in quanto attinente alla mera assenza di rimarchi nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] e di sintomi esteriori e riconoscibili di suo attuale collegamento con la criminalità organizzata o eversiva, ovvero a profili che non intaccano la coerenza logica del percorso argomentativo sotteso alle decisioni adottate e, da ultimo, a quella impugnata, incentrato sui comportamenti passati di [OSCURATO:PERSONA] e sull'inidoneità dei più recenti indicatori, ancorché positivi, ad attestarne l'assenza di pericolosità sociale.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 15 giugno 2020, con il quale è stata respinta la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di tre anni, disposta con sentenza irrevocabile e resa esecutiva, previa declaratoria di attualità della pericolosità sociale, con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 6 giugno 2018. Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver premesso di avere rigettato, con ordinanza del 24 marzo 2020, il provvedimento applicativo della misura di sicurezza, ha ritenuto che la più recente istanza di revoca, presentata a distanza di pochi mesi, non abbia introdotto elementi sopravvenuti tali da superare il formulato giudizio di attualità della pericolosità sociale, la cui persistenza deve, pertanto, presumersi sino alla naturale scadenza della misura. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bognanni, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione. Lamenta, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza si sia limitato a riproporre acriticamente le argomentazioni già svolte dal giudice di prima istanza, senza tener conto delle ampie considerazioni sviluppate con l'atto di appello. Evidenzia come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione del Commissariato di P.S. di Bagheria abbia attestato, con la recente informativa del 4 giugno 2020, che egli, all'attualità, «non ha dato adito a comportamenti censurabili» e che non «risultano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva», e che parimenti favorevoli sono le relazioni dell'UEPE. Ribadita l'irrilevanza, ai fini considerati, dell'omesso avvio di un percorso di collaborazione con la giustizia, stigmatizza la vacuità degli elementi che, secondo il Tribunale di sorveglianza palermitano, osterebbero al superamento della presunzione di pericolosità sociale, che, invece, discende dal combinato e sinergico apprezzamento: della regolare condotta serbata in costanza di restrizione carceraria, prima, e di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, poi; dell'intrapreso percorso rieducativo, sfociato nell'impegno in attività lavorativa e di volontariato; del modesto livello di coinvolgimento nelle pregresse attività del gruppo di appartenenza, peraltro fiaccato dalla attività repressiva posta in essere dalle istituzioni.3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento, della pericolosità sociale del condannato, ovveroia formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati. Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. Pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della Misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale. La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), ovvero successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986). 3. Il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione della pena, della pericolosità sociale non esclude, nondimeno, la possibilità di interventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzione della personalità del soggetto e, più generale, a sopravvenienze ed elementi in precedenza trascurati. Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo alla lezione ermeneutica proveniente dal massimo consesso nomofilattico, che ha avuto modo di chiarire come «Nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione» (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350). Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità sociale può e deve essere ripetuto ed aggiornato in funzione di circostanze non oggetto di pregressa valutazione è il disposto dell'art. 207 cod. pen. che, sotto la rubrica «Revoca delle misure di sicurezza personali», prevede, al primo comma, che «Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose». La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale, situazione, la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 cod. pen., "se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa": la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez. 1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 4021 del 13/07/2020, dep. 2021, Renna, n.m.). Resta, quindi, confermato che, in assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto, non è possibile contraddire il giudizio di pericolosità sociale espresso nella fase di cognizione e ribadito al momento dell'esecuzione della misura di sicurezza. D'altro canto, per quanto opportunamente lata possa essere la declinazione della nozione di «sopravvenienza», dilatabile sino a ricomprendere circostanze preesistenti alle precedenti decisioni ma in quelle sedi ignorate, non vi è dubbio che la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza debba essere formulata in termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicato formatosi sulla decisione di segno opposto.A fronte, allora, dell'accertamento, tendenzialmente irrevocabile, della pericolosità sociale del soggetto, la revoca ex art. 207 cod. pen. postula un contrario, negativo apprezzamento del venir meno della propensione criminale, tale da imporre, in itinere, la caducazione della misura di sicurezza. 4. L'applicazione delle coordinate interpretative testé delineate al caso i esame conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata. 4.1. Si è sopra rilevato che Magistrato e Tribunale di sorveglianza, a seguito dell'espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della pena di quindici anni e sei mesi di reclusione, inflittagli per l reati di associazione mafiosa, accesso abusivo ai sistemi informatici, rivelazione di segreto di ufficio, truffa e corruzione, commessi sino al novembre del 2003, hanno concordemente ritenuto l'attualità della sua pericolosità sociale. A tal fine, hanno evidenziato il rango di [OSCURATO:PERSONA], per lungo tempo coinvolto nella gestione criminosa degli appalti pubblici e privati, quale longa manus di esponenti apicali di «[OSCURATO:PERSONA]», che si sono serviti di lui anche per carpire informazioni riservate e coperte da segreto istruttorio — cui egli aveva accesso perché ben introdotto in svariate articolazioni della pubblica amministrazione regionale e statale — concernenti anche la latitanza di importanti dirigenti dell'organizzazione, tra i quali [OSCURATO:PERSONA]. Hanno, ulteriormente, ritenuto che tale carica di pericolosità sociale non sia stata neutralizzata dalla regolare condotta serbata net corso dell'espiazione della pena (peraltro avvenuta, per una parte significativa, in detenzione domiciliare per ragioni sanitarie) e della successiva sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, né dalle attività lavorative e risocializzanti cui egli si è dedicato, non accompagnate dall'opzione per un atteggiamento di franca collaborazione con le istituzioni. Hanno, quindi, affermato la necessità di verificare, con l'ausilio dell'UEPE, l'eventuale progressione di un processo effettivo di abbandono delle logiche devianti lungo l'arco temporale di esecuzione della misura di sicurezza. La decisione del Tribunale di sorveglianza palermitano ha resistito all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione che, con sentenza n. 2335 del 13/11/2020, dep. 2021, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. 4.2. In questo contesto è intervenuta, ad appena sei mesi dall'avvio dell'esecuzione della misura di sicurezza, l'istanza di revoca, che si fonda sulle medesime circostanze di fatto già valutate dalla giurisdizione di legittimità — dal buon comportamento serbato durante l'esecuzione della pena e la sottoposizione alla misura di prevenzione sino all'impegno in attività lavorativa e di volontariato — delle quali offre una lettura opposta rispetto a quella consacrata nel provvedimento che ha acquisito l'autorità di cosa giudicata. Introduce, quale unico elemento di novità, la nota informativa del Commissariato di Bagheria del 4 giugno 2020 che, tuttavia, non oltrepassa, ai fini qui considerati, la sfera della neutralità, in quanto attinente alla mera assenza di rimarchi nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] e di sintomi esteriori e riconoscibili di suo attuale collegamento con la criminalità organizzata o eversiva, ovvero a profili che non intaccano la coerenza logica del percorso argomentativo sotteso alle decisioni adottate e, da ultimo, a quella impugnata, incentrato sui comportamenti passati di [OSCURATO:PERSONA] e sull'inidoneità dei più recenti indicatori, ancorché positivi, ad attestarne l'assenza di pericolosità sociale. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell