CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 11924/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32474/2019R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 94/A , presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocatoAUGELLO LUCIANO, giusta procura in atti; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 332/2019 depositata il 30/07/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2025dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e d i difensori delle parti . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Sciacca chiedendo, in relazione ad un caseggiato colonico sito in C.da Bordea di Sciacca, la riduzione in pristino della corte comune, del piano calpestio e del deflusso delle acque meteoriche, la condanna a porre a distanza legale la finestra e l’antenna parabolicaed a modificare il pluviale della corte comune , nonché l’accertamento della distanza inferiore a quella legale degli alberi posti al confine delle propr ietà con condanna alla loro estirpazione. I convenuti, costituendosi, resistettero e comunque eccepirono l’incompetenza per materia del Giudice adito in ordinealla domanda avente ad oggetto l’osservanza delle distanze stabilite dalla legge riguardoil piantamento degli alberi nonché l’intervenuta usucapione della servitù. Il Tribunale, acc ogliendo l’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, dispose la separazione delle cause ed ordin ò la riassunzione del processo innanzi al Giudice di Pace di Sciacca , con riguardo al giudizio circa la distanza deglialberi dal confine. Riassunto il giudizio, il giudice, all’esito dell’istruttoria, rigettò l e eccezioni di litispendenza e di intervenuta usucapione avanzate dai convenuti ed accolse la domanda attorea disponendo l’estirpazione degli alberi. [OSCURATO:PERSONA]Asaro e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la predetta decisione. Nella resistenza della controparte, con sentenza n. 332/2019, depositata il 30.07.2019, il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando in grado di appello, rigettò il gravame. Affermò il giudice di secondo grado che alla declaratoria di litispendenza ostava la mancanza di identità circa il petitum e la causa petendi, né –in ordine all’invocata usucapione della distanza minore di quella legale – avrebbe potuto operare il principio di non contestazione, posto che dagli atti di causa sarebbe emersa una evidente contestazione della [OSCURATO:PERSONA] e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata prova dell’usucapione. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Asaro e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nelle sue conclusioni scritte, il Procuratore Generaleha sollecitato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, adducendo la violazione e falsa interpretazione degli artt. 7, 9 e 39 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c., si denuncia che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di litispendenza nonché l’eccezione ex artt. 7 e 9 c.p.c. avanzat e dai ricorrenti ritene ndo che , in seguito alla riassunzione, la pronuncia richiesta fosse solo quella afferente la distanza dal piantamento di alberi dal confine e che , nell’atto di riassunzione, il richiamo alle conclusioni della cita zione avanti il primo giudice adito fosse statoriproposto per soli fini di completezza dell’esposizione. 2. Con il secondomotivo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 50 c.p.c.per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere contestata l’esistenza degli alberi sul confine per un tempo necessario ad usucapire la servitù. La circostanza non sarebbe stata contestata dalla resistente né nell’atto di citazione, né nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. , né nell’atto di riassunzione,ove si sarebbe opposto esclusivamente che gli alberi si trovassero ad una distanza inferiore dal confine rispetto a quella prevista ex lege. 3. Mediante il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 50 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello avrebbe altresì errato nel non considerare che gli alberi furono piantati nel punto in cui si trovavano attualmente ben trent’anni prima e, dunque, nel considerare non provata l’usucapione della servitù. A tal fine il termine decorrerebbe dalla data del piantamento,perché sarebbe da tale momento che avrebbe avutoinizio la situazione di fatto idonea a determinare l’acquisto del diritto per decorso del tempo; tale circostanza risulterebbe provata sia dall’età degli alberi, di cui alla CTP in atti, che dal fatto storic o , non contestato ex art. 115 c.p.c., quindi provato, che gli alberi furono piantati nel punto ove si trovano oggi da oltre trent’anni. 4. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa interpretazione dell’art. 91 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe erronea in ordine alla regolamentazione delle spese. Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 2 aprile 202 5 , i ricorrenti hanno fatto pervenire unarinuncia all’odierno ricorso, a cui ha aderito la controricorrente. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 306 comma 3° c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giud